Valerio
Pollastrini
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
Chi siamo
MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia
sabato 30 maggio 2015
Le dimissioni dettate da comportamenti altrui danno diritto all’indennità di disoccupazione
Nella
sentenza n.11051 del 28 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il
diritto all’indennità di disoccupazione in favore di un dipendente costretto a
rassegnare le dimissioni a causa di comportamenti adottati da altri,
determinanti l’impossibilità di proseguire il rapporto.
La contestazione disciplinare formulata in maniera generica determina l’illegittimità del licenziamento
Nella
sentenza n.10727 del 25 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha ricordato che,
in materia di licenziamento per giusta causa, la regola dell’immediatezza della
contestazione disciplinare non è violata se il datore di lavoro proceda
all'incolpazione del dipendente solo dopo avere avuto piena conoscenza dei
fatti e piena possibilità di convincersi dell'illiceità degli stessi, tanto più
quando si tratti di comportamenti penalmente rilevanti.
Tuttavia,
nel caso di specie la Suprema Corte ha dichiarato l’illegittimità del recesso
in quanto, nella contestazione di addebito, il datore di lavoro non aveva
indicato in maniera esaustiva le violazioni asseritamente commesse dal
dipendente.
Corte di
Cassazione – Sentenza n.10727 del 25 maggio 2015
Svolgimento del
processo
Con sentenza del
17 luglio 2012 la Corte d'appello di Lecce, in riforma della decisione emessa
dal Tribunale, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato il 29 agosto
2007 dalla s.p.a. Banca S. sud A.G. al dipendente A.Z., con le conseguenti
condanne reintegratoria e risarcitoria.
L'illegittimità
del licenziamento era data, ad avviso della Corte, anzitutto dalla non
tempestività dell’incolpazione disciplinare, avvenuta il 27 luglio 2007, ossia
a più di cinque anni dai fatti contestati, rilevabili "con l'ordinaria
diligenza e coi normali strumenti di controllo", specie in considerazione
dell’importo rilevante delle operazioni asseritamente illecite attribuite
all'incolpato.
Ancora, la Corte
d'appello riteneva incerta l'incolpazione mossa allo Z., sia per la vaghezza
del linguaggio (operazioni bancarie eseguite fittiziamente "con movimento
di denaro contante", "con ragionevole certezza", oppure
operazioni "a dir poco inusuali") sia perché il carattere illecito
delle operazioni non era specificato, non essendosi indicate le norme deontologiche
o d'altro genere violate dal dipendente.
Contro questa
sentenza ricorre per cassazione la Banca mentre Io Z. resiste con
controricorso.
Motivi della
decisione
Nella parte
narrativa del suo atto d’impugnazione la Banca ricorrente precisa che il
comportamento addebitato al lavoratore preposto ad una succursale era, secondo
la lettera di contestazione, di avere autorizzato il giorno 2 luglio 2002 una
complessa operazione compiuta da una cliente e consistita nell'avere depositato
nel proprio conto corrente una somma di trecentosessantamila euro solo
apparentemente, ma in realtà senza versare alcun denaro contante;
nell'addebito, di due minuti successivo e sullo stesso conto, di una pari somma
per "conferimento socio" in aumento capitale di una certa società;
nell'accredito, di due minuti successivo, della stessa somma e per la stessa
causale in favore di quella società. Questi passaggi fittizi avevano
determinato "improprie registrazioni nell'archivio unico informatico
tenuto ai sensi della legge 197/91 - antiriciclaggio". Esse venivano
definite, sempre nella detta lettera, "irregolari e non in linea con i
principi e le regole di una corretta tenuta della contabilità".
L'autenticità
del contenuto di questa lettera non è stata mai contestata dalla controparte.
Ciò premesso,
col primo motivo la ricorrente lamenta omessa motivazione e violazione
dell’art. 7 l. 20 maggio 1970 n. 300, per non avere tenuto conto che la Banca
ebbe conoscenza delle operazioni del dipendente solo attraverso la notifica,
avvenuta il 5 luglio 2007, di un provvedimento penale della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Lecce.
Quest’argomento
è plausibile.
La regola
d’immediatezza della contestazione disciplinare, intesa anzitutto a garantire
al lavoratore incolpato l'effettiva possibilità di difesa, non è violata se il
datore di lavoro proceda all'incolpazione solo dopo avere avuto piena
conoscenza dei fatti e piena possibilità di convincersi dell'illiceità di essi,
ciò che, quando si tratti di complesse operazioni bancarie, può richiedere un congruo
periodo di tempo, nell'interesse dello stesso lavoratore. Tanto più quando si
tratti di comportamenti penalmente rilevanti (Cass. 22 febbraio 1995 n.2018, 27
marzo 2008 n. 7983).
Per di più
l'illiceità delle operazioni di cui si tratta poteva apparire dubbia agli
operatori bancari che ritennero di rilevarla, come risulterà qui anche dai
successivi motivi di ricorso, e ciò spiega come essi non si siano risolti,
nell'interesse dello stesso dipendente, a formulare un capo d'incolpazione
disciplinare prima di sapere che per gli stessi fatti esistevano indagini
penali.
L'errore della
Corte d'appello nel ritenere tardiva l'incolpazione non può tuttavia portare
alla cassazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a
diritto, come risulterà dall'esame dei successivi motivi di locali ricorso.
Col secondo
mezzo d'impugnazione la ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla
genericità della contestazione disciplinare, ritenuta dalla Corte d'appello.
Sostanzialmente
la stessa censura viene svolta nel terzo motivo (vizi di motivazione e
violazione dell’art. 2119 cod. civ.), con riferimento al "favore"
reso scorrettamente dal lavoratore alla cliente della Banca.
I due motivi, da
esaminare insieme perché connessi, non sono fondati.
In tema di
licenziamenti disciplinari l'esigenza di specificità della contestazione non è
così rigida come nel processo penale ma si uniforma al principio di correttezza
vigente nei rapporti contrattuali ed obbedisce all'interesse dell’incolpato ad
esercitare il diritto di difesa (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27842). A tal fine è
necessario che dal capo d'incolpazione risultino con certezza non soltanto il
fatto addebitato ma, quando si tratta di norme di livello legislativo o
regolamentare, e tanto più di norme di livello inferiore, è necessaria, se non
l'indicazione precisa della norma violata, almeno una descrizione del fatto
tanto precisa da risultarne chiara la sussumibilità sotto una regola
determinata.
Nel caso di
specie tanto la lettera di contestazione quanto ora il ricorso per cassazione
non indicano le norme violate ma contengono un vago riferimento a regole di
corretta tenuta della contabilità e ad "improprie" registrazioni
effettuate contro la legge 197/91- antiriciclaggio, là dove non avrebbe dovuto
essere difficile indicare, se non le regole di contabilità, almeno come esse
fossero state in concreto violate.
Quanto alla
cosiddetta legge antiriciclaggio, si tratta del d.l. 3 maggio 1991 n.143 conv.
in l. 5 luglio 1991 n. 197, recante "provvedimenti urgenti per limitare
l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio". Essa pone
diverse cautele contro l'uso del contante (art. 1), impone obblighi
d'identificazione e di registrazione (art. 2) nonché di segnalazione a soggetti
preposti all'attività dell'impresa bancaria o alle autorità di polizia 1 (art.
3), ed indica così i soggetti per il tramite dei quali è possibile trasferire
denaro oltre un certo importo, dice i modi con cui può essere compiuto il
trasferimento e prevede le conseguenti attività di documentazione.
Dalla
contestazione disciplinare non risultò come il lavoratore incolpato, nel
compiere una complessa e tuttavia subitanea operazione per un importo pecuniario
elevato, avesse violato quegli obblighi. Sarebbe stato necessario fare
riferimento almeno al capo d'imputazione formulato dal giudice penale. Non fu
chiaro in definitiva perché i suddetti passaggi fossero da ritenere fittizi e
le registrazioni dell'archivio fossero "improprie".
Tutte queste
vaghezze e imprecisioni sono incompatibili col principio di sufficienza della
contestazione disciplinare, tale da rendere non eccessivamente difficile la
difesa dell'incolpato, sia in sede di procedimento intraziendale sia nel
successivo procedimento civile.
Il contrasto
dell'attività di riciclaggio del denaro dev'essere severo ma perché esso sia
efficace in sede giudiziaria è necessario il rispetto delle regole della
procedura, anche nelle controversie private fra datore e prestatore di lavoro.
Il ricorso
dev’essere pertanto rigettato mentre le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il
ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro
cento/00, oltre ad euro quattromila per compensi professionali, più accessori
di legge.
Consulenza aziendale: il compenso del collaboratore prescinde dal risultato finale
Nella
sentenza n.10681 del 22 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha precisato che,
nell’ambito di un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi di
consulenza, il committente è tenuto a corrispondere al collaboratore il
compenso pattuito, a prescindere dal raggiungimento del risultato.
Corte di
Cassazione - Sentenza n.10681 del 22 maggio 2015
Svolgimento del
processo
Con citazione
del 5/3/2004 M.C. s.r.l. conveniva in giudizio M.D.L. s.r.l. per sentirla
condannare al pagamento di fatture, rimaste impagate, per prestazioni di
consulenza aziendale e al risarcimento di danni.
La convenuta
opponeva inadempimenti dell’attrice che, a suo dire, non aveva eseguito le
prestazioni di cui al contratto e con domanda riconvenzionale chiedeva la
restituzione delle somme già pagate.
Con sentenza del
26/2/2009 il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale e accoglieva
parzialmente la domanda di M.C. s.r.l. condannando la convenuta al pagamento
della componente fissa del compenso contrattualmente pattuito, ma rigettava
ogni altra domanda.
P. s.r.l. (già
M.D.L. s.r.l.) proponeva appello dolendosi dell’accoglimento, ancorché parziale
della domanda attorea e deducendo l’erronea interpretazione delle clausole del
contratto che, differentemente da quanto ritenuto dal primo giudice,
prevedevano obbligazioni di risultato (e non di mezzi) che erano rimaste
inadempiute così che l’attrice non avrebbe avuto diritto ad alcun compenso.
Con sentenza in
data 1/9/2012 la Corte di Appello di Lecce rigettava sia l’appello di P. sia
l’appello incidentale di M.C. diretto ad ottenere il compenso anche per il
periodo di mancato preavviso e il risarcimento danni.
Per quanto qui
interessa in relazione ai motivi di ricorso di P., la Corte di Appello
rilevava:
- che l’unico
motivo di gravame riguardava l’interpretazione delle clausole contrattuali e la
qualificazione delle obbligazioni assunte come obbligazioni di mezzi e non di
risultato;
- che la censura
era infondata in quanto l’art. 1 del contratto stabiliva che il contratto aveva
ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza, con chiaro riferimento ad
una obbligazione di mezzi e l’art. 3 (intitolato costo del servizio) stabiliva
la controprestazione della committente in un compenso fisso mensile che,
quindi, doveva essere riconosciuto indipendentemente dal conseguimento di un
risultato, ma solo per la consulenza prestata, mentre nello stesso art. 3 si
prevedeva espressamente un compenso aggiuntivo collegato al fatturato derivante
dall’acquisizione di nuovi clienti, così che il conseguimento di un determinato
fatturato era espressamente previsto come un fatto giuridico meramente
eventuale al quale le parti avevano attribuito rilevanza sia per il caso del
suo verificarsi (con il riconoscimento di una percentuale del 2,50%) sia per il
caso del suo non verificarsi; l’art. 4 per il caso del mancato raggiungimento
del traguardo assicurato con riferimento al fatturato, espressamente prevedeva
una penale consistente nella restituzione della percentuale dello 0,30% sul
fatturato del 2002, senza prevedere altra conseguenza per quanto riguarda il
compenso fisso; inoltre all’art. 2 si prevedeva una specifica conseguenza per
il caso di mancato raggiungimento del fatturato auspicato, ossia la facoltà di
recesso senza preavviso.
P. s.r.l. già
M.D.L. s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso affidato a due motivi.
M.M.C. s.r.l. è
rimasta intimata.
Motivi della
decisione
1. Con il primo
motivo la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362 e ss., 2222,
1176, 1218 c.c. e sostiene che la Corte di Appello, qualificando l’obbligazione
di M.M.C. quale obbligazione di mezzi e non di risultato, avrebbe interpretato
in maniera distorta la volontà delle parti, come risultante dal contratto del
5/11/2002.
