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MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


venerdì 30 novembre 2012

Lavoro a chiamata: vademecum del Ministero sulle modalità di comunicazione

Con riferimento ai contratti di lavoro a chiamata, le note n.11799 e 12728 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avevano fornito una serie di istruzioni operative per effettuare la comunicazione preventiva introdotta dalla riforma del lavoro. In attesa di un apposito  decreto ministeriale, tali note hanno consentito provvisoriamente ai datori di lavoro di adempiere al nuovo obbligo nei modi e tempi previsti dalla legge.
Con la circolare n.16639 del 26 nevembre 2012, il Ministero comunica l’avvio di una fase di sperimentazione di forme di comunicazione in modalità completamente telematica oltre a mettere a disposizione dei datori di lavoro più strumenti per effettuare le comunicazioni, allo scopo di consentire la scelta più congeniale ad ogni diversa organizzazione aziendale.
Allo stato attuale i canali di comunicazione per la chiamata del lavoratore intermittente sono i seguenti:

Pec – e mail

E’ possibile inviare una mail all’indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it. In tal caso dovrà essere inoltrato in allegato il modello “UNI_Intermittente” debitamente compilato.
In ogni modello potranno essere indicati fino ad un massimo di 10 lavoratori coinvolti anche in periodi di chiamata diversi.
Sarà possibile utilizzare lo stesso indirizzo per effettuare eventuali comunicazioni di annullamento di precedenti chiamate.
Va specificato che il sistema non prevede l’invio al datore di lavoro di una  conferma di ricezione. A titolo di prova sarà necessario conservare copia del modello compilato e allegato alla mail inviata.

Fax

La comunicazione può essere comunicata via fax al seguente numero: 84800131.
Anche in questo caso il datore di lavoro dovrà inviare, debitamente compilato, il modello “UNI_Intermittente”, avendo cura di conservare il modello predisposto nonché il rapporto della relativa consegna.

SMS

Per questa opzione si dovrà utilizzare il seguente numero: 339-9942256.
Tale canale è però rivolto unicamente alle aziende registrate ed abilitate al portale cliclavoro. Esse dovranno avere cura di indicare nel form di registrazione il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l’invio della comunicazione.
L’SMS dovrà contenere le seguenti informazioni: “Tipo di comunicazione” (I per l’invio della chiamata e A per l’annullamento di una chiamata precedentemente comunicata) e il Codice Fiscale del lavoratore. La lettera (“I” oppure “A”) ed il codice fiscale dovranno essere separate da uno spazio.
Sarà possibile utilizzare l’ Sms solamente per la comunicazione della chiamata di un solo lavoratore per  un singolo giorno. La data della chiamata coinciderà pertanto con la data di invio del messaggio, mentre l’eventuale annullamento dovrà essere comunicato nel medesimo giorno.

On Line

Le aziende in questo caso, sia direttamente che con l’ausilio del proprio consulente del lavoro, potranno comunicare le chiamate compilando il modulo accessibile dal portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) nell’area riservata, dopo aver effettuato la registrazione utente.
Tale forma di comunicazione consente di fare riferimento a più lavoratori per diversi periodi di chiamata.
La modalità on line prevede altresì l’invio dell’annullamento delle chiamate comunicate in precedenza.

Valerio Pollastrini








Studi Professionale: limiti temporali per la stipulazione di un nuovo contratto a termine

Il decreto sviluppo n.83/2012 ha attribuito ai contratti collettivi la possibilità di ridurre gli intervalli temporali tra un rapporto a termine ed il successivo rinnovo.
Con  la circolare n. 27 del 7/11/2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva chiarito che i contratti collettivi di qualsiasi livello hanno la facoltà di ridurre le fasi di attesa per la stipulazione di un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore dopo la scadenza del precedente. L’unico vincolo è rappresentato dall’obbligo di riferire l'intervento esclusivamente ai soli termini di 20 e 30 giorni - a seconda se il precedente contratto a termine sia stato inferiore o superiore a 6 mesi - previsti dalla legge prima che la riforma Fornero li estendesse a 60 e 90 giorni.

Per quanto riguarda gli studi professionali, il nuovo contratto stipulato da Confprofessioni insieme a Cigil, Cisl e Uil, dispone, a partire dal 28 novembre 2012, il ritorno all’intervallo temporale di 20 o 30 giorni.

