L’articolo 33 della legge n.104/1992 stabilisce che il lavoratore dipendente che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità, può usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Con la circolare n.117 del 27 settembre 2012 l’Inps ha fornito alcune informazioni inerenti alle modalità di presentazione delle domande per la richiesta di tali permessi, disponendo l’obbligo di utilizzare unicamente la procedura telematica, attraverso il web, i patronati o il contact center multicanale.
La nuova procedura ha suscitato numerose richieste di chiarimento da parte delle scuole pubbliche alle quali l’Ente Previdenziale ha risposto con il messaggio n.18728 del 15/11/2012, fornendo alcune precisazioni relative al campo di applicazione soggettivo della procedura telematica.
La nota fa presente che l’innovazione ha riguardato solamente le modalità di presentazione della domanda e non l’ambito soggettivo degli utenti tenuti a presentare all’Istituto l’istanza medesima.
Pertanto, l’obbligo di invio telematico previsto dall’1 ottobre 2012 nella circolare citata riguarda esclusivamente la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e non i soggetti titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con copertura assicurativa presso la gestione ex INPDAP.
Di conseguenza, con riferimento alle domande presentate da quest’ultima categoria di lavoratori, si specifica che le strutture territoriali dell’Inps dovranno dichiarare l’incompetenza dell’Istituto e darne comunicazione al soggetto interessato, precisando, altresì, che competente alla concessione di tali benefici per il personale in questione è esclusivamente il datore di lavoro, cui fa carico il relativo onere economico.
Valerio Pollastrini
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