La ricorrente:
- ribadisce
quanto già invano (e, come si dirà, infondatamente) sostenuto nei due gradi del
giudizio di merito, ossia che la volontà delle parti era quella di usufruire
del servizio di consulenza al fine di ampliare la clientela e di ottenere nuovi
contratti, risultato invece non raggiunto;
- aggiunge che
M.M.C. s.r.l. aveva assicurato un aumento del fatturato con la clausola della
penale di cui all’art. 4 e che la stessa previsione della possibilità del
recesso in caso di mancato raggiungimento del fatturato evidenziava che le
parti riconoscevano l’inutilità del contratto qualora non si fosse raggiunto lo
scopo del contratto che veniva a costituire il suo vero oggetto;
- afferma che
l’obbligazione era di risultato e non di mezzi, come doveva risultare anche
dalla narrativa dalla narrativa dell’atto di citazione, non tenuta in
considerazione dal giudice di appello, laddove si deducevano le specifiche
finalità di aumento del fatturato, per le quali era stato stipulato il
contratto.
2. Il motivo è
infondato in quanto la Corte di Appello, facendo corretta applicazione delle
regole sull’interpretazione del contratto, ha interpretato il contratto sulla
base del tenore letterale delle singole clausole (artt. 1, 2, 3 e 4)
operandone, inoltre una valutazione complessiva, del tutto coerente con quella
letterale e ha rilevato che l’aumento del fatturato era stato specificamente
considerato dalle parti, ma non per escludere che fosse dovuto il compenso
fisso stabilito dall’art. 3, ma per riconnettere all’aumento o al mancato
aumento del fatturato diverse conseguenze per il caso del suo verificarsi (con
il riconoscimento di una percentuale del 2,50%) e per il caso del suo non
verificarsi (con la penale consistente nella restituzione della percentuale
dello 0,30% sul fatturato del 2002 prevista dall’art. 4 e la facoltà di recesso
senza preavviso prevista dall’art. 2.); l’esplicita previsione delle
conseguenze per il caso di mancato raggiungimento degli obiettivi escludeva,
dunque, l’ulteriore conseguenza, infondatamente invocata dall’odierna
ricorrente, della perdita del diritto al compenso fisso per l’attività di
consulenza.
In conclusione
le norme di ermeneutica contrattuale non sono state violate, ma al contrario,
correttamente applicate; posto che la Corte di Appello ha correttamente
interpretato le pattuizioni delle parti, la censura con riferimento alla
violazione degli artt. 2222 c.c. ss. è assolutamente generica non essendo
illustrati i motivi per i quali le disposizioni generali del codice civile sul
lavoro autonomo sarebbero violate e parimenti generica è la censura di
violazione dell’art. 1218 c.c. che stabilisce che il debitore è tenuto ad
eseguire esattamente la prestazione dovuta.
3. Con il
secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.
in relazione agli artt. 1453 e ss. c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi
costituiti dall’omessa verifica della mancata prestazione dell’opera promessa
da M.M.C. s.r.l.
La ricorrente
sostiene che:
- la Corte di
Appello avrebbe dovuto verificare se M.M.C. s.r.l. avesse o meno eseguito le
prestazioni dovute per contratto, prendendo in considerazione la documentazione
prodotta, invece non considerata;
- che la prova
testimoniale, integrando la documentazione, dimostrava che M.M.C. s.r.l. non
aveva eseguito le prestazioni pubblicitarie e quanto altro assunto in contratto
per favorire l’acquisizione di nuova clientela.
La ricorrente,
infine, trascrive stralci di deposizioni testimoniali (testi B.C. M.V. B.V.
P.D.) riporta dichiarazioni rese dal M nell’interrogatorio formale.
5. Il motivo è
infondato in quanto la Corte di appello non solo ha individuato l’oggetto del
contratto nel servizio di consulenza (tipica obbligazione di mezzi e non di
risultato) per il quale era stabilito un compenso fisso, ma ha anche
considerato che il raggiungimento del risultato (che si voleva ottenere
avvalendosi della consulenza) era diversamente remunerato, così come erano
previste conseguenze economiche negative per il consulente in caso di mancato
raggiungimento di determinati obiettivi.
Con l’atto di
appello era lamentata l’erronea interpretazione del contratto in relazione alla
rilevanza del mancato raggiungimento del risultato e, in particolare, alla
rilevanza del mancato incremento del fatturato e alla mancata acquisizione di
nuovi clienti e su queste censure la Corte di Appello ha motivatamente e
correttamente deciso osservando che queste mancanze non potevano incidere sul
compenso fisso pattuito per l’attività di consulenza.
Nel motivo di
ricorso si riproducono stralci di testimonianze che hanno rilievo in relazione
alla dimostrazione del mancato raggiungimento del risultato (si riferiscono
sostanzialmente al mancato incremento della clientela e marginalmente alla
preesistenza di documenti prodotti da M., alla preesistenza di traduzioni di
listini, alla mancanza di un piano di riorganizzazione) ma non rilevano quanto
all’obbligazione, generica, di fornire la consulenza, così come non rileva il
fatto che i listini fossero già stati tradotti prima del contratto con M.M.C.
s.r.l.
Non è pertinente
il richiamo del ricorrente a Cass. S.U. 11/1/2008 n. 577 per inferirne
l’irrilevanza della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di
risultato, perché nel richiamato precedente questa Corte a S.U. si era occupata
del diverso problema della responsabilità della struttura sanitaria per danni
al paziente, semplicemente affermando che la struttura deve fornire al paziente
una prestazione, definita di "assistenza sanitaria", che ingloba al
suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di
obblighi c.d. di protezione ed accessori così che la responsabilità per inadempimento
è quella dell’art. 1218 c.c. e per quanto concerne le obbligazioni mediche
l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento
di obblighi propri della struttura si deve abbandonare il richiamo alla
disciplina del contratto d'opera professionale, fondandosi la responsabilità
dell’ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c.; analoghe
considerazioni valgono per il precedente di cui a Cass. 13/4/2007 n. 8826, pure
riferito a responsabilità della struttura sanitaria per aggravamento delle
condizioni di salute del ricoverato.
La distinzione
tra obbligazione di risultato e obbligazione di mezzi (entrambe dirette a far
conseguire una utilitas al creditore della prestazione) non perde rilevanza
nella giurisprudenza di questa Corte, ma, nel primo caso, il risultato stesso è
in rapporto di causalità necessaria con l'attività del debitore, non dipendendo
da alcun fattore ad essa estraneo, mentre nell' obbligazione "di
mezzi" il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da
fattori ulteriori e concomitanti non controllabili dall’obbligato; ne consegue
che il debitore "di mezzi" prova l'esatto adempimento dimostrando di
aver osservato le regole dell'arte e di essersi conformato ai protocolli
dell'attività, mentre (differentemente dall’obbligato ad un risultato) non ha
l'onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili
(cfr., da ultimo, Cass. 28/2/2014 n. 4876).
Nella specie,
nel corso del giudizio di merito, la violazione del dovere di condotta è stato
dedotto con riferimento al mancato raggiungimento del risultato e la Corte di
Appello, come detto, ha plausibilmente motivato escludendo la rilevanza del
mancato raggiungimento del risultato essendo comunque dovuto un compenso per
l’attività di consulenza.
I contenuti
delle prove orali, come riportati nel ricorso, secondo la società ricorrente,
sarebbero stati trascurati (con omesso esame di fatti, decisivi, violazione
degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell’art. 1453 e ss. per la mancata pronuncia
della risoluzione per inadempimento).
Tuttavia, atteso
il contenuto dell’obbligazione contrattuale, come correttamente ricostruito dal
Giudice di Appello (e prima ancora dal giudice di primo grado), le prove
testimoniali asseritamente trascurate e le connesse censure di cui al motivo,
innanzitutto introducono questioni di puro merito e, comunque, sono irrilevanti
rispetto al contenuto dell’obbligazione di consulenza per come pattuita in
contratto, essendo previsto che in ogni caso (quindi anche se la consulenza non
si fosse tradotta in un aumento del fatturato o nel procacciamento di nuovi
clienti, fermo restando che la consulenza non deve necessariamente tradursi in
un prodotto materiale o in un documento) un compenso fisso; la motivazione della
Corte di Appello, sotto l’evidenziato profilo, risulta essere del tutto
assorbente, con ciò costituendo implicito rigetto della domanda di risoluzione
per inadempimento e implicita esclusione di una responsabilità del debitore per
inadempimento contrattuale.
3. In
conclusione il ricorso deve essere rigettato; non v’è luogo a provvedere sulle
spese in quanto parte intimata non ha svolto attività difensive.
Ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1
comma 17 della l. n. 228 del 2012, tenuto conto che il ricorso è successivo al
31/1/2013, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso
principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il
ricorso.
Sussistono i
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 introdotto dall’art. 1
comma 17 della legge n. 228 del 2012.
Il diverbio oltraggioso con un collega con ricorso alle vie di fatto, in presenza della clientela, legittima il licenziamento
Corte
di Cassazione – Sentenza n.10842 del 26 maggio 2015
Svolgimento
del processo
Con
sentenza del 21 aprile 2012 la Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della
decisione emessa dal Tribunale di Teramo, rigettava la domanda proposta da A.P.
contro la s.p.a. L.I. ed intesa alla dichiarazione di illegittimità del
licenziamento intimato il 5 luglio 2007 per diverbio oltraggioso con un
collega, con ricorso alle vie di fatto, in presenza della clientela.
Ad
avviso della Corte l'attendibilità delle testimonianze, che avevano confermato
i fatti di cui all'incolpazione, non poteva essere posta in dubbio per il solo
fatto che i testi erano dipendenti dalla società datrice di lavoro. Il
licenziamento poi era legittimo ai sensi degli artt. 271 e, 212, primo comma, e
221, terzo comma, del contratto collettivo nazionale di settore, che punivano la
condotta del lavoratore contraria ai doveri civici ed il diverbio litigioso
seguito da vie di fatto, nocivo al normale esercizio dell'attività aziendale.
Contro
questa sentenza ricorre per cassazione il P. mentre la s.p.a. L.I. resiste con
controricorso. Memorie utrinque.
Motivi
della decisione
Col
primo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione sulla valutazione delle
prove ed in particolare sull'attendibilità, quale teste, di un dipendente della
società attualmente controricorrente, al quale si contrapporrebbe altro teste,
cliente dell'esercizio commerciale. In particolare il ricorrente critica le
"ragioni di scelta tra tutte le complessive risultanze del processo"
ed il "percorso formativo dei convincimento del collegio di merito,
chiaramente lacunoso ed apodittico".
Col
secondo motivo egli denuncia ancora vizi di motivazione nella valutazione delle
prove ed al giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare espulsiva,
analizzando ancora le deposizioni testimoniali e il ricordando come la nozione
di "giusta causa" di licenziamento richieda la detta valutazione di
proporzionalità.
Quest’ultima
censura viene sostanzialmente ripetuta nel terzo motivo di ricorso.
I
tre motivi, da esaminare insieme per la connessione, non sono fondati.
Essi
tendono infatti ad ottenere da questa Corte di legittimità nuovi apprezzamenti
di fatto ed una rivalutazione delle deposizioni testimoniali, che sono
riservati ai giudici di merito, i quali hanno reso una motivazione completa e
coerente circa la sussistenza del comportamento ingiurioso e aggressivo
addebitato all'attuale ricorrente.
Quanto
al giudizio di proporzionalità della sanzione, esso è motivato dalla Corte
d’appello attraverso il riferimento a norme del contratto collettivo delle
industrie del terziario e della distribuzione di servizi (art. 212, primo
comma; 221, terzo comma e 271, quarto comma), senza esercizio della
discrezionalità interpretativa richiesta dall'art. 2119 cod. civ.
II
quarto motivo è improcedibile poiché l'invocazione del detto contratto
collettivo nazionale non è accompagnata dalla produzione dello stesso,
richiesta dall’art 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., né
dall'indicazione del luogo processuale in cui esso è stato acquisito agli atti.
Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in
euro cento/00, oltre ad euro tremila/00 per compensi professionali, più
accessori di legge.
La cancellazione di files dal pc dell’azienda costituisce una giusta causa di licenziamento
Nella
sentenza n.9900 del 14 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha ritenuto
legittimo il licenziamento irrogato ad un lavoratore che aveva cancellato tutti
i documenti contenuti nel suo computer.
