Svolgimento
del processo
Con
sentenza del 21 aprile 2012 la Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della
decisione emessa dal Tribunale di Teramo, rigettava la domanda proposta da A.P.
contro la s.p.a. L.I. ed intesa alla dichiarazione di illegittimità del
licenziamento intimato il 5 luglio 2007 per diverbio oltraggioso con un
collega, con ricorso alle vie di fatto, in presenza della clientela.
Ad
avviso della Corte l'attendibilità delle testimonianze, che avevano confermato
i fatti di cui all'incolpazione, non poteva essere posta in dubbio per il solo
fatto che i testi erano dipendenti dalla società datrice di lavoro. Il
licenziamento poi era legittimo ai sensi degli artt. 271 e, 212, primo comma, e
221, terzo comma, del contratto collettivo nazionale di settore, che punivano la
condotta del lavoratore contraria ai doveri civici ed il diverbio litigioso
seguito da vie di fatto, nocivo al normale esercizio dell'attività aziendale.
Contro
questa sentenza ricorre per cassazione il P. mentre la s.p.a. L.I. resiste con
controricorso. Memorie utrinque.
Motivi
della decisione
Col
primo motivo il ricorrente lamenta vizi di motivazione sulla valutazione delle
prove ed in particolare sull'attendibilità, quale teste, di un dipendente della
società attualmente controricorrente, al quale si contrapporrebbe altro teste,
cliente dell'esercizio commerciale. In particolare il ricorrente critica le
"ragioni di scelta tra tutte le complessive risultanze del processo"
ed il "percorso formativo dei convincimento del collegio di merito,
chiaramente lacunoso ed apodittico".
Col
secondo motivo egli denuncia ancora vizi di motivazione nella valutazione delle
prove ed al giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare espulsiva,
analizzando ancora le deposizioni testimoniali e il ricordando come la nozione
di "giusta causa" di licenziamento richieda la detta valutazione di
proporzionalità.
Quest’ultima
censura viene sostanzialmente ripetuta nel terzo motivo di ricorso.
I
tre motivi, da esaminare insieme per la connessione, non sono fondati.
Essi
tendono infatti ad ottenere da questa Corte di legittimità nuovi apprezzamenti
di fatto ed una rivalutazione delle deposizioni testimoniali, che sono
riservati ai giudici di merito, i quali hanno reso una motivazione completa e
coerente circa la sussistenza del comportamento ingiurioso e aggressivo
addebitato all'attuale ricorrente.
Quanto
al giudizio di proporzionalità della sanzione, esso è motivato dalla Corte
d’appello attraverso il riferimento a norme del contratto collettivo delle
industrie del terziario e della distribuzione di servizi (art. 212, primo
comma; 221, terzo comma e 271, quarto comma), senza esercizio della
discrezionalità interpretativa richiesta dall'art. 2119 cod. civ.
II
quarto motivo è improcedibile poiché l'invocazione del detto contratto
collettivo nazionale non è accompagnata dalla produzione dello stesso,
richiesta dall’art 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., né
dall'indicazione del luogo processuale in cui esso è stato acquisito agli atti.
Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in
euro cento/00, oltre ad euro tremila/00 per compensi professionali, più
accessori di legge.
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