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giovedì 17 gennaio 2013

Nuova social card

Con una nota del 16 gennaio 2013 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato l’avvio di una fase di sperimentazione della nuova “social card”. Si tratta di una carta acquisti ideata dalla Pubblica Amministrazione per combattere il fenomeno della povertà e per difendere i meno fortunati dall'emarginazione.
Per ora saranno interessate solamente le seguenti 12 città campione:
-         Bari;
-         Bologna;
-         Catania;
-         Firenze;
-         Genova;
-         Milano;
-         Napoli;
-         Palermo;
-         Roma;
-         Torino;
-         Venezia;
-         Verona;


La fase sperimentale durerà un anno e impegnerà un ammontare complessivo di risorse pari a 50 milioni di euro.

Il beneficio sarà modulato sulla base della numerosità del nucleo familiare e sarà notevolmente superiore a quello previsto dalla social card ordinaria - che continuerà ad operare accanto al programma sperimentale - per arrivare fino a circa 400 euro mensili per le famiglie con 5 o più componenti.

Il target di riferimento, deciso in accordo con le città interessate, è la lotta alla povertà minorile a partire dalle famiglie più marginali rispetto al mercato del lavoro. La nuova social card diventa uno strumento a disposizione dei Comuni - che effettueranno la selezione dei beneficiari - da integrare con gli interventi e i servizi sociali ordinariamente erogati, ma anche da coordinare in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e la scuola.

I Comuni, infatti, si impegnano ad associare al trasferimento monetario connesso alla social card, un progetto personalizzato di intervento dal carattere multidimensionale, che riguarderà tutti i componenti della famiglia, con particolare attenzione anche ai minori presenti.

La concessione della Carta al beneficiario sarà condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato.

mercoledì 16 gennaio 2013

Aspi e Mini-Aspi: le nuove indennità di disoccupazione

Dal primo gennaio 2013 la tutela del reddito per i lavoratori disoccupati è affidata alla nuova Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi).
La nuova prestazione sostituirà l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria e quella speciale edile. Rimane invece immutata l’indennità di disoccupazione agricola.
La nuova Aspi, a decorrere dal 2017 sostituirà anche l’indennità di mobilità che, fino a tale data, subirà una progressiva riduzione della sua durata.

Aspi – Rispetto al passato è stato esteso il campo di applicazione della tutela, comprendendo ora anche lavoratori in passato esclusi dall’indennità di disoccupazione come gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa e il personale artistico, teatrale e cinematografico.
Per i requisiti contributivi  rimangono confermati i 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane di contribuzione maturate nell’ultimo biennio.
L’indennità spetterà solamente in caso di disoccupazione involontaria e che quindi non sia frutto di dimissioni volontarie.
La durata del trattamento è di 12  mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età e 18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età.
L’importo sarà calcolato in percentuale su una retribuzione di riferimento calcolata come retribuzione globale mensile media degli ultimi due anni. L’entità dell’indennità sarà pari al 75% della retribuzione di riferimento, fino a 1180 euro, più il 25% della parte eccedente i 1180 euro, per i primi 6 mesi. Dopo i primi 6 meni l'indennita' verra' progressivamente ridotta del 15 %, mentre dopo il dodicesimo mese subira' un'ulteriore decurtazione del 15%.
Come nel caso della vecchia indennita' di disoccupazione, non vi sara' alcun prelievo contributivo sull'Aspi.

La mini-Aspi - si tratta del trattamento che, sempre dal primo gennaio 2013, sostituisce l'indennita' di disoccupazione con requisiti ridotti. Il campo di applicazione, il calcolo della retribuzione di riferimento e l'importo del trattamento ridotto coincidono con quelli dell'Aspi.
Per quanto riguarda i requisiti contributivi, la mini-Aspi richiede soltanto 13 settimane di contribuzione nell'ultimo anno, senza che occorra l'ulteriore requisito dei 2 anni di anzianita' assicurativa, richiesto invece per il trattamento pieno.