Lo scopo è indicato nel verbale di accordo ed è quello di garantire una più agevole collocazione dei lavoratori interessati e, soprattutto, una maggiore tutela delle competenze acquisite, mantenendo il più a lungo possibile la persona che entra a far parte dell’organico.

Valerio Pollastrini

giovedì 29 novembre 2012

Chiarimenti Ministeriali sul decreto flussi per l’ingresso degli stranieri per lavoro autonomo e conversioni

La circolare congiunta dei Ministri del lavoro e dell’Interno ha fornito il 26 novembre 2012 alcuni chiarimenti in merito al recente decreto flussi per lavoro autonomo e conversioni.
Le domande relative all’ingresso degli stranieri per lavoro non stagionale potranno essere presentate, esclusivamente in via telematica, a partire dalle ore 9,00 del 7 dicembre 2012 e fino alle ore 24,00 del 30 giugno 2013.
 
La circolare  reca ulteriori chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande, ricordando che le procedure concernenti le modalità di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande, sono identiche a quelle da tempo in uso sul sito del Ministero dell’Interno. 

La quota complessiva di ingressi, stabilita e ripartita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  16 ottobre 2012, è di 13.850 unità.

Sul sito del Mistero dell’Interno, a partire dalle ore otto del 4 dicembre 2012, sarà  possibile precompilare i moduli di domanda. Per ottenere assistenza tecnica e giuridica durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sarà disponibile per tutti gli utenti registrati un servizio di help desk, sull’home page dell’applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde già in uso.  

Le singole domande saranno trattate dal Ministero sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.
Per le domande di conversione il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno  sottoscritta  dal datore di lavoro - valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro - utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti.   

Si evidenzia, infine, che la circolare prevede che la scadenza del 30 giugno 2013 è estesa anche alle domande di assunzione dei lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell’articolo 23 del testo unico sull’immigrazione (Modello B-PS), per i quali il D.P.C.M. del 13 marzo 2012 ha fissato un numero complessivo di ingressi pari a 4 mila unità.
   

Decreto Flussi di ingresso

A titolo di anticipazione della programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato, per l’anno 2012 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 16 ottobre ha disposto l’ammissione in Italia di 13.850 cittadini stranieri non comunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
All’interno del suddetto limite numerico è prevista una riserva di 2000 ingressi per motivi di lavoro autonomo  per le seguenti categorie:
-         imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana;
-         liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione;
-         figure societarie di società non cooperative;
-         artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure enti privati.

Il decreto inoltre, nell’ambito della quota complessiva di ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, riserva una quota di 100 unità per i lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Sempre nell’ambito del totale degli accessi previsti dal decreto in commento, vengono autorizzate le conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a)     4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b)    6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
c)     500 permessi CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea.
È inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a)     1000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
b)    250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea.

Come di consueto, le quote per lavoro subordinato saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive domande pervenute.

Il Decreto chiarisce anche i termini per la presentazione delle domande di ingresso. La decorrenza partirà dalle ore 9,00 del 7 dicembre 2012.

Qualora venissero rilevate quote significative non utilizzate, il Ministero del lavoro potrà procedere ad una diversa ripartizione delle stesse sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.

Valerio Pollastrini

Presenza dei lavoratori nelle aree adibite ai fumatori

Con l'interpello n.6/2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' intervenuto sulle disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro.
L'istanza riguardava la possibilita' di ammettere la presenza dei lavoratori nei locali destinati ai fumatori.
Nello specifico la CSIT (Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici), la Federbingo e l'Ascob hanno chiesto se la normativa vigente ammetta la presenza di lavoratori nei locali riservati ai fumatori presenti nelle sale bingo, a patto naturalmente che siano rispettate tutte le prescrizioni di legge sui requisiti tecnici dei locali, sulla temporaneita' della presenza dei dipendenti nelle aree adibite ai clienti fumatori, nonche' sul rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dal D.Lgs. n.81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dopo un riepilogo della normativa che ha introdotto il divieto di fumo nei locali chiusi, l'Ente interpellato ha ricordato la circolare del Ministero della salute del 17 dicembre 2004 che ha individuato la tipologia di locali chiusi, aperti ad utenti o al pubblico nei quali è possibile attrezzare sale fumatori, nel rispetto dei requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003.

