OGGETTO: Regolamentazione
comunitaria. Disposizioni in materia di disoccupazione. Chiarimenti in merito
all’applicazione degli articoli 65 e 65 bis del regolamento (CE) n. 883/2004,
come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012, nei confronti dei disoccupati
che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente: lavoratori
frontalieri e diversi dai frontalieri. Precisazioni in merito ai rimborsi
(Decisione U4 della Commissione amministrativa). Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Premessa.
1.Applicazione
dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. Erogazione delle prestazioni
di disoccupazione a carico dell’assicurazione italiana, nel caso di lavoratori
frontalieri e diversi dai frontalieri che risiedono in Italia e sono assicurati
in un altro Stato membro.
2.Applicazione
dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. Richieste di rimborso
pervenute dalle Istituzioni estere, nel caso di lavoratori frontalieri,
residenti in un altro Stato membro, che lavorano in Italia e nel caso di
persone diverse dai lavoratori frontalieri, che risiedono in un altro Stato
membro e che durante la loro ultima attività lavorativa erano soggette alla
legislazione italiana.
3.Precisazioni
in merito alla certificazione relativa alla legislazione applicabile (documento portatile A1).
4.Ulteriori
precisazioni in merito al flusso dei rimborsi. Decisione U4, del 3 dicembre
2011, della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale.
5.Modifiche
introdotte dal Regolamento (CE) n.465/2012
6.
Istruzioni contabili
PREMESSA
Come
noto, il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari,
regolamenti (CE) n. 883/2004
(regolamento di base) e n. 987/2009
(regolamento di applicazione), che hanno introdotto, in materia di prestazioni
di disoccupazione, disposizioni che hanno in parte modificato la precedente
regolamentazione.
Come
più volte precisato, le innovazioni più significative riguardano:
-
il
mantenimento del diritto alle prestazioni per i disoccupati che si recano in
cerca di occupazione in un altro Stato membro diverso da quello competente
(articolo 64 del regolamento n. 883/2004);
-
le
prestazioni da erogare alla persona disoccupata residente nel corso dell’ultima
occupazione in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (articolo 65 del
regolamento n. 883/2004).
In
caso di esportabilità del diritto alla prestazione di disoccupazione, ai sensi
del richiamato articolo 64 del regolamento n. 883/2004, diversamente da quanto
previsto dalla precedente regolamentazione comunitaria, il pagamento viene
effettuato direttamente dall’Istituzione competente, di regola quella di ultima
occupazione.
Pertanto,
come precisato con messaggio n. 28706 del 16 novembre 2010, che si richiama
integralmente, le sedi sono invitate a porre particolare attenzione in merito a
tale aspetto, in quanto, non essendo più prevista l’erogazione delle
prestazioni da parte dell’istituzione dello Stato Membro in cui si è iscritti
come persona in cerca di lavoro, non è più previsto alcun rimborso a
quest’ultima istituzione da parte dell’Istituzione competente.
Invece,
l’erogazione dell’indennità di disoccupazione a coloro che, nel corso della
loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedevano in uno Stato membro
diverso da quello competente, è disciplinata da disposizioni specifiche,
contenute nell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 (Parte II della circolare n. 85 del 2010).
L’articolo
65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che le prestazioni di
disoccupazione sono erogate dall’istituzione dello Stato di residenza e sono a
carico di detto Stato.
I
requisiti per il diritto, nonché i criteri di calcolo, sono quelli previsti in
materia di prestazioni di disoccupazione dalla legislazione dello Stato di
residenza.
Tuttavia,
allo scopo di compensare l’onere finanziario supplementare a carico dello Stato
membro di residenza, lo stesso articolo precisa che l’istituzione competente
dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta
nel corso della sua ultima attività lavorativa, è tenuta a rimborsare
all’istituzione dello Stato di residenza l’intero importo delle prestazioni che
questa istituzione ha erogato durante i primi tre mesi.
Il
periodo oggetto del rimborso, ai sensi del paragrafo 7 del citato articolo 65,
può essere eccezionalmente prolungato da
tre a cinque mesi alle seguenti condizioni:
-
se
la persona interessata, durante i 24 mesi precedenti, ha maturato periodi di
occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12 mesi nello Stato membro
alla cui legislazione era da ultimo assoggettato;
-
se
questi periodi assicurativi sono utili per il diritto alle prestazioni di
disoccupazione.
Infine,
l’articolo 70 del regolamento CE n. 987/2009, prevede che l’importo massimo del
rimborso è, in ogni singolo caso, l’importo della prestazione a cui avrebbe
diritto la persona interessata ai sensi della legislazione dello Stato membro a
cui è stata soggetta da ultimo se si fosse iscritta presso gli uffici del
lavoro di detto Stato membro.
In
base alle nuove disposizioni comunitarie, pertanto, l’unica forma di rimborso
prevista è quella contemplata dall’articolo 65 del regolamento n. 883/2004.
La
Commissione Amministrativa con Decisione U4 del 13 dicembre 2011 ha fornito
chiarimenti in merito alle procedure di rimborso.
Con
riferimento alla gestione dei rimborsi, con circolare n. 36 del 18 febbraio
1999, il Direttore Generale ha determinato di assegnare alla Direzione
Regionale Lazio il coordinamento della regolazione finanziaria tra le
Istituzioni per i casi di rimborso delle prestazioni di disoccupazione in
regime comunitario. Detta competenza è stata ribadita e confermata con
circolare n. 85/2010.
Pertanto,
la Direzione Regionale Lazio, con l’entrata in vigore della nuova
regolamentazione comunitaria, dal 1° maggio 2010 riveste il ruolo di Organismo
di collegamento tra le Strutture territoriali dell’ INPS e le competenti
Istituzioni degli altri Stati membri dell’Unione Europea, relativamente al
rimborso delle prestazioni di disoccupazione erogate ai sensi e per gli effetti
di cui agli articoli 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 e 70 del regolamento
(CE) n. 987/2009.