Valerio Pollastrini

martedì 15 gennaio 2013

Metalmeccanici Industria - Retribuzioni e costo del personale

Retribuzioni e costo del personale relativi al contratto collettivo valido fino al 31/12/2013

LivelloQualificaRetr.LordaRetr.NettaCosto AnnuoCosto MensileCosto GiornalieroCosto Orario
1Ope.17.271,0012.820,0026.381,002.198,42131,5816,43 
2Ope.18.997,0013.857,0028.989,002.415,75144,5818,05 
 Imp.18.953,0013.820,0028.716,002.393,00144,6618,06 
3Ope.20.981,0015.049,0031.988,002.665,67159,5419,92 
 Imp.20.933,0015.009,0031.686,002.640,50159,6319,93 
4Ope.21.869,0015.582,0033.329,002.777,42166,2320,75 
 Imp.21.818,0015.540,0033.014,002.751,17166,3220,76 
5Ope.23.386,0016.494,0035.622,002.968,50177,6722,18 
 Imp.23.332,0016.449,0035.285,002.940,42177,7622,19 
5SImp.24,950,0017.421,0037.713,003.142,75189,9923,72 
6Imp.26.776,0018.527,0040.452,003.371,00203,7925,44 
7Imp.29.864,0020.411,0045.085,0037.575,08227,1328,36 
7QOpe.30.582,0020.828,0046.163,003.846,92232,5629,03 

sabato 12 gennaio 2013

Contratti a chiamata: eliminata la comunicazione via Fax

Il c.d. Decreto Sviluppo bis ha modificato la disciplina in materia di lavoro intermittente, eliminando la possibilita' che la chiamata del lavoratore possa essere comunicata alla competente Direzione territoriale del lavoro anche via FAX. Con una nota dell'8 gennaio 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ricordato che il datore di lavoro potra' effettuare la chiamata attraverso tutte le altre modalita': PEC, EMAIL, SMS, WEB.

giovedì 10 gennaio 2013

Permessi aggiuntivi per i padri lavoratori


La riforma del lavoro ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015, allo scopo di sostenere la genitorialità, due particolari permessi per il padre lavoratore, uno obbligatorio e l’altro facoltativo.
Si tratta, nel primo caso, di un giorno di congedo entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Il secondo, quello facoltativo,  è pari ad ulteriori due giorni di assenza, sempre nello stesso limite dei primi cinque mesi di vita del figlio, previo accordo con la madre e in sua sostituzione durante il periodo di astensione obbligatoria.

Il D.M. 22 dicembre 2012 ha chiarito alcuni aspetti necessari per l’entrata in vigore della norma in commento.
Tali  congedi sono naturalmente rivolti anche al padre adottivo o affidatario.
E’ stato inoltre evidenziato che la norma trovi applicazione per le nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.

Trattamento economico
Per entrambi i congedi, al padre lavoratore spetta un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100 per cento della retribuzione, con accreditamento della contribuzione facoltativa.

Modalità di fruizione
Il padre, con un anticipo di almeno 15 giorni, ha l’obbligo di informare per iscritto il datore di lavoro dei giorni nei quali intenderà utilizzare il congedo. Il datore di lavoro in tal caso dovrà comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto medesimo.
Nel caso del congedo facoltativo, il padre lavoratore dovrà allegare alla richiesta una dichiarazione  della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta comunicazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
Il congedo obbligatorio e quello facoltativo per il padre lavoratore potranno essere frazionati a ore.

Valerio Pollastrini

mercoledì 9 gennaio 2013

Madri lavoratrici – contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia

Il D.M. 22 dicembre 2012 chiarisce alcune disposizioni della riforma rivolte al sostegno della genitorialità. Si tratta di una sperimentazione che avrà luogo negli anni 2013, 2014 e 2015.
La norma più interessante riguarda il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia che verrà erogato ogni anno fino a concorrenza delle risorse stanziate.
Al termine del periodo di congedo di maternità, entro gli undici mesi successivi, la lavoratrice madre potrà richiedere, in sostituzione del facoltativo congedo parentale, un contributo per servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri per il ricorso ad asili nido pubblici o privati.
Saranno ammesse anche quelle lavoratrici che utilizzeranno solo parzialmente il proprio congedo parentale.

