Dal 18 luglio 2012, in seguito all’articolo 4, commi 16-22, Legge n.92/2012 (riforma del lavoro), è in vigore una nuova procedura di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, finalizzata a contrastare l’abuso dei recessi estorti attraverso il c.d. foglio firmato in bianco.
L’interpello n.35 del 22 novembre 2012 entra nel merito dell’applicabilità della nuova disposizione alle Pubbliche Amministrazioni.
La specifica istanza è stata presentata dall’Università degli Studi di Firenze che ha richiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali se la nuova procedura di convalida possa trovare immediata applicazione anche nei confronti del personale contrattualizzato degli Atenei.
L’articolo 1, comma 7, della legge di riforma, chiarisce che le proprie disposizioni normative “costituiscono principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. Ciò sta ad indicare che per tali Enti la disciplina in questione trova applicazione solamente in funzione di quadro regolatorio programmatico e di indirizzo. Per una concreta attuazione viene pertanto ritenuta necessaria la futura emanazione di appositi provvedimenti.
È la stessa legge a ribadirlo nel comma 8 dell’articolo 1, affermando che “il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.
Alla luce di tali osservazioni, al quesito esposto nel presente interpello il Ministero risponde affermando che, in materia di validazione delle dimissioni presso la competente Direzione territoriale del lavoro, ovvero presso i Centri per l’impiego o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva, non sia immediatamente applicabile con riferimento al personale delle pubbliche amministrazioni.
Valerio Pollastrini
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