Tale
condotta, oltre ad essere astrattamente inquadrabile nella fattispecie penale
di cui all’articolo 635-bis c.p., costituisce una grave violazione dell’obbligo
imposto ai dipendenti di conservare diligentemente le merci e i materiali dell’impresa.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n.9900
del 14 maggio 2015
Svolgimento del
processo
1. Con sentenza
depositata in data 7 ottobre 2011, la Corte d’appello di Roma rigettava
l’appello proposto da (OMISSIS) contro la sentenza resa dal Tribunale della
stessa sede, che aveva rigettato la domanda dell’appellante avente ad oggetto
la condanna della (OMISSIS) s.r.l. (poi incorporata nella (OMISSIS) s.p.a.) al
pagamento di emolumenti collegati al rapporto di lavoro tra gli stessi
intercorso, la declaratoria dell’inefficacia o illegittimita’ del licenziamento
intimato dalla datrice di lavoro, con la condanna di quest’ultima alla
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, ovvero alla sua riassunzione
in caso di non applicabilita’ della tutela reale, nonche’ la condanna al
risarcimento dei danni conseguenti al mobbing di cui il (OMISSIS) era stato
vittima.
2. La Corte
territoriale statuiva (per quanto qui ancora di interesse) che non erano stati
provati: a) lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni aggiuntive,
quale quello di business development manager, sicche’ nulla doveva essergli
riconosciuto a titolo di “compenso aggiuntivo, b) lo svolgimento di lavoro
straordinario; c) il mobbing lamentato. Con riguardo al licenziamento, ne
affermava la legittimita’ sia sotto il profilo del rispetto delle garanzie
procedimentali sia sotto quello della sussistenza della giusta causa, in quanto
il fatto addebitato al lavoratore, e costituito dall’aver cancellato tutti
documenti di lavoro dal suo computer, era risultato provato. Tale condotta,
oltre ad essere astrattamente inquadrabile nella fattispecie penale di cui
all’articolo 635 bis c.p., rientrava nella previsione dell’articolo 146, comma
2, e articolo 151 del C.C.N.L., in forza dei quali il lavoratore, in caso di
grave violazione dell’obbligo di conservare diligentemente le merci e materiali
dell’impresa, puo’ essere licenziato.
3. Contro la
sentenza, il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, fondato su nove motivi,
illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a.
Motivi della
decisione
1. Va in primo
luogo disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per violazione
degli articoli 360 e 360 bis c.p.c., sollevata dalla controricorrente: i motivi
di ricorso sono sufficientemente specifici, rientrano nelle ipotesi previste
dall’articolo 360 c.p.c., e non risulta denunciata in modo manifestamente
infondato alcuna violazione dei principi regolatori del giusto processo,
sicche’ non sussistano i presupposti per la pronuncia ai sensi dell’articolo
360 bis c.p.c., n. 2, (Cass., 15 maggio 2012, n. 7558).
2. Con i primi
tre motivi, il ricorrente denuncia l’omessa, errata e contraddittoria
valutazione delle prove, nonche’ la violazione e/o falsa applicazione
dell’articolo 437 c.p.c., in relazione alle domande volte ad ottenere il
compenso per le mansioni aggiuntive e per il lavoro straordinario svolti
dall’1/4/2003 al 31/12/2004, nonche’ il risarcimento del danno da mobbing.
Assume che la Corte territoriale non avrebbe considerato i consistenti elementi
di prova, testimoniale e documentale, da cui erano emersi i fatti costitutivi
delle sue pretese.
3. Con il quarto
motivo denuncia l’errata valutazione delle prove e la violazione e falsa
applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, e della Legge n. 604 del
1966, articolo 2, con riferimento alla genericita’ della contestazione e
all’omesso esame dell’eccezione di invalidita’ del licenziamento per mancata
comunicazione dei motivi. In particolare, lamenta che, non essendo stati
indicati specificamente i documenti cancellati, gli era stato impedito di
valutare se effettivamente essi avessero un valore ed un’importanza essenziale
per Io svolgimento dell’attivita’ lavorativa e, quindi, per valutare la
gravita’ della sua condotta e la proporzionalita’ della sanzione.
4. Con il quinto
motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione della Legge n. 300 del
1970, articolo 7, dell’articolo 2697 c.c., degli articoli 112, 416 e 437
c.p.c., con riferimento alla questione della mancata affissione del codice
disciplinare. In particolare, deduce che, fin dal ricorso introduttivo del
giudizio, egli aveva eccepito tale circostanza e la convenuta, dopo aver
dedotto che il codice era presente nella rete intranet della societa’, non
aveva ulteriormente contestato la sua eccezione, ne’ aveva provato il suo
assunto. In ogni caso, tale modalita’ di affissione del codice era del tutto
inadeguata a soddisfare il requisito della pubblicita’. Quanto alla seconda
affermazione della Corte, secondo cui l’affissione non era necessaria, poiche’
la condotta ascrittagli costituiva una violazione del cosiddetto “minimo
etico”, il ricorrente rileva che tale questione non era mai stata sollevata
dalla convenuta e, sotto tale aspetto, la decisione si poneva in violazione
dell’articolo 112 c.p.c.. Aggiunge che, comunque, non essendosi in presenza di
un illecito penale, la condotta addebitatagli doveva essere necessariamente
prevista da un codice disciplinare, da rendere conoscibile attraverso le
modalita’ previste dall’articolo 7 citato.
5. Con il sesto
motivo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della Legge n. 300 del
1970, articolo 7, e della Legge n. 604 del 1966, articolo 2, in ragione della
violazione del principio di immutabilita’ dei motivi di licenziamento e della
conseguente sua illegittimita’. Rileva, infatti, che nella memoria difensiva la
convenuta aveva allegato fatti mai contestati nella lettera di licenziamento,
ivi compresa la sua partecipazione ad una societa’ svolgente attivita’
concorrenziale con la datrice di lavoro.
6. Con il
settimo motivo denuncia l’errata, omessa e contraddittoria motivazione in
ordine all’accertamento dei fatti addebitati, nonche’ la violazione dell’articolo
437 c.p.c., per il mancato svolgimento di attivita’ istruttoria. Si duole della
sentenza nella parte in cui a) ha ritenuto provata e non contestata la
cancellazione di tutti documenti di lavoro dal suo computer; b) ha ritenuto non
provata l’esistenza di un CD-ROM su cui egli aveva riversato i dati cancellati
dal computer aziendale, circostanza questa confermata dal teste (OMISSIS) e
specificamente dedotta nella lettera di giustificazione prodotta in giudizio
(doc. 38, pag. 2, punti 17-18); b) ha ritenuto che il messaggio inviato al
ricorrente di cancellare i dati riguardasse esclusivamente le e-mail, non anche
l’ulteriore documentazione; c) non aveva valutato che, a seguito della
cancellazione dei dati, aveva ricevuto i complimenti del responsabile informatico
d) che inoltre tutti documenti erano stati archiviati nella banca dati
aziendali denominata “in touch” e che comunque erano stati recuperati; che,
pertanto, difettava la prova della gravita’ e irreparabilita’ del danno
cagionato.
7. Con l’ottavo
motivo, denuncia l’omessa e contraddittoria motivazione sulla giusta causa, la
violazione e falsa applicazione degli articoli 2119 e 2118 c.c., anche sotto il
profilo del difetto di proporzionalita’. Ribadisce quanto gia’ affermato nel
precedente mezzo ed aggiunge, quanto al supposto svolgimento da parte sua di
un’attivita’ concorrenziale con la datrice di lavoro, che si trattava di una
circostanza non provata e comunque mai fatta oggetto di contestazione.
Peraltro, egli aveva chiesto di provare la diversita’ delle attivita’ svolte
dalla societa’ di cui era socio rispetto a quelle della (OMISSIS). Infine, in
merito, infine, all’utilizzo del computer per finalita’ personali, il giudice
non aveva tenuto conto del fatto che esso si riduceva alla mancata richiesta di
autorizzazione per l’installazione di un programma, dato che il regolamento
aziendale prevedeva la possibilita’ di utilizzo del computer per motivi
personali.
8. Infine, con
il nono motivo, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli
146 e 151 ccnl commercio e deduce che la sua condotta non rientrava nel
combinato disposto delle due norme.
9. I primi tre
motivi, di cui appare opportuna la trattazione congiunta in ragione della
connessione che li lega, sono inammissibili. Con riguardo ai dedotti vizi di
violazione di legge, l’inammissibilita’ sta nel fatto che la ricorrente non
indica quale affermazione della Corte territoriale sia in contrasto con le
norme indicate, in particolare con gli articoli 416 e 437 c.p.c.. Per ormai
consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione o falsa
applicazione di norme di diritto, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, deve essere
dedotto, a pena di inammissibilita’, giusta la disposizione dell’articolo 366
c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate,
ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed
esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate
affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in
contrasto con le indicate norme regolatoci della fattispecie o con
l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’,
diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale
compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta,
quindi, inidoneamente formulata la deduzione di “errori di diritto” individuati
per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente
violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate
dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia,
(cfr. Cass., 26 giugno 2013, n. 16038; Cass., 8 marzo 2007, n. 5353; Cass., 19
gennaio 2005, n. 1063; Cass., 6 aprile 2006, n. 8106).
10. In merito ai
vizi motivazionali denunciati, la ragione dell’inammissibilita’ sta nel difetto
di autosufficienza delle censure, avendo la parte trascritto solo per stralcio
le deposizioni testimoniali che assume non valutate o mal valutate, non indica
dove le dette deposizioni sarebbero attualmente rinvenibili, mediante la
precisa indicazione del verbale di causa in cui sarebbero state raccolte e
della sua attuale allocazione nei fascicoli di parte o d’ufficio delle
pregresse fasi del giudizio, non riporta, neppure per sintesi, il contenuto dei
documenti della cui mancata o erronea valutazione si duole. Tali omissioni
violano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in ossequio
al quale il ricorrente che, in sede di legittimita’, denunci il difetto di
motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla
valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha
l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il
contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di
merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di
legittimita’ il controllo della decisivita’ dei fatti da provare, e, quindi,
delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per
cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni
contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini
integrative. (Principio affermato ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., comma
1). (Cass., 30 luglio 2010, n. 17915). Infine, cio’ vale anche con riguardo al
mancato esercizio da parte del giudice del merito dei suoi poteri istruttori,
non avendo la parte precisato quando, come e dove avrebbe sollecitato, ed in
che termini, i poteri istruttori ufficiosi del giudice del merito (Cass., 16
maggio 2002, a 7119).
11. Infine, i motivi
sono inammissibili dal momento che con essi la parte intende far valere la non
rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito alla
sua personale opinione e, in particolare, prospetta un soggettivo, migliore e
piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti: tali aspetti del
giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli
elementi di prova e degli apprezzamenti del fatto, attengono al libero
convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo
rilevanti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Diversamente il
motivo del ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza
di revisione delle valutazioni effettuate e, in base ad esse, delle conclusioni
raggiunte dal giudice di merito, cui non puo’ imputarsi di aver omesso
l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e la disamina degli elementi di
giudizio ritenuti non significativi, giacche’ ne’ l’una ne’ l’altra gli sono
richieste (ex plurimis, Cass., 25 maggio 2006, n. 12446; Cass., 6 febbraio
2007, n. 2577).
12. Peraltro,
nel caso in esame, la Corte ha svolto un ragionamento congruo ed esaustivo,
oltre che sonetto da precisi riferimenti alle evidenze istruttorie acquisite
nel corso del giudizio, escludendo che al ricorrente sia mai stata attribuita
la superiore qualifica di generai development manager – e, conseguentemente,
negandogli il diritto ai compensi aggiuntivi -, cosi’ come ha ritenuto
indimostrato lo svolgimento di lavoro straordinario, in considerazione del dato
accertato che il (OMISSIS) non aveva l’obbligo della doppia timbratura ed era
pertanto libero di entrare in orari non predeterminati, nonche’ della mancanza
di prova di una durata della prestazione lavorativa eccedente i limiti della
ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del
diritto alla salute. Anche in ordine al mobbing, la motivazione e’ completa e
priva di interne contraddizioni, poiche’ i giudici del merito hanno accertato
l’insussistenza in concreto di una condotta vessatoria tenuta dalla datrice di
lavoro ai danni del ricorrente, avendo ritenuto insussistenti gli elementi
sintomatici del mobbing indicati dal ricorrente, come la disponibilita’ di una
segretaria personale che gli sarebbe stata poi inopinatamente sottratta;
l’esclusione dalla partecipazione a riunioni (giacche’ queste in realta’
riguardavano i dirigenti e non anche i quadri, come il ricorrente), la mancata
stipulazione di contratto promosso dal (OMISSIS), essendo essa conseguita ad
una valutazione di convenienza della datrice di lavoro, e non gia’ sorretta da
fini meramente ritorsivi.