Misura del beneficio
Il beneficio avrà una durata massima di sei mesi e consiste  nel contributo di 300 euro mensili.
Se richiesto per il servizio di baby sitting, il contributo verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro.
Nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.

Modalità di ammissione
La madre lavoratrice dovrà presentare in via telematica una specifica richiesta all’Inps e dovrà indicare quale delle due opzioni intenda utilizzare e per quante  mensilità, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale.
Nel triennio di sperimentazione le domande potranno essere presentate esclusivamente nel corso dello spazio temporale, unico a livello nazionale, i cui termini iniziale e finale saranno fissati dall’Inps.
L’accesso ai bandi sarà rivolto, oltre alle lavoratrici i cui figli siano già nati, anche per quelle la cui data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo.
Il beneficio verrà concesso nei limiti delle risorse stanziate ed avverrà sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione.
Le graduatorie verranno pubblicate dall’Inps entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando.
Entro i successivi 15 giorni le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria che abbiano optato per il contributo al servizio di baby sitting, potranno recarsi presso le sedi dell’Inps per ricevere i voucher richiesti.

Esclusioni e limitazioni
Non saranno ammesse al beneficio le madri lavoratrici che:
-         risultino esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
-         usufruiscano dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità;
Le lavoratrici part-time potranno accedere ai benefici solamente in misura proporzionale  alla ridotta entità della prestazione lavorativa.
La disposizione riguarda anche le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata che però potranno  fruire degli stessi benefici delle lavoratrici subordinate fino a un massimo di tre mesi.

Procedura per la realizzazione dell’elenco
Per rendere operativa la disposizione in commento, l’Inps provvederà alla redazione di apposite istruzioni, accessibili dal portale dell’Istituto, per la creazione di un elenco delle strutture eroganti servizi per l’infanzia aderenti alla sperimentazione e per le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.

Dopo l’accreditamento delle strutture interessate ad erogare il servizio, verrà pubblicato e reso accessibile un elenco completo, aggiornato in tempo reale ed integrato con la procedura di domanda on-line delle madri lavoratrici aventi diritto al contributo.
Nel caso di opzione per l’accesso alle “strutture nido”, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on-line per accedere al beneficio sarà tenuta comunque a verificare la disponibilità dei posti.

Riduzione del congedo parentale
La fruizione dei benefici comporta, per ogni quota mensile richiesta, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale.

Valerio Pollastrini



martedì 8 gennaio 2013

Definizione di lavoratori svantaggiati

Le recenti modifiche all’istituto della somministrazione di lavoro consentono  il ricorso al contratto   tempo determinato privo di causale giustificativa per i c.d. “lavoratori svantaggiati”. Si tratta di soggetti individuati compiutamente nell’art.2, n.18), lett.d) e f) del Reg.(CE) n.800/2008.

L’associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro ha avanzato una specifica istanza di interpello per richiedere alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva opportuni chiarimenti sulla platea di soggetti rientranti nelle categorie:
-         degli adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
-         dei membri di una minoranza  nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

