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lunedì 3 agosto 2015

Confcommercio - Per le spiagge un'estate da record

Confcommercio, nota del 31 luglio 2015

Incrementi dal 5 al 30% a giugno e luglio negli stabilimenti balneari rispetto allo scorso anno, complici le ottime condizioni meteo e le temperature sopra la media stagionale. Il presidente del Sib Borgo: "I primi due mesi estivi del 2015 sono stati i migliori dell'ultimo decennio".

"Segno positivo praticamente in tutti i litorali italiani nei primi due mesi estivi". Questo il commento di Riccardo Borgo, Presidente del S.I.B. Sindacato Italiano Balneari che associa circa 10.000 imprese ed aderisce alla F.I.P.E./CONFCOMMERCIO. "Dopo lo scorso anno, quando piogge e temperature inferiori alla media avevano condizionato le vacanze al mare degli italiani – continua Borgo – nei mesi di giugno e luglio 2015, complici le ottime condizioni meteo, gli stabilimenti balneari hanno lavorato a pieno ritmo con incrementi delle presenze fino al 30% in Campania e Sicilia, anche se il ‘tutto esaurito' lo abbiamo registrato solo nei week-end". Gli imprenditori balneari, in tema di tariffe dei servizi di spiaggia, anche questa estate hanno riproposto offerte, sconti e pacchetti già sperimentati e apprezzati dalla clientela: ombrellone e cabina condivisi da più famiglie, 3 lettini al prezzo di 2, riduzioni fino al 50% dopo le 14,00, week end gratis per l'abbonamento settimanale, l'opzione ‘ultimo tuffo', pochi euro che consentono di restare sul lettino dalle ore 17 fino quasi al tramonto! Bene anche i turisti stranieri che hanno scelto gli stabilimenti balneari italiani per trascorrere la propria vacanza. Sono aumentati i russi e i cinesi, ma anche gli americani, gli inglesi e i tedeschi. Tra i servizi maggiormente apprezzati: la possibilità di mangiare sotto l'ombrellone e il wifi gratuito ma, soprattutto, il salvamento che permette anche ai più piccoli di fare il bagno in tranquillità e sicurezza. "Ci auguriamo che questo trend positivo continui anche ad agosto - conclude Borgo - che anche quest'anno si conferma il mese preferito dagli italiani per le vacanze, già oggi, però, possiamo affermare che i primi due mesi estivi del 2015 sono stati i migliori dell'ultimo decennio". 

Presenze sulle spiagge, rispetto allo stesso periodo del 2014, secondo un sondaggio condotto su un campione di imprese balneari italiane aderenti al S.I.B. Sindacato Italiano Balneari:

 

 
Giugno 2015 %
Luglio 2015 %
Abruzzo
+20
+25
Basilicata
+10
+10
Calabria
+15
+20
Campania
Invariato
+30
Emilia Rom.
+10
+20
Friuli V. G.
+5
+15
Lazio
+10
+20
Liguria
+20
+25
Marche
+15
+20
Molise
Invariato
+10
Puglia
+5
+25
Sardegna
+10
+20
Sicilia
+15
+30
Toscana
+10
+25
Veneto
+10
+10
 

 

Istat - Occupati e disoccupati (dati provvisori)

Istat,  comunicato stampa del 31 luglio 2015

Dopo la forte crescita registrata nel mese di aprile (+0,6%) e il calo nel mese di maggio (-0,3%), a giugno 2015 gli occupati diminuiscono dello 0,1% (-22 mila) rispetto al mese precedente. Il tasso di occupazione, pari al 55,8%, cala nell'ultimo mese di 0,1 punti percentuali. Rispetto a giugno 2014, l'occupazione è in calo dello 0,2% (-40 mila), mentre il tasso di occupazione rimane invariato.

Il numero di disoccupati aumenta dell'1,7% (+55 mila) su base mensile. Dopo il calo nel mese di aprile (-0,2 punti percentuali) e la stazionarietà di maggio, a giugno il tasso di disoccupazione cresce di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente, arrivando al 12,7%. Nei dodici mesi il numero di disoccupati è aumentato del 2,7% (+85 mila) e il tasso di disoccupazione di 0,3 punti percentuali.

Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce nell'ultimo mese (-0,1%, pari a -18 mila), riprendendo il calo cominciato a inizio anno e interrotto a maggio. Il tasso di inattività, pari al 35,9%, diminuisce di 0,1 punti percentuali rispetto a maggio. Su base annua gli inattivi sono diminuiti dello 0,9% (-131 mila) e il tasso di inattività di 0,2 punti. L'aumento del numero di disoccupati negli ultimi 12 mesi è pertanto associato ad una crescita della partecipazione al mercato del lavoro, testimoniata dalla riduzione del numero di inattivi.

Rispetto ai tre mesi precedenti, nel periodo aprile-giugno 2015 sono in crescita sia il tasso di occupazione (+0,1 punti percentuali) sia il tasso di disoccupazione (+0,1 punti), a fronte di un calo del tasso di inattività (-0,2 punti).

-         Prossima diffusione: 1 settembre 2015

Inps - Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà per l’anno 2015

Inps,  Messaggio n.5100 del 31 luglio 2015

OGGETTO: 
Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (art. 2 bis, D.L. n. 192/2014 conv. con mod. dalla L. n. 11/2015 e art. 4, co. 1 bis, D.L. n. 65/2015 conv. con mod. dalla L. n. 109/2015) per l’anno 2015. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

L’art. 2 bis, della legge 27 febbraio 2015, n. 11, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, dispone che “l'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del  trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di  cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.”

Successivamente, in sede di conversione del DL n. 65/15, la legge n. 109/15, attraverso la previsione contenuta nell’art. 4, co. 1 bis, ha incrementato di 150 milioni di euro il suddetto stanziamento per l’anno 2015.

In merito alla portata di tale intervento legislativo, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 14/15063 del 22/07/2015, ha precisato che nel limite massimo di 150 milioni di euro, il trattamento di integrazione salariale per contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2015.[1]

Le risorse devono essere destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche di proroga, stipulati nell’anno 2014.

Per consentire l’esatto monitoraggio della spesa effettiva relativa alla maggiorazione in oggetto, le aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens gli importi riferiti all’anno 2015 secondo le indicazioni che seguono. Il ritardo nell’esposizione dei suddetti dati potrà comportare l’impossibilità per l’azienda di ottenere il conguaglio una volta esaurite le risorse finanziarie stanziate.

Istruzioni operative
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i datori di lavoro opereranno come segue.

Per l’esposizione dell’importo dell’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986) si conferma la prassi in uso (codice G603); per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2015, valorizzeranno nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS>il codice di nuova istituzione “G707” e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio; per l’esposizione della maggiorazione del 10%, riferita a periodi di paga pregressi del 2015, e non conguagliata valorizzeranno nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS>il codice di nuova istituzione “G708” e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio; per l’indicazione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2015, dovranno valorizzare, nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione “F504” e, nell’Elemento <ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio.