Viene ribadito che il divieto di fumo riguarda tutti i lavoratori in quanto “utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la propria attività. Nello specifico  campo della ristorazione, i locali adibiti ai non fumatori devono avere superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione.
Si ritiene che nelle sale per fumatori sia possibile la presenza esclusivamente temporanea di lavoratori addetti a specifiche mansioni, evitando dunque una loro permanenza stabile in tali aree.

Tuttavia, al fine della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori soggetti a svolgere la propria attività in tali locali, il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2008 n.81, tra cui la preliminare valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

Valerio Pollastrini

lunedì 26 novembre 2012

Interpello in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Con il Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tale commissione ha il compito di rispondere ai quesiti di ordine generale relativi all’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza che possono essere inoltrati esclusivamente dagli organismi associativi a rilevanza nazionale dagli enti territoriali e gli enti pubblici, nonché dalle organizzazioni sindacali e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.
Le indicazioni fornite nelle risposte ai singoli quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate.


INTERPELLI PUBBLICATI SUL SITO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
22 novembre 2012 - n. 7/2012
destinatario:
CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato
istanza:
Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate

22 novembre 2012 - n. 6/2012
destinatario:
CSIT - FEDERBINGO - ASCOB
istanza:
Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro

22 novembre 2012 - n. 5/2012
destinatario:
CNOP - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
istanza:
Valutazione del rischio stress lavoro-correlato

22 novembre 2012 - n. 4/2012
destinatario:
CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza:
Obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori

22 novembre 2012 - n. 3/2012
destinatario:
CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza:
Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione

22 novembre 2012 - n. 2/2012
destinatario:
Confapi - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria
istanza:
Formazione degli addetti al primo soccorso

22 novembre 2012 - n. 1/2012
destinatario:
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Pianificatori
istanza:
Aziende con più unità produttive - unico servizio di prevenzione e protezione

La nuova procedura di convalida delle dimissioni non si applica alla Pubblica Amministrazione

Dal 18 luglio 2012, in seguito all’articolo 4, commi 16-22, Legge n.92/2012 (riforma del lavoro), è in vigore una nuova procedura di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, finalizzata a contrastare l’abuso dei recessi estorti attraverso il c.d. foglio firmato in bianco.

L’interpello n.35 del 22 novembre 2012 entra nel merito dell’applicabilità della nuova disposizione alle Pubbliche Amministrazioni.
La specifica istanza è stata presentata dall’Università degli Studi di Firenze che ha richiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali se la nuova procedura di convalida possa trovare immediata applicazione anche nei confronti del personale contrattualizzato degli Atenei.

L’articolo 1, comma 7, della legge di riforma, chiarisce che le proprie disposizioni normative “costituiscono principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Ciò sta ad indicare  che per tali Enti la disciplina in questione trova applicazione solamente in funzione di quadro regolatorio programmatico e di indirizzo. Per una concreta attuazione viene pertanto ritenuta necessaria la futura emanazione di appositi provvedimenti.

È la stessa legge a ribadirlo nel comma 8 dell’articolo 1, affermando che “il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.

Alla luce di tali osservazioni, al quesito esposto nel presente interpello il Ministero risponde affermando che, in materia di validazione delle dimissioni presso la competente Direzione territoriale del lavoro, ovvero presso i Centri per l’impiego o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva, non sia immediatamente applicabile con riferimento al personale delle pubbliche amministrazioni.

Valerio Pollastrini

venerdì 23 novembre 2012

Pensioni: dal 2013 possibile il calcolo on-line della futura prestazione

Il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua ha annunciato l’inserimento on-line  sul portale web dell’Istituto degli estratti conto previdenziali. L’obiettivo è quello di consentire a tutti entro l’inizio del prossimo anno di effettuare il calcolo simulato della propria pensione. Cosa che aiuterà a capire quanto versato in termini contributivi e quanto sarà possibile ricevere in futuro in termini di prestazione.
Nelle intenzioni dell’Ente, la costante verifica della futura prestazione dovrà stimolare una cultura previdenziale integrativa. In pratica si vuole mettere di fronte ai futuri percipienti l’esiguità della pensione obbligatoria, spingendoli a sottoscrivere un trattamento integrativo.
Certo è che il futuro appare sempre meno roseo.

