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giovedì 22 novembre 2012

Riduzione del premio Inail per le aziende agricole

Nella circolare n.61 del 9 novembre 2012 l’Inail ricorda che il protocollo sul Welfare ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2008, una riduzione del premio in misura non superiore al venti per cento per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite di venti milioni di euro.

L’ambito soggettivo di applicazione riguarda le imprese:
a)     in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza e all’igiene sul lavoro, nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
b)    che abbiano adottato, nell’ambito dei piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza;
c)     che nel biennio precedente alla data di richiesta del beneficio non abbiano registrato infortuni sul lavoro e non siano state destinatarie di provvedimenti sanzionatori.

La circolare specifica che le aziende richiedenti devono essere attive da almeno un biennio, vale a dire che nelle due annualità precedenti abbiano instaurato almeno un rapporto di lavoro regolarmente denunciato all’Istituto attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata.

L’applicazione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta di ammissione. A tal proposito è stato realizzato dall’Ente un apposito servizio telematico.
A regime l’istanza dovrà essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno.
Per il 2012 le istanze devono essere presentate dal 12 al 30 novembre.

Iter istruttorio

Una volta pervenute le domande l’Inail provvederà in automatico a scartare le ditte che presentano infortuni denunciati nel biennio precedente, ammettendo al beneficio solo le altre.
La lista delle istanze ammesse verrà trasferita all’Inps che dovrà provvedere al controllo di regolarità contributiva.

L’Inps ritrasferirà all’Inail la lista definitiva delle aziende ammesse allo sconto entro il 31 dicembre dell’anno successivo (2013 per le istanze presentate nel 2012).

Sulla base delle istanze presentate e dei calcoli effettuati da Inps e Inail sarà possibile individuare le aziende beneficiarie dello sconto e calcolare la relativa percentuale di riduzione spettante per il 2012 che sarà computata nella contribuzione dovuta per il primo trimestre dell’annualità successiva a quella in cui scade il termine di pagamento dei contributi relativi all’anno oggetto dello sconto (la domanda presentata nel 2012 porterà ad uno sgravio nel 2014).

Applicazione della riduzione per le annualità pregresse (2008-209-2010-2011)
Per tali annualità è stata disposta l’applicazione d’ufficio della riduzione del premio a quelle aziende, attive da almeno un biennio, che non hanno denunciato infortuni nel medesimo periodo, riservandosi l’Istituto la possibilità di effettuare verifiche sul possesso degli ulteriori requisiti previsti.
Allo stato si procederà al calcolo della percentuale di riduzione per la sola annualità del 2011, per la quale il computo è reso possibile in quanto l’Inail è in possesso di tutti i dati necessari ed ha già avviato le attività per la determinazione della aliquota di riduzione in questione.

Valerio Pollastrini


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