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lunedì 3 agosto 2015

Inps - Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà per l’anno 2015

Inps,  Messaggio n.5100 del 31 luglio 2015

OGGETTO: 
Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (art. 2 bis, D.L. n. 192/2014 conv. con mod. dalla L. n. 11/2015 e art. 4, co. 1 bis, D.L. n. 65/2015 conv. con mod. dalla L. n. 109/2015) per l’anno 2015. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

L’art. 2 bis, della legge 27 febbraio 2015, n. 11, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, dispone che “l'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del  trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di  cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.”

Successivamente, in sede di conversione del DL n. 65/15, la legge n. 109/15, attraverso la previsione contenuta nell’art. 4, co. 1 bis, ha incrementato di 150 milioni di euro il suddetto stanziamento per l’anno 2015.

In merito alla portata di tale intervento legislativo, Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 14/15063 del 22/07/2015, ha precisato che nel limite massimo di 150 milioni di euro, il trattamento di integrazione salariale per contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2015.[1]

Le risorse devono essere destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell’anno 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche di proroga, stipulati nell’anno 2014.

Per consentire l’esatto monitoraggio della spesa effettiva relativa alla maggiorazione in oggetto, le aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens gli importi riferiti all’anno 2015 secondo le indicazioni che seguono. Il ritardo nell’esposizione dei suddetti dati potrà comportare l’impossibilità per l’azienda di ottenere il conguaglio una volta esaurite le risorse finanziarie stanziate.

Istruzioni operative
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i datori di lavoro opereranno come segue.

Per l’esposizione dell’importo dell’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare della percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986) si conferma la prassi in uso (codice G603); per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2015, valorizzeranno nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS>il codice di nuova istituzione “G707” e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio; per l’esposizione della maggiorazione del 10%, riferita a periodi di paga pregressi del 2015, e non conguagliata valorizzeranno nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS>il codice di nuova istituzione “G708” e nell’Elemento <ImportoCongCIGS> l’importo posto a conguaglio; per l’indicazione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2015, dovranno valorizzare, nell’elemento <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione “F504” e, nell’Elemento <ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio.

In conseguenza del contingentamento delle risorse finanziarie e dell’obbligo di monitoraggio mensile delle stesse, le operazioni di recupero della maggiorazione del 10% riferita a periodi del 2015 antecedenti alla pubblicazione del presente messaggio dovranno essere effettuate con una delle denunce contributive relative ai periodi di “luglio” o “agosto 2015”.

Pagamenti diretti
Circa i trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10%, onde consentire, tra l’altro, l’esatta imputazione contabile delle somme erogate secondo la descrizione che segue. Nel pagamento dell’incremento, nel campo “Tipo integrazione” delle mensilità si dovrà indicare il codice 7.

Istruzioni contabili
L’onere derivante dalla maggiorazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nella misura prevista per l’anno 2015, in applicazione dell’art. 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e, successivamente, dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 (10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario), posto a carico dello Stato (Fondo sociale per l’occupazione e la formazione), andrà rilevato, qualora conguagliato dalle aziende, con imputazione al seguente nuovo conto, istituito nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario) e movimentabile da procedura automatizzata:

GAU30195 – per i periodi di paga riferiti all’anno 2015 (codici “G707” e “G708”).

Il citato conto dovrà essere utilizzato anche per la rilevazione dei ratei relativi alla maggiorazione del 10% (F504).

Nei casi di pagamento diretto ai beneficiari, da effettuare mediante la procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, si procederà alla rilevazione contabile distinta dell’importo dell’integrazione salariale, nella misura del 60% della retribuzione persa, ai conti esistenti GAU30191 e GAU30192, istituiti con messaggio n. 3234 del 11 marzo 2014, nonché della maggiorazione del 10% sul trattamento integrativo al seguente nuovo conto:

GAU30196 – Maggiorazione dell’integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori, per i contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, per i periodi relativi all’anno 2015 – art. 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e art. 4, comma 1-bis, del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109.

Pertanto i conti GAU30071, GAU30075, GAU30144, GAU30145 non devono più essere utilizzati in quanto si riferiscono a maggiorazioni (nella misura del 20%) relative a contratti di solidarietà previsti da normative che hanno esaurito gli stanziamenti.
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Note
[1] Per gli anni 2009-2013, l’aumento era stabilito nella misura del 20% (dal 60% all’80%).

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