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lunedì 3 agosto 2015

Inps – Nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo

Inps, Circolare n.144 del 31 luglio 2015

OGGETTO: 
Legge 3 agosto 2004, n. 206, articoli 2, 3 e 4 modificati dall’art. 1 commi 163, 164 e 165 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recanti nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) con la quale, ai commi 163, 164, 165 dell’art. 1 sono state apportate integrazioni agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e s.m.i. in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Si riepilogano, in breve, i contenuti delle modifiche apportate dalla legge n. 190 del 2014 alla legge n. 206 del 2004:

1.aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva in favore del coniuge e dei figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all’evento terroristico (comma 1-ter, dell’art. 3 della legge 206 del 2004, introdotto dal comma 164 della legge n. 190 del 2014);

2.diritto immediato alla pensione diretta per le vittime  con grado di invalidità pari o superiore all’80% anche in casi di posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido aperta successivamente all'evento terroristico;(articolo 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004, come modificato dal comma 165, dell’articolo 1, della legge 190 del 2014);

3.rideterminazione della retribuzione pensionabile per incrementi di pensione e di trattamenti di fine rapporto e di fine servizio in favore di soggetti che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2007 (articolo 2, comma 1 – bis, della legge n. 206 del 2004, aggiunto dal comma 163, dell’articolo 1, della legge n. 190 del 2014).

Con la presente circolare, condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  si forniscono le seguenti indicazioni applicative.

1. Aumento figurativo di 10 anni di anzianità utile per la pensione, il Tfr ed il Tfs in favore del coniuge e dei figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all’evento terroristico (comma 1-ter, dell’art. 3 della legge 206 del 2004, introdotto dal comma 164 della legge n. 190 del 2014).
Il comma 164, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 introduce, all’art. 3 della legge n. 206 del 2004, il comma 1-ter il quale prevede che “I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”.

Il comma 1 dell’art. 3 della citata legge n. 206 prevede un aumento figurativo di dieci anni utile ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità maturata e la misura della pensione, del Tfr e delle indennità equipollenti (Tfs), a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice.

Tale beneficio, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (art. 1, commi 794 e 795 della legge n. 296/2006) spetta anche sui trattamenti diretti dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche se maggiorenni, ed in mancanza ai genitori.

In sede di applicazione del predetto art. 3, comma 1, è stato precisato che l’attribuzione della maggiorazione compete tanto ai figli esistenti al momento dell’evento terroristico, quanto ai figli nati entro i trecento giorni successivi al verificarsi dell’evento. Per quanto riguarda il coniuge la maggiorazione può essere riconosciuta ai soggetti con i quali vi era un rapporto di connubio al momento dell’evento, ovvero al coniuge divorziato se il divorzio è avvenuto dopo l’evento terroristico. In caso di assenza del coniuge e figli, il beneficio viene concesso ai genitori.

Per effetto di quanto previsto dal comma 164 in esame, il beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità deve essere riconosciuto, su domanda dell’interessato, al coniuge e ai figli dell'invalido anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico, a condizione che tale beneficio non sia stato già attribuito ai genitori della vittima, tenuto conto dell’ulteriore precisazione contenuta nel comma 164 “Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”. L’aumento di dieci anni deve essere altresì riconosciuto anche se i nuovi destinatari sono già titolari di un trattamento pensionistico o avevano già ricevuto un trattamento di fine rapporto o di fine servizio.

Nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata, anche se successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame non può essere riconosciuto all’eventuale nuovo coniuge e ai relativi figli.

Gli effetti economici decorrono dal 1 febbraio 2015. Per gestioni previdenziali nelle quali è prevista, per il trattamento pensionistico, la decorrenza inframensile, gli effetti economici decorrono dal 2 gennaio 2015.

L’Istituto ha già fornito indicazioni relative all’applicazione delle diposizioni di cui ai commi 1 ed 1-bis del citato art. 3 nella Circolare INPS n. 122/2007, punto 4, nelle Circolari INPDAP n. 30/2007, n. 15/2008 e nelle note operative INPDAP  n. 3/07, n. 41/2009, n. 58/2009.