L’Ente interpellato ha ricordato che per la prima categoria di lavoratori svantaggiati occorre innanzitutto analizzare i diversi requisiti previsti dalla disposizione comunitaria, ovvero: la qualità di adulto, il carico familiare e la convivenza o meno con i familiari a carico.
Per adulti devono essere intesi coloro che hanno superato i 25 anni.
Quanto alla circostanza secondo la quale gli adulti devono vivere “soli con una o più persone a carico”, si ritiene che la disposizione voglia riferirsi sia alla composizione, al momento dell’assunzione, del nucleo familiare del soggetto in posizione di svantaggio, sia della definizione di familiare “a carico”, prevista dal nostro ordinamento.
In quest’ultimo caso per la possibilità di fare ricorso alla somministrazione a termine senza alcuna necessità della causale giustificativa, è necessario che il lavoratore, attraverso il certificato anagrafico dello stato di famiglia o mediante una dichiarazione sostitutiva, risulti il solo soggetto a sostenere il nucleo familiare, in quanto con una o più persone fisicamente a carico.
Per individuare invece i soggetti appartenenti alla categoria dei “membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno la necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”, occorre riferirsi a tutte quelle minoranze che, sulla base di specifici provvedimenti, risultano già individuate in ragione dell’appartenenza linguistica.
Ci si riferisce, in particolare, alle minoranze linguistiche storicamente insediate nel nostro territorio. Si ritiene in proposito che debba coesistere in capo al beneficiario, al momento dell’assunzione, oltre al requisito dell’appartenenza alla minoranza linguistica, anche il necessario presupposto richiesto dalla disciplina comunitaria secondo cui il lavoratore presenti la “necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”.

Valerio Pollastrini

venerdì 4 gennaio 2013

Aspi: cosa cambia dal 2013 per le tutele previste in caso di disoccupazione


Con l'entrata in vigore dei nuovi ammortizzatori sociali da gennaio 2013 cambiano le tutele per tutti i lavoratori dipendenti compresi i giovani precari.
L’Aspi sostituirà le vecchie indennità di disoccupazione e mobilità.
Il Ministro Fornero ha chiarito nei giorni scorsi che si tratta di una prestazione uguale nell’importo e nella durata per tutti i lavoratori dipendenti che perdono il lavoro, senza distinzioni derivanti dal settore di appartenenza, dalla qualifica professionale e dalla dimensione dell’impresa presso cui si svolgerà il rapporto. La copertura assicurativa viene pertanto estesa a categorie finora prive di tutela come gli apprendisti e i soci di cooperativa.
L’Aspi sarà inoltre più generosa sia della vecchia indennità di disoccupazione, sia dell’indennità di mobilità. Per fare un esempio, un lavoratore con uno stipendio di 1.300 euro mensili per 13 mensilità, che in passato avrebbe percepito 877 euro di mobilità o 845 euro di disoccupazione, con l’Aspi  prenderà 927 euro (rispettivamente il 6 e il 10% in più).
Un lavoratore che con uno stipendio di 1.800 euro avrebbe percepito 877 euro di mobilità o 931 di disoccupazione, con l’Aspi   prenderà 1.062 euro (rispettivamente il 21 e il 14% in più).
Anche la durata è stata aumentata: nel 2013 sarà uguale a quella della disoccupazione (8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni; 12 mesi per quelli più maturi); poi inizierà a crescere e nel 2016 arriverà a coprire 12 mesi per i lavoratori più giovani (fino a 54 anni) e 18 mesi per i più maturi.
Un altro elemento molto importante della riforma è la miniAspi alla quale sarà possibile accedere lavorando almeno 13 settimane (3 mesi) negli ultimi 12 mesi, senza la necessità di avere ulteriori requisiti (come i due anni di anzianità assicurativa che in passato erano richiesti per accedere a qualsiasi prestazione). Questo beneficio sarà applicabile sin da subito.
Per esempio, un giovane a cui scade il primo contratto della durata di 12 mesi, fino ad oggi non aveva diritto ad alcuna copertura; dal 2013 gli sarà riconosciuta una indennità, di importo pari a quello dell’Aspi, per 6 mesi.

Valerio Pollastrini

Il lavoro con Partita Iva dopo la riforma – Presunzione legale di conversione del rapporto

I soggetti con Partita Iva, oltre alle imprese, sono i lavoratori autonomi ovvero quei lavoratori che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Per tali soggetti, la recente riforma del lavoro ha introdotto una presunzione in forza della quale gli stessi, salvo prova contraria da parte del committente, sono considerati collaboratori coordinati e continuativi in presenza di alcune condizioni.
Tale presunzione si realizza qualora ricorrano almeno 2 delle seguenti condizioni:
-         che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
-         che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
-         che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Con la circolare n.32/2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto per fornire alcune indicazioni operative relative alle modifiche apportate alla disciplina del c.d. lavoro in Partita Iva.