In conseguenza del contingentamento delle risorse finanziarie e dell’obbligo di monitoraggio mensile delle stesse, le operazioni di recupero della maggiorazione del 10% riferita a periodi del 2015 antecedenti alla pubblicazione del presente messaggio dovranno essere effettuate con una delle denunce contributive relative ai periodi di “luglio” o “agosto 2015”.

Pagamenti diretti
Circa i trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10%, onde consentire, tra l’altro, l’esatta imputazione contabile delle somme erogate secondo la descrizione che segue. Nel pagamento dell’incremento, nel campo “Tipo integrazione” delle mensilità si dovrà indicare il codice 7.

Istruzioni contabili
L’onere derivante dalla maggiorazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nella misura prevista per l’anno 2015, in applicazione dell’art. 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e, successivamente, dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 (10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario), posto a carico dello Stato (Fondo sociale per l’occupazione e la formazione), andrà rilevato, qualora conguagliato dalle aziende, con imputazione al seguente nuovo conto, istituito nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario) e movimentabile da procedura automatizzata:

GAU30195 – per i periodi di paga riferiti all’anno 2015 (codici “G707” e “G708”).

Il citato conto dovrà essere utilizzato anche per la rilevazione dei ratei relativi alla maggiorazione del 10% (F504).

Nei casi di pagamento diretto ai beneficiari, da effettuare mediante la procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, si procederà alla rilevazione contabile distinta dell’importo dell’integrazione salariale, nella misura del 60% della retribuzione persa, ai conti esistenti GAU30191 e GAU30192, istituiti con messaggio n. 3234 del 11 marzo 2014, nonché della maggiorazione del 10% sul trattamento integrativo al seguente nuovo conto:

GAU30196 – Maggiorazione dell’integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori, per i contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, per i periodi relativi all’anno 2015 – art. 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e art. 4, comma 1-bis, del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109.

Pertanto i conti GAU30071, GAU30075, GAU30144, GAU30145 non devono più essere utilizzati in quanto si riferiscono a maggiorazioni (nella misura del 20%) relative a contratti di solidarietà previsti da normative che hanno esaurito gli stanziamenti.
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Note
[1] Per gli anni 2009-2013, l’aumento era stabilito nella misura del 20% (dal 60% all’80%).

Privacy - 730 precompilato: parte la fase due con le spese sanitarie. Maggiori tutele per i dati sulla salute dei cittadini. Collaborazione del Garante Privacy con Mef e Agenzia delle Entrate

Garante della Privacy, Comunicato Stampa del 3 agosto 2015  

I dati sulle spese sanitarie dei contribuenti italiani potranno essere utilizzati a partire dal 2016 per il 730 precompilato. Ciò sarà possibile attraverso l'implementazione del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Mef - Ragioneria Generale dello Stato, definita in questi mesi grazie alla collaborazione tra Ministero della Salute, Regioni, Associazioni di categoria dei farmacisti e Ordine dei medici. I dati tuttavia potranno essere usati  solo su base volontaria ed essere trasferiti solo in forma aggregata all'Agenzia delle Entrate. Inoltre gli stessi dovranno essere cancellati se riferiti a cittadini che non utilizzano la dichiarazione precompilata. Queste misure di tutela sono state approntate dal Garante per la protezione dei dati personali, in accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) e con l'Agenzia delle Entrate - in due differenti pareri [doc. web nn. 4160058 e 4160102] - al fine di rafforzare la riservatezza dei dati sulla salute utilizzati per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata. Dal canto suo, l'Agenzia è già pronta per far partire la seconda fase dell'operazione precompilata in ossequio alle indicazioni del Garante. Con il provvedimento del direttore delle Entrate pubblicato oggi, infatti, vengono definite le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie, necessarie per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il sistema delineato negli atti sottoposti al parere dell'Autorità, uno schema di decreto ministeriale e un provvedimento direttoriale, prevede tre passaggi: i soggetti che erogano servizi sanitari (come medici, ospedali, ambulatori e farmacie) inviano al Sistema Tessera Sanitaria - TS (gestito dal Mef) i dati relativi a tutte le prestazioni erogate (dai dati identificativi dell'utente, alla spesa sostenuta), anche di coloro che non usufruiscono della precompilata. In un secondo momento l'Agenzia delle Entrate trasmette al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata; a quel punto il Mef renderà disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata, delle persone individuate.

Con il provvedimento direttoriale delle Entrate di oggi arrivano le istruzioni per l'uso per l'inserimento delle spese mediche nel 730 precompilato. A partire dal 2016, infatti, il sistema Tessera sanitaria metterà a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel periodo d'imposta precedente, semplificando ancora più la dichiarazione dei redditi per i lavoratori e i pensionati.

I dati che il Sistema Tessera sanitaria fornirà alle Entrate dal 1° marzo di ogni anno sono quelli delle ricevute di pagamento, degli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie effettuate dal contribuente e dal familiare a carico e quelle dei rimborsi erogati. In particolare, tra le spese rientrano i ticket per l'acquisto di farmaci (anche omeopatici) e le prestazioni fornite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, i dispositivi medici con marcatura CE e i servizi erogati dalle farmacie come per esempio il test per la glicemia. Inoltre, sono inclusi anche i farmaci per uso veterinario, le prestazioni sanitarie quali la visita medica generica, le spese agevolabili solo a particolari condizioni come le cure termali e altre spese.

In considerazione della delicatezza dei dati trattati, che possono rivelare le condizioni di salute di decine di milioni di persone, sono state individuate precise misure a tutela della privacy.

Contribuente informato – Tutte le persone che ricevono una prestazione sanitaria devono essere adeguatamente informate sulle modalità di funzionamento del sistema e sui propri diritti, incluso quello di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle spese mediche.

Possibilità di opporsi al trattamento dei dati sulla salute - L'utente può sempre decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate ai dati sulle sue spese sanitarie e di non farle inserire nella precompilata. Oppure può chiedere a chi eroga il servizio sanitario, dal farmacista al medico, di non trasmettere i dati della singola spesa al Mef. Per garantire la libera scelta di ognuno e per tutelare anche situazioni sensibili, il diritto di opposizione può essere esercitato anche dalle persone, come il coniuge o i figli (maggiori di sedici anni), che sono fiscalmente a carico.

Solo dati aggregati – L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari abilitati (Caf e professionisti) non possono accedere al dettaglio delle singole spese sanitarie di ogni persona, ma solo ai dati aggregati dal Mef in base alle macro tipologie di spesa.

La consultazione in chiaro delle voci sul Sistema TS è consentita esclusivamente al contribuente.