Sarà onere dell’interessato produrre, in allegato alla domanda relativa all’attribuzione della maggiorazione contributiva, un’autocertificazione  attestante i dati, i requisiti e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni idonee a qualificare lo status del richiedente.

Si specifica, tuttavia, che a seguito delle disposizioni introdotte dall’art 24, comma 2, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha fatto venir meno il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile (40 anni di contribuzione), l’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva è riconosciuto ai fini pensionistici nei limiti del perfezionamento del requisito minimo per la pensione anticipata, di cui al comma 10, dell’art. 24, del citato decreto legge.

2. Diritto immediato alla pensione diretta per le vittime  con grado di invalidità pari o superiore all’80% anche in caso di posizione assicurativa aperta successivamente all'evento terroristico (articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, così come modificato dal comma 165, articolo 1, della legge 190 del 2014).
L’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, modificato dal comma 106 dell’articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto (…)”.

L’art.1, comma 165, della legge 190 del 2014 integra il predetto art. 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004 e prevede che: ”Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue”.

Ciò posto, il succitato articolo 4, come modificato dall’art. 1,  comma 165, della legge 190 del 2014,  prevede il diritto all’accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, a nulla rilevando il decorso del tempo ai fini della prescrizione o decadenza per poter usufruire del beneficio in esame.

Al fine di accedere al beneficio in esame deve pertanto sussistere un rapporto di lavoro (anche discontinuo o occasionale), con conseguente apertura di posizione assicurativa.

Si rammenta che l’Istituto, ai fini della determinazione dell’importo della pensione in argomento, prende a riferimento le voci retributive assoggettate a contribuzione in base alle istruzioni fornite con Circolari n. 263/97 e n. 6/2014.

Nell’ipotesi di successivi contratti di lavoro stipulati dall’interessato, ai fini della determinazione dell’importo della pensione, deve prendersi a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio, tenuto conto che il citato art. 4, comma 2 fa espressamente menzione dell’ “ultima retribuzione”. Nell’ipotesi di contratti di lavoro concomitanti, ai fini della determinazione dell’importo della pensione, deve prendersi a riferimento la retribuzione più favorevole.

Gli effetti di tale disposizione decorrono dal 1° febbraio 2015.

Per gli iscritti ai regimi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria, gli effetti giuridici decorrono dal 2 gennaio 2015 mentre gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, sempreché la stessa intervenga dopo l’entrata in vigore della norma in esame (dal 2 gennaio 2015).

Si specifica, inoltre, che per gli aventi diritto al beneficio per i quali si applica esclusivamente il sistema di calcolo contributivo valgono le previsioni sul massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, comma 18, secondo periodo, della Legge  n. 335 del 1995.

In applicazione della legge n. 206 del 2004, così come modificata dalla legge n. 190 del 2014, le sedi provvederanno a riesaminare, su apposita istanza dei soggetti interessati, gli eventuali provvedimenti di reiezione.

Si precisa che, con riguardo al caso di attività lavorativa svolta successivamente alla decorrenza della pensione da parte di avente diritto al beneficio dovranno essere applicate le generali regole in materia di supplementi di pensione stabilite dall’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Pertanto, il beneficio va applicato con riferimento al trattamento pensionistico principale - “trattamento diretto” -, senza alcuna riliquidazione degli eventuali supplementi di pensione.

Per i contenuti del beneficio di cui al citato articolo 4, si fa rinvio alle indicazioni previste nella Circolare Inps n. 122/2007, Circolare Inpdap n. 30/2007 e note operative Inpdap n. 3/2008, n. 41/2009 e 58/2009.

3. Incremento di pensione e di trattamento di fine rapporto o di fine servizio in favore di soggetti che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2007 (articolo 2, comma 1 – bis della legge 3 agosto 2004, n. 206, aggiunto dal comma 163, dell’articolo 1, della legge n. 190 del 2014).
Il comma 163, della legge n. 190 del 2014 introduce all’art. 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-bis che prevede: “Ai fini degli incrementi di pensione  e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si  fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole”.