13. Il quarto
motivo e’ infondato. La Corte, anche qui con ragionamento congruo ed esaustivo,
ha ritenuto specifica la contestazione, non solo per la ragione che il
lavoratore e’ stato in grado di difendersi adeguatamente, quanto piuttosto per
il contenuto stesso della lettera di contestazione, con cui si e’ addebitata al
lavoratore la distruzione di tutti i documenti aziendali presenti sul suo computer,
ivi compresa la corrispondenza elettronica. Ogni ulteriore specificazione
sarebbe stata, pertanto, a giudizio della Corte, superflua. Va poi rilevato che
il canone della specificita’, nella contestazione dell’addebito, non richiede
l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione
dell’accusa nel processo penale, ma esso e’ rispettato ogniqualvolta assolva
alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il
proprio diritto di difesa (Cass., 30 dicembre 2009, n. 27842; Cass., 3 marzo
2010, n. 5115). Diritto di difesa che, nella specie, e’ stato compiutamente
esercitato.
14. Anche il
quinto motivo e’ infondato. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza
costante di questa Corte, non e’ necessaria la previa affissione codice
disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di
doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessita’ di
specifica previsione (Cass., 3 ottobre 2013, n, 22626; Cass., 29 agosto 2014,
n. 18462).
15. In
applicazione del suddetto principio, il giudizio espresso dalla Corte circa il
disvalore sociale della condotta tenuta dal lavoratore, – poiche’ ha ritenuto
intrinseco ai doveri di fedelta’ e diligenza del lavoratore quello di non distruggere
i beni aziendali, tra cui rientrano senz’altro i documenti informatici,
rimarcando che tale condotta costituisce reato ex articolo 635 bis c.p. -,
appare congruo e motivato, rientrando nel potere del giudice di merito di
apprezzare i fatti e di inquadrarli nell’esatta cornice normativa, senza che
con cio’ possa dirsi violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed
il pronunciato (cfr. sul potere del giudice di convenire il licenziamento per
giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, senza violare
il principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato v. Cass., 9 giugno
2014, n. 12884).
16. A fronte,
invero, dell’immutabilita’ dei fatti oggetto di contestazione, la
qualificazione della condotta ascritta al lavoratore e la sua inclusione nel
concetto di “minimo etico” – piuttosto che tra le violazioni di prassi
operative o disposizioni aziendali per le quali e’ necessaria l’inclusione nel
codice disciplinare e la sua pubblicita’ -, richiedono un’attivita’ valutativa
da parte dell’interprete tramite valorizzazione di fattori esterni relativi
alla esistenza generale, che non puo’ essere censurata ih sede di legittimita’
allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata
della specificita’ dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto.
Rimane, invece, praticabile il sindacato di legittimita’ per vizio ex articolo
360 c.p.c., n. 3, in quei casi in cui gli standards valutativi, sulla cui base
e’ stata definita la controversia, finiscano per collidere con i principi
costituzionali, con quelli generali dell’ordinamento, con precise norme
suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, ed, infine, anche in
quei casi in cui i suddetti standards valutativi si pongano in contrasto con
regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione
giurisprudenziale e per il carattere di generalita’ assunta – come vero e
proprio “diritto vivente” (cosi’, Cass., 17 agosto 2004, n. 16037). Nel caso in
esame, la decisione della Corte d’appello risulta pronunziata all’esito di una
attenta valutazione del materiale probatorio ed e’ la risultante di un iter
argomentativo sorretto da una esauriente e logica motivazione.
17. Il sesto
motivo e’ infondato. Il principio di immutabilita’ della contestazione
dell’addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell’articolo 7 dello
statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi,
diversi da quelli contestati, ma non vieta di considerare fatti non contestati
e situati a distanza di tempo dal recesso, quali circostanze confermative della
significativita’ di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine
della valutazione della complessiva gravita’, sotto il profilo psicologico,
delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalita’ o meno del
correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavoro (Cass., 19 gennaio
2011, n. 1145). Nel caso in esame, la circostanza relativa alla partecipazione
del lavoratore ad altra societa’ e’ stato valorizzato dalla Corte non gia’ come
causa autonoma del licenziamento bensi’ come circostanza sintomatica della
inaffidabilita’ del dipendente e della lesione del vincolo fiduciario. Risulta
cosi’ assorbita la questione circa la mancanza di prova dello svolgimento di una
attivita’ in concorrenza con la societa’, trattandosi di circostanza non
decisiva.
18. Gli ultimi
tre motivi di ricorso sono, in parte, inammissibili e, in parte, infondati.
19. Va in primo
luogo rilevato che la Corte territoriale ha accertato che l’ordine di
cancellare i dati riguardava solo i messaggi di posta elettronica e non anche
l’ulteriore documentazione presente nel computer del lavoratore, mentre ha
ritenuto non provate le giustificazioni addotte da quest’ultimo, e, in
particolare, il fatto di aver riversato tutti i dati su un CD-ROM messo a
disposizione della societa’. Quanto alla circostanza dedotta dal ricorrente,
secondo cui la societa’ avrebbe comunque recuperato tutti dati da lui
cancellati, la Corte territoriale l’ha espressamente smentita, dando rilievo
alle deposizioni testimoniali da cui era emerso che la societa’ aveva potuto
recuperare solo parte dei files cancellati attraverso il sistema back up.
20. Tali
accertamenti, in quanto sorretti da precise risultanze processuali (in particolare
le deposizioni dei testi (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), sono insindacabili
in questa sede. Nei motivi di ricorso, cosi’ come nella memoria ex articolo 378
c.p.c., il lavoratore insiste diffusamente (negandole) sulle indicate
circostanze, ritenendo che sul punto la Corte territoriale sarebbe incorsa in
un travisamento dei fatti, che invece sarebbero diversi secondo quanto
desumibile dalle deposizioni del testi e dal Contenuto della secondo quanto
desumibile dalle deposizioni dei testi e dal contenuto della sua lettera di
giustificazione (doc. 38, pag. 2, punto 18). I motivi, tuttavia, difettano di
autosufficienza, dal momento che la parte riporta solo stralci delle
deposizioni che ritiene fondanti le sue censure, mentre non trascrive il
contenuto della lettera di giustificazione, dal cui dovrebbe emergere la messa
a disposizione del CD-ROM contenente tutti i dati cancellati.
21. Si
richiamano qui i principi gia’ espressi nei punti che precedono (sub 10 e 11),
in tema di autosufficienza (cui adde, ex plurimis, Cass., 28 febbraio 2006, n.
4405; Cass., 28 giugno 2006, n. 14973; Cass., 21 luglio 2010, n. 17097).
22. A fronte
della su descritta ricostruzione del quadro fattuale da parte dei giudici del
merito, la valutazione della gravita’ degli addebiti e della loro idoneita’ ad
integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto
riservato al giudice di merito, il quale per stabilire in concreto l’esistenza
di una giusta causa di licenziamento, tale da comportare una grave negazione
degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello
fiduciario, deve valutare da un lato la gravita’ dei fatti addebitati al
lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle
circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensita’ dell’elemento
intenzionale, dall’altro la proporzionalita’ fra i fatti e la sanzione
inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la
collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o
meno la massima sanzione disciplinare, definitivamente espulsiva (cfr. ex
plurimis Cass. 4 giugno 2002 n. 8107; Cass., 8 settembre 2006, n. 19270; Cass.,
26 aprile 2012, n. 6498; Cass., 25 maggio 2012, n. 8293).
23. Anche sotto tale
profilo, il giudizio della corte appare congruo ed esaustivo; esso inoltre e’
sorretto dalle specifiche previsioni del C.C.N.L. il quale prevede la sanzione
del licenziamento in caso di “grave violazione degli obblighi di cui
all’articolo 146, commi 1 e 2, seconda parte” (articolo 151) tra cui rientra
“l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali dell’impresa”
(articolo 146, comma 2). Tale valutazioni in termini di gravita’ non puo’
essere disgiunta dalla considerazione, pure rinvenibile in sentenza, del
rilievo penale della condotta ascritta al lavoratore, sotto la specie del reato
di danneggiamento di dati informatici previsto dall’articolo 635 bis c.p., il
quale deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello
stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento
recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell’originaria configurazione
dell’ambiente di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la
sussistenza del reato in un caso in cui era stato cancellato, mediante
l’apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati,
un rilevante numero di file, poi recuperati grazie all’intervento di un tecnico
informatico specializzato) (Cass. pen., ud. 18 novembre 2011, n. 8555, dep. 5
marzo 2012).
24. In
definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della
controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 100,00
per esborsi e euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali e
oneri accessori come per legge.
L’Inps ha presentato il rendiconto 2014
Inps, News del
29 maggio 2015
Oggi,
a Milano, presso l’auditorium Gio Ponti di Assolombarda, è stato presentato il
Rendiconto 2014 dei servizi resi ai cittadini e alle imprese da parte
dell’INPS.
L’evento,
cui ha partecipato un folto pubblico e le principali autorità e rappresentanti
delle parti sociali locali, ha visto la relazione di Antonio Di Marco
Pizzongolo, direttore dell’area Metropolitana di Milano; di Antonio Pone,
direttore regionale Lombardia, e di Tito Boeri, Presidente INPS.
Tito
Boeri, nel corso della relazione, si è soffermato sull’opportunità di
assicurare trasparenza sulle caratteristiche delle diverse gestioni
pensionistiche, attività avviata attraverso l’operazione “INPS a porte aperte”,
e informazione al singolo assicurato circa la sua posizione e l’importo
potenziale della pensione al raggiungimento dei requisiti, per la quale ha
avviato l’operazione “La mia pensione”.
Trascorso
quasi un mese dall’avvio del progetto “La mia pensione”, l’Istituto è in grado
di fornire i primi riscontri sul numero ed il gradimento degli utenti che hanno
attivato il servizio. Con il progetto “La mia pensione” l’Inps metterà
gradualmente a disposizione di circa 23 milioni di iscritti alle diverse gestioni
previdenziali un servizio di simulazione e calcolo del futuro trattamento
pensionistico. Nel primo mese di
attivazione 908.935 cittadini hanno tentato l’accesso, di cui 222.461 al di
sotto dei 40 anni e si sono effettuate 235.582 simulazioni della pensione.
Dal
1° giugno potranno usufruire del servizio i lavoratori sotto i 50 anni con contribuzione versata al
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, alle Gestioni Speciali dei Lavoratori
Autonomi (Artigiani e Commercianti,
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri), e alla Gestione separata.
"Il rendiconto è la risposta all'esigenza
di trasparenza che la società e il Presidente Boeri chiedono con forza a un
ente come l'INPS" ha voluto sottolineare Antonio Pone che ha soggiunto :
"I numeri parlano chiaro: l'INPS, in Lombardia, nel 2014, ha saputo
corrispondere all'esigenza di fare di più, utilizzando meno risorse".
I
dati esposti evidenziano, nonostante la crisi, una tenuta del numero delle
aziende attive (255.785 in Lombardia – 95.310 a Milano) e un miglioramento
degli incassi contributivi (che in regione passano da 16,7 a 17,0 mld di euro).
Calano leggermente gli iscritti alla gestione artigiani (da 354.888 a 345.437 in regione), una stabilità dei
contribuenti iscritti alla gestione commercianti, e una sostanziale stabilità
nel biennio per gli incassi di entrambe le gestioni. Diminuiscono sensibilmente
le dilazioni chieste dalle aziende (attorno al 20%) ma aumentano quelle chieste
dai lavoratori autonomi (attorno al 50%), segno di una dicotomia tra gli
operatori economici rispetto all’uscita dalla crisi.