Infine,
tenuto conto dei cambiamenti della realtà sociale e delle particolarità delle
legislazioni di alcuni Stati membri, al fine di garantire la piena tutela dei
diritti dei cittadini, si è ritenuto necessario completare le disposizioni in
materia di prestazioni di disoccupazione, con riferimento alla fattispecie del
lavoratore autonomo transfrontaliero in disoccupazione completa, nei casi in
cui lo Stato membro di residenza non preveda alcuna assicurazione di disoccupazione
per tale categoria di lavoratori. Pertanto, è stato adottato il regolamento
(UE) n. 465/2012 che ha modificato il regolamento (CE) n. 883/2004 con
l’inserimento dell’articolo 65bis.
Con
la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle modalità
procedurali per la trattazione delle domande di prestazione di disoccupazione,
da erogare in base all’articolo 65 del regolamento n. 883/2004, e delle
richieste di rimborso, nonché le disposizioni attuative dell’articolo 65bis
dello stesso regolamento.
Gli
adempimenti relativi alla gestione dei rimborsi nei rapporti con la Direzione
regionale Lazio sono riportati nelle
linee guida allegate al messaggio n. 4898 del 21 marzo 2013.
1. Applicazione dell’articolo 65 del
regolamento (CE) n. 883/2004. Erogazione delle prestazioni di disoccupazione a
carico dell’assicurazione italiana, nel caso di lavoratori frontalieri e
diversi dai frontalieri che risiedono in Italia e sono assicurati in un altro
Stato membro.
Si
illustrano di seguito gli adempimenti istruttori e le modalità procedurali per
la concessione delle prestazioni di disoccupazione ai lavoratori frontalieri e
diversi dai frontalieri residenti in Italia ed assicurati, nel corso della loro
ultima attività, in un altro Stato membro.
A
tal fine, si ritiene opportuno ribadire che, là dove nel testo venga riportata
in tutto o in parte l’espressione “Stato membro”, questa si considererà sempre
riferita anche alla Confederazione Svizzera e agli Stati SEE (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia).
La
Strutture territoriali, ricevuta la domanda di prestazione, dovranno:
a) accertare che si tratti di persona residente
in Italia; infatti, il fattore determinante ai fini dell’applicazione
dell’articolo in esame è che la residenza degli interessati nel corso della
loro ultima attività subordinata o autonoma, si collochi in uno Stato membro
diverso da quello alla cui legislazione erano soggetti.
In
proposito, si ritiene utile ribadire che, in base alla definizione di cui
all’articolo 1 lettera j) del regolamento (CE) n. 883/2004, il termine
“residenza” indica il luogo in cui la persona risiede abitualmente. L’articolo
11 del regolamento (CE) n. 987/2009 fissa i criteri per determinare la
residenza laddove, tra le istituzioni di due o più Stati membri, insorgano
contrasti nel determinare la stessa (vedi punto 10 della circolare n. 82 del
2010).
b) verificare che si tratti di persona che
rientra nel campo di applicazione dell’articolo 65. Al riguardo si rammenta che
l’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica ai lavoratori
frontalieri ed ai lavoratori diversi dai frontalieri.
Si
ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 1 lettera f) del
regolamento (CE) n. 883/2004,
“lavoratore frontaliero” è “qualsiasi persona che esercita un’attività
subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato
membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la
settimana”.
Ai
sensi e per l’applicazione del citato articolo 65 si considerano lavoratori
diversi dai frontalieri coloro che, nel corso della loro ultima attività
subordinata o autonoma, risiedono in uno Stato membro diverso da quello alla
cui legislazione sono soggetti e che non è necessariamente lo Stato in cui è
esercitata l’attività subordinata o autonoma. La Commissione amministrativa,
con la Decisione U2 del 12 giugno 2009 (vedi allegato n. 2 della circolare n.
85 del 1° luglio 2010), ha individuato una serie di categorie di lavoratori a
cui si applica l’articolo 65.5:
a) i marittimi, cioè persone che esercitano
un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato
membro (articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base);
b) le persone che normalmente esercitano le
loro attività nel territorio di due o più Stati membri (articolo 13 del
regolamento di base);
c) le persone che fanno parte degli equipaggi
di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci
(articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base)
d) le persone cui si applica un accordo ai
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base
e) i lavoratori stagionali.
Per
quanto riguarda le persone indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), le
stesse rientrano nel campo di applicazione dell’articolo in esame in tutti i
casi in cui risultino assoggettate alla legislazione di uno Stato membro (Stato
di ultima assicurazione) diverso dall’Italia (Stato di residenza). La
condizione di detti lavoratori deve essere certificata con il documento
portatile A1 (certificato relativo alla legislazione applicabile).
Con
riferimento alle persone sopra indicate si ritiene utile richiamare, per
ciascuna di esse, quanto precisato nelle circolari n. 83 del 2010 e n. 115 del
2012, in materia di legislazione applicabile.
a) Lavoratori marittimi
In
base all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, la persona che svolge
un’attività subordinata o autonoma a bordo di una nave è soggetta alla
legislazione dello Stato membro di cui la nave batte bandiera. Ne consegue che
può accadere che detta persona sia assoggettata alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello di
residenza.
b) Persone che normalmente esercitano la loro
attività nel territorio di due o più Stati membri.
In
base alle disposizioni contenute nell’articolo 13 del regolamento (CE) n.
883/2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 465 del 2012 (vedi circolare
n. 115 del 2012, paragrafo 2), le persone che normalmente esercitano la loro
attività nel territorio di due o più Stati membri sono, in presenza di
determinate condizioni, assoggettate alla legislazione di uno Stato membro diverso
dallo Stato di residenza.
c) Persone che fanno parte degli equipaggi di
condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci.
In
base all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004, le
persone, che fanno parte degli equipaggi di condotta e di cabina addetti a
servizi di trasporto aereo passeggeri o merci, devono essere assoggettate alla
legislazione dello Stato membro in cui è situata la “base di servizio”,
indipendentemente dalla loro residenza (circolare n. 115 del 2012, paragrafo
1). Pertanto, anche in tali casi, è possibile che la persona sia assicurata in
uno Stato membro diverso da quello di residenza.
d) Persone cui si applica un accordo ai sensi
dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base.
