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mercoledì 2 gennaio 2013

La legge di stabilità modifica il congedo parentale

La legge di stabilità 2013 ha introdotto la possibilità di fruire dei congedi parentali anche attraverso il frazionamento orario.
Si tratta del periodo massimo di sei mesi di astensione  che spetta a ciascun genitore lavoratore nei primi otto anni di vita del bambino.
A partire dal primo gennaio 2013 i Contratti Collettivi Nazionali potranno individuare  modalità e criteri di calcolo della base oraria.
Altra modifica riguarda la comunicazione con la quale il lavoratore è tenuto ad avvisare il datore di lavoro dell'intenzione di avvalersi del congedo.
La richiesta, oltre ad essere presentata con almeno 15 giorni di preavviso, dovrà contenere l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza dal lavoro.

Valerio Pollastrini

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