“Abbiamo
inteso sottolineare che i contributi non sono una tassa ma un investimento in
sicurezza sociale e abbiamo voluto dimostrarlo dando conto delle prestazioni
rese” ha dichiarato Antonio Di Marco.
1.891.619
pensioni, 97.188 assegni di invalidità, 639.014 pensioni ai superstiti in
regione, sono il principale frutto della contribuzione raccolta. Calano le
pensioni di anzianità, per effetto della cosiddetta “Riforma Fornero” e
aumentano quelle assistenziali. Molto utilizzata in Lombardia la cosiddetta
”Opzione Donna”, più che nel resto d’Italia. Sempre alta la richiesta di
prestazioni di sostegno del reddito, in particolare di CIGS (ai massimi storici
con 142.224.860 ore autorizzate), di pagamento TFR (ai massimi storici con
240.912.574 di €) e di ASPI (ai massimi con 795.816.101 €), sempre riferiti
alla regione, con identico trend anche su Milano.
"I
dati del rendiconto mostrano una crisi che morde ancora ma anche una tenuta del
sistema di welfare, che ha offerto prestazioni con volumi ai massimi storici ma
con tempi di erogazione più contenuti" ha chiosato Antonio Pone,
evidenziando che tutti gli indici di tempestività dei pagamenti sono
migliorati. “E questo, nonostante una continua contrazione degli organici: già
oggi abbiamo meno personale di quello che avevamo prima di incorporare INPDAP
ed ENPALS e il trend continua da oltre un decennio”.
L’integrazione
ha portato forti risparmi, soprattutto sul fronte delle dismissioni delle
locazioni passive, che a regime saranno attorno ai 6 milioni di euro. Si
prevede di rilasciare e valorizzare complessivamente 16 immobili di proprietà,
di cui 9 sono già stati messi a reddito. Nel triennio, l’andamento delle voci
di costo discrezionali, relativamente ai beni e servizi, è stato in costante
diminuzione (-2% 2012/2013; -7%
2014/1013).
Riduzione contributiva per l’assicurazione Inail dei lavoratori agricoli:
Con
un Avviso pubblicato sul proprio portale, l’Inail ha annunciato la riapertura, a partire dal 1° giugno, dei termini per la
presentazione delle richieste per la riduzione dei contributi dovuti per
l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti per l’anno 2015.
Le
aziende interessate dovranno inviare telematicamente le istanze di riduzione, compilando l’apposita dichiarazione inerente
al possesso dei requisiti necessari per usufruire dei benefici previsti dalla dall’art.1, comma 60, della
Legge n.247 del 24 dicembre 2007.
Le
istanze predette potranno essere inviate fino al 30 giugno 2015.
Valerio
Pollastrini
Lavoratori all’estero: l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti sulla normativa comunitaria
Inps, Circolare
n.105 del 22 maggio 2015
OGGETTO: Regolamentazione
comunitaria. Disposizioni in materia di disoccupazione. Chiarimenti in merito
all’applicazione degli articoli 65 e 65 bis del regolamento (CE) n. 883/2004,
come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012, nei confronti dei disoccupati
che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente: lavoratori
frontalieri e diversi dai frontalieri. Precisazioni in merito ai rimborsi
(Decisione U4 della Commissione amministrativa). Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Premessa.
1.Applicazione
dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. Erogazione delle prestazioni
di disoccupazione a carico dell’assicurazione italiana, nel caso di lavoratori
frontalieri e diversi dai frontalieri che risiedono in Italia e sono assicurati
in un altro Stato membro.
2.Applicazione
dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. Richieste di rimborso
pervenute dalle Istituzioni estere, nel caso di lavoratori frontalieri,
residenti in un altro Stato membro, che lavorano in Italia e nel caso di
persone diverse dai lavoratori frontalieri, che risiedono in un altro Stato
membro e che durante la loro ultima attività lavorativa erano soggette alla
legislazione italiana.
3.Precisazioni
in merito alla certificazione relativa alla legislazione applicabile (documento portatile A1).
4.Ulteriori
precisazioni in merito al flusso dei rimborsi. Decisione U4, del 3 dicembre
2011, della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale.
5.Modifiche
introdotte dal Regolamento (CE) n.465/2012
6.
Istruzioni contabili
PREMESSA
Come
noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari,
regolamenti (CE) n. 883/2004
(regolamento di base) e n. 987/2009
(regolamento di applicazione), che hanno introdotto, in materia di prestazioni
di disoccupazione, disposizioni che hanno in parte modificato la precedente
regolamentazione.
Come
più volte precisato, le innovazioni più significative riguardano:
-
il
mantenimento del diritto alle prestazioni per i disoccupati che si recano in
cerca di occupazione in un altro Stato membro diverso da quello competente
(articolo 64 del regolamento n. 883/2004);
-
le
prestazioni da erogare alla persona disoccupata residente nel corso dell’ultima
occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (articolo 65 del
regolamento n. 883/2004).
In
caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, ai sensi
del richiamato articolo 64 del regolamento n. 883/2004, diversamente da quanto
previsto dalla precedente regolamentazione comunitaria, il pagamento viene
effettuato direttamente dall’Istituzione competente, di regola quella di ultima
occupazione.
Pertanto,
come precisato con messaggio n. 28706 del 16 novembre 2010, che si richiama
integralmente, le sedi sono invitate a porre particolare attenzione in merito a
tale aspetto, in quanto, non essendo più prevista l’erogazione delle
prestazioni da parte dell’istituzione dello Stato Membro in cui si è iscritti
come persona in cerca di lavoro, non è più previsto alcun rimborso a
quest’ultima istituzione da parte dell’Istituzione competente.
Invece,
l’erogazione dell’indennità di disoccupazione a coloro che, nel corso della
loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedevano in uno Stato membro
diverso da quello competente, è disciplinata da disposizioni specifiche,
contenute nell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 (Parte II della circolare n. 85 del 2010).
L’articolo
65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che le prestazioni di
disoccupazione sono erogate dall’istituzione dello Stato di residenza e sono a
carico di detto Stato.
I
requisiti per il diritto, nonché i criteri di calcolo, sono quelli previsti in
materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di
residenza.
Tuttavia,
allo scopo di compensare l’onere finanziario supplementare a carico dello Stato
membro di residenza, lo stesso articolo precisa che l’istituzione competente
dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta
nel corso della sua ultima attività lavorativa, è tenuta a rimborsare
all’istituzione dello Stato di residenza l’intero importo delle prestazioni che
questa istituzione ha erogato durante i primi tre mesi.
Il
periodo oggetto del rimborso, ai sensi del paragrafo 7 del citato articolo 65,
può essere eccezionalmente prolungato da
tre a cinque mesi alle seguenti condizioni:
-
se
la persona interessata, durante i 24 mesi precedenti, ha maturato periodi di
occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12 mesi nello Stato membro
alla cui legislazione era da ultimo assoggettato;
-
se
questi periodi assicurativi sono utili per il diritto alle prestazioni di
disoccupazione.
Infine,
l’articolo 70 del regolamento CE n. 987/2009, prevede che l’importo massimo del
rimborso è, in ogni singolo caso, l’importo della prestazione a cui avrebbe
diritto la persona interessata ai sensi della legislazione dello Stato membro a
cui è stata soggetta da ultimo se si fosse iscritta presso gli uffici del
lavoro di detto Stato membro.
In
base alle nuove disposizioni comunitarie, pertanto, l’unica forma di rimborso
prevista è quella contemplata dall’articolo 65 del regolamento n. 883/2004.
La
Commissione Amministrativa con Decisione U4 del 13 dicembre 2011 ha fornito
chiarimenti in merito alle procedure di rimborso.
Con
riferimento alla gestione dei rimborsi, con circolare n. 36 del 18 febbraio
1999, il Direttore Generale ha determinato di assegnare alla Direzione
Regionale Lazio il coordinamento della regolazione finanziaria tra le
Istituzioni per i casi di rimborso delle prestazioni di disoccupazione in
regime comunitario. Detta competenza è stata ribadita e confermata con
circolare n. 85/2010.
Pertanto,
la Direzione Regionale Lazio, con l’entrata in vigore della nuova
regolamentazione comunitaria, dal 1° maggio 2010 riveste il ruolo di Organismo
di collegamento tra le Strutture territoriali dell’ INPS e le competenti
Istituzioni degli altri Stati membri dell’Unione Europea, relativamente al
rimborso delle prestazioni di disoccupazione erogate ai sensi e per gli effetti
di cui agli articoli 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 e 70 del regolamento
(CE) n. 987/2009.
Infine,
tenuto conto dei cambiamenti della realtà sociale e delle particolarità delle
legislazioni di alcuni Stati membri, al fine di garantire la piena tutela dei
diritti dei cittadini, si è ritenuto necessario completare le disposizioni in
materia di prestazioni di disoccupazione, con riferimento alla fattispecie del
lavoratore autonomo transfrontaliero in disoccupazione completa, nei casi in
cui lo Stato membro di residenza non preveda alcuna assicurazione di disoccupazione
per tale categoria di lavoratori. Pertanto, è stato adottato il regolamento
(UE) n. 465/2012 che ha modificato il regolamento (CE) n. 883/2004 con
l’inserimento dell’articolo 65bis.
Con
la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle modalità
procedurali per la trattazione delle domande di prestazione di disoccupazione,
da erogare in base all’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, e delle
richieste di rimborso, nonché le disposizioni attuative dell’articolo 65bis
dello stesso regolamento.
Gli
adempimenti relativi alla gestione dei rimborsi nei rapporti con la Direzione
regionale Lazio sono riportati nelle
linee guida allegate al messaggio n. 4898 del 21 marzo 2013.
1. Applicazione dell’articolo 65 del
regolamento (CE) n. 883/2004. Erogazione delle prestazioni di disoccupazione a
carico dell’assicurazione italiana, nel caso di lavoratori frontalieri e
diversi dai frontalieri che risiedono in Italia e sono assicurati in un altro
Stato membro.
Si
illustrano di seguito gli adempimenti istruttori e le modalità procedurali per
la concessione delle prestazioni di disoccupazione ai lavoratori frontalieri e
diversi dai frontalieri residenti in Italia ed assicurati, nel corso della loro
ultima attività, in un altro Stato membro.
A
tal fine, si ritiene opportuno ribadire che, là dove nel testo venga riportata
in tutto o in parte l’espressione “Stato membro”, questa si considererà sempre
riferita anche alla Confederazione Svizzera e agli Stati SEE (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia).
La
Strutture territoriali, ricevuta la domanda di prestazione, dovranno:
a) accertare che si tratti di persona residente
in Italia; infatti, il fattore determinante ai fini dell’applicazione
dell’articolo in esame è che la residenza degli interessati nel corso della
loro ultima attività subordinata o autonoma, si collochi in uno Stato membro
diverso da quello alla cui legislazione erano soggetti.
In
proposito, si ritiene utile ribadire che, in base alla definizione di cui
all’articolo 1 lettera j) del regolamento (CE) n. 883/2004, il termine
“residenza” indica il luogo in cui la persona risiede abitualmente. L’articolo
11 del regolamento (CE) n. 987/2009 fissa i criteri per determinare la
residenza laddove, tra le istituzioni di due o più Stati membri, insorgano
contrasti nel determinare la stessa (vedi punto 10 della circolare n. 82 del
2010).
b) verificare che si tratti di persona che
rientra nel campo di applicazione dell’articolo 65. Al riguardo si rammenta che
l’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica ai lavoratori
frontalieri ed ai lavoratori diversi dai frontalieri.
Si
ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 1 lettera f) del
regolamento (CE) n. 883/2004,
“lavoratore frontaliero” è “qualsiasi persona che esercita un’attività
subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato
membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la
settimana”.
Ai
sensi e per l’applicazione del citato articolo 65 si considerano lavoratori
diversi dai frontalieri coloro che, nel corso della loro ultima attività
subordinata o autonoma, risiedono in uno Stato membro diverso da quello alla
cui legislazione sono soggetti e che non è necessariamente lo Stato in cui è
esercitata l’attività subordinata o autonoma. La Commissione amministrativa,
con la Decisione U2 del 12 giugno 2009 (vedi allegato n. 2 della circolare n.