Si
tratta di lavoratori per i quali due o più Stati membri abbiano previsto, di
comune accordo, eccezioni alle regole sulla legislazione applicabile (ad
esempio, al principio della lex loci laboris, cioè all’assoggettamento alla
legislazione del luogo di lavoro). La situazione di detti lavoratori è
certificata come “eccezione” con il documento portatile A1. Pertanto, anche in
tali casi, può accadere che i lavoratori siano assicurati in uno Stato membro
diverso da quello di residenza.
Nelle
ipotesi di cui ai punti precedenti, la persona assicurata in uno Stato membro
diverso da quello di residenza, che si trovi in disoccupazione completa, se fa
ritorno nello Stato di residenza e si
mette a disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato ha diritto, in
applicazione dell’articolo 65 del regolamento di base, alle prestazioni di
disoccupazione a carico dello Stato di residenza.
Pertanto,
nel caso di lavoratore residente in Italia che, in applicazione delle
disposizioni in materia di legislazione applicabile richiamate sopra, sia
assicurato ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, la struttura
territoriale competente verificherà, sulla base del documento portatile A1, la
situazione del lavoratore; accerterà la presenza dei requisiti previsti per il
diritto, come indicato al punto “Accertamento del diritto e calcolo della
prestazione“ della presente circolare, erogherà le prestazioni e, nei termini
previsti, attiverà la procedura di rimborso in veste di Istituzione creditrice
(vedi linee guida, lettera A).
e) lavoratore stagionale
Come
precisato con messaggio n. 14726 del 15 luglio 2011, le disposizioni contenute
nell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, trovano applicazione anche
nei confronti dei lavoratori stagionali.
Per
lavoratore stagionale si intende il lavoratore “che si reca nel territorio di
uno Stato membro diverso da quello in cui risiede per effettuarvi, per conto di
un’impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere
stagionale la cui durata non può superare in alcun caso gli otto mesi, e che
dimora nel territorio di tale Stato per tutta la durata del suo lavoro”; mentre
per lavoro a carattere stagionale s’intende “un lavoro che dipende dal ritmo
delle stagioni e si ripete automaticamente ogni anno”.
Qualora
l’interessato non sia in grado di comprovare il possesso della qualifica di
lavoratore stagionale, ad esempio nel caso in cui tale qualifica non risulti
esplicitamente dal contratto di lavoro esibito dallo stesso o dal documento portatile
U1, le Strutture territoriali, prima di procedere alla definizione della
domanda, dovranno rivolgersi all’Istituzione estera competente per i
chiarimenti del caso.
1.1.
Accertamento del diritto e calcolo della prestazione
In
base all’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004, le
condizioni per il diritto alle prestazioni sono quelle previste dalla
legislazione dello Stato di residenza. Al fine di verificare tali condizioni
l'Istituzione dello Stato membro di residenza tiene conto dei periodi di
assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Stato membro,
considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la propria
legislazione, a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già
assicurato nel quadro di detta legislazione.
Ne
consegue che le prestazioni di disoccupazione da erogare in base all’articolo
in argomento, in presenza dei prescritti requisiti, possono essere concesse a
carico dell’assicurazione italiana anche nel caso in cui il richiedente non sia
mai stato assicurato in Italia.
Analogamente,
ai fini del calcolo delle prestazioni, l'Istituzione dello Stato membro di
residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito
dall'interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma (articolo 62, paragrafo
3, del regolamento di base).
Pertanto,
le sedi dovranno:
-
verificare
le informazioni contenute nel documento portatile A1 e, in particolare, che :
◦nella sezione “posizione del
lavoratore” sia valorizzata una delle ipotesi
descritte sopra;
nella
sezione 2 “stato di cui si applica la legislazione” sia indicato uno Stato
diverso dall’Italia;
nella
sezione 6 che l’Istituzione che ha emesso il formulario sia presente
nell’elenco delle Istituzioni competenti per il rilascio di tale
certificazione.
-
Verificare
la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti dalla
legislazione italiana, prendendo in considerazione i periodi di assicurazione
maturati nello Stato in cui la persona è stata assicurata da ultimo e, se
necessario, anche ricorrendo alla totalizzazione dei periodi fatti valere in
altri Stati membri. A tale scopo, la persona interessata deve presentare il
documento portatile U1 rilasciato dall’Istituzione o dalle Istituzioni di detti
Stati.
Tuttavia,
nel caso in cui l’interessato non sia in possesso del documento portatile U1,
le strutture territoriali dovranno richiedere, con il PAPER SED U001, le
informazioni relative ai periodi di assicurazione direttamente all’Istituzione
estera, che fornirà le informazioni richieste con il PAPER SED U017.
Nel
caso di lavoratori diversi dai frontalieri, si dovrà prestare particolare
attenzione ai dati indicati nella sezione 4 del suddetto PAPER SED U017, dove
sono riportate informazioni relative all’eventuale diritto all’esportabilità
dell’indennità di disoccupazione (articolo 64 del regolamento (CE) n.
883/2004), maturata a carico dello Stato di ultima assicurazione. Infatti, come
precisato nella circolare n. 85 del 2010 (parte II paragrafo 3 lettera b) i
lavoratori diversi dai frontalieri hanno diritto, in primo luogo, alle
prestazioni spettanti a carico dello Stato di ultima assicurazione (articolo 65
paragrafo 5 lettera b). Pertanto, dal numero delle giornate indennizzabili
secondo la legislazione italiana, in applicazione dell’articolo 65 del
regolamento (CE) n. 883/2004, dovrà essere detratto il numero delle giornate
indennizzate dallo Stato estero ed esportate ai sensi del citato articolo 64.
Le
informazioni relative alle retribuzioni da prendere in considerazione ai fini
del calcolo della prestazione da concedere sono riportate nel citato documento
portatile U1. Anche tali informazioni, nel caso in cui l’interessato non sia in
possesso del documento portatile U1, dovranno essere richieste dalle strutture
territoriali con il PAPER SED U003, appositamente previsto per le informazioni
relative al salario, direttamente all’Istituzione estera, che risponderà con il
PAPER SED U004.
