La legge n.92 del 28 giugno 2012, meglio conosciuta come riforma del lavoro, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina degli incentivi all’assunzione dei lavoratori. Con la circolare n.137 del 12 dicembre 2012 l’Inps ha voluto illustrare i principi generali introdotti dalla legge, nonché le conseguenze applicative sui più rilevanti incentivi oggi vigenti, relativi all’assunzione di lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
REGOLE GENERALI
La riforma ha voluto assicurare una disciplina omogenea delle condizioni di spettanza degli incentivi, introducendo alcuni principi generali.
L’obbligo di assumere un determinato lavoratore
Il principio generale consiste nell’inapplicabilità degli incentivi nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Gli incentivi, pertanto, non spettano nell’ipotesi in cui viene assunto un lavoratore per il quale sussisteva un obbligo di assunzione così come sono preclusi nell’ipotesi in cui ad essere assunto fosse un lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussisteva l’obbligo.
Datori di lavoro e utilizzatori presso i quali sono in atto sospensioni dell’attività lavorativa per crisi o riorganizzazione
L’ammissione ai benefici incontra altresì limitazioni nel caso in cui il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione.
La specifica norma della riforma recita espressamente: “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva”.
Coincidenza sostanziale di assetti proprietari e rapporti di collegamento
Sul punto è estremamente chiara la dizione della norma che recita testualmente: “gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica all’utilizzatore”.
Il cumulo degli incentivi
Per la determinazione degli incentivi e della loro durata, devono essere cumulati i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore delle stesso soggetto, sia a titolo di lavoro subordinato che come somministrato.
Non vanno cumulate le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se forniti dalla medesima agenzia, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Dunque, la durata massima prevista dalle varie norme, che contemplano incentivi all’assunzione, deve essere valutata considerando, sia gli incentivi goduti quando il lavoratori era alle dipendenze di un determinato soggetto, che gli incentivi