85 del 1° luglio 2010), ha individuato una serie di categorie di lavoratori a
cui si applica l’articolo 65.5:
a) i marittimi, cioè persone che esercitano
un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato
membro (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base);
b) le persone che normalmente esercitano le
loro attività nel territorio di due o più Stati membri (articolo 13 del
regolamento di base);
c) le persone che fanno parte degli equipaggi
di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci
(articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base)
d) le persone cui si applica un accordo ai
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base
e) i lavoratori stagionali.
Per
quanto riguarda le persone indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), le
stesse rientrano nel campo di applicazione dell’articolo in esame in tutti i
casi in cui risultino assoggettate alla legislazione di uno Stato membro (Stato
di ultima assicurazione) diverso dall’Italia (Stato di residenza). La
condizione di detti lavoratori deve essere certificata con il documento
portatile A1 (certificato relativo alla legislazione applicabile).
Con
riferimento alle persone sopra indicate si ritiene utile richiamare, per
ciascuna di esse, quanto precisato nelle circolari n. 83 del 2010 e n. 115 del
2012, in materia di legislazione applicabile.
a) Lavoratori marittimi
In
base all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, la persona che svolge
un’attività subordinata o autonoma a bordo di una nave è soggetta alla
legislazione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera. Ne consegue che
può accadere che detta persona sia assoggettata alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello di
residenza.
b) Persone che normalmente esercitano la loro
attività nel territorio di due o più Stati membri.
In
base alle disposizioni contenute nell’articolo 13 del regolamento (CE) n.
883/2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 465 del 2012 (vedi circolare
n. 115 del 2012, paragrafo 2), le persone che normalmente esercitano la loro
attività nel territorio di due o più Stati membri sono, in presenza di
determinate condizioni, assoggettate alla legislazione di uno Stato membro diverso
dallo Stato di residenza.
c) Persone che fanno parte degli equipaggi di
condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci.
In
base all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004, le
persone, che fanno parte degli equipaggi di condotta e di cabina addetti a
servizi di trasporto aereo passeggeri o merci, devono essere assoggettate alla
legislazione dello Stato membro in cui è situata la “base di servizio”,
indipendentemente dalla loro residenza (circolare n. 115 del 2012, paragrafo
1). Pertanto, anche in tali casi, è possibile che la persona sia assicurata in
uno Stato membro diverso da quello di residenza.
d) Persone cui si applica un accordo ai sensi
dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base.
Si
tratta di lavoratori per i quali due o più Stati membri abbiano previsto, di
comune accordo, eccezioni alle regole sulla legislazione applicabile (ad
esempio, al principio della lex loci laboris, cioè all’assoggettamento alla
legislazione del luogo di lavoro). La situazione di detti lavoratori è
certificata come “eccezione” con il documento portatile A1. Pertanto, anche in
tali casi, può accadere che i lavoratori siano assicurati in uno Stato membro
diverso da quello di residenza.
Nelle
ipotesi di cui ai punti precedenti, la persona assicurata in uno Stato membro
diverso da quello di residenza, che si trovi in disoccupazione completa, se fa
ritorno nello Stato di residenza e si
mette a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato ha diritto, in
applicazione dell’articolo 65 del regolamento di base, alle prestazioni di
disoccupazione a carico dello Stato di residenza.
Pertanto,
nel caso di lavoratore residente in Italia che, in applicazione delle
disposizioni in materia di legislazione applicabile richiamate sopra, sia
assicurato ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, la struttura
territoriale competente verificherà, sulla base del documento portatile A1, la
situazione del lavoratore; accerterà la presenza dei requisiti previsti per il
diritto, come indicato al punto “Accertamento del diritto e calcolo della
prestazione“ della presente circolare, erogherà le prestazioni e, nei termini
previsti, attiverà la procedura di rimborso in veste di Istituzione creditrice
(vedi linee guida, lettera A).
e) lavoratore stagionale
Come
precisato con messaggio n. 14726 del 15 luglio 2011, le disposizioni contenute
nell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, trovano applicazione anche
nei confronti dei lavoratori stagionali.
Per
lavoratore stagionale si intende il lavoratore “che si reca nel territorio di
uno Stato membro diverso da quello in cui risiede per effettuarvi, per conto di
un’impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere
stagionale la cui durata non può superare in alcun caso gli otto mesi, e che
dimora nel territorio di tale Stato per tutta la durata del suo lavoro”; mentre
per lavoro a carattere stagionale s’intende “un lavoro che dipende dal ritmo
delle stagioni e si ripete automaticamente ogni anno”.
Qualora
l’interessato non sia in grado di comprovare il possesso della qualifica di
lavoratore stagionale, ad esempio nel caso in cui tale qualifica non risulti
esplicitamente dal contratto di lavoro esibito dallo stesso o dal documento portatile
U1, le Strutture territoriali, prima di procedere alla definizione della
domanda, dovranno rivolgersi all’Istituzione estera competente per i
chiarimenti del caso.
1.1.
Accertamento del diritto e calcolo della prestazione
In
base all’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004, le
condizioni per il diritto alle prestazioni sono quelle previste dalla
legislazione dello Stato di residenza. Al fine di verificare tali condizioni
l'Istituzione dello Stato membro di residenza tiene conto dei periodi di
assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato membro,
considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la propria
legislazione, a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già
assicurato nel quadro di detta legislazione.
Ne
consegue che le prestazioni di disoccupazione da erogare in base all’articolo
in argomento, in presenza dei prescritti requisiti, possono essere concesse a
carico dell’assicurazione italiana anche nel caso in cui il richiedente non sia
mai stato assicurato in Italia.
Analogamente,
ai fini del calcolo delle prestazioni, l'Istituzione dello Stato membro di
residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito
dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma (articolo 62, paragrafo
3, del regolamento di base).
Pertanto,
le sedi dovranno:
-
verificare
le informazioni contenute nel documento portatile A1 e, in particolare, che :
◦nella sezione “posizione del
lavoratore” sia valorizzata una delle ipotesi
descritte sopra;
nella
sezione 2 “stato di cui si applica la legislazione” sia indicato uno Stato
diverso dall’Italia;
nella
sezione 6 che l’Istituzione che ha emesso il formulario sia presente
nell’elenco delle Istituzioni competenti per il rilascio di tale
certificazione.
-
Verificare
la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti dalla
legislazione italiana, prendendo in considerazione i periodi di assicurazione
maturati nello Stato in cui la persona è stata assicurata da ultimo e, se
necessario, anche ricorrendo alla totalizzazione dei periodi fatti valere in
altri Stati membri. A tale scopo, la persona interessata deve presentare il
documento portatile U1 rilasciato dall’Istituzione o dalle Istituzioni di detti
Stati.
Tuttavia,
nel caso in cui l’interessato non sia in possesso del documento portatile U1,
le strutture territoriali dovranno richiedere, con il PAPER SED U001, le
informazioni relative ai periodi di assicurazione direttamente all’Istituzione
estera, che fornirà le informazioni richieste con il PAPER SED U017.
Nel
caso di lavoratori diversi dai frontalieri, si dovrà prestare particolare
attenzione ai dati indicati nella sezione 4 del suddetto PAPER SED U017, dove
sono riportate informazioni relative all’eventuale diritto all’esportabilità
dell’indennità di disoccupazione (articolo 64 del regolamento (CE) n.
883/2004), maturata a carico dello Stato di ultima assicurazione. Infatti, come
precisato nella circolare n. 85 del 2010 (parte II paragrafo 3 lettera b) i
lavoratori diversi dai frontalieri hanno diritto, in primo luogo, alle
prestazioni spettanti a carico dello Stato di ultima assicurazione (articolo 65
paragrafo 5 lettera b). Pertanto, dal numero delle giornate indennizzabili
secondo la legislazione italiana, in applicazione dell’articolo 65 del
regolamento (CE) n. 883/2004, dovrà essere detratto il numero delle giornate
indennizzate dallo Stato estero ed esportate ai sensi del citato articolo 64.
Le
informazioni relative alle retribuzioni da prendere in considerazione ai fini
del calcolo della prestazione da concedere sono riportate nel citato documento
portatile U1. Anche tali informazioni, nel caso in cui l’interessato non sia in
possesso del documento portatile U1, dovranno essere richieste dalle strutture
territoriali con il PAPER SED U003, appositamente previsto per le informazioni
relative al salario, direttamente all’Istituzione estera, che risponderà con il
PAPER SED U004.
Esempio:
lavoratore marittimo, residente in Italia e occupato a bordo di una nave battente bandiera spagnola: in
base alle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile è soggetto
alla legislazione spagnola. Il lavoratore risulta assicurato in Spagna dal 1° gennaio 2010 e
viene licenziato il 31 ottobre 2013. Dal 1° novembre 2013 si mette a
disposizione degli uffici del lavoro spagnoli e dalla stessa data viene
riconosciuto il diritto a una prestazione di disoccupazione a carico della
legislazione spagnola. Successivamente, il 15 gennaio 2014, detta persona
rientra in Italia e si iscrive al Centro per l’impiego. L’Istituzione
competente spagnola rilascia i documenti portatili U1, per la certificazione
dei periodi di assicurazione e/o occupazione, e U2 (attestato relativo al
diritto all’esportabilità della prestazione di disoccupazione spagnola, in base
all’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004). Nel formulario U2
l’Istituzione estera ha indicato che il disoccupato ha diritto alla prestazione
spagnola fino al 14 aprile 2014.
La
struttura INPS territorialmente competente, dovrà accertare che si tratti di
lavoratore marittimo, residente in Italia e, quindi, destinatario delle
disposizioni speciali contenute nell’articolo 65 del regolamento (CE) n.
883/2004, e verificare che siano soddisfatti i requisiti richiesti dalla
legislazione italiana per le prestazioni di disoccupazione. In questo caso il
lavoratore, anche se non fosse mai stato assicurato in Italia, ha diritto alla
prestazione Aspi. L’importo della prestazione dovrà essere determinato sulla
base dei salari percepiti per l’attività assicurata in Spagna. Invece, per
quanto riguarda la durata della prestazione italiana si dovrà tener conto del
periodo durante il quale la persona ha percepito la prestazione spagnola.
Pertanto, la prestazione Aspi, il cui diritto decorre, comunque, dal 15 gennaio
2014, potrà essere erogata solo a partire
dal 15 aprile 2014, al termine cioè del periodo durante il quale il
diritto alla prestazione estera è stato esportato, ma il termine finale dovrà
essere calcolato a partire dal 15 gennaio 2014.
Per
quanto riguarda la determinazione del periodo oggetto di rimborso, tenuto conto
che la persona risulta assicurata in Spagna per almeno 12 mesi nei due anni che
precedono l’inizio dello stato di disoccupazione, il periodo può essere
prolungato a cinque mesi. In particolare, nel caso specifico, poiché il
soggetto ha beneficiato per tre mesi, in base all’articolo 64 del regolamento
di base, dell’indennità di disoccupazione a carico della legislazione spagnola,
sarà possibile chiedere il rimborso solo per il periodo residuo, cioè due mesi.
Nella
tabella di cui all’allegato 1 sono riepilogate, con riferimento alla situazione
del lavoratore, le informazioni relative all’erogazione della prestazione e alla
determinazione del periodo di rimborso.
2. Applicazione dell’articolo 65 del
regolamento (CE) n. 883/2004. Richieste di rimborso pervenute dalle Istituzioni
estere, nel caso di lavoratori frontalieri, residenti in un altro Stato membro,
che lavorano in Italia e nel caso di persone diverse dai lavoratori
frontalieri, che risiedono in un altro Stato membro e che durante la loro
ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione italiana.
La
persona in disoccupazione completa che, durante la sua ultima occupazione, era
assicurata in Italia e residente in un altro stato membro, se ritorna nello
Stato membro di residenza ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a
carico di detto Stato. In tale ipotesi la struttura territoriale, in veste di
Istituzione debitrice, sarà tenuta agli adempimenti previsti in materia di
rimborsi (vedi linee guida lettera B).
