La legge di stabilità 2013 ha introdotto la possibilità di fruire dei congedi parentali anche attraverso il frazionamento orario.
Si tratta del periodo massimo di sei mesi di astensione che spetta a ciascun genitore lavoratore nei primi otto anni di vita del bambino.
A partire dal primo gennaio 2013 i Contratti Collettivi Nazionali potranno individuare modalità e criteri di calcolo della base oraria.
Altra modifica riguarda la comunicazione con la quale il lavoratore è tenuto ad avvisare il datore di lavoro dell'intenzione di avvalersi del congedo.
La richiesta, oltre ad essere presentata con almeno 15 giorni di preavviso, dovrà contenere l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza dal lavoro.
Valerio Pollastrini
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