Esempio:
lavoratore marittimo, residente in Italia e occupato a bordo di una nave battente bandiera spagnola: in
base alle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile è soggetto
alla legislazione spagnola. Il lavoratore risulta assicurato in Spagna dal 1° gennaio 2010 e
viene licenziato il 31 ottobre 2013. Dal 1° novembre 2013 si mette a
disposizione degli uffici del lavoro spagnoli e dalla stessa data viene
riconosciuto il diritto a una prestazione di disoccupazione a carico della
legislazione spagnola. Successivamente, il 15 gennaio 2014, detta persona
rientra in Italia e si iscrive al Centro per l’impiego. L’Istituzione
competente spagnola rilascia i documenti portatili U1, per la certificazione
dei periodi di assicurazione e/o occupazione, e U2 (attestato relativo al
diritto all’esportabilità della prestazione di disoccupazione spagnola, in base
all’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004). Nel formulario U2
l’Istituzione estera ha indicato che il disoccupato ha diritto alla prestazione
spagnola fino al 14 aprile 2014.
La
struttura INPS territorialmente competente, dovrà accertare che si tratti di
lavoratore marittimo, residente in Italia e, quindi, destinatario delle
disposizioni speciali contenute nell’articolo 65 del regolamento (CE) n.
883/2004, e verificare che siano soddisfatti i requisiti richiesti dalla
legislazione italiana per le prestazioni di disoccupazione. In questo caso il
lavoratore, anche se non fosse mai stato assicurato in Italia, ha diritto alla
prestazione Aspi. L’importo della prestazione dovrà essere determinato sulla
base dei salari percepiti per l’attività assicurata in Spagna. Invece, per
quanto riguarda la durata della prestazione italiana si dovrà tener conto del
periodo durante il quale la persona ha percepito la prestazione spagnola.
Pertanto, la prestazione Aspi, il cui diritto decorre, comunque, dal 15 gennaio
2014, potrà essere erogata solo a partire
dal 15 aprile 2014, al termine cioè del periodo durante il quale il
diritto alla prestazione estera è stato esportato, ma il termine finale dovrà
essere calcolato a partire dal 15 gennaio 2014.
Per
quanto riguarda la determinazione del periodo oggetto di rimborso, tenuto conto
che la persona risulta assicurata in Spagna per almeno 12 mesi nei due anni che
precedono l’inizio dello stato di disoccupazione, il periodo può essere
prolungato a cinque mesi. In particolare, nel caso specifico, poiché il
soggetto ha beneficiato per tre mesi, in base all’articolo 64 del regolamento
di base, dell’indennità di disoccupazione a carico della legislazione spagnola,
sarà possibile chiedere il rimborso solo per il periodo residuo, cioè due mesi.
Nella
tabella di cui all’allegato 1 sono riepilogate, con riferimento alla situazione
del lavoratore, le informazioni relative all’erogazione della prestazione e alla
determinazione del periodo di rimborso.
2. Applicazione dell’articolo 65 del
regolamento (CE) n. 883/2004. Richieste di rimborso pervenute dalle Istituzioni
estere, nel caso di lavoratori frontalieri, residenti in un altro Stato membro,
che lavorano in Italia e nel caso di persone diverse dai lavoratori
frontalieri, che risiedono in un altro Stato membro e che durante la loro
ultima attività lavorativa erano soggette alla legislazione italiana.
La
persona in disoccupazione completa che, durante la sua ultima occupazione, era
assicurata in Italia e residente in un altro stato membro, se ritorna nello
Stato membro di residenza ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a
carico di detto Stato. In tale ipotesi la struttura territoriale, in veste di
Istituzione debitrice, sarà tenuta agli adempimenti previsti in materia di
rimborsi (vedi linee guida lettera B).
Le
sedi, ricevute le richieste di rimborso da parte delle Istituzioni estere per
il tramite della Direzione regionale Lazio, devono:
a) verificare che si tratti di persona che
rientra nel campo di applicazione dell’articolo 65. Tali valutazioni devono
essere effettuate tenendo presente quanto precisato al successivo punto c). In
particolare, per quanto riguarda la situazione dei lavoratori per i quali è
richiesta la certificazione (documento portatile A1) relativa alla legislazione
applicabile, andrà verificato che:
-
il
lavoratore sia presente nell’ ”Archivio distacchi e lavoro contemporaneo
nell’Unione europea“ sia stato rilasciato il documento portatile A1 e che in
tale documento:
nella
sezione “posizione del lavoratore” sia valorizzata una delle ipotesi descritte
sopra;
nella
sezione 2 “Stato di cui si applica la legislazione” sia indicato che si applica
la legislazione italiana;
b) verificare che la richiesta sia stata
presentata nei termini previsti (Parte II, punto 5 della circolare n. 85 del 1°
luglio 2010);
c) accertare che si tratti di persona che,
durante la sua ultima attività, era assicurata in Italia e residente in un
altro stato membro;
d) verificare la posizione assicurativa del
lavoratore, al fine di accertare la presenza dei requisiti necessari per la
richiesta di rimborso di 3 o 5 mesi;
e) simulare il calcolo per determinare
l’importo massimo rimborsabile;
f) verificare che per il periodo richiesto non
siano già state erogate prestazioni a carico dell’Italia, ai sensi dell’articolo
64 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Esempio:
lavoratore marittimo, residente in Germania e occupato a bordo di una nave battente bandiera italiana: in
base alle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile è soggetto
alla legislazione italiana. Il lavoratore risulta assicurato in Italia dal 1° gennaio 2010 e
viene licenziato il 31 ottobre 2013. Dal 1° novembre 2013 si mette a
disposizione del Centro per l’impiego in Italia e, in tale data, presenta
domanda di indennità ASpI e, dal 9 novembre 2013 inizia a percepire la
prestazione di disoccupazione a carico della legislazione italiana.