Le
sedi, ricevute le richieste di rimborso da parte delle Istituzioni estere per
il tramite della Direzione regionale Lazio, devono:
a) verificare che si tratti di persona che
rientra nel campo di applicazione dell’articolo 65. Tali valutazioni devono
essere effettuate tenendo presente quanto precisato al successivo punto c). In
particolare, per quanto riguarda la situazione dei lavoratori per i quali è
richiesta la certificazione (documento portatile A1) relativa alla legislazione
applicabile, andrà verificato che:
-
il
lavoratore sia presente nell’ ”Archivio distacchi e lavoro contemporaneo
nell’Unione europea“ sia stato rilasciato il documento portatile A1 e che in
tale documento:
nella
sezione “posizione del lavoratore” sia valorizzata una delle ipotesi descritte
sopra;
nella
sezione 2 “Stato di cui si applica la legislazione” sia indicato che si applica
la legislazione italiana;
b) verificare che la richiesta sia stata
presentata nei termini previsti (Parte II, punto 5 della circolare n. 85 del 1°
luglio 2010);
c) accertare che si tratti di persona che,
durante la sua ultima attività, era assicurata in Italia e residente in un
altro stato membro;
d) verificare la posizione assicurativa del
lavoratore, al fine di accertare la presenza dei requisiti necessari per la
richiesta di rimborso di 3 o 5 mesi;
e) simulare il calcolo per determinare
l’importo massimo rimborsabile;
f) verificare che per il periodo richiesto non
siano già state erogate prestazioni a carico dell’Italia, ai sensi dell’articolo
64 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Esempio:
lavoratore marittimo, residente in Germania e occupato a bordo di una nave battente bandiera italiana: in
base alle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile è soggetto
alla legislazione italiana. Il lavoratore risulta assicurato in Italia dal 1° gennaio 2010 e
viene licenziato il 31 ottobre 2013. Dal 1° novembre 2013 si mette a
disposizione del Centro per l’impiego in Italia e, in tale data, presenta
domanda di indennità ASpI e, dal 9 novembre 2013 inizia a percepire la
prestazione di disoccupazione a carico della legislazione italiana.
Successivamente, il 15 gennaio 2014, detta persona rientra in Germania e si
mette a disposizione degli uffici del lavoro tedeschi. La struttura territoriale
INPS competente rilascia i documenti portatili U1, per la certificazione dei
periodi di assicurazione e/o occupazione, e U2 (attestato relativo al diritto
all’esportabilità della prestazione di disoccupazione italiana, in base
all’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004). Nel formulario U2 la sede ha
indicato che il disoccupato ha diritto alla prestazione italiana fino al 14
aprile 2014.
In
questo caso la sede dovrà sospendere il pagamento della prestazione italiana,
in attesa di ricevere, da parte dell’Istituzione tedesca, la comunicazione
relativa alla data in cui la persona si è iscritta all’ufficio del lavoro
(PAPER SED U009).
Nel
caso in cui successivamente al 14 aprile 2014,
in base alla legislazione tedesca,
spetti una prestazione di disoccupazione, in applicazione dell’articolo
65 del regolamento (CE) n. 883/2004, l’Istituzione estera inoltrerà la
richiesta di rimborso, per il tramite della Direzione regionale Lazio. La
struttura INPS territorialmente competente, ricevuta la richiesta di rimborso e
verificato che trattasi di un lavoratore marittimo, dovrà controllare che il
periodo chiesto a rimborso non sia superiore a due mesi. Infatti, in questo
caso, il periodo di rimborso può essere prolungato a cinque mesi, ma da tale
periodo devono essere detratti i tre
mesi già indennizzati dall’Italia in base all’articolo 64 del regolamento di
base. Inoltre, la sede dovrà accertare che l’importo della prestazione tedesca
oggetto della richiesta di rimborso non sia superiore all’importo spettante in
base alla legislazione nazionale. Nel caso in cui la prestazione estera fosse
superiore, il rimborso dovrà avvenire nei limiti dell’importo previsto dalla
normativa italiana.
3. Precisazioni in merito alla certificazione
relativa alla legislazione applicabile
(documento portatile A1).
In
materia di rilascio della certificazione relativa alla legislazione applicabile
(documento portatile A1), l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 987/2009,
riporta le norme di applicazione
dell’articolo 11 del regolamento di base e prevede che il datore di lavoro
informi, se possibile preventivamente, l’istituzione competente dello Stato
membro la cui legislazione è applicabile.
L’articolo
16, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, invece, con riferimento ai
casi rientranti nella fattispecie disciplinata dall’articolo 13, dispone che la persona che esercita attività
in due o più Stati membri ne informa l’istituzione designata dall’autorità
competente dello Stato membro di residenza, senza indicare alcun termine per la
presentazione della richiesta.
Pertanto,
la certificazione relativa alla legislazione applicabile (documento portatile
A1) può essere rilasciata anche per periodi già trascorsi.
Ovviamente, l’istituzione dello Stato competente deve
subordinare il rilascio, anche
posticipato, della certificazione alla
verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie.
In
base a quanto sopra esposto, nei casi in cui la persona interessata non sia in
possesso del documento portatile A1, se dall’esame della situazione emerge che
detta persona potrebbe rientrare in una delle categorie tutelate dall’articolo
65 del regolamento di base, si dovranno
effettuate le opportune
verifiche, in collaborazione con l’Area competente per il rilascio della
certificazione, affinché venga determinata correttamente la legislazione applicabile e certificata la situazione del
lavoratore.
4. Ulteriori precisazioni in merito al flusso
dei rimborsi. Decisione U4, del 3 dicembre 2011, della Commissione
Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
La
Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale ha ritenuto necessario fornire alcune linee guida alle Istituzioni,
tenendo conto delle disposizioni contenute nell’articolo 65 del regolamento di
base e considerando che l’applicazione delle buone pratiche, determinate di
comune accordo, contribuisce a un
regolamento rapido ed efficace dei rimborsi. Pertanto, ha emanato la decisione
U4 del 13 dicembre 2011 (allegato 2), al fine di garantire un’applicazione
uniforme delle disposizioni comunitarie relativamente alle procedure di
rimborso.
4.1 Principi
generali delle procedure di rimborso
Nei
casi in cui le prestazioni di disoccupazione siano state erogate
all'interessato dal suo Stato di residenza - a norma dell'articolo 65,
paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 - in base ai
paragrafi 6 e 7 dello stesso articolo, l’onere finanziario deve essere
ripartito tra lo Stato di residenza (di seguito «Stato creditore») e lo Stato
alla cui legislazione il disoccupato era da ultimo assoggettato (di seguito
«Stato debitore»).
Una
richiesta di rimborso non può essere respinta per il fatto che l'interessato
non sarebbe ammesso a beneficiare delle prestazioni di disoccupazione a norma
della legislazione nazionale dello Stato debitore – Stato di ultima
assicurazione (parte I punto 2 Decisione U4).
Tuttavia,
lo Stato creditore – Stato di residenza - può chiedere il rimborso solo se
l'interessato, prima di diventare disoccupato, ha maturato periodi di occupazione
o di attività lavorativa autonoma nello Stato debitore e se tali periodi sono
riconosciuti utili ai fini delle prestazioni di disoccupazione in quest'ultimo
Stato (parte I punto 3 Decisione U4). Anche se la prestazione, per mancanza di
altri requisiti, non può essere riconosciuta, in base alla legislazione dello
Stato debitore.
Da
quanto sopra esposto consegue che nel caso di persona disoccupata residente in
Italia (Stato creditore), assicurata durante la sua ultima occupazione in un
altro Stato membro (Stato debitore), la richiesta di rimborso potrà essere
accolta dall’Istituzione estera solo se la persona in tale Stato abbia maturato
periodi utili per il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione in base
alla legislazione di detto ultimo stato.
Analogamente,
nel caso di persona rimasta disoccupata e residente in uno Stato membro (Stato
creditore) diverso dall’Italia e che sia stata assicurata in Italia (Stato
debitore) durante la sua ultima occupazione, la richiesta di rimborso da parte
dello Stato creditore potrà essere accolta dalle strutture territoriali
italiane solo se detta persona in Italia abbia maturato periodi di
assicurazione utili per il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico
della legislazione italiana.
Pertanto,
le richieste di rimborso inoltrate all’Istituto in quanto Istituzione debitrice
– Stato di ultima assicurazione - dovranno essere respinte in tutti i casi in
cui le stesse riguardino persone che,
sebbene assicurate in Italia durante la loro ultima occupazione, non abbiano
maturato periodi di assicurazione per il rischio disoccupazione in base alla
legislazione nazionale (es.: lavoratori autonomi).
Ai
fini del perfezionamento del requisito di assicurazione sopra indicato, poiché
il dettato normativo fa genericamente riferimento alla maturazione di periodi
riconosciuti ai fini delle prestazioni di disoccupazione, è da ritenere che sia
sufficiente la presenza anche di un solo contributo settimanale utile ai sensi
della legislazione italiana.
4.2
Determinazione del periodo di rimborso
Come
precisato al punto 1 parte II della Decisione U4, il periodo di 3 o 5 mesi, per
il quale può essere chiesto un rimborso, decorre dal primo giorno per cui le
prestazioni di disoccupazione sono effettivamente dovute, cioè dalla data di
inizio del periodo indennizzato. Il periodo di rimborso si conclude allo
scadere del termine previsto dall'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento
di base (tre o cinque mesi), indipendentemente da qualsiasi riduzione, sospensione
o soppressione del diritto alle prestazioni o del versamento delle stesse nel
corso di tale periodo a norma della legislazione dello Stato creditore.
Esempio:
nel caso di indennità di disoccupazione ASpI che decorre dal 1° aprile 2013,
sospesa per ripresa di attività lavorativa di durata inferiore a sei mesi, il
periodo oggetto di rimborso avrà termine, in ogni caso, il 30 giugno/31 agosto
2013.
Una
nuova richiesta di rimborso può essere presentata solo quando l'interessato
soddisfa le condizioni previste dalla legislazione dello Stato creditore - a
norma dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 -
per un nuovo diritto alle prestazioni, a condizione, però, che tale diritto non
sia la continuazione di una precedente decisione di concessione di prestazioni
di disoccupazione.
Inoltre,
nel caso di lavoratori diversi dai frontalieri, fatto salvo il periodo durante
il quale lo Stato debitore eroga prestazioni in applicazione dell’articolo 64
del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 65, paragrafo 6, IV frase), nessun altro
periodo di erogazione di prestazioni di disoccupazione va detratto dal periodo
di rimborso.
4.3
Prolungamento del periodo di rimborso
A
norma dell’articolo 65, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004, il
periodo di rimborso è prolungato a cinque mesi a condizione che l'interessato
abbia maturato periodi di occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12
mesi, riconosciuti ai fini delle prestazioni di disoccupazione, nei 24 mesi
precedenti il giorno in cui le prestazioni di disoccupazione sono
effettivamente dovute.
In
merito al requisito di assicurazione sopra citato si precisa che il periodo di
dodici mesi può essere perfezionato anche sommando periodi non consecutivi,
purché si tratti di periodi utili per conseguire il diritto alle prestazioni di
disoccupazione. Per quanto riguarda, inoltre, il biennio d’interesse, lo
stesso va individuato procedendo a
ritroso a partire dalla data di inizio del periodo indennizzato.
Esempio:
- data di inizio del periodo
indennizzato: 19.06.2013
- biennio precedente, nel quale devono
ricadere i 12 mesi utili: 19.06.2011 – 18.06.2013.
Infine,
analogamente a quanto previsto per la richiesta di rimborso (punto 4.2), anche
la richiesta relativa al prolungamento del periodo di rimborso non può essere
rifiutata per il fatto che l'interessato non sarebbe ammesso a beneficiare
delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione nazionale dello
Stato debitore.
4.4 Disposizioni
varie
Qualora
una richiesta di rimborso sia stata notificata allo Stato debitore, ogni
successiva modifica dell'importo delle prestazioni di disoccupazione oggetto di
rimborso, che avvenga retroattivamente in conformità della legislazione dello
Stato creditore, non ha alcun effetto sulla richiesta notificata dallo Stato
creditore.
In
altri termini, l’importo oggetto del rimborso viene cristallizzato al momento
della presentazione della relativa richiesta, non essendo modificabile ex post
a fronte della sopravvenuta modifica della prestazione erogata.
Infine,
si precisa che per “intero importo” delle prestazioni erogate dall'Istituzione
del luogo di residenza, si intende il costo totale delle prestazioni di
disoccupazione sostenuto dallo Stato creditore prima di qualsiasi detrazione
(«importo lordo»).
4.5 Disposizioni
finali
Le
disposizioni in materia di rimborso di cui all'articolo 65 del regolamento (CE)
n. 883/2004 riguardano esclusivamente le prestazioni concesse sulla base del
medesimo articolo.