Cancellazione dei dati – Nel mese di febbraio di ogni anno, il contribuente potrà accedere al Sistema TS per chiedere la cancellazione delle singole spese affinché non siano più inserite nella dichiarazione precompilata. I dati relativi agli interessati che non rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata saranno comunque cancellati entro il mese di novembre dell'anno successivo al periodo di riferimento. Infatti i soggetti che erogano i servizi sanitari sono già tenuti, dal mese di gennaio 2015, a trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sostenute dagli assistiti, ai fini dell'elaborazione della prossima dichiarazione precompilata. Il diritto di opposizione preventivo potrà tuttavia essere esercitato direttamente presso i soggetti che erogano i servizi sanitari solo a partire dal 1° gennaio 2016. Sarà comunque possibile esercitare il diritto di opposizione con riferimento alle spese per le prestazioni sanitarie relative all'anno 2015,  richiedendo - dal 1 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 - via telefono, posta elettronica o direttamente presso gli uffici competenti, che tali dati siano cancellati dal sistema TS e quindi non siano più utilizzati ai fini dell'elaborazione della precompilata.

Sicurezza dei dati e accessi controllati – Per evitare eventuali accessi o trattamenti illeciti, possono consultare i dati solo i soggetti abilitati. Le operazioni effettuate sul sistema sono tracciate. Tutti i dati sono conservati in modo sicuro e trasmessi in forma criptata.

Il Garante della privacy, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in considerazione della estrema delicatezza del tema, hanno costituito un tavolo di lavoro per valutare eventuali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie per rafforzare le tutele i dati personali delle persone interessate.

Mise - Certificati bianchi: al via la consultazione pubblica

Ministero dello Sviluppo Economico, Comunicato del 31 luglio 2015

Il meccanismo dei Certificati Bianchi rappresenta una delle prime esperienze, a livello internazionale, di applicazione di uno strumento di mercato alla promozione dell’efficienza energetica negli usi finali.

Dall’avvio del meccanismo sono stati emessi oltre 31 milioni di titoli e contabilizzati più di 20 Mtep di risparmi di energia primaria.

Il documento ha l’obiettivo di illustrare le linee di riforma del sistema che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha definito per un uso più efficiente ed efficace delle risorse, così come previsto dalla legge e in vista degli obiettivi nazionali da raggiungere al 2020.

Tutti i soggetti interessati possono trasmettere osservazioni e proposte all’indirizzo e-mail certificatibianchi@mise.gov.it.

La consultazione è aperta fino al 30 settembre 2015.

Allegato
-         Proposte per il potenziamento e la qualifica del meccanismo dei Certificati Bianchi (pdf, 760 kb)

Debiti con il Fisco compensabili con i crediti verso la Pubblica Amministrazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Mef-Mise del 13 luglio 2015 le aziende possono finalmente compensare i crediti commerciali vantati verso la Pubbliche Amministrazione con le cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2014.

Per portare in compensazione i propri crediti, tuttavia, professionisti ed imprese dovranno prima ottenerne la certificazione, accreditandosi presso l’apposita piattaforma informatica gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Acquisita l’attestazione predetta, i contribuenti potranno quindi rivolgersi ad Equitalia chiedendo l’utilizzo del credito vantato per compensare in tutto o in parte i debiti iscritti a ruolo.

Valerio Pollastrini

Inail: per tutto il mese di agosto denunce di infortunio anche in formato cartaceo

Con un avviso pubblicato sul proprio portale, l’Inail ha reso noto che, in considerazione di alcuni interventi straordinari di manutenzione ed adeguamento sui sistemi informativi dell’Istituto, che potrebbero determinare possibili interruzioni nella disponibilità del servizio per l’invio delle denunce di infortunio e di malattia professionale, per tutto il mese di agosto 2015 le strutture territoriali  potranno accettare anche le denunce cartacee (modelli 4 bis Prest e 101 Prest) inviate con il canale Pec, indipendentemente dalla documentazione attestante l’assenza del servizio informatico.

Valerio Pollastrini

Inps – Nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo

Inps, Circolare n.144 del 31 luglio 2015

OGGETTO: 
Legge 3 agosto 2004, n. 206, articoli 2, 3 e 4 modificati dall’art. 1 commi 163, 164 e 165 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recanti nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) con la quale, ai commi 163, 164, 165 dell’art. 1 sono state apportate integrazioni agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e s.m.i. in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Si riepilogano, in breve, i contenuti delle modifiche apportate dalla legge n. 190 del 2014 alla legge n. 206 del 2004:

1.aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva in favore del coniuge e dei figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all’evento terroristico (comma 1-ter, dell’art. 3 della legge 206 del 2004, introdotto dal comma 164 della legge n. 190 del 2014);

2.diritto immediato alla pensione diretta per le vittime  con grado di invalidità pari o superiore all’80% anche in casi di posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido aperta successivamente all'evento terroristico;(articolo 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004, come modificato dal comma 165, dell’articolo 1, della legge 190 del 2014);

3.rideterminazione della retribuzione pensionabile per incrementi di pensione e di trattamenti di fine rapporto e di fine servizio in favore di soggetti che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2007 (articolo 2, comma 1 – bis, della legge n. 206 del 2004, aggiunto dal comma 163, dell’articolo 1, della legge n. 190 del 2014).

Con la presente circolare, condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  si forniscono le seguenti indicazioni applicative.

1. Aumento figurativo di 10 anni di anzianità utile per la pensione, il Tfr ed il Tfs in favore del coniuge e dei figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all’evento terroristico (comma 1-ter, dell’art. 3 della legge 206 del 2004, introdotto dal comma 164 della legge n. 190 del 2014).
Il comma 164, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 introduce, all’art. 3 della legge n. 206 del 2004, il comma 1-ter il quale prevede che “I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”.

Il comma 1 dell’art. 3 della citata legge n. 206 prevede un aumento figurativo di dieci anni utile ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità maturata e la misura della pensione, del Tfr e delle indennità equipollenti (Tfs), a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice.

Tale beneficio, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (art. 1, commi 794 e 795 della legge n. 296/2006) spetta anche sui trattamenti diretti dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche se maggiorenni, ed in mancanza ai genitori.

In sede di applicazione del predetto art. 3, comma 1, è stato precisato che l’attribuzione della maggiorazione compete tanto ai figli esistenti al momento dell’evento terroristico, quanto ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi dell’evento. Per quanto riguarda il coniuge la maggiorazione può essere riconosciuta ai soggetti con i quali vi era un rapporto di connubio al momento dell’evento, ovvero al coniuge divorziato se il divorzio è avvenuto dopo l’evento terroristico. In caso di assenza del coniuge e figli, il beneficio viene concesso ai genitori.

Per effetto di quanto previsto dal comma 164 in esame, il beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità deve essere riconosciuto, su domanda dell’interessato, al coniuge e ai figli dell'invalido anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico, a condizione che tale beneficio non sia stato già attribuito ai genitori della vittima, tenuto conto dell’ulteriore precisazione contenuta nel comma 164 “Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”. L’aumento di dieci anni deve essere altresì riconosciuto anche se i nuovi destinatari sono già titolari di un trattamento pensionistico o avevano già ricevuto un trattamento di fine rapporto o di fine servizio.

Nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata, anche se successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame non può essere riconosciuto all’eventuale nuovo coniuge e ai relativi figli.