Successivamente, il 15 gennaio 2014, detta persona rientra in Germania e si
mette a disposizione degli uffici del lavoro tedeschi. La struttura territoriale
INPS competente rilascia i documenti portatili U1, per la certificazione dei
periodi di assicurazione e/o occupazione, e U2 (attestato relativo al diritto
all’esportabilità della prestazione di disoccupazione italiana, in base
all’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004). Nel formulario U2 la sede ha
indicato che il disoccupato ha diritto alla prestazione italiana fino al 14
aprile 2014.
In
questo caso la sede dovrà sospendere il pagamento della prestazione italiana,
in attesa di ricevere, da parte dell’Istituzione tedesca, la comunicazione
relativa alla data in cui la persona si è iscritta all’ufficio del lavoro
(PAPER SED U009).
Nel
caso in cui successivamente al 14 aprile 2014,
in base alla legislazione tedesca,
spetti una prestazione di disoccupazione, in applicazione dell’articolo
65 del regolamento (CE) n. 883/2004, l’Istituzione estera inoltrerà la
richiesta di rimborso, per il tramite della Direzione regionale Lazio. La
struttura INPS territorialmente competente, ricevuta la richiesta di rimborso e
verificato che trattasi di un lavoratore marittimo, dovrà controllare che il
periodo chiesto a rimborso non sia superiore a due mesi. Infatti, in questo
caso, il periodo di rimborso può essere prolungato a cinque mesi, ma da tale
periodo devono essere detratti i tre
mesi già indennizzati dall’Italia in base all’articolo 64 del regolamento di
base. Inoltre, la sede dovrà accertare che l’importo della prestazione tedesca
oggetto della richiesta di rimborso non sia superiore all’importo spettante in
base alla legislazione nazionale. Nel caso in cui la prestazione estera fosse
superiore, il rimborso dovrà avvenire nei limiti dell’importo previsto dalla
normativa italiana.
3. Precisazioni in merito alla certificazione
relativa alla legislazione applicabile
(documento portatile A1).
In
materia di rilascio della certificazione relativa alla legislazione applicabile
(documento portatile A1), l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 987/2009,
riporta le norme di applicazione
dell’articolo 11 del regolamento di base e prevede che il datore di lavoro
informi, se possibile preventivamente, l’istituzione competente dello Stato
membro la cui legislazione è applicabile.
L’articolo
16, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, invece, con riferimento ai
casi rientranti nella fattispecie disciplinata dall’articolo 13, dispone che la persona che esercita attività
in due o più Stati membri ne informa l’istituzione designata dall’autorità
competente dello Stato membro di residenza, senza indicare alcun termine per la
presentazione della richiesta.
Pertanto,
la certificazione relativa alla legislazione applicabile (documento portatile
A1) può essere rilasciata anche per periodi già trascorsi.
Ovviamente, l’istituzione dello Stato competente deve
subordinare il rilascio, anche
posticipato, della certificazione alla
verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie.
In
base a quanto sopra esposto, nei casi in cui la persona interessata non sia in
possesso del documento portatile A1, se dall’esame della situazione emerge che
detta persona potrebbe rientrare in una delle categorie tutelate dall’articolo
65 del regolamento di base, si dovranno
effettuate le opportune
verifiche, in collaborazione con l’Area competente per il rilascio della
certificazione, affinché venga determinata correttamente la legislazione applicabile e certificata la situazione del
lavoratore.
4. Ulteriori precisazioni in merito al flusso
dei rimborsi. Decisione U4, del 3 dicembre 2011, della Commissione
Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
La
Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale ha ritenuto necessario fornire alcune linee guida alle Istituzioni,
tenendo conto delle disposizioni contenute nell’articolo 65 del regolamento di
base e considerando che l’applicazione delle buone pratiche, determinate di
comune accordo, contribuisce a un
regolamento rapido ed efficace dei rimborsi. Pertanto, ha emanato la decisione
U4 del 13 dicembre 2011 (allegato 2), al fine di garantire un’applicazione
uniforme delle disposizioni comunitarie relativamente alle procedure di
rimborso.
4.1 Principi
generali delle procedure di rimborso
Nei
casi in cui le prestazioni di disoccupazione siano state erogate
all'interessato dal suo Stato di residenza - a norma dell'articolo 65,
paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 - in base ai
paragrafi 6 e 7 dello stesso articolo, l’onere finanziario deve essere
ripartito tra lo Stato di residenza (di seguito «Stato creditore») e lo Stato
alla cui legislazione il disoccupato era da ultimo assoggettato (di seguito
«Stato debitore»).
Una
richiesta di rimborso non può essere respinta per il fatto che l'interessato
non sarebbe ammesso a beneficiare delle prestazioni di disoccupazione a norma
della legislazione nazionale dello Stato debitore – Stato di ultima
assicurazione (parte I punto 2 Decisione U4).
Tuttavia,
lo Stato creditore – Stato di residenza - può chiedere il rimborso solo se
l'interessato, prima di diventare disoccupato, ha maturato periodi di occupazione
o di attività lavorativa autonoma nello Stato debitore e se tali periodi sono
riconosciuti utili ai fini delle prestazioni di disoccupazione in quest'ultimo
Stato (parte I punto 3 Decisione U4). Anche se la prestazione, per mancanza di
altri requisiti, non può essere riconosciuta, in base alla legislazione dello
Stato debitore.
Da
quanto sopra esposto consegue che nel caso di persona disoccupata residente in
Italia (Stato creditore), assicurata durante la sua ultima occupazione in un
altro Stato membro (Stato debitore), la richiesta di rimborso potrà essere
accolta dall’Istituzione estera solo se la persona in tale Stato abbia maturato
periodi utili per il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione in base
alla legislazione di detto ultimo stato.
Analogamente,
nel caso di persona rimasta disoccupata e residente in uno Stato membro (Stato
creditore) diverso dall’Italia e che sia stata assicurata in Italia (Stato
debitore) durante la sua ultima occupazione, la richiesta di rimborso da parte
dello Stato creditore potrà essere accolta dalle strutture territoriali
italiane solo se detta persona in Italia abbia maturato periodi di
assicurazione utili per il diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico
della legislazione italiana.