Valerio Pollastrini

Lavoro nero - pianificata un’attività congiunta di contrasto tra Inps e Carabinieri

L’Inps e l’Arma dei carabinieri in questi giorni hanno sottoscritto una convenzione per
lo scambio automatizzato di dati e informazioni in materia di attività ispettiva.

Il protocollo d'intesa consentirà al comando carabinieri per la tutela del lavoro di accedere alla banca dati dellente previdenziale e di acquisire in tempo reale informazioni e dati operativi relativi alle imprese sottoposte a verifica.
L’obiettivo è quello di esercitare un doppio controllo per contrastare il lavoro nero ed accertare la corretta applicazione nelle aziende di tutte le tutele previste in favore dei lavoratori.

giovedì 22 novembre 2012

Agenzie Immobiliari - Retribuzioni e costi del personale


Retribuzione e costi relativi al Contratto Collettivo valido fino al 31/03/2013

LivelloQualificaRetr.LordaRetr.NettaCosto AnnuoCosto MensileCosto GiornalieroCosto Orario
QQuadri35.718,0023.775,0050.983,004.248,58256,8432,06
1Imp.29.799,0020.672,0042.586,003.548,83214,5426,78
2Imp.26.765,0018.800,0038.280,003.190,00192,8524,08
3Imp.23.963,0017.069,0034.304,002.858,67172,8221,57
4Imp./Ope.21.738,0015.711,0031.147,002.595,58156,9119,59
5Imp./Ope.20.368,0014.874,0029.204,002.433,67147,1218,37
6Ope.19.050,0014.069,0027.333,002.277,75137,7017,19
7Ope.17.410,0013.069,0025.007,002.083,92125,9815,73

Riduzione del premio Inail per le aziende agricole

Nella circolare n.61 del 9 novembre 2012 l’Inail ricorda che il protocollo sul Welfare ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2008, una riduzione del premio in misura non superiore al venti per cento per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite di venti milioni di euro.

L’ambito soggettivo di applicazione riguarda le imprese:
a)     in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza e all’igiene sul lavoro, nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
b)    che abbiano adottato, nell’ambito dei piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza;
c)     che nel biennio precedente alla data di richiesta del beneficio non abbiano registrato infortuni sul lavoro e non siano state destinatarie di provvedimenti sanzionatori.

La circolare specifica che le aziende richiedenti devono essere attive da almeno un biennio, vale a dire che nelle due annualità precedenti abbiano instaurato almeno un rapporto di lavoro regolarmente denunciato all’Istituto attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata.

L’applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta di ammissione. A tal proposito è stato realizzato dall’Ente un apposito servizio telematico.
A regime l’istanza dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno.
Per il 2012 le istanze devono essere presentate dal 12 al 30 novembre.

Iter istruttorio

Una volta pervenute le domande l’Inail provvederà in automatico a scartare le ditte che presentano infortuni denunciati nel biennio precedente, ammettendo al beneficio solo le altre.
La lista delle istanze ammesse verrà trasferita all’Inps che dovrà provvedere al controllo di regolarità contributiva.

L’Inps ritrasferirà all’Inail la lista definitiva delle aziende ammesse allo sconto entro il 31 dicembre dell’anno successivo (2013 per le istanze presentate nel 2012).

Sulla base delle istanze presentate e dei calcoli effettuati da Inps e Inail sarà possibile individuare le aziende beneficiarie dello sconto e calcolare la relativa percentuale di riduzione spettante per il 2012 che sarà computata nella contribuzione dovuta per il primo trimestre dell’annualità successiva a quella in cui scade il termine di pagamento dei contributi relativi all’anno oggetto dello sconto (la domanda presentata nel 2012 porterà ad uno sgravio nel 2014).

Applicazione della riduzione per le annualità pregresse (2008-209-2010-2011)
Per tali annualità è stata disposta l’applicazione d’ufficio della riduzione del premio a quelle aziende, attive da almeno un biennio, che non hanno denunciato infortuni nel medesimo periodo, riservandosi l’Istituto la possibilità di effettuare verifiche sul possesso degli ulteriori requisiti previsti.
Allo stato si procederà al calcolo della percentuale di riduzione per la sola annualità del 2011, per la quale il computo è reso possibile in quanto l’Inail è in possesso di tutti i dati necessari ed ha già avviato le attività per la determinazione della aliquota di riduzione in questione.