3.1 Destinatari
Devono intendersi per “dipendenti privati” i soggetti appartenenti al settore privato, definito in relazione alla natura del datore di lavoro, indipendentemente  dalle gestioni previdenziali cui sono iscritti i lavoratori medesimi.

Pertanto, a titolo esemplificativo, devono includersi i lavoratori dipendenti di enti pubblici trasformati in società per azioni, già iscritti ai regimi esclusivi (p.es. Cassa depositi e prestiti) mentre non rientrano nel settore privato le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Resta inteso che lo status di dipendente privato deve essere presente non oltre il 30 novembre 2007, data della decorrenza degli effetti giuridici dell’articolo 1, comma 163 in oggetto.

Destinatari della norma sono, altresì, gli eredi delle vittime come sopra individuati, aventi diritto al trattamento di reversibilità, che hanno già presentato domanda per il trattamento medesimo entro il 30 novembre 2007.

3.2 Beneficio
L’articolo 2, comma 1,alla citata legge n. 206 del 2004, nel testo vigente all’11 agosto 2004 (data di entrata in vigore della norma) prevedeva che, per la liquidazione della pensione o del trattamento di fine rapporto o equipollente per le vittime di eventi terroristici, si applicassero i criteri di cui all’art. 2, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Successivamente, l’articolo 34, comma 3, lett. b)  del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  ha modificato il citato art. 2, comma 1 della legge n. 206, rideterminando la retribuzione pensionabile attraverso l’incremento di una quota del 7,5 per cento.

La disposizione del comma 163 della legge 190 del 2014 prevede, con riferimento esclusivo ai dipendenti privati invalidi, la salvaguardia del criterio di liquidazione del trattamento di fine rapporto o equipollenti nonché del trattamento pensionistico, più favorevole tra quello determinato con l’incremento del 7,5 per cento della retribuzione pensionabile ovvero utile (art. 34 d.l. 159 del 2007) e quello determinato con l’incremento, della stessa base di calcolo, pari alla differenza espressa in percentuale tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dalla vittima dell’evento all'atto del pensionamento, secondo la seguente formula:

   retribuzione contrattuale     _          retribuzione contrattuale

   immediatamente superiore         posseduta all’atto del pensionamento

   ------------------------------------------------------------------------------------ * 100

   retribuzione contrattuale posseduta all’atto del pensionamento

Ad esempio:

-   Retribuzione contrattuale posseduta dalla vittima dell’evento all’atto del pensionamento:      33.845,00

-   Retribuzione contrattuale immediatamente superiore:                                                                            35.936,00

La percentuale di incremento sarà data da:          {(35.936,00 - 33.845,00) * 100} / 33.845,00 =  6,17816…

Tale percentuale dovrà essere arrotondata alla terza cifra significativa, per difetto se la quarta cifra è pari o superiore a 0 (6,143 si arrotonda  a 6,14), per eccesso  se la quarta cifra è pari o superiore a 5 (6,157 si arrotonda a 6,16).

Pertanto l’incremento pari alla differenza espressa in percentuale sarà del 6,18%

Il comma 163 prevede, altresì, che si debba “prescindere da qualsiasi sbarramento” al conseguimento della qualifica superiore “se prevista dai rispettivi contratti di categoria”.

Pertanto va sempre considerata la qualifica superiore, senza tener conto di vincoli derivanti dal possesso di determinati titoli, requisiti o procedure di inquadramento, entro la  qualifica massima prevista dal rispettivo contratto collettivo di categoria.

Per i lavoratori che hanno raggiunto questa posizione interviene necessariamente (ovvero resta confermato) l’incremento del 7,5% della base retributiva utile per il calcolo delle prestazioni.

Salva diversa previsione dei rispettivi contratti collettivi, non può essere considerata qualifica superiore, ai fini del beneficio in esame, quella rientrante in un diverso contratto collettivo ancorché riferentesi a figure professionali sovraordinate, in quanto il testo della disposizione  limita il riferimento a qualifiche dello stesso  contratto di categoria. Il beneficio  per un quadro, per esempio, consiste nell’incremento del 7,5% e non nell’incremento pari alla differenza espressa in percentuale tra la propria retribuzione contrattuale e quella di un dirigente in quanto la disciplina del rapporto di lavoro di quest’ultima  figura professionale è contenuta in un diverso contratto collettivo di lavoro.

