OGGETTO:
Legge 3 agosto 2004, n. 206, articoli 2, 3 e 4 modificati
dall’art. 1 commi 163, 164 e 165 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recanti
nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e
delle stragi di tale matrice.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014,
Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n.
190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2015) con la quale, ai commi 163, 164, 165
dell’art. 1 sono state apportate integrazioni agli articoli 2, 3 e 4 della
legge 3 agosto 2004, n. 206 e s.m.i. in materia di benefici in favore delle
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
Si riepilogano, in breve, i contenuti delle modifiche
apportate dalla legge n. 190 del 2014 alla legge n. 206 del 2004:
1.aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva in
favore del coniuge e dei figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato
contratto o i figli sono nati successivamente all’evento terroristico (comma
1-ter, dell’art. 3 della legge 206 del 2004, introdotto dal comma 164 della
legge n. 190 del 2014);
2.diritto immediato alla pensione diretta per le
vittime con grado di invalidità pari o
superiore all’80% anche in casi di posizione assicurativa obbligatoria inerente
al rapporto di lavoro dell’invalido aperta successivamente all'evento
terroristico;(articolo 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004, come modificato
dal comma 165, dell’articolo 1, della legge 190 del 2014);
3.rideterminazione della retribuzione pensionabile per
incrementi di pensione e di trattamenti di fine rapporto e di fine servizio in
favore di soggetti che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2007
(articolo 2, comma 1 – bis, della legge n. 206 del 2004, aggiunto dal comma
163, dell’articolo 1, della legge n. 190 del 2014).
Con la presente circolare, condivisa dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, si
forniscono le seguenti indicazioni applicative.
1. Aumento figurativo
di 10 anni di anzianità utile per la pensione, il Tfr ed il Tfs in favore del
coniuge e dei figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i
figli sono nati successivamente all’evento terroristico (comma 1-ter, dell’art.
3 della legge 206 del 2004, introdotto dal comma 164 della legge n. 190 del
2014).
Il comma 164, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 introduce, all’art. 3 della legge n. 206 del 2004, il comma 1-ter il
quale prevede che “I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai
figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono
nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio
dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di
costui ne sono esclusi”.
Il comma 1 dell’art. 3 della citata legge n. 206 prevede un
aumento figurativo di dieci anni utile ad aumentare, per una pari durata,
l’anzianità maturata e la misura della pensione, del Tfr e delle indennità
equipollenti (Tfs), a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di
qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di
terrorismo e dalle stragi di tale matrice.
Tale beneficio, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (art. 1,
commi 794 e 795 della legge n. 296/2006) spetta anche sui trattamenti diretti
dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche se
maggiorenni, ed in mancanza ai genitori.
In sede di applicazione del predetto art. 3, comma 1, è
stato precisato che l’attribuzione della maggiorazione compete tanto ai figli
esistenti al momento dell’evento terroristico, quanto ai figli nati entro i
trecento giorni successivi al verificarsi dell’evento. Per quanto riguarda il
coniuge la maggiorazione può essere riconosciuta ai soggetti con i quali vi era
un rapporto di connubio al momento dell’evento, ovvero al coniuge divorziato se
il divorzio è avvenuto dopo l’evento terroristico. In caso di assenza del
coniuge e figli, il beneficio viene concesso ai genitori.
Per effetto di quanto previsto dal comma 164 in esame, il
beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità deve essere
riconosciuto, su domanda dell’interessato, al coniuge e ai figli dell'invalido
anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente
all'evento terroristico, a condizione che tale beneficio non sia stato già
attribuito ai genitori della vittima, tenuto conto dell’ulteriore precisazione
contenuta nel comma 164 “Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio
è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono
esclusi”. L’aumento di dieci anni deve essere altresì riconosciuto anche se i
nuovi destinatari sono già titolari di un trattamento pensionistico o avevano
già ricevuto un trattamento di fine rapporto o di fine servizio.
Nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la
vittima era coniugata, anche se successivamente è intervenuta sentenza di
divorzio, il beneficio in esame non può essere riconosciuto all’eventuale nuovo
coniuge e ai relativi figli.
Gli effetti economici decorrono dal 1 febbraio 2015. Per
gestioni previdenziali nelle quali è prevista, per il trattamento
pensionistico, la decorrenza inframensile, gli effetti economici decorrono dal
2 gennaio 2015.
L’Istituto ha già fornito indicazioni relative
all’applicazione delle diposizioni di cui ai commi 1 ed 1-bis del citato art. 3
nella Circolare INPS n. 122/2007, punto 4, nelle Circolari INPDAP n. 30/2007,
n. 15/2008 e nelle note operative INPDAP
n. 3/07, n. 41/2009, n. 58/2009.