Gli effetti economici decorrono dal 1 febbraio 2015. Per gestioni previdenziali nelle quali è prevista, per il trattamento pensionistico, la decorrenza inframensile, gli effetti economici decorrono dal 2 gennaio 2015.

L’Istituto ha già fornito indicazioni relative all’applicazione delle diposizioni di cui ai commi 1 ed 1-bis del citato art. 3 nella Circolare INPS n. 122/2007, punto 4, nelle Circolari INPDAP n. 30/2007, n. 15/2008 e nelle note operative INPDAP  n. 3/07, n. 41/2009, n. 58/2009.

Sarà onere dell’interessato produrre, in allegato alla domanda relativa all’attribuzione della maggiorazione contributiva, un’autocertificazione  attestante i dati, i requisiti e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni idonee a qualificare lo status del richiedente.

Si specifica, tuttavia, che a seguito delle disposizioni introdotte dall’art 24, comma 2, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha fatto venir meno il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile (40 anni di contribuzione), l’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva è riconosciuto ai fini pensionistici nei limiti del perfezionamento del requisito minimo per la pensione anticipata, di cui al comma 10, dell’art. 24, del citato decreto legge.

2. Diritto immediato alla pensione diretta per le vittime  con grado di invalidità pari o superiore all’80% anche in caso di posizione assicurativa aperta successivamente all'evento terroristico (articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, così come modificato dal comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014).
L’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, modificato dal comma 106 dell’articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto (…)”.

L’art.1, comma 165, della legge 190 del 2014 integra il predetto art. 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004 e prevede che: ”Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue”.

Ciò posto, il succitato articolo 4, come modificato dall’art. 1,  comma 165, della legge 190 del 2014,  prevede il diritto all’accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, a nulla rilevando il decorso del tempo ai fini della prescrizione o decadenza per poter usufruire del beneficio in esame.

Al fine di accedere al beneficio in esame deve pertanto sussistere un rapporto di lavoro (anche discontinuo o occasionale), con conseguente apertura di posizione assicurativa.

Si rammenta che l’Istituto, ai fini della determinazione dell’importo della pensione in argomento, prende a riferimento le voci retributive assoggettate a contribuzione in base alle istruzioni fornite con Circolari n. 263/97 e n. 6/2014.

Nell’ipotesi di successivi contratti di lavoro stipulati dall’interessato, ai fini della determinazione dell’importo della pensione, deve prendersi a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio, tenuto conto che il citato art. 4, comma 2 fa espressamente menzione dell’ “ultima retribuzione”. Nell’ipotesi di contratti di lavoro concomitanti, ai fini della determinazione dell’importo della pensione, deve prendersi a riferimento la retribuzione più favorevole.

Gli effetti di tale disposizione decorrono dal 1° febbraio 2015.

Per gli iscritti ai regimi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria, gli effetti giuridici decorrono dal 2 gennaio 2015 mentre gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la stessa intervenga dopo l’entrata in vigore della norma in esame (dal 2 gennaio 2015).

Si specifica, inoltre, che per gli aventi diritto al beneficio per i quali si applica esclusivamente il sistema di calcolo contributivo valgono le previsioni sul massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, secondo periodo, della Legge  n. 335 del 1995.

In applicazione della legge n. 206 del 2004, così come modificata dalla legge n. 190 del 2014, le sedi provvederanno a riesaminare, su apposita istanza dei soggetti interessati, gli eventuali provvedimenti di reiezione.

Si precisa che, con riguardo al caso di attività lavorativa svolta successivamente alla decorrenza della pensione da parte di avente diritto al beneficio dovranno essere applicate le generali regole in materia di supplementi di pensione stabilite dall’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Pertanto, il beneficio va applicato con riferimento al trattamento pensionistico principale - “trattamento diretto” -, senza alcuna riliquidazione degli eventuali supplementi di pensione.

Per i contenuti del beneficio di cui al citato articolo 4, si fa rinvio alle indicazioni previste nella Circolare Inps n. 122/2007, Circolare Inpdap n. 30/2007 e note operative Inpdap n. 3/2008, n. 41/2009 e 58/2009.

3. Incremento di pensione e di trattamento di fine rapporto o di fine servizio in favore di soggetti che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2007 (articolo 2, comma 1 – bis della legge 3 agosto 2004, n. 206, aggiunto dal comma 163, dell’articolo 1, della legge n. 190 del 2014).
Il comma 163, della legge n. 190 del 2014 introduce all’art. 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-bis che prevede: “Ai fini degli incrementi di pensione  e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si  fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole”.

3.1 Destinatari
Devono intendersi per “dipendenti privati” i soggetti appartenenti al settore privato, definito in relazione alla natura del datore di lavoro, indipendentemente  dalle gestioni previdenziali cui sono iscritti i lavoratori medesimi.

Pertanto, a titolo esemplificativo, devono includersi i lavoratori dipendenti di enti pubblici trasformati in società per azioni, già iscritti ai regimi esclusivi (p.es. Cassa depositi e prestiti) mentre non rientrano nel settore privato le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Resta inteso che lo status di dipendente privato deve essere presente non oltre il 30 novembre 2007, data della decorrenza degli effetti giuridici dell’articolo 1, comma 163 in oggetto.

Destinatari della norma sono, altresì, gli eredi delle vittime come sopra individuati, aventi diritto al trattamento di reversibilità, che hanno già presentato domanda per il trattamento medesimo entro il 30 novembre 2007.

3.2 Beneficio
L’articolo 2, comma 1,alla citata legge n. 206 del 2004, nel testo vigente all’11 agosto 2004 (data di entrata in vigore della norma) prevedeva che, per la liquidazione della pensione o del trattamento di fine rapporto o equipollente per le vittime di eventi terroristici, si applicassero i criteri di cui all’art. 2, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Successivamente, l’articolo 34, comma 3, lett. b)  del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  ha modificato il citato art. 2, comma 1 della legge n. 206, rideterminando la retribuzione pensionabile attraverso l’incremento di una quota del 7,5 per cento.

La disposizione del comma 163 della legge 190 del 2014 prevede, con riferimento esclusivo ai dipendenti privati invalidi, la salvaguardia del criterio di liquidazione del trattamento di fine rapporto o equipollenti nonché del trattamento pensionistico, più favorevole tra quello determinato con l’incremento del 7,5 per cento della retribuzione pensionabile ovvero utile (art. 34 d.l. 159 del 2007) e quello determinato con l’incremento, della stessa base di calcolo, pari alla differenza espressa in percentuale tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dalla vittima dell’evento all'atto del pensionamento, secondo la seguente formula:

   retribuzione contrattuale     _          retribuzione contrattuale

   immediatamente superiore         posseduta all’atto del pensionamento

   ------------------------------------------------------------------------------------ * 100

   retribuzione contrattuale posseduta all’atto del pensionamento

Ad esempio:

-   Retribuzione contrattuale posseduta dalla vittima dell’evento all’atto del pensionamento:      33.845,00

-   Retribuzione contrattuale immediatamente superiore:                                                                            35.936,00

La percentuale di incremento sarà data da:          {(35.936,00 - 33.845,00) * 100} / 33.845,00 =  6,17816…

Tale percentuale dovrà essere arrotondata alla terza cifra significativa, per difetto se la quarta cifra è pari o superiore a 0 (6,143 si arrotonda  a 6,14), per eccesso  se la quarta cifra è pari o superiore a 5 (6,157 si arrotonda a 6,16).