Il beneficio è concesso, su domanda degli interessati, ai soggetti che abbiano presentato entro il 30 novembre 2007 domanda di pensione, di trattamento di fine rapporto o equipollenti e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto.

In ogni caso, e con riferimento alle decadenze e prescrizioni relative ai ratei pensionistici arretrati e non liquidati, il termine iniziale per il relativo decorso è da individuare nel 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014.

Al fine di accelerare i tempi di liquidazione delle prestazioni richieste, sarà cura degli interessati produrre, ove non già in possesso delle sedi competenti, copia dei contratti collettivi cui riferire i detti incrementi.

Per i dipendenti privati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici (CPDEL, CPUG, CPS,  CPI, CTPS) la retribuzione relativa alla qualifica superiore dovrà essere certificata dagli ex datori di lavoro.

L’attribuzione dei benefici in esame è riconosciuta nei limiti non superabili dello stanziamento complessivo previsto in legge di bilancio cui va aggiunto quanto già previsto dall’articolo 4, comma 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, provvedendo alla  contabilizzazione dei costi sulla base delle quantificazioni degli oneri dei singoli benefici previsti come individuati nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge di stabilità 2015 per l’applicazione dei commi 163,164 e  165. Ai fini dell’attribuzione dei benefici recati dalle presenti disposizioni, inoltre, si fa rinvio alla Circolare Inps 47/2012 con la quale sono state fornite le istruzioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

3.3 Maggiorazione del Tfr
Con riferimento alla liquidazione della maggiorazione del TFR, si è in attesa delle relative istruzioni che saranno emanate dal Ministero dell’Interno competente.

3.4 Trattamenti di fine servizio
Alcuni lavoratori del settore privato hanno mantenuto il diritto all’erogazione dei trattamenti di fine servizio propri dei dipendenti pubblici spettanti al personale iscritto alle gestioni ex Inadel ed ex Enpas  dell’Inps.

Si tratta dei dipendenti di  alcuni enti prima rientranti nell’ambito delle pubbliche amministrazioni che hanno poi acquisito natura di diritto privato (tra questi l’Anas, la Cassa depositi e prestiti, l’Enav, le Ipab cosiddette “depubblicizzate”).

Le norme di legge che hanno disposto la trasformazione della natura giuridica di questi enti hanno anche  confermato  il precedente regime dei trattamenti di fine lavoro per il personale in servizio al momento della trasformazione stessa.

Previa richiesta da parte dei soggetti aventi diritto all’erogazione dei trattamenti di fine servizio ai sensi della disposizione in esame,  gli enti che hanno conservato l’iscrizione all’ex Enpas o all’ex Inadel ai fini del Tfs per il personale in argomento provvederanno ad  inviare alla sede Inps competente la certificazione della retribuzione secondo le modalità in uso.

Sarà cura delle sedi determinare e mettere in pagamento la prestazione di miglior favore tra quella calcolata applicando l’incremento del 7,5% della base contributiva utile e quella calcolata applicando l’incremento pari alla differenza espressa in percentuale tra la retribuzione della qualifica rivestita all’atto della cessazione e quella della qualifica immediatamente superiore (si veda esempio suesposto, punto 3.2).

Si precisa che il diritto all’eventuale riliquidazione del trattamento di fine servizio si prescrive trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2014, vale a dire al 1° gennaio 2020, sulla base delle norme relative alla prescrizione del diritto contenute nell’articolo 2948, n. 5 del codice civile e nell’articolo 20 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Per le ulteriori modalità di attribuzione dei benefici in argomento si fa rinvio alle seguenti circolari, per le parti compatibili con le istruzioni fornite con la presente circolare:

-         Circolare Inps n. 122/2007:

Circolari Inpdap n. 68/2004, n. 48/2005, n. 30/2007, n. 15/2008 e note operative Inpdap n.41/2007, n. 3/2008, n.41/2009, n.43/2009 e n. 58/2009.

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