Pertanto
si ribadisce che, in applicazione della nuova regolamentazione comunitaria, non
sono previsti altri casi che possono essere oggetto di rimborso.
5. Modifiche introdotte dal Regolamento (CE)
n.465/2012
Il
regolamento (CE) n. 465/2012 (allegato 3), modificando il Regolamento (CE) n.
883/2004, ha introdotto l’articolo 65 bis. Tale disposizione garantisce al
lavoratore autonomo transfrontaliero, in stato di disoccupazione completa,
l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione, nei casi in cui abbia
maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di
attività autonoma riconosciuti ai fini della concessione di dette prestazioni
nello Stato membro competente – stato di ultima assicurazione - laddove lo
Stato membro di residenza non possieda alcun sistema di prestazioni di
disoccupazione per i lavoratori autonomi.
In
particolare, l’articolo 65 bis stabilisce che, in deroga all’articolo 65, una
persona in stato di disoccupazione completa che, in qualità di lavoratore
transfrontaliero, abbia maturato periodi di assicurazione come lavoratore
autonomo ovvero periodi di attività autonoma riconosciuti ai fini della
concessione di prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dal
suo Stato membro di residenza, nel caso in cui lo Stato membro di residenza non
preveda un sistema di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi,
si iscrive presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto
l’ultima attività come lavoratore autonomo e si mette a disposizione di detti
uffici. Il lavoratore autonomo in stato di disoccupazione completa può, come
misura supplementare, mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello
Stato membro di residenza. Le prestazioni di disoccupazione sono dovute al
lavoratore autonomo dall’ultimo Stato membro alla cui legislazione la persona è
stata soggetta, in conformità alla legislazione di detto Stato.
Tenuto
conto che la normativa nazionale, come noto, non prevede, in materia di
disoccupazione, un sistema assicurativo per i lavoratori autonomi, la
disposizione in commento non si applica alla legislazione italiana. Pertanto
non è previsto alcun adempimento da parte delle strutture territoriali, né nel
caso di lavoratore autonomo, residente in Italia che svolge la sua attività in
un altro stato membro, né nel caso di lavoratore residente in un altro Stato
membro che svolge la sua attività autonoma e sia assicurato in Italia per tale
attività.
6. Istruzioni contabili
La
rilevazione contabile dell’onere per le prestazioni di disoccupazione erogate
in applicazione dell’articolo 65, del Regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
di base), del rimborso da parte degli Enti assicuratori degli Stati membri e
del relativo credito nei confronti di tali Stati (art. 65 del regolamento di
base), deve avvenire ai conti di seguito elencati, alcuni di nuova istituzione
nell’ambito della Gestione dei trattamenti dell’Assicurazione sociale per
l’impiego (PTA) e altri già in uso, nell’ambito della Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti (PTR):
Austria:
PTA30102
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Austria – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30103
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Austria – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24102
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori austriaci delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Austria – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00037
– Credito verso gli Enti assicuratori austriaci per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Austria erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Belgio:
PTA30104
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Belgio – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30105
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Belgio – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24104
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori belgi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Belgio – art. 65 del regolamento (CE)
n. 883/2004;
PTR00046
– Credito verso gli Enti assicuratori belgi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Belgio erogate in regime di regolamentazione
comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Bulgaria:
PTA30106
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30107
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24106
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori bulgari delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00111
– Credito verso gli Enti assicuratori bulgari per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Cipro:
PTA30108
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti da Cipro – art. 65, del regolamento (CE)
n. 883/2004;
PTA30109
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti da Cipro – art. 65, del regolamento (CE)
n. 883/2004;
PTA24108
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori ciprioti delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti da Cipro – art. 65 del regolamento (CE)
n. 883/2004;
PTR00103
– Credito verso gli Enti assicuratori ciprioti per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti da Cipro erogate in regime di regolamentazione
comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Croazia:
PTA30110
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Croazia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30111
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Croazia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24110
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori croati delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Croazia – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00113
– Credito verso gli Enti assicuratori croati per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Croazia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Danimarca:
PTA30112
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Danimarca – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30113
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Danimarca – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24112
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori danesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Danimarca – art.
65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00050
– Credito verso gli Enti assicuratori danesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Danimarca erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Estonia:
PTA30114
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Estonia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30115
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Estonia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24114
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori estoni delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Belgio – art. 65 del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00104
– Credito verso gli Enti assicuratori estoni per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Estonia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Finlandia:
PTA30116
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Finlandia – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30117
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Finlandia – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24116
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori finlandesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Finlandia – art.
65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00035
– Credito verso gli Enti assicuratori finlandesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Finlandia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Francia:
PTA30118
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Francia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30119
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Francia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24118
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori francesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Francia – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00043
– Credito verso gli Enti assicuratori francesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Francia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Germania:
PTA30120
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Germania – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30121
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Germania – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24120
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori tedeschi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Germania – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00045
– Credito verso gli Enti assicuratori tedeschi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Germania erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Grecia:
PTA30122
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Grecia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30123
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Grecia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24122
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori greci delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Grecia – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00059
– Credito verso gli Enti assicuratori greci per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Grecia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Irlanda:
PTA30124
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Irlanda – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30125
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Irlanda – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24124
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori irlandesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Irlanda – art. 65 del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTR00049
– Credito verso gli Enti assicuratori irlandesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Irlanda erogate in regime di regolamentazione
comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Lettonia:
PTA30126
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lettonia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30127
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lettonia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24126
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori lettoni delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lettonia – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00105
– Credito verso gli Enti assicuratori lettoni per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Lettonia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Lituania:
PTA30128
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lituania – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30129
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lituania – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24128
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori lituani delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lituania – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00106
– Credito verso gli Enti assicuratori lituani per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Lituania erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Lussemburgo:
PTA30132
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Lussemburgo – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30133
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Lussemburgo – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24132
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori lussemburghesi
delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Lussemburgo – art.
65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00044
– Credito verso gli Enti assicuratori lussemburghesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Lussemburgo erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Malta:
PTA30134
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti da Malta – art. 65, del regolamento (CE)
n. 883/2004;
PTA30135
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti da Malta – art. 65, del regolamento (CE)
n. 883/2004;
PTA24134
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori maltesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti da Malta – art. 65 del regolamento (CE)
n. 883/2004;
PTR00107
– Credito verso gli Enti assicuratori maltesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti da Malta erogate in regime di regolamentazione
comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Paesi Bassi:
PTA30136
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dai Paesi Bassi – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30137
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dai Paesi Bassi – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24136
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori olandesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dai Paesi Bassi – art.
65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00047
– Credito verso gli Enti assicuratori olandesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dai Paesi Bassi erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Polonia:
PTA30138
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Polonia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30139
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Polonia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24138
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori polacchi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Polonia – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00108
– Credito verso gli Enti assicuratori polacchi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Polonia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Portogallo:
PTA30140
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Portogallo – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30141
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Portogallo – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24140
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori portoghesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Portogallo – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00058
– Credito verso gli Enti assicuratori portoghesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Portogallo erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Regno Unito:
PTA30142
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Regno Unito – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30143
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Regno Unito – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24142
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori britannici delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Regno Unito – art.
65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00048
– Credito verso gli Enti assicuratori britannici per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Regno Unito erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Repubblica Ceca:
PTA30144
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Repubblica Ceca – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30145
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Repubblica Ceca – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24144
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori cechi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Repubblica Ceca –
art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00102
– Credito verso gli Enti assicuratori cechi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Repubblica Ceca erogate in
regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n.
883/2004.
Romania:
PTA30146
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Romania – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30147
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Romania – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24146
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori rumeni delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Romania – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00112
– Credito verso gli Enti assicuratori rumeni per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Romania erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Slovacchia:
PTA30148
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovacchia – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30149
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovacchia – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24148
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori slovacchi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovacchia – art.
65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00109
– Credito verso gli Enti assicuratori slovacchi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Slovacchia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Slovenia:
PTA30150
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovenia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30151
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovenia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24150
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori sloveni delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovenia – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00100
– Credito verso gli Enti assicuratori sloveni per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Slovenia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Spagna:
PTA30152
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Spagna – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30153
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Spagna – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24152
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori spagnoli delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Spagna – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00057
– Credito verso gli Enti assicuratori spagnoli per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Spagna erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Svezia:
PTA30154
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svezia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30155
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svezia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24154
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori svedesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svezia – art. 65 del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTR00039
– Credito verso gli Enti assicuratori svedesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Svezia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Ungheria:
PTA30156
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Ungheria – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30157
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Ungheria – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24156
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori ungheresi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Ungheria – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00110
– Credito verso gli Enti assicuratori ungheresi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Ungheria erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Per
gli Stati esteri non facenti parte dell’Unione Europea ma ai quali si estende
l’applicazione della normativa in argomento, vale a dire la Svizzera e gli
Stati SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) in virtù, rispettivamente, della
Decisione n. 1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera
circolazione delle persone e della Decisione n. 76/2011, adottata il 1° luglio
2011 dal Comitato misto SEE (rif. circolare n. 3 del 08 gennaio 2013), si
comunicano gli ulteriori conti:
Svizzera:
PTA30158
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svizzera – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30159
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svizzera – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24158
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori svizzeri delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svizzera – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00101
– Credito verso gli Enti assicuratori svizzeri per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Svizzera erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Islanda:
PTA30160
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Islanda – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30161
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Islanda – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24160
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori islandesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Islanda – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00036
– Credito verso gli Enti assicuratori islandesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Islanda erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Norvegia:
PTA30162
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Norvegia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30163
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Norvegia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24162
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori norvegesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Norvegia – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00038
– Credito verso gli Enti assicuratori norvegesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Norvegia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Liechtenstein:
PTA30164
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Liechtenstein – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30165
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Liechtenstein – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24164
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori del Liechtenstein
delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Liechtenstein – art.
65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00114
– Credito verso gli Enti assicuratori del Liechtenstein per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Liechtenstein erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
6.1) Indennità
di disoccupazione ai lavoratori agricoli
Per
i lavoratori agricoli che continuano a beneficiare della specifica indennità di
disoccupazione ante legge 28 giugno 2012, n. 92, si confermano i conti già in
uso nel sistema contabile dell’Istituto, per l’imputazione delle prestazioni di
disoccupazione e dei rimborsi da parte degli Stati esteri, nell’ambito della
Gestione dei trattamenti di disoccupazione (PTN), nonché per la rilevazione del
relativo credito nei confronti di tali Stati (PTR00…).
Il
coordinamento dell’attività riguardante le richieste di rimborso e il rimborso
agli Enti assicuratori degli Stati esteri delle prestazioni di disoccupazione,
erogate ai sensi della regolamentazione comunitaria, continua ad essere
assegnato alla Direzione regionale INPS del Lazio.
Per
la gestione contabile delle prestazioni di disoccupazione e dei rimborsi
oggetto della presente circolare, si richiamano le disposizioni generali per le
Strutture territoriali e la sede regionale Lazio, contenute nel paragrafo 5)
della circolare n. 36 del 18 febbraio 1999, nel messaggio in materia contabile
n. 7188 del 11 marzo 2010 e, infine, nell’allegato al messaggio n. 4898 del 21
marzo 2013 (“Flusso U009 - Linee guida”), contenente gli ultimi aggiornamenti
in materia.
La
rilevazione del credito verso i citati Organismi esteri, mediante la scrittura
in P.D. “PTR00... a PTA24…(ovvero PTN24…)” deve essere effettuata dalla
Direzione regionale Lazio presso la quale è accentrata la definizione dei
rapporti finanziari con le Istituzioni debitrici, riguardo alle prestazioni in
parola.
La
rilevazione contabile del rimborso delle prestazioni di disoccupazione agli
Enti assicuratori degli Stati esteri, dovrà avvenire con imputazione ai conti
PTA30… (ovvero PTN30…) sopra elencati.
Si
rammenta che, qualora per le prestazioni sopra elencate siano state effettuate
imputazioni contabili provvisorie, si dovrà procedere alle necessarie
operazioni di storno.
Ai
conti sopra menzionati, già esistenti, si è provveduto ad adeguare
opportunamente la denominazione, in applicazione delle nuove disposizioni
normative.
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