Durata della collaborazione

Quanto alla durata della collaborazione, ai fini dell’operatività della presunzione, il D.L. n.83/2012 indica il limite di un periodo di 8 mesi per 2 anni consecutivi.
Il periodo in questione deve individuarsi nell’ambito di ciascun anno civile (1° gennaio – 31 dicembre).
Per quanto riguarda il raggiungimento degli 8 mesi, considerando la durata convenzionale di 30 giorni per mese, è possibile ritenere che, nell’ambito di ciascun anno, il periodo in questione debba essere almeno pari a 241 giorni, anche non continuativi.
La condizione temporale potrà ritenersi operativa solamente al termine del 2014. Tenuto infatti conto che la durata di 8 mesi va riferita a ciascun anno civile e che la disposizione è entrata in vigore il 18 luglio 2012, la condizione potrà concretamente realizzarsi solo a partire dai periodi 1° gennaio – 31 dicembre degli anni 2013 e 2014.

Corrispettivo derivante dalla collaborazione

Ai fini della presunzione il corrispettivo derivante da collaborazione deve costituire almeno l’80% di quanto ricavato nell’arco di 2 anni solari consecutivi.
La circolare in commento specifica che nel calcolo in esame devono essere considerati solamente i corrispettivi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo. Ne consegue che non si dovrà tenere conto di eventuali somme percepite in forza di prestazioni di lavoro subordinato o di altra natura.
In considerazione della finalità della norma volta ad evidenziare situazioni di monocommittenza, si ritiene debbano essere calcolati i corrispettivi “fatturati”, indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite.
Il riferimento all’arco temporale di 2 anni solari consecutivi indica due periodi di 365 giorni che non necessariamente devono coincidere con l’anno civile.
Qualora si intenda far valere tale condizione unitamente a quella concernente la durata della prestazione professionale, si ritiene tuttavia che il criterio dell’anno civile, adoperato in relazione alla durata superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi, attragga necessariamente anche il criterio reddituale. In altri termini, poiché in tal caso occorre prendere in considerazione, ai fini della durata, i periodi dal 1° gennaio-31 dicembre di due anni consecutivi, gli anni solari considerati ai fini reddituali dovranno necessariamente coincidere con i citati periodi.
Il legislatore fa inoltre rientrare nel computo i compensi dovuti da più soggetti comunque riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi.

Postazione fissa di lavoro

La condizione relativa alla possibilità, per il collaboratore, di usufruire di “una postazione fissa di lavoro” non deve essere necessariamente rivolta ad un uso esclusivo della stessa.
Tale condizione si verifica anche quando il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in disponibilità del committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività.

Deroghe alla operatività della presunzione

La presunzione non opera al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:
-         qualora la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività:
-         qualora la prestazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (per il 2012 superiore a 18.662,50)

Per quanto riguarda il primo requisito, si ritiene che il “grado elevato” delle competenze e le “rilevanti esperienze” che conferiscono professionalità al collaboratore, possano essere comprovate attraverso:
-         il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema di istruzione e formazione professionale);
-         il possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea);
-         il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato;
-         il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento. In tale ultima ipotesi si ritiene tuttavia che solo una qualifica o una specializzazione posseduta da almeno 10 anni possa garantire capacità tecnico-pratiche derivanti da rilevanti esperienze
-         lo svolgimento dell’attività autonoma in questione, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni.
In ogni caso, per poter essere considerati utili ai fini della esclusione dal campo applicativo della presunzione, i certificati, i diplomi o i titoli devono evidentemente essere pertinenti alla attività svolta dal collaboratore.