Valerio Pollastrini


lunedì 19 novembre 2012

Acconciatori, Estetisti, Barbieri e Parrucchieri - Retribuzioni e costo del personale


Retribuzioni e costi relativi al Contratto Collettivo valido fino al 31/12/2012


LivelloQualificaRetr.LordaRetr.NettaCosto AnnuoCosto MensileCosto GiornalieroCosto Orario
1Ope.17807,0013257,0025338,002111,50123,3015,39
Imp.17786,0013244,0024904,002075,33121,1915,13
2Ope.16286,0012332,0023199,001993,25112,8914,09
Imp.16266,0012320,0022802,001900,17110,9613,85
3Ope.15542,0011824,0022027,001835,58107,1913,38
Imp.15434,0011813,0021650,001804,17105,3513,15
4Ope.14583,0011295,0020806,001733,83101,2512,64

Permessi legge 104: chiarimenti dell’Inps sulla nuova procedura di richiesta

L’articolo 33 della legge n.104/1992 stabilisce che il lavoratore dipendente che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità, può usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Con la circolare n.117 del 27 settembre 2012 l’Inps ha fornito alcune informazioni inerenti alle modalità di presentazione delle domande per la richiesta di tali permessi, disponendo l’obbligo di utilizzare unicamente la procedura telematica, attraverso il web, i patronati o il contact center multicanale.

La nuova procedura ha suscitato numerose richieste di chiarimento da parte delle scuole pubbliche alle quali l’Ente Previdenziale ha risposto con il messaggio n.18728 del 15/11/2012, fornendo alcune precisazioni relative al campo di applicazione soggettivo della procedura telematica.

La nota fa presente che l’innovazione ha riguardato solamente le modalità di presentazione della domanda e non l’ambito soggettivo degli utenti tenuti a presentare all’Istituto l’istanza medesima.
Pertanto, l’obbligo di invio telematico previsto dall’1 ottobre 2012 nella circolare citata riguarda esclusivamente la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e non i soggetti titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con copertura assicurativa presso la gestione ex INPDAP.

Di conseguenza, con riferimento alle domande presentate da quest’ultima categoria di lavoratori, si specifica che le strutture territoriali dell’Inps dovranno dichiarare l’incompetenza dell’Istituto e darne comunicazione al soggetto interessato, precisando, altresì, che competente alla concessione di tali benefici per il personale in questione è esclusivamente il datore di lavoro, cui fa carico il relativo onere economico. 

Valerio Pollastrini

venerdì 16 novembre 2012

Artigiani e Commercianti iscritti in corso d’anno: contributi dovuti per il 2012

Con il Messaggio n. 18678/2012 l’Inps ha reso noto l’invio della terza emissione dei contributi dovuti per il 2012 dagli artigiani e commercianti iscritti in corso d’anno. Tale comunicazione contiene un prospetto nel quale vengono indicati gli importi e le causali per il versamento dei contributi, nonché una lettera che illustra le modalità per la determinazione degli importi dovuti.
Si riporta di seguito il calendario delle scadenze previste per il pagamento. 
    • 16 novembre 2012:
      • contributi relativi al terzo trimestre 2012, determinati sul minimale di reddito;
      • prima rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi.
    • 30 novembre 2012:
      • contributi relativi al saldo 2011 e anni precedenti e all’acconto 2012, in riferimento alla quota di reddito eccedente il minimale.
    • 16 febbraio 2013:
      • contributi relativi al quarto trimestre 2012, in riferimento al minimale di reddito;
      • seconda rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi.
    • 16 maggio 2013:
      • terza rata dei contributi eventualmente dovuti per periodi pregressi.
    • 16 agosto 2013:
      • quarta rata dei contributi eventualmente dovuti per periodi pregressi.
L’Istituto ricorda altresì  che tramite il “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti” presente sul portale dell’Inps, è possibile, tra l’altro, calcolare i contributi dovuti, visualizzare (sezione F24 in scadenza) tutti gli elementi per effettuare il versamento della contribuzione e stampare direttamente il modello F24. A decorrere dal corrente esercizio, pertanto, non saranno più inviati i modelli F24 ma soltanto la lettera informativa corredata delle avvertenze.