OGGETTO:
Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale
per i contratti di solidarietà (art. 2 bis, D.L. n. 192/2014 conv. con mod.
dalla L. n. 11/2015 e art. 4, co. 1 bis, D.L. n. 65/2015 conv. con mod. dalla
L. n. 109/2015) per l’anno 2015. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei
conti.
L’art. 2 bis, della legge 27 febbraio 2015, n. 11,
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”,
dispone che “l'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, è prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal
fine, l'ammontare del trattamento di
integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863 e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per
cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.”
Successivamente, in sede di conversione del DL n. 65/15, la
legge n. 109/15, attraverso la previsione contenuta nell’art. 4, co. 1 bis, ha
incrementato di 150 milioni di euro il suddetto stanziamento per l’anno 2015.
In merito alla portata di tale intervento legislativo, Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 14/15063 del
22/07/2015, ha precisato che nel limite massimo di 150 milioni di euro, il
trattamento di integrazione salariale per contratti di solidarietà è aumentato
nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione
dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno
2015.[1]
Le risorse devono essere destinate in via prioritaria ai
trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche
di proroga, stipulati nell’anno 2014.
Per consentire l’esatto monitoraggio della spesa effettiva
relativa alla maggiorazione in oggetto, le aziende destinatarie di contratti di
solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens gli importi
riferiti all’anno 2015 secondo le indicazioni che seguono. Il ritardo
nell’esposizione dei suddetti dati potrà comportare l’impossibilità per
l’azienda di ottenere il conguaglio una volta esaurite le risorse finanziarie
stanziate.
Istruzioni operative
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i datori di
lavoro opereranno come segue.
Per l’esposizione dell’importo dell’integrazione nella
misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di
riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986) si
conferma la prassi in uso (codice G603); per la maggiorazione del 10% relativa
ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2015, valorizzeranno
nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS>il codice di
nuova istituzione “G707” e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo
posto a conguaglio; per l’esposizione della maggiorazione del 10%, riferita a
periodi di paga pregressi del 2015, e non conguagliata valorizzeranno
nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS>il codice di
nuova istituzione “G708” e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo
posto a conguaglio; per l’indicazione dell’importo dei ratei di competenze
annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione
salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2015, dovranno
valorizzare, nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS>
il codice di nuova istituzione “F504” e, nell’Elemento <ImportoCongCIGS>,
l’importo posto a conguaglio.
In conseguenza del contingentamento delle risorse finanziarie
e dell’obbligo di monitoraggio mensile delle stesse, le operazioni di recupero
della maggiorazione del 10% riferita a periodi del 2015 antecedenti alla
pubblicazione del presente messaggio dovranno essere effettuate con una delle
denunce contributive relative ai periodi di “luglio” o “agosto 2015”.
Pagamenti diretti
Circa i trattamenti di integrazione salariale per i quali
nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai
lavoratori da parte dell’INPS, la liquidazione della prestazione dovrà essere
effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi,
rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento
del 10%, onde consentire, tra l’altro, l’esatta imputazione contabile delle
somme erogate secondo la descrizione che segue. Nel pagamento dell’incremento,
nel campo “Tipo integrazione” delle mensilità si dovrà indicare il codice 7.
Istruzioni contabili
L’onere derivante dalla maggiorazione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, nella misura prevista per l’anno 2015,
in applicazione dell’art. 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e,
successivamente, dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto legge 21 maggio 2015, n.
65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 (10%
della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario), posto a carico
dello Stato (Fondo sociale per l’occupazione e la formazione), andrà rilevato,
qualora conguagliato dalle aziende, con imputazione al seguente nuovo conto,
istituito nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli
oneri per il mantenimento del salario) e movimentabile da procedura
automatizzata:
GAU30195 – per i periodi di paga riferiti all’anno 2015
(codici “G707” e “G708”).
Il citato conto dovrà essere utilizzato anche per la
rilevazione dei ratei relativi alla maggiorazione del 10% (F504).
Nei casi di pagamento diretto ai beneficiari, da effettuare
mediante la procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, si
procederà alla rilevazione contabile distinta dell’importo dell’integrazione
salariale, nella misura del 60% della retribuzione persa, ai conti esistenti
GAU30191 e GAU30192, istituiti con messaggio n. 3234 del 11 marzo 2014, nonché
della maggiorazione del 10% sul trattamento integrativo al seguente nuovo
conto:
GAU30196 – Maggiorazione dell’integrazione salariale
straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori, per i contratti di
solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 863/1984, per i periodi relativi all’anno 2015 –
art. 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e art. 4, comma 1-bis, del
decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2015, n. 109.
Pertanto i conti GAU30071, GAU30075, GAU30144, GAU30145 non
devono più essere utilizzati in quanto si riferiscono a maggiorazioni (nella
misura del 20%) relative a contratti di solidarietà previsti da normative che
hanno esaurito gli stanziamenti.
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Note
[1] Per gli anni 2009-2013,
l’aumento era stabilito nella misura del 20% (dal 60% all’80%).
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