Per quanto riguarda il secondo requisito necessario per l’esclusione della presunzione, è richiesto il conseguimento di un determinato reddito annuo.
Tale importo è da intendersi come lordo e deve essere legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo, con esclusione di ogni altro reddito derivante da prestazioni di altra natura.

Prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali qualificate

Sono escluse dalla presunzione tutte le prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali è prevista una inscrizione ad un ordine professionale oppure ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali.
Un apposito decreto Ministeriale, di prossima emanazione, ha provveduto ad una rilevazione delle attività per le quali la registrazione è subordinata a “specifici requisiti e condizioni”. Si ritiene che l’operatività della deroga sia esclusa per quelle attività per le quali non è previsto il possesso di “specifici requisiti e condizioni (è il caso ad esempio dell’iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di Commercio non assistita da una procedura di verifica di “requisiti e condizioni”).

Effetti della presunzione

Il legislatore non si è limitato a stabilire che le prestazioni che rientrano nelle condizioni indicate sono da inquadrarsi nell’ambito di una collaborazione coordianta e continuativa ma chiarisce quali siano le disposizioni che, in caso di conversione del rapporto, devono trovare applicazione.
Nel caso in cui la prestazione resa dal possessore di partita Iva venisse ricondotta ad una collaborazione coordinata e continuativa, deve essere ricercata l’esistenza di un progetto. In caso di assenza di quest’ultimo vi sarebbe l’ulteriore conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
La riconduzione della prestazione resa dal possessore di partita Iva nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa a progetto comporta anche l’applicazione di una particolare disciplina contributiva. Nel caso di configurazione della prestazione come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Inps sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.

Periodo transitorio

Il legislatore ha stabilito che la presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della riforma del lavoro.
Per le prestazioni già in essere sono stati concessi ulteriori 12 mesi per gli opportuni adeguamenti.

Attività di vigilanza

La presunzione introdotta dalla riforma rappresenta uno strumento che ha l’effetto di invertire l’onere della prova circa la non sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o di un rapporto di lavoro di natura subordinata a carico del committente/datore di lavoro.
Tale strumento, tuttavia, non inficia la possibilità per il personale ispettivo di far valere direttamente un rapporto di subordinazione ove sussistano gli ordinari criteri di qualificazione e i relativi indici sintomatici.

Valerio Pollastrini

mercoledì 2 gennaio 2013

Durc - la richiesta all'Inail possibile solo in via telematica

Dal 2013 le richieste di Durc all'Inail potranno essere inoltrate solamente solo con modalità telematica.

L'Istituto assicurativo con  la circolare n. 68 del 21 dicembre 2012 ha specificato i nuovi adempimenti destinati a transitare esclusivamente online.
Si tratta, oltre a quella per il certificato di regolarita' contributiva, delle domande di riduzione dei tassi medi di tariffe e i ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi.

Per quanto riguarda la richiesta dei Durc, per tutte le tipologie si dovra' utilizzare il servizio telematico disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it.

Assistenza
Utenti e consulenti avranno la possibilita' di avvalersi del  contact center multicanale (Ccm) al numero verde 803.164 e il servizio - Inail Risponde - (disponibile nell'area Contatti del portale www.inail.it) per richiedere informazioni o chiarimenti sull'utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali.

Valerio Pollastrini

La legge di stabilità modifica il congedo parentale

La legge di stabilità 2013 ha introdotto la possibilità di fruire dei congedi parentali anche attraverso il frazionamento orario.
Si tratta del periodo massimo di sei mesi di astensione  che spetta a ciascun genitore lavoratore nei primi otto anni di vita del bambino.
A partire dal primo gennaio 2013 i Contratti Collettivi Nazionali potranno individuare  modalità e criteri di calcolo della base oraria.
Altra modifica riguarda la comunicazione con la quale il lavoratore è tenuto ad avvisare il datore di lavoro dell'intenzione di avvalersi del congedo.
La richiesta, oltre ad essere presentata con almeno 15 giorni di preavviso, dovrà contenere l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza dal lavoro.

Valerio Pollastrini