La riforma del lavoro ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015, allo scopo di sostenere la genitorialità, due particolari permessi per il padre lavoratore, uno obbligatorio e l’altro facoltativo.
Si tratta, nel primo caso, di un giorno di congedo entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Il secondo, quello facoltativo, è pari ad ulteriori due giorni di assenza, sempre nello stesso limite dei primi cinque mesi di vita del figlio, previo accordo con la madre e in sua sostituzione durante il periodo di astensione obbligatoria.
Il D.M. 22 dicembre 2012 ha chiarito alcuni aspetti necessari per l’entrata in vigore della norma in commento.
Tali congedi sono naturalmente rivolti anche al padre adottivo o affidatario.
E’ stato inoltre evidenziato che la norma trovi applicazione per le nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.
Trattamento economico
Per entrambi i congedi, al padre lavoratore spetta un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100 per cento della retribuzione, con accreditamento della contribuzione facoltativa.
Modalità di fruizione
Il padre, con un anticipo di almeno 15 giorni, ha l’obbligo di informare per iscritto il datore di lavoro dei giorni nei quali intenderà utilizzare il congedo. Il datore di lavoro in tal caso dovrà comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto medesimo.
Nel caso del congedo facoltativo, il padre lavoratore dovrà allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta comunicazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
Il congedo obbligatorio e quello facoltativo per il padre lavoratore potranno essere frazionati a ore.
Valerio Pollastrini
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