Pertanto,
le richieste di rimborso inoltrate all’Istituto in quanto Istituzione debitrice
– Stato di ultima assicurazione - dovranno essere respinte in tutti i casi in
cui le stesse riguardino persone che,
sebbene assicurate in Italia durante la loro ultima occupazione, non abbiano
maturato periodi di assicurazione per il rischio disoccupazione in base alla
legislazione nazionale (es.: lavoratori autonomi).
Ai
fini del perfezionamento del requisito di assicurazione sopra indicato, poiché
il dettato normativo fa genericamente riferimento alla maturazione di periodi
riconosciuti ai fini delle prestazioni di disoccupazione, è da ritenere che sia
sufficiente la presenza anche di un solo contributo settimanale utile ai sensi
della legislazione italiana.
4.2
Determinazione del periodo di rimborso
Come
precisato al punto 1 parte II della Decisione U4, il periodo di 3 o 5 mesi, per
il quale può essere chiesto un rimborso, decorre dal primo giorno per cui le
prestazioni di disoccupazione sono effettivamente dovute, cioè dalla data di
inizio del periodo indennizzato. Il periodo di rimborso si conclude allo
scadere del termine previsto dall'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento
di base (tre o cinque mesi), indipendentemente da qualsiasi riduzione, sospensione
o soppressione del diritto alle prestazioni o del versamento delle stesse nel
corso di tale periodo a norma della legislazione dello Stato creditore.
Esempio:
nel caso di indennità di disoccupazione ASpI che decorre dal 1° aprile 2013,
sospesa per ripresa di attività lavorativa di durata inferiore a sei mesi, il
periodo oggetto di rimborso avrà termine, in ogni caso, il 30 giugno/31 agosto
2013.
Una
nuova richiesta di rimborso può essere presentata solo quando l'interessato
soddisfa le condizioni previste dalla legislazione dello Stato creditore - a
norma dell'articolo 65, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 -
per un nuovo diritto alle prestazioni, a condizione, però, che tale diritto non
sia la continuazione di una precedente decisione di concessione di prestazioni
di disoccupazione.
Inoltre,
nel caso di lavoratori diversi dai frontalieri, fatto salvo il periodo durante
il quale lo Stato debitore eroga prestazioni in applicazione dell’articolo 64
del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 65, paragrafo 6, IV frase), nessun altro
periodo di erogazione di prestazioni di disoccupazione va detratto dal periodo
di rimborso.
4.3
Prolungamento del periodo di rimborso
A
norma dell’articolo 65, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004, il
periodo di rimborso è prolungato a cinque mesi a condizione che l'interessato
abbia maturato periodi di occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12
mesi, riconosciuti ai fini delle prestazioni di disoccupazione, nei 24 mesi
precedenti il giorno in cui le prestazioni di disoccupazione sono
effettivamente dovute.
In
merito al requisito di assicurazione sopra citato si precisa che il periodo di
dodici mesi può essere perfezionato anche sommando periodi non consecutivi,
purché si tratti di periodi utili per conseguire il diritto alle prestazioni di
disoccupazione. Per quanto riguarda, inoltre, il biennio d’interesse, lo
stesso va individuato procedendo a
ritroso a partire dalla data di inizio del periodo indennizzato.
Esempio:
- data di inizio del periodo
indennizzato: 19.06.2013
- biennio precedente, nel quale devono
ricadere i 12 mesi utili: 19.06.2011 – 18.06.2013.
Infine,
analogamente a quanto previsto per la richiesta di rimborso (punto 4.2), anche
la richiesta relativa al prolungamento del periodo di rimborso non può essere
rifiutata per il fatto che l'interessato non sarebbe ammesso a beneficiare
delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione nazionale dello
Stato debitore.
4.4 Disposizioni
varie
Qualora
una richiesta di rimborso sia stata notificata allo Stato debitore, ogni
successiva modifica dell'importo delle prestazioni di disoccupazione oggetto di
rimborso, che avvenga retroattivamente in conformità della legislazione dello
Stato creditore, non ha alcun effetto sulla richiesta notificata dallo Stato
creditore.
In
altri termini, l’importo oggetto del rimborso viene cristallizzato al momento
della presentazione della relativa richiesta, non essendo modificabile ex post
a fronte della sopravvenuta modifica della prestazione erogata.
Infine,
si precisa che per “intero importo” delle prestazioni erogate dall'Istituzione
del luogo di residenza, si intende il costo totale delle prestazioni di
disoccupazione sostenuto dallo Stato creditore prima di qualsiasi detrazione
(«importo lordo»).
4.5 Disposizioni
finali
Le
disposizioni in materia di rimborso di cui all'articolo 65 del regolamento (CE)
n. 883/2004 riguardano esclusivamente le prestazioni concesse sulla base del
medesimo articolo.
Pertanto
si ribadisce che, in applicazione della nuova regolamentazione comunitaria, non
sono previsti altri casi che possono essere oggetto di rimborso.
5. Modifiche introdotte dal Regolamento (CE)
n.465/2012
Il
regolamento (CE) n. 465/2012 (allegato 3), modificando il Regolamento (CE) n.
883/2004, ha introdotto l’articolo 65 bis. Tale disposizione garantisce al
lavoratore autonomo transfrontaliero, in stato di disoccupazione completa,
l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione, nei casi in cui abbia
maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di
attività autonoma riconosciuti ai fini della concessione di dette prestazioni
nello Stato membro competente – stato di ultima assicurazione - laddove lo
Stato membro di residenza non possieda alcun sistema di prestazioni di
disoccupazione per i lavoratori autonomi.
