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martedì 8 gennaio 2013

Definizione di lavoratori svantaggiati

Le recenti modifiche all’istituto della somministrazione di lavoro consentono  il ricorso al contratto   tempo determinato privo di causale giustificativa per i c.d. “lavoratori svantaggiati”. Si tratta di soggetti individuati compiutamente nell’art.2, n.18), lett.d) e f) del Reg.(CE) n.800/2008.

L’associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro ha avanzato una specifica istanza di interpello per richiedere alla Direzione generale per l’Attività Ispettiva opportuni chiarimenti sulla platea di soggetti rientranti nelle categorie:
-         degli adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
-         dei membri di una minoranza  nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

L’Ente interpellato ha ricordato che per la prima categoria di lavoratori svantaggiati occorre innanzitutto analizzare i diversi requisiti previsti dalla disposizione comunitaria, ovvero: la qualità di adulto, il carico familiare e la convivenza o meno con i familiari a carico.
Per adulti devono essere intesi coloro che hanno superato i 25 anni.
Quanto alla circostanza secondo la quale gli adulti devono vivere “soli con una o più persone a carico”, si ritiene che la disposizione voglia riferirsi sia alla composizione, al momento dell’assunzione, del nucleo familiare del soggetto in posizione di svantaggio, sia della definizione di familiare “a carico”, prevista dal nostro ordinamento.
In quest’ultimo caso per la possibilità di fare ricorso alla somministrazione a termine senza alcuna necessità della causale giustificativa, è necessario che il lavoratore, attraverso il certificato anagrafico dello stato di famiglia o mediante una dichiarazione sostitutiva, risulti il solo soggetto a sostenere il nucleo familiare, in quanto con una o più persone fisicamente a carico.
Per individuare invece i soggetti appartenenti alla categoria dei “membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno la necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”, occorre riferirsi a tutte quelle minoranze che, sulla base di specifici provvedimenti, risultano già individuate in ragione dell’appartenenza linguistica.
Ci si riferisce, in particolare, alle minoranze linguistiche storicamente insediate nel nostro territorio. Si ritiene in proposito che debba coesistere in capo al beneficiario, al momento dell’assunzione, oltre al requisito dell’appartenenza alla minoranza linguistica, anche il necessario presupposto richiesto dalla disciplina comunitaria secondo cui il lavoratore presenti la “necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”.

Valerio Pollastrini

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