Sarà onere dell’interessato produrre, in allegato alla
domanda relativa all’attribuzione della maggiorazione contributiva,
un’autocertificazione attestante i dati,
i requisiti e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni
idonee a qualificare lo status del richiedente.
Si specifica, tuttavia, che a seguito delle disposizioni
introdotte dall’art 24, comma 2, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214, che ha fatto venir meno il concetto di massima anzianità contributiva
valorizzabile (40 anni di contribuzione), l’aumento figurativo di 10 anni di
anzianità contributiva è riconosciuto ai fini pensionistici nei limiti del
perfezionamento del requisito minimo per la pensione anticipata, di cui al
comma 10, dell’art. 24, del citato decreto legge.
2. Diritto immediato
alla pensione diretta per le vittime con
grado di invalidità pari o superiore all’80% anche in caso di posizione
assicurativa aperta successivamente all'evento terroristico (articolo 4, comma
2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, così come modificato dal comma 165,
articolo 1, della legge 190 del 2014).
L’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206,
modificato dal comma 106 dell’articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
prevede che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o
superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di
terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato
alla pensione diretta, in misura pari all’ultima retribuzione percepita
integralmente dall’avente diritto (…)”.
L’art.1, comma 165, della legge 190 del 2014 integra il
predetto art. 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004 e prevede che: ”Agli
effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione
assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia
aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso
sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della
posizione e del diritto al beneficio che ne consegue”.
Ciò posto, il succitato articolo 4, come modificato
dall’art. 1, comma 165, della legge 190
del 2014, prevede il diritto all’accesso
al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma
assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore
dei soggetti che si siano assicurati successivamente, a nulla rilevando il
decorso del tempo ai fini della prescrizione o decadenza per poter usufruire
del beneficio in esame.
Al fine di accedere al beneficio in esame deve pertanto
sussistere un rapporto di lavoro (anche discontinuo o occasionale), con
conseguente apertura di posizione assicurativa.
Si rammenta che l’Istituto, ai fini della determinazione
dell’importo della pensione in argomento, prende a riferimento le voci
retributive assoggettate a contribuzione in base alle istruzioni fornite con
Circolari n. 263/97 e n. 6/2014.
Nell’ipotesi di successivi contratti di lavoro stipulati
dall’interessato, ai fini della determinazione dell’importo della pensione,
deve prendersi a riferimento la retribuzione percepita nel periodo
immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di
accesso al beneficio, tenuto conto che il citato art. 4, comma 2 fa
espressamente menzione dell’ “ultima retribuzione”. Nell’ipotesi di contratti
di lavoro concomitanti, ai fini della determinazione dell’importo della
pensione, deve prendersi a riferimento la retribuzione più favorevole.
Gli effetti di tale disposizione decorrono dal 1° febbraio
2015.
Per gli iscritti ai regimi esclusivi dell’assicurazione
generale obbligatoria, gli effetti giuridici decorrono dal 2 gennaio 2015
mentre gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla risoluzione
del rapporto di lavoro, sempreché la stessa intervenga dopo l’entrata in vigore
della norma in esame (dal 2 gennaio 2015).
Si specifica, inoltre, che per gli aventi diritto al
beneficio per i quali si applica esclusivamente il sistema di calcolo
contributivo valgono le previsioni sul massimale annuo della base contributiva
e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, secondo periodo, della
Legge n. 335 del 1995.
In applicazione della legge n. 206 del 2004, così come
modificata dalla legge n. 190 del 2014, le sedi provvederanno a riesaminare, su
apposita istanza dei soggetti interessati, gli eventuali provvedimenti di
reiezione.
Si precisa che, con riguardo al caso di attività lavorativa
svolta successivamente alla decorrenza della pensione da parte di avente
diritto al beneficio dovranno essere applicate le generali regole in materia di
supplementi di pensione stabilite dall’articolo 7 della legge 23 aprile 1981,
n. 155.
Pertanto, il beneficio va applicato con riferimento al
trattamento pensionistico principale - “trattamento diretto” -, senza alcuna
riliquidazione degli eventuali supplementi di pensione.
Per i contenuti del beneficio di cui al citato articolo 4,
si fa rinvio alle indicazioni previste nella Circolare Inps n. 122/2007,
Circolare Inpdap n. 30/2007 e note operative Inpdap n. 3/2008, n. 41/2009 e
58/2009.
3. Incremento di
pensione e di trattamento di fine rapporto o di fine servizio in favore di
soggetti che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2007 (articolo 2,
comma 1 – bis della legge 3 agosto 2004, n. 206, aggiunto dal comma 163,
dell’articolo 1, della legge n. 190 del 2014).
