Il decreto sviluppo n.83/2012 ha attribuito ai contratti collettivi la possibilità di ridurre gli intervalli temporali tra un rapporto a termine ed il successivo rinnovo.
Con la circolare n. 27 del 7/11/2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva chiarito che i contratti collettivi di qualsiasi livello hanno la facoltà di ridurre le fasi di attesa per la stipulazione di un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore dopo la scadenza del precedente. L’unico vincolo è rappresentato dall’obbligo di riferire l'intervento esclusivamente ai soli termini di 20 e 30 giorni - a seconda se il precedente contratto a termine sia stato inferiore o superiore a 6 mesi - previsti dalla legge prima che la riforma Fornero li estendesse a 60 e 90 giorni.
Per quanto riguarda gli studi professionali, il nuovo contratto stipulato da Confprofessioni insieme a Cigil, Cisl e Uil, dispone, a partire dal 28 novembre 2012, il ritorno all’intervallo temporale di 20 o 30 giorni.
Lo scopo è indicato nel verbale di accordo ed è quello di garantire una più agevole collocazione dei lavoratori interessati e, soprattutto, una maggiore tutela delle competenze acquisite, mantenendo il più a lungo possibile la persona che entra a far parte dell’organico.
Valerio Pollastrini
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