Pertanto l’incremento pari alla differenza espressa in percentuale sarà del 6,18%

Il comma 163 prevede, altresì, che si debba “prescindere da qualsiasi sbarramento” al conseguimento della qualifica superiore “se prevista dai rispettivi contratti di categoria”.

Pertanto va sempre considerata la qualifica superiore, senza tener conto di vincoli derivanti dal possesso di determinati titoli, requisiti o procedure di inquadramento, entro la  qualifica massima prevista dal rispettivo contratto collettivo di categoria.

Per i lavoratori che hanno raggiunto questa posizione interviene necessariamente (ovvero resta confermato) l’incremento del 7,5% della base retributiva utile per il calcolo delle prestazioni.

Salva diversa previsione dei rispettivi contratti collettivi, non può essere considerata qualifica superiore, ai fini del beneficio in esame, quella rientrante in un diverso contratto collettivo ancorché riferentesi a figure professionali sovraordinate, in quanto il testo della disposizione  limita il riferimento a qualifiche dello stesso  contratto di categoria. Il beneficio  per un quadro, per esempio, consiste nell’incremento del 7,5% e non nell’incremento pari alla differenza espressa in percentuale tra la propria retribuzione contrattuale e quella di un dirigente in quanto la disciplina del rapporto di lavoro di quest’ultima  figura professionale è contenuta in un diverso contratto collettivo di lavoro.

Il beneficio è concesso, su domanda degli interessati, ai soggetti che abbiano presentato entro il 30 novembre 2007 domanda di pensione, di trattamento di fine rapporto o equipollenti e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto.

In ogni caso, e con riferimento alle decadenze e prescrizioni relative ai ratei pensionistici arretrati e non liquidati, il termine iniziale per il relativo decorso è da individuare nel 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014.

Al fine di accelerare i tempi di liquidazione delle prestazioni richieste, sarà cura degli interessati produrre, ove non già in possesso delle sedi competenti, copia dei contratti collettivi cui riferire i detti incrementi.

Per i dipendenti privati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici (CPDEL, CPUG, CPS,  CPI, CTPS) la retribuzione relativa alla qualifica superiore dovrà essere certificata dagli ex datori di lavoro.

L’attribuzione dei benefici in esame è riconosciuta nei limiti non superabili dello stanziamento complessivo previsto in legge di bilancio cui va aggiunto quanto già previsto dall’articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, provvedendo alla  contabilizzazione dei costi sulla base delle quantificazioni degli oneri dei singoli benefici previsti come individuati nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di stabilità 2015 per l’applicazione dei commi 163,164 e  165. Ai fini dell’attribuzione dei benefici recati dalle presenti disposizioni, inoltre, si fa rinvio alla Circolare Inps 47/2012 con la quale sono state fornite le istruzioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

3.3 Maggiorazione del Tfr
Con riferimento alla liquidazione della maggiorazione del TFR, si è in attesa delle relative istruzioni che saranno emanate dal Ministero dell’Interno competente.

3.4 Trattamenti di fine servizio
Alcuni lavoratori del settore privato hanno mantenuto il diritto all’erogazione dei trattamenti di fine servizio propri dei dipendenti pubblici spettanti al personale iscritto alle gestioni ex Inadel ed ex Enpas  dell’Inps.

Si tratta dei dipendenti di  alcuni enti prima rientranti nell’ambito delle pubbliche amministrazioni che hanno poi acquisito natura di diritto privato (tra questi l’Anas, la Cassa depositi e prestiti, l’Enav, le Ipab cosiddette “depubblicizzate”).

Le norme di legge che hanno disposto la trasformazione della natura giuridica di questi enti hanno anche  confermato  il precedente regime dei trattamenti di fine lavoro per il personale in servizio al momento della trasformazione stessa.

Previa richiesta da parte dei soggetti aventi diritto all’erogazione dei trattamenti di fine servizio ai sensi della disposizione in esame,  gli enti che hanno conservato l’iscrizione all’ex Enpas o all’ex Inadel ai fini del Tfs per il personale in argomento provvederanno ad  inviare alla sede Inps competente la certificazione della retribuzione secondo le modalità in uso.

Sarà cura delle sedi determinare e mettere in pagamento la prestazione di miglior favore tra quella calcolata applicando l’incremento del 7,5% della base contributiva utile e quella calcolata applicando l’incremento pari alla differenza espressa in percentuale tra la retribuzione della qualifica rivestita all’atto della cessazione e quella della qualifica immediatamente superiore (si veda esempio suesposto, punto 3.2).

Si precisa che il diritto all’eventuale riliquidazione del trattamento di fine servizio si prescrive trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014, vale a dire al 1° gennaio 2020, sulla base delle norme relative alla prescrizione del diritto contenute nell’articolo 2948, n. 5 del codice civile e nell’articolo 20 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Per le ulteriori modalità di attribuzione dei benefici in argomento si fa rinvio alle seguenti circolari, per le parti compatibili con le istruzioni fornite con la presente circolare:

-         Circolare Inps n. 122/2007:

Circolari Inpdap n. 68/2004, n. 48/2005, n. 30/2007, n. 15/2008 e note operative Inpdap n.41/2007, n. 3/2008, n.41/2009, n.43/2009 e n. 58/2009.

Ministero del Lavoro - Approvazione delle delibere adottate dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio in data 6 maggio 2015 e 14 maggio 2015

Ministero del Lavoro, Comunicato del 30 luglio 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 luglio 2015, n. 175)

Con decreto interministeriale in data 8 luglio 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) il 14 maggio 2015 (verbale rogato dal dott. Andrea Pantalani, notaio in Roma, repertorio n. 18845, raccolta n. 9037), recante modifiche allo Statuto della Fondazione ENASARCO, concernenti, in particolare, gli assetti di governance dell'Ente.

Con ministeriale n. 36/0009416/MA004.A007/RAP-L-53 del 5 giugno 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione ENASARCO in data 6 maggio 2015 (verbalizzata a rogito del notaio Andrea Pantalani al n. 18831 di repertorio e 9027 di raccolta), mediante la quale è stato adottato il "Regolamento per l'elezione dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio di amministrazione e per la nomina del Collegio dei sindaci".