Il comma 163, della legge n. 190 del 2014 introduce all’art.
2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-bis che prevede: “Ai fini degli
incrementi di pensione e di trattamento
di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo
di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli
dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione
di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di
entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro
il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi
sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai
rispettivi contratti di categoria, si fa
riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale
immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto
del pensionamento, ove più favorevole”.
3.1 Destinatari
Devono intendersi per “dipendenti privati” i soggetti
appartenenti al settore privato, definito in relazione alla natura del datore
di lavoro, indipendentemente dalle
gestioni previdenziali cui sono iscritti i lavoratori medesimi.
Pertanto, a titolo esemplificativo, devono includersi i
lavoratori dipendenti di enti pubblici trasformati in società per azioni, già iscritti
ai regimi esclusivi (p.es. Cassa depositi e prestiti) mentre non rientrano nel
settore privato le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Resta inteso che lo status di dipendente privato deve essere
presente non oltre il 30 novembre 2007, data della decorrenza degli effetti
giuridici dell’articolo 1, comma 163 in oggetto.
Destinatari della norma sono, altresì, gli eredi delle
vittime come sopra individuati, aventi diritto al trattamento di reversibilità,
che hanno già presentato domanda per il trattamento medesimo entro il 30
novembre 2007.
3.2 Beneficio
L’articolo 2, comma 1,alla citata legge n. 206 del 2004,
nel testo vigente all’11 agosto 2004 (data di entrata in vigore della norma)
prevedeva che, per la liquidazione della pensione o del trattamento di fine
rapporto o equipollente per le vittime di eventi terroristici, si applicassero
i criteri di cui all’art. 2, della legge 24 maggio 1970, n. 336.
Successivamente, l’articolo 34, comma 3, lett. b) del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159,
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha modificato il citato art. 2, comma 1 della
legge n. 206, rideterminando la retribuzione pensionabile attraverso
l’incremento di una quota del 7,5 per cento.
La disposizione del comma 163 della legge 190 del 2014
prevede, con riferimento esclusivo ai dipendenti privati invalidi, la
salvaguardia del criterio di liquidazione del trattamento di fine rapporto o
equipollenti nonché del trattamento pensionistico, più favorevole tra quello
determinato con l’incremento del 7,5 per cento della retribuzione pensionabile
ovvero utile (art. 34 d.l. 159 del 2007) e quello determinato con l’incremento,
della stessa base di calcolo, pari alla differenza espressa in percentuale tra
la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale
posseduta dalla vittima dell’evento all'atto del pensionamento, secondo la
seguente formula:
retribuzione
contrattuale _ retribuzione contrattuale
immediatamente
superiore posseduta all’atto del
pensionamento
------------------------------------------------------------------------------------
* 100
retribuzione
contrattuale posseduta all’atto del pensionamento
Ad esempio:
- Retribuzione
contrattuale posseduta dalla vittima dell’evento all’atto del
pensionamento: € 33.845,00
- Retribuzione
contrattuale immediatamente superiore: € 35.936,00
La percentuale di incremento sarà data da: {(35.936,00 - 33.845,00) * 100} /
33.845,00 = 6,17816…
Tale percentuale dovrà essere arrotondata alla terza cifra significativa,
per difetto se la quarta cifra è pari o superiore a 0 (6,143 si arrotonda a 6,14), per eccesso se la quarta cifra è pari o superiore a 5
(6,157 si arrotonda a 6,16).
Pertanto l’incremento pari alla differenza espressa in
percentuale sarà del 6,18%
Il comma 163 prevede, altresì, che si debba “prescindere da
qualsiasi sbarramento” al conseguimento della qualifica superiore “se prevista
dai rispettivi contratti di categoria”.
Pertanto va sempre considerata la qualifica superiore, senza
tener conto di vincoli derivanti dal possesso di determinati titoli, requisiti
o procedure di inquadramento, entro la
qualifica massima prevista dal rispettivo contratto collettivo di
categoria.
Per i lavoratori che hanno raggiunto questa posizione
interviene necessariamente (ovvero resta confermato) l’incremento del 7,5%
della base retributiva utile per il calcolo delle prestazioni.
Salva diversa previsione dei rispettivi contratti
collettivi, non può essere considerata qualifica superiore, ai fini del
beneficio in esame, quella rientrante in un diverso contratto collettivo
ancorché riferentesi a figure professionali sovraordinate, in quanto il testo
della disposizione limita il riferimento
a qualifiche dello stesso contratto di
categoria. Il beneficio per un quadro,
per esempio, consiste nell’incremento del 7,5% e non nell’incremento pari alla
differenza espressa in percentuale tra la propria retribuzione contrattuale e
quella di un dirigente in quanto la disciplina del rapporto di lavoro di
quest’ultima figura professionale è
contenuta in un diverso contratto collettivo di lavoro.
