I soggetti con Partita Iva, oltre alle imprese, sono i lavoratori autonomi ovvero quei lavoratori che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Per tali soggetti, la recente riforma del lavoro ha introdotto una presunzione in forza della quale gli stessi, salvo prova contraria da parte del committente, sono considerati collaboratori coordinati e continuativi in presenza di alcune condizioni.
Tale presunzione si realizza qualora ricorrano almeno 2 delle seguenti condizioni:
- che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
- che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
- che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Con la circolare n.32/2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto per fornire alcune indicazioni operative relative alle modifiche apportate alla disciplina del c.d. lavoro in Partita Iva.
Durata della collaborazione
Quanto alla durata della collaborazione, ai fini dell’operatività della presunzione, il D.L. n.83/2012 indica il limite di un periodo di 8 mesi per 2 anni consecutivi.
Il periodo in questione deve individuarsi nell’ambito di ciascun anno civile (1° gennaio – 31 dicembre).
Per quanto riguarda il raggiungimento degli 8 mesi, considerando la durata convenzionale di 30 giorni per mese, è possibile ritenere che, nell’ambito di ciascun anno, il periodo in questione debba essere almeno pari a 241 giorni, anche non continuativi.
La condizione temporale potrà ritenersi operativa solamente al termine del 2014. Tenuto infatti conto che la durata di 8 mesi va riferita a ciascun anno civile e che la disposizione è entrata in vigore il 18 luglio 2012, la condizione potrà concretamente realizzarsi solo a partire dai periodi 1° gennaio – 31 dicembre degli anni 2013 e 2014.
Corrispettivo derivante dalla collaborazione
Ai fini della presunzione il corrispettivo derivante da collaborazione deve costituire almeno l’80% di quanto ricavato nell’arco di 2 anni solari consecutivi.
La circolare in commento specifica che nel calcolo in esame devono essere considerati solamente i corrispettivi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo. Ne consegue che non si dovrà tenere conto di eventuali somme percepite in forza di prestazioni di lavoro subordinato o di altra natura.
In considerazione della finalità della norma volta ad evidenziare situazioni di monocommittenza, si ritiene debbano essere calcolati i corrispettivi “fatturati”, indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite.
Il riferimento all’arco temporale di 2 anni solari consecutivi indica due periodi di 365 giorni che non necessariamente devono coincidere con l’anno civile.
Qualora si intenda far valere tale condizione unitamente a quella concernente la durata della prestazione professionale, si ritiene tuttavia che il criterio dell’anno civile, adoperato in relazione alla durata superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi, attragga necessariamente anche il criterio reddituale. In altri termini, poiché in tal caso occorre prendere in considerazione, ai fini della durata, i periodi dal 1° gennaio-31 dicembre di due anni consecutivi, gli anni solari considerati ai fini reddituali dovranno necessariamente coincidere con i citati periodi.
Il legislatore fa inoltre rientrare nel computo i compensi dovuti da più soggetti comunque riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi.
Postazione fissa di lavoro
La condizione relativa alla possibilità, per il collaboratore, di usufruire di “una postazione fissa di lavoro” non deve essere necessariamente rivolta ad un uso esclusivo della stessa.
Tale condizione si verifica anche quando il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in disponibilità del committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività.
Deroghe alla operatività della presunzione
La presunzione non opera al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:
- qualora la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività:
- qualora la prestazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (per il 2012 superiore a 18.662,50)
Per quanto riguarda il primo requisito, si ritiene che il “grado elevato” delle competenze e le “rilevanti esperienze” che conferiscono professionalità al collaboratore, possano essere comprovate attraverso:
- il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema di istruzione e formazione professionale);
- il possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea);
- il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato;
- il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento. In tale ultima ipotesi si ritiene tuttavia che solo una qualifica o una specializzazione posseduta da almeno 10 anni possa garantire capacità tecnico-pratiche derivanti da rilevanti esperienze
- lo svolgimento dell’attività autonoma in questione, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni.
In ogni caso, per poter essere considerati utili ai fini della esclusione dal campo applicativo della presunzione, i certificati, i diplomi o i titoli devono evidentemente essere pertinenti alla attività svolta dal collaboratore.
Per quanto riguarda il secondo requisito necessario per l’esclusione della presunzione, è richiesto il conseguimento di un determinato reddito annuo.
Tale importo è da intendersi come lordo e deve essere legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo, con esclusione di ogni altro reddito derivante da prestazioni di altra natura.
Prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali qualificate
Sono escluse dalla presunzione tutte le prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali è prevista una inscrizione ad un ordine professionale oppure ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali.
Un apposito decreto Ministeriale, di prossima emanazione, ha provveduto ad una rilevazione delle attività per le quali la registrazione è subordinata a “specifici requisiti e condizioni”. Si ritiene che l’operatività della deroga sia esclusa per quelle attività per le quali non è previsto il possesso di “specifici requisiti e condizioni (è il caso ad esempio dell’iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di Commercio non assistita da una procedura di verifica di “requisiti e condizioni”).
Effetti della presunzione
Il legislatore non si è limitato a stabilire che le prestazioni che rientrano nelle condizioni indicate sono da inquadrarsi nell’ambito di una collaborazione coordianta e continuativa ma chiarisce quali siano le disposizioni che, in caso di conversione del rapporto, devono trovare applicazione.
Nel caso in cui la prestazione resa dal possessore di partita Iva venisse ricondotta ad una collaborazione coordinata e continuativa, deve essere ricercata l’esistenza di un progetto. In caso di assenza di quest’ultimo vi sarebbe l’ulteriore conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
La riconduzione della prestazione resa dal possessore di partita Iva nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa a progetto comporta anche l’applicazione di una particolare disciplina contributiva. Nel caso di configurazione della prestazione come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Inps sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.
Periodo transitorio
Il legislatore ha stabilito che la presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della riforma del lavoro.
Per le prestazioni già in essere sono stati concessi ulteriori 12 mesi per gli opportuni adeguamenti.
Attività di vigilanza
La presunzione introdotta dalla riforma rappresenta uno strumento che ha l’effetto di invertire l’onere della prova circa la non sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o di un rapporto di lavoro di natura subordinata a carico del committente/datore di lavoro.
Tale strumento, tuttavia, non inficia la possibilità per il personale ispettivo di far valere direttamente un rapporto di subordinazione ove sussistano gli ordinari criteri di qualificazione e i relativi indici sintomatici.
Valerio Pollastrini
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