Inail in prima linea sul fronte della sicurezza informatica

Inail, Comunicato del 31 luglio 2015

Dal Rapporto Clusit 2015 emergono dati importanti in materia di cybersecurity in Italia e nel mondo. Ma come è possibile proteggersi, in particolare per un grande ente pubblico impegnato in un significativo processo di digitalizzazione dei servizi? L’analisi del direttore centrale DcOd dell’Istituto, Stefano Tomasini

ROMA – Inail in prima linea sul fronte della sicurezza informatica. Le strategie promosse dall’Istituto in materia di cybersecurity sono state oggetto di un intervento di Stefano Tomasini, responsabile della direzione centrale Organizzazione digitale (DcOd) dell’Istituto, in occasione dell’evento organizzato dalla DcOd in collaborazione con l’Associazione italiana per la sicurezza informatica (Clusit).

Dalla DcOd una giornata di studio e di confronto a tutto campo.
Attraverso l’evento – dal titolo “La tutela del patrimonio al centro della strategia ICT” – la DcOd ha voluto coinvolgere i colleghi in un incontro formativo e di confronto col Clusit con l’obiettivo di diffondere una corretta cultura sulla sicurezza delle informazioni. Dopo la presentazione della strategia e delle iniziative di sicurezza assunte da Inail, la giornata di studio è stata articolata attraverso diversi seminari formativi che hanno trattato il tema sicurezza anche negli aspetti tecnici e legali. Nella mattinata, è stato presentato il Rapporto Clusit 2015 sulla sicurezza ICT in Italia: frutto del lavoro di un centinaio di esperti del settore, il documento traccia un profilo neutrale e approfondito sulla sicurezza ICT nel nostro Paese e a livello internazionale, analizzando gli eventi di cyber-crime e incidenti informatici più significativi del 2014 e le tendenze per il 2015.

A livello mondiale una sempre maggiore diffusione di vulnerabilità.
Le risultanze del Rapporto – basato sull’analisi di un campione rappresentativo di 900 significativi incidenti informatici avvenuti a livello globale nel 2014 – definiscono uno scenario di vulnerabilità che interessa ogni genere di organizzazione, tanto nel pubblico quanto nel privato. “Il rischio teorico di essere colpiti da un attacco – valuta il Rapporto – è diventato in pratica, nel breve/medio termine, una certezza che può interessare tutti: il professionista che vede i suoi dati criptati, la pmi che scopre (magari con mesi o anni di ritardo) di essere stata derubata del proprio know-how, la Pa che si ritrova nell’impossibilità di offrire servizi essenziali ai cittadini, la grande impresa che subisce un danno economico rilevante o assiste al furto di milioni di dati personali dei propri clienti”.

Italia ai primi posti per diffusione del malware.
Solo una decina di casi sui 900 del campione riguarda il nostro Paese, ma il dato non deve trarre in inganno. Il numero è certamente poco plausibile – stima il Rapporto – dal momento che l’Italia si posiziona comunque ai primi posti nel mondo per diffusione del malware (i software creati per causare danni a un computer, ai dati degli utenti o a un sistema informatico su cui viene eseguito). A conferma di questa realtà anche lo studio sui cyber-crimini condotto nel 2014 dal Ponemon Institute, secondo il quale il 39% delle aziende italiane intervistate ha dichiarato di avere subito almeno un attacco andato a buon fine nei 12 mesi precedenti. Ulteriori studi di grandi aziende del settore, che hanno collaborato alla stesura del Rapporto fornendo dati e statistiche, valutano per l’Italia un tasso di esposizione al malware superiore alla media degli altri paesi.

Un approccio pervasivo al tema della sicurezza digitale.
Una valutazione complessiva della situazione italiana– analizza, in definitiva, il Rapporto Clusit – porterebbe a ritenere la bassa percentuale di attacchi gravi di dominio pubblico “una conseguenza di uno stato di cronica mancanza di informazioni che affligge il nostro Paese su questo tema, il che rappresenta un ulteriore vantaggio per criminali e malintenzionati”. La realtà è, invece, e tale da dover indurre tutti quanti – istituzioni, imprese, cittadini – a tenere sempre alta la guardia e suggerisce la necessità di una diffusione il più possibile capillare di una corretta cultura della sicurezza in tutti i suoi aspetti. “L’approccio del Rapporto è totalmente condivisibile – valuta Tomasini – Oggi la sicurezza nel mondo digitale non è un ambito che interessa soltanto il mondo dell’IT, ma deve rappresentare un approccio pervasivo che deve tradursi in una consapevolezza generale del problema e, necessariamente, in comportamenti adeguati da attivare a tutti i livelli organizzativi”.

Nel Piano strategico 2014-2016 un nuovo modello di governo dell’IT pubblico.
Un nuovo modello di governo dell’IT pubblico è alla base del Piano strategico 2014-2016, il documento di indirizzo promosso dalla DcOD che indica – per il medio termine – le linee operative e di intervento in grado di sostenere, in modo coerente, una ridefinizione radicale e innovativa delle modalità di fruizione digitale dei servizi dell’Inail da parte di tutti i suoi stakeholder: aziende, lavoratori e intermediari. Dalle potenzialità permesse dallo “smart working” a una “fruizione” intensiva del patrimonio informativo dell’Istituto – capace di elaborare i dati trasformandoli in conoscenza autentica – fino alla definizione dell’Inail quale polo erogatore di servizi IT anche a beneficio di altre pubbliche amministrazioni italiane, lo scenario “Digital” previsto dal Piano è, senza dubbio, fortemente sfidante e innovativo, sia dal punto di vista tecnologico che organizzativo. “In tale prospettiva appare evidente – valuta Tomasini – come la scelta consapevole di perseguire questa vision abbia delle implicazioni notevoli anche in termini di sicurezza, rendendola risorsa essenziale per la garanzia di raggiungimento dei nostri obiettivi”.

Un approccio trasversale in tutti i processi di lavoro.
Proprio in virtù di questa complessità, il ruolo della sicurezza è stato qualificato da una “trasversalità” che la rende elemento onnipresente in tutte le linee di azione del Piano strategico. “Si tratta di un approccio che abbiamo voluto sostanziare in DcOd anche a partire dalle recenti revisioni organizzative e dei processi di lavoro, cercando di introdurre competenza in materia di sicurezza all’interno di ciascun processo e di ciascun ufficio – afferma Tomasini – Per troppo tempo si è pensato alla sicurezza IT come a un’entità a sé stante, ma è un’impostazione ormai abbondantemente superata. Se l’Inail vuole essere a tutti gli effetti un’istituzione in grado di esprimere il proprio valore nel rapporto continuo con l’utenza, e se la digitalizzazione gioca in tale rapporto un ruolo fondamentale, allora la sicurezza IT non può essere un’entità autonoma e isolata, ma deve configurarsi essa stessa come espressione di questo valore intrinseco”.