In
particolare, l’articolo 65 bis stabilisce che, in deroga all’articolo 65, una
persona in stato di disoccupazione completa che, in qualità di lavoratore
transfrontaliero, abbia maturato periodi di assicurazione come lavoratore
autonomo ovvero periodi di attività autonoma riconosciuti ai fini della
concessione di prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dal
suo Stato membro di residenza, nel caso in cui lo Stato membro di residenza non
preveda un sistema di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi,
si iscrive presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto
l’ultima attività come lavoratore autonomo e si mette a disposizione di detti
uffici. Il lavoratore autonomo in stato di disoccupazione completa può, come
misura supplementare, mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello
Stato membro di residenza. Le prestazioni di disoccupazione sono dovute al
lavoratore autonomo dall’ultimo Stato membro alla cui legislazione la persona è
stata soggetta, in conformità alla legislazione di detto Stato.
Tenuto
conto che la normativa nazionale, come noto, non prevede, in materia di
disoccupazione, un sistema assicurativo per i lavoratori autonomi, la
disposizione in commento non si applica alla legislazione italiana. Pertanto
non è previsto alcun adempimento da parte delle strutture territoriali, né nel
caso di lavoratore autonomo, residente in Italia che svolge la sua attività in
un altro stato membro, né nel caso di lavoratore residente in un altro Stato
membro che svolge la sua attività autonoma e sia assicurato in Italia per tale
attività.
6. Istruzioni contabili
La
rilevazione contabile dell’onere per le prestazioni di disoccupazione erogate
in applicazione dell’articolo 65, del Regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
di base), del rimborso da parte degli Enti assicuratori degli Stati membri e
del relativo credito nei confronti di tali Stati (art. 65 del regolamento di
base), deve avvenire ai conti di seguito elencati, alcuni di nuova istituzione
nell’ambito della Gestione dei trattamenti dell’Assicurazione sociale per
l’impiego (PTA) e altri già in uso, nell’ambito della Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti (PTR):
Austria:
PTA30102
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Austria – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30103
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Austria – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24102
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori austriaci delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Austria – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00037
– Credito verso gli Enti assicuratori austriaci per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Austria erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Belgio:
PTA30104
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Belgio – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30105
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Belgio – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24104
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori belgi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Belgio – art. 65 del regolamento (CE)
n. 883/2004;
PTR00046
– Credito verso gli Enti assicuratori belgi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Belgio erogate in regime di regolamentazione
comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Bulgaria:
PTA30106
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30107
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24106
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori bulgari delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00111
– Credito verso gli Enti assicuratori bulgari per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Bulgaria erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Cipro:
PTA30108
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti da Cipro – art. 65, del regolamento (CE)
n. 883/2004;
PTA30109
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti da Cipro – art. 65, del regolamento (CE)
n. 883/2004;
PTA24108
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori ciprioti delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti da Cipro – art. 65 del regolamento (CE)
n. 883/2004;
PTR00103
– Credito verso gli Enti assicuratori ciprioti per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti da Cipro erogate in regime di regolamentazione
comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Croazia:
PTA30110
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Croazia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30111
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Croazia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24110
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori croati delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Croazia – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00113
– Credito verso gli Enti assicuratori croati per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Croazia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Danimarca:
PTA30112
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Danimarca – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30113
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Danimarca – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24112
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori danesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Danimarca – art.
65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00050
– Credito verso gli Enti assicuratori danesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Danimarca erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Estonia:
PTA30114
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Estonia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30115
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Estonia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24114
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori estoni delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Belgio – art. 65 del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00104
– Credito verso gli Enti assicuratori estoni per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Estonia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Finlandia:
PTA30116
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Finlandia – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30117
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Finlandia – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24116
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori finlandesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Finlandia – art.
65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00035
– Credito verso gli Enti assicuratori finlandesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Finlandia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Francia:
PTA30118
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Francia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30119
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Francia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24118
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori francesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Francia – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00043
– Credito verso gli Enti assicuratori francesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Francia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Germania:
PTA30120
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Germania – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30121
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Germania – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24120
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori tedeschi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Germania – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00045
– Credito verso gli Enti assicuratori tedeschi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Germania erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Grecia:
PTA30122
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Grecia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30123
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Grecia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24122
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori greci delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Grecia – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00059
– Credito verso gli Enti assicuratori greci per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Grecia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Irlanda:
PTA30124
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Irlanda – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30125
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Irlanda – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24124
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori irlandesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Irlanda – art. 65 del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTR00049
– Credito verso gli Enti assicuratori irlandesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Irlanda erogate in regime di regolamentazione
comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Lettonia:
PTA30126
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lettonia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30127
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lettonia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24126
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori lettoni delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lettonia – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00105
– Credito verso gli Enti assicuratori lettoni per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Lettonia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Lituania:
PTA30128
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lituania – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30129
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lituania – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24128
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori lituani delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Lituania – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00106
– Credito verso gli Enti assicuratori lituani per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Lituania erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Lussemburgo:
PTA30132
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Lussemburgo – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30133
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Lussemburgo – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24132
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori lussemburghesi
delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Lussemburgo – art.
65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00044
– Credito verso gli Enti assicuratori lussemburghesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Lussemburgo erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Malta:
PTA30134
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti da Malta – art. 65, del regolamento (CE)
n. 883/2004;
PTA30135
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti da Malta – art. 65, del regolamento (CE)
n. 883/2004;
PTA24134
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori maltesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti da Malta – art. 65 del regolamento (CE)
n. 883/2004;
PTR00107
– Credito verso gli Enti assicuratori maltesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti da Malta erogate in regime di regolamentazione
comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Paesi Bassi:
PTA30136
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dai Paesi Bassi – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30137
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dai Paesi Bassi – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24136
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori olandesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dai Paesi Bassi – art.
65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00047
– Credito verso gli Enti assicuratori olandesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dai Paesi Bassi erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Polonia:
PTA30138
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Polonia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30139
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Polonia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24138
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori polacchi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Polonia – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00108
– Credito verso gli Enti assicuratori polacchi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Polonia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Portogallo:
PTA30140
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Portogallo – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30141
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Portogallo – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24140
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori portoghesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Portogallo – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00058
– Credito verso gli Enti assicuratori portoghesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Portogallo erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Regno Unito:
PTA30142
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Regno Unito – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30143
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Regno Unito – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24142
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori britannici delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Regno Unito – art.