Il beneficio è concesso, su domanda degli interessati, ai
soggetti che abbiano presentato entro il 30 novembre 2007 domanda di pensione,
di trattamento di fine rapporto o equipollenti e del trattamento aggiuntivo di
fine rapporto.
In ogni caso, e con riferimento alle decadenze e
prescrizioni relative ai ratei pensionistici arretrati e non liquidati, il
termine iniziale per il relativo decorso è da individuare nel 1° gennaio 2015,
data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014.
Al fine di accelerare i tempi di liquidazione delle
prestazioni richieste, sarà cura degli interessati produrre, ove non già in
possesso delle sedi competenti, copia dei contratti collettivi cui riferire i
detti incrementi.
Per i dipendenti privati iscritti alla Gestione dipendenti
pubblici (CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS)
la retribuzione relativa alla qualifica superiore dovrà essere certificata
dagli ex datori di lavoro.
L’attribuzione dei benefici in esame è riconosciuta nei
limiti non superabili dello stanziamento complessivo previsto in legge di
bilancio cui va aggiunto quanto già previsto dall’articolo 4, comma 2 della
legge 3 agosto 2004, n. 206, provvedendo alla
contabilizzazione dei costi sulla base delle quantificazioni degli oneri
dei singoli benefici previsti come individuati nella relazione tecnica di
accompagnamento alla legge di stabilità 2015 per l’applicazione dei commi
163,164 e 165. Ai fini dell’attribuzione
dei benefici recati dalle presenti disposizioni, inoltre, si fa rinvio alla
Circolare Inps 47/2012 con la quale sono state fornite le istruzioni in materia
di certificati e dichiarazioni sostitutive.
3.3 Maggiorazione del
Tfr
Con riferimento alla liquidazione della maggiorazione del
TFR, si è in attesa delle relative istruzioni che saranno emanate dal Ministero
dell’Interno competente.
3.4 Trattamenti di
fine servizio
Alcuni lavoratori del settore privato hanno mantenuto il
diritto all’erogazione dei trattamenti di fine servizio propri dei dipendenti
pubblici spettanti al personale iscritto alle gestioni ex Inadel ed ex
Enpas dell’Inps.
Si tratta dei dipendenti di alcuni enti prima rientranti nell’ambito delle
pubbliche amministrazioni che hanno poi acquisito natura di diritto privato
(tra questi l’Anas, la Cassa depositi e prestiti, l’Enav, le Ipab cosiddette
“depubblicizzate”).
Le norme di legge che hanno disposto la trasformazione della
natura giuridica di questi enti hanno anche
confermato il precedente regime
dei trattamenti di fine lavoro per il personale in servizio al momento della
trasformazione stessa.
Previa richiesta da parte dei soggetti aventi diritto
all’erogazione dei trattamenti di fine servizio ai sensi della disposizione in
esame, gli enti che hanno conservato
l’iscrizione all’ex Enpas o all’ex Inadel ai fini del Tfs per il personale in
argomento provvederanno ad inviare alla
sede Inps competente la certificazione della retribuzione secondo le modalità
in uso.
Sarà cura delle sedi determinare e mettere in pagamento la
prestazione di miglior favore tra quella calcolata applicando l’incremento del
7,5% della base contributiva utile e quella calcolata applicando l’incremento
pari alla differenza espressa in percentuale tra la retribuzione della
qualifica rivestita all’atto della cessazione e quella della qualifica
immediatamente superiore (si veda esempio suesposto, punto 3.2).
Si precisa che il diritto all’eventuale riliquidazione del
trattamento di fine servizio si prescrive trascorsi cinque anni dalla data di
entrata in vigore della legge n. 190/2014, vale a dire al 1° gennaio 2020,
sulla base delle norme relative alla prescrizione del diritto contenute
nell’articolo 2948, n. 5 del codice civile e nell’articolo 20 del D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1032.
Per le ulteriori modalità di attribuzione dei benefici in
argomento si fa rinvio alle seguenti circolari, per le parti compatibili con le
istruzioni fornite con la presente circolare:
-
Circolare Inps n. 122/2007:
Circolari Inpdap n. 68/2004, n. 48/2005, n. 30/2007, n.
15/2008 e note operative Inpdap n.41/2007, n. 3/2008, n.41/2009, n.43/2009 e n.
58/2009.
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