La sicurezza IT come “elemento virtuoso” dal valore aggiunto.
I risultati di questa impostazione si stanno già vedendo. Se l’Inail è riconosciuto già adesso come uno dei soggetti pubblici maggiormente avanzati sul fronte della digitalizzazione dei servizi, anche la sicurezza informatica si sta affermando come “elemento virtuoso” in questo complesso processo di sviluppo. “Non siamo certo una infrastruttura critica o un bersaglio per gli attivisti, ma le minacce comunque esistono, sono reali e in DcOd le fronteggiamo ogni giorno, anche quando esternamente non ne vediamo gli effetti – sostiene Tomasini –L’azione silente della sicurezza, esercitata quotidianamente, rappresenta per l’Istituto un risultato importante: ogni servizio applicativo che resiste a un tentativo di spegnerlo è, infatti, per noi un valore, così come ogni click day che si chiude regolarmente, ogni utenza dei sistemi informativi utilizzata esclusivamente dal suo legittimo titolare e ogni dato sulla salute di un infortunato gestito senza finire nelle mani di chi non deve averlo”.

Il fattore umano come elemento strategico.
Ma il conseguimento degli obiettivi di sicurezza non è soltanto una questione esclusivamente tecnologica. “Come in tutti i processi di vasta dimensione e dove le dinamiche del cambiamento sono fortemente accelerate, al fattore organizzativo e a quello tecnologico deve concorrere necessariamente anche quello umano – conclude Tomasini – In particolare è proprio quest’ultimo l’elemento che ci garantisce di governare la tecnologia senza esserne schiavi, e soprattutto, la capacità di diventare noi stessi, coi nostri comportamenti ed esercitando le giuste attenzioni , un elemento di sicurezza e di mitigazione del rischio”.

Accordo Anac-Regione Lazio: il bilancio di sei mesi di lavoro

Regione Lazio, Comunicato del 31 luglio 2015  

Risparmi, più controlli e trasparenza,  sistemi di monitoraggio potenziati: grazie alla collaborazione con l’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, la Regione introdotto una nuova dose di anticorpi contro il rischio di corruzione e infiltrazioni del malaffare. Ecco il bilancio dei primi sei mesi di lavoro

31/07/2015 - Nel febbraio 2015, sei mesi fa,  la Regione ha firmato un accordo di vigilanza collaborativa con l’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione: il primo ente in Italia a fare una cosa del genere.

Una nuova dose di anticorpi contro il rischio di corruzione e infiltrazioni del malaffare. Il protocollo sta aiutando la Regione a vagliare preventivamente la conformità degli atti di gara e a garantire massimo rigore e massima trasparenza sui processi di acquisto di beni e servizi. In questi mesi sono state sottoposte alla vigilanza dell’Anac le gare a maggiore complessità nel capitolato e nella strategia di gara.

Ecco le gare per le quali è stata richiesta la collaborazione dell’Anac. Quella per l’acquisizione del servizio Cup, per le prenotazioni nelle aziende sanitarie; la fornitura di 415 autobus di linea per Cotral; la logistica unica centralizzata per la gestione centralizzata di farmaci e dispositivi medici; il servizio aereo di spegnimento incendi boschivi – attività di protezione civile; l’acquisizione dell’infrastrutture tecnologica di gestione del servizio recup; e l’affidamento della gestione full service degli autobus della flotta Cotral spa di marca non Iveco.

Risparmiati 390 milioni, è stato possibile con legalità e trasparenza. Questi risparmi sono stati prodotti dalle innovazioni apportate dalla Regione nel corso di questi due anni, le stesse che hanno portato per la prima volta dopo 8 anni il Lazio sotto la soglia del 5% del disavanzo sul fondo sanitario regionale. Un risultato simile è stato possibile in gran parte proprio grazie a questa massiccia operazione.

Ecco in particolare i risparmi prodotti dalla Regione:

-         284,6 milioni grazie al lavoro della centrale acquisti

-         16 milioni grazie la collaborazione con Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana

-         60 milioni grazie all’applicazione rigorosa della spending review nelle aziende sanitarie

Più 8 milioni attraverso la ridefinizione delle gare e razionalizzando gli acquisti e i consumi delle sedi regionali: è la dimostrazione delle gigantesche sacche di spreco che esistevano e che, man mano, si stanno cancellando.

Il protocollo con Anac: una sperimentazione positiva. In questi mesi la Regione ha lavorato in particolare su alcuni aspetti che hanno consentito di lavorare meglio,  conducendo gare efficaci, il tutto sfruttando l’esperienza di un osservatorio nazionale come Anac, la cui presenza, tra l’altro, ha rappresentato di per sé un deterrente ai tentativi di infiltrazione e corruzione.

Più controlli e trasparenza. Per la prima volta sono stati introdotti strumenti per la pianificazione dell’acquisto di beni e servizi e ci la Regione si è dotata anche di sistemi di monitoraggio e valutazione sugli acquisti. Un  altro, enorme balzo in avanti riguarda poi l’innovazione tecnologica per la gestione trasparente delle gare, con i cicli di acquisto in modalità telematica.

Potenziati tutti i sistemi di monitoraggio.  Per la prima volta la Regione Lazio può sapere in tempo reale chi consuma e quanto consuma. chi si discosta dai parametri di riferimento e dagli altri soggetti che operano nel lazio. Una novità importantissima, perché ciò avviene in corso d’opera, dando la possibilità di capire, intervenire e correggere eventuali squilibri.

“Questo protocollo di vigilanza collaborativa ci ha aiutato a migliorare, a essere una Regione più trasparente e funzionale, ad avere un soggetto terzo che prima che la gara venga pubblicata la vaglia, la controlla: un soggetto terzo nazionale portatore di una esperienza non solo locale, di tante casistiche che ci hanno aiutato a migliorare le gare – lo ha detto il presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: è stata una collaborazione positiva per gli esiti e perché ha migliorato e cambiato la struttura della nostra Regione. Oggi si sa tutto ed è tutto tracciabile questo è un risultato di questi mesi di lavoro"- ha detto ancora Zingaretti.

"Ci hanno sottoposto gare complicate, noi abbiamo evidenziato particolari rilievi. Ma andiamo al di là del bilancio della Regione: riteniamo che questo con il Lazio, che era un progetto pilota e stiamo utilizzando in altre stazioni appaltanti, stia andando bene- è il commento del presidente dell'Anac,  Raffaele Cantone, che ha aggiunto: riteniamo molto utile intervenire prima, provare a correggere eventuali distorsioni che non necessariamente sono in malafede, ma a volte possono derivare da disattenzione o scarsa conoscenza. Questo rende più complicato il malaffare”.

Inps – La previdenza degli iscritti alla Gestione Commercianti

Inps, Comunicato stampa del 31 luglio 2015

Prosegue l’operazione trasparenza “Inps a porte aperte”. In questa sezione, raggiungibile dall’home page del sito istituzionale (www.inps.it), vengono pubblicate informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l’effettivo funzionamento dei maggiori fondi gestiti dall’Istituto.

La sezione “Inps a porte aperte” è dedicata a migliorare il rapporto informativo tra Ente e cittadini, al di là degli obblighi prescritti dalla legge. L’obiettivo è quello di rendere più chiari i meccanismi di funzionamento delle prestazioni erogate dall’Istituto. L’iniziativa fa parte di quell’operazione trasparenza annunciata dal presidente Inps, Tito Boeri, all’atto del suo insediamento.

Viene pubblicata oggi una scheda informativa sulla previdenza degli iscritti alla Gestione commercianti.

Sulla base della legge 22 luglio 1966 n 613, la categoria degli esercenti di attività commerciali è obbligatoriamente assicurata presso una apposita gestione assicurativa: “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali”, comunemente detta Gestione commercianti.

La legge ha esteso l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori (coniuge, figli legittimi e legittimati e nipoti in linea diretta, ascendenti, fratelli e sorelle), che partecipano al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.

Il rapporto iscritti/pensionati sin qui costantemente superiore all’unità, è destinato a peggiorare significativamente a medio-lungo termine. Negli ultimi cinque anni, la gestione riporta risultati economici negativi superiori al miliardo di euro.

Nel rimandare alla scheda informativa per approfondimenti, si riportano di seguito alcune particolarità del comparto:

-         Esiste un reddito minimo (minimale di reddito), sulla base del quale devono necessariamente essere versati i contributi, anche nel caso in cui il reddito effettivo, accertato ai fini fiscali, risulti inferiore a tale soglia.

-         I contributi sul reddito sono molto inferiori a quelli complessivamente dovuti nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori.

-         Per determinate categorie di esercenti che cessino definitivamente l’attività commerciale nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2016, è prevista, a domanda, l’erogazione di un indennizzo di importo pari al trattamento minimo di pensione.

La scheda contiene inoltre uno studio che rappresenta gli effetti di un ricalcolo contributivo applicato alle pensioni vigenti all’1.1.2015 della Gestione commercianti. Il 91% delle pensioni in essere subirebbe una riduzione se ricalcolate con il contributivo.

La scheda completa relativa alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è disponibile nella sezione “Inps a porte aperte” sul sito www.inps.it, insieme a tutte le altre già pubblicate.

Istat - Prezzi alla produzione dei prodotti industriali

Istat , Comunicato Stampa del 31 luglio 2015

Nel mese di giugno 2015 l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali diminuisce dello 0,2% rispetto al mese precedente e del 2,3% rispetto a giugno 2014.

I prezzi dei prodotti venduti sul mercato interno diminuiscono dello 0,3% rispetto a maggio e del 3,1% su base tendenziale. Al netto del comparto energetico si registra una variazione nulla in termini congiunturali ed un aumento dello 0,1% in termini tendenziali.

I prezzi dei beni venduti sul mercato estero segnano una variazione nulla sul mese precedente (con una diminuzione dello 0,1% per l'area euro e un aumento dello 0,1% per quella non euro). In termini tendenziali si registra un incremento dello 0,3% (-0,2% per l'area euro e +0,6% per l'area non euro).

Il contributo maggiore alla variazione tendenziale dei prezzi dei beni venduti sul mercato interno proviene dal comparto energetico (-3,2 punti percentuali). Per il mercato estero i contributi più rilevanti derivano dal comparto energetico per l’area euro (-0,5 punti percentuali) e dai beni di consumo non durevoli per l'area non euro (+0,6 punti percentuali).

Il settore di attività economica per il quale si rileva il calo tendenziale dei prezzi più marcato è quello della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, con diminuzioni del 12,1% sul mercato interno e del 17,9% su quello estero.

-         Prossima diffusione: 30 settembre 2015

Ministero del Lavoro: il tasso di occupazione resta sostanzialmente invariato

Ministero del Lavoro, Ufficio Stampa del 31 luglio 2015

Dati Istat: Poletti, il tasso di occupazione resta sostanzialmente invariato; da gennaio ad aprile, 65 milioni di ore di CIG utilizzate in meno valgono 111 mila lavoratori tornati al lavoro a tempo pieno

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha rilasciato il seguente commento sui dati Istat relativi ad occupati e disoccupati di giugno 2015:

"Il dato sull'occupazione mensile di giugno (22.297 mila unità) segnala una diminuzione di 22 mila unità su base mensile e, al contempo, fa registrare comunque un incremento del numero degli occupati +33mila rispetto alla fine dello scorso trimestre (erano 22.261 mila gli occupati a marzo 2015). Di conseguenza, il tasso di occupazione rimane sostanzialmente invariato. Inoltre, il calo degli inattivi è un segno della crescente fiducia dei cittadini sull'incremento delle opportunità nel mercato del lavoro.

I numeri di giugno confermano, pertanto, che siamo di fronte a dati soggetti a quella fluttuazione che caratterizza una fase in cui la ripresa economica comincia a manifestarsi. Tuttavia rimane importante sottolineare, che, pur a fronte di tale sostanziale stabilità registrata dal dato ISTAT, è evidente un processo di cambiamento nella qualità e nella composizione dell'occupazione. Il dato consolidato del primo semestre 2015 fa infatti registrare un incremento di 250 mila attivazioni di contratti a tempo indeterminato, passate dalle 696 mila del 2014 alle 947 mila del 2015 (+36 %), a fronte di un limitato incremento delle cessazioni che passano da 633 a 664 mila (4,9 %). Rispetto all'anno trascorso, la quota dei contratti a tempo indeterminato sul totale delle attivazioni cresce così dal 16,1 % al 21,9 %. Infine, si registra un robusto incremento delle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, che nel periodo gennaio-giugno passano dalle 129 mila del 2014 alle 183 del 2015 (+41,8 %).

Altri significativi segnali di cambiamento del clima economico stanno emergendo. Da inizio anno è aumentata di 2 punti percentuali la produzione industriale e la fiducia delle imprese è tornata da maggio a livelli pre-crisi. La stessa ripresa degli acquisti delle imprese del "Made in Italy" che ristrutturano e investono in nuovi macchinari (utensili e tessili) e l'aumento del 40% degli acquisti di macchinari nel settore edile testimoniano la volontà di non arrendersi e di rinnovarsi delle imprese italiane, cui presumibilmente seguirà una ripresa dell'occupazione.

Cala, al contempo, il ricorso alla cassa integrazione guadagni, che passa da 475 milioni di autorizzate nel primo semestre del 2014 a 365 milioni di ore autorizzate nello stesso periodo del 2015, con una riduzione del 30,3% su base annua. Le ore effettivamente utilizzate di CIG (tiraggio) nel primo quadrimestre 2015 sono pari a 93milioni (40% del totale delle autorizzate) corrispondenti a 159mila unità di lavoro standard. Nello stesso periodo dello scorso anno le ore utilizzate ammontavano a più di 158milioni corrispondenti a 270mila unità di lavoro standard. Sostanzialmente, si può dire che 111.000 lavoratori, tecnicamente occupati ma impiegati a zero ore, oggi sono tornati a lavorare a tempo pieno.

Maggiori investimenti in macchine e attrezzature ed il riassorbimento dei lavoratori in cassa integrazione, sono le premesse per un aumento stabile dell'occupazione, che rimane l'obiettivo primario del governo".