65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00048
– Credito verso gli Enti assicuratori britannici per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Regno Unito erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Repubblica Ceca:
PTA30144
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Repubblica Ceca – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30145
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Repubblica Ceca – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24144
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori cechi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Repubblica Ceca –
art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00102
– Credito verso gli Enti assicuratori cechi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Repubblica Ceca erogate in
regime di regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n.
883/2004.
Romania:
PTA30146
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Romania – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30147
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Romania – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24146
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori rumeni delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Romania – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00112
– Credito verso gli Enti assicuratori rumeni per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Romania erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Slovacchia:
PTA30148
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovacchia – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30149
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovacchia – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24148
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori slovacchi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovacchia – art.
65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00109
– Credito verso gli Enti assicuratori slovacchi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Slovacchia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Slovenia:
PTA30150
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovenia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30151
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovenia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24150
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori sloveni delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Slovenia – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00100
– Credito verso gli Enti assicuratori sloveni per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Slovenia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Spagna:
PTA30152
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Spagna – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30153
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Spagna – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24152
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori spagnoli delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Spagna – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00057
– Credito verso gli Enti assicuratori spagnoli per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Spagna erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Svezia:
PTA30154
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svezia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30155
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svezia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24154
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori svedesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svezia – art. 65 del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTR00039
– Credito verso gli Enti assicuratori svedesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Svezia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Ungheria:
PTA30156
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Ungheria – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30157
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Ungheria – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24156
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori ungheresi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Ungheria – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00110
– Credito verso gli Enti assicuratori ungheresi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Ungheria erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Per
gli Stati esteri non facenti parte dell’Unione Europea ma ai quali si estende
l’applicazione della normativa in argomento, vale a dire la Svizzera e gli
Stati SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) in virtù, rispettivamente, della
Decisione n. 1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera
circolazione delle persone e della Decisione n. 76/2011, adottata il 1° luglio
2011 dal Comitato misto SEE (rif. circolare n. 3 del 08 gennaio 2013), si
comunicano gli ulteriori conti:
Svizzera:
PTA30158
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svizzera – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30159
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svizzera – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24158
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori svizzeri delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Svizzera – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00101
– Credito verso gli Enti assicuratori svizzeri per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Svizzera erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Islanda:
PTA30160
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Islanda – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30161
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Islanda – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24160
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori islandesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dall’Islanda – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00036
– Credito verso gli Enti assicuratori islandesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dall’Islanda erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Norvegia:
PTA30162
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Norvegia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA30163
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Norvegia – art. 65, del regolamento
(CE) n. 883/2004;
PTA24162
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori norvegesi delle
indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dalla Norvegia – art. 65
del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00038
– Credito verso gli Enti assicuratori norvegesi per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dalla Norvegia erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Liechtenstein:
PTA30164
– Indennità di disoccupazione ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Liechtenstein – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA30165
– Indennità di disoccupazione mini-ASpI erogata in regime di regolamentazione
comunitaria ai lavoratori provenienti dal Liechtenstein – art. 65, del
regolamento (CE) n. 883/2004;
PTA24164
– Entrate varie – rimborso da parte degli Enti assicuratori del Liechtenstein
delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI erogate in regime di
regolamentazione comunitaria ai lavoratori provenienti dal Liechtenstein – art.
65 del regolamento (CE) n. 883/2004;
PTR00114
– Credito verso gli Enti assicuratori del Liechtenstein per le prestazioni di
disoccupazione ai lavoratori provenienti dal Liechtenstein erogate in regime di
regolamentazione comunitaria - art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.
6.1) Indennità
di disoccupazione ai lavoratori agricoli
Per
i lavoratori agricoli che continuano a beneficiare della specifica indennità di
disoccupazione ante legge 28 giugno 2012, n. 92, si confermano i conti già in
uso nel sistema contabile dell’Istituto, per l’imputazione delle prestazioni di
disoccupazione e dei rimborsi da parte degli Stati esteri, nell’ambito della
Gestione dei trattamenti di disoccupazione (PTN), nonché per la rilevazione del
relativo credito nei confronti di tali Stati (PTR00…).
Il
coordinamento dell’attività riguardante le richieste di rimborso e il rimborso
agli Enti assicuratori degli Stati esteri delle prestazioni di disoccupazione,
erogate ai sensi della regolamentazione comunitaria, continua ad essere
assegnato alla Direzione regionale INPS del Lazio.
Per
la gestione contabile delle prestazioni di disoccupazione e dei rimborsi
oggetto della presente circolare, si richiamano le disposizioni generali per le
Strutture territoriali e la sede regionale Lazio, contenute nel paragrafo 5)
della circolare n. 36 del 18 febbraio 1999, nel messaggio in materia contabile
n. 7188 del 11 marzo 2010 e, infine, nell’allegato al messaggio n. 4898 del 21
marzo 2013 (“Flusso U009 - Linee guida”), contenente gli ultimi aggiornamenti
in materia.
La
rilevazione del credito verso i citati Organismi esteri, mediante la scrittura
in P.D. “PTR00... a PTA24…(ovvero PTN24…)” deve essere effettuata dalla
Direzione regionale Lazio presso la quale è accentrata la definizione dei
rapporti finanziari con le Istituzioni debitrici, riguardo alle prestazioni in
parola.
La
rilevazione contabile del rimborso delle prestazioni di disoccupazione agli
Enti assicuratori degli Stati esteri, dovrà avvenire con imputazione ai conti
PTA30… (ovvero PTN30…) sopra elencati.
Si
rammenta che, qualora per le prestazioni sopra elencate siano state effettuate
imputazioni contabili provvisorie, si dovrà procedere alle necessarie
operazioni di storno.
Ai
conti sopra menzionati, già esistenti, si è provveduto ad adeguare
opportunamente la denominazione, in applicazione delle nuove disposizioni
normative.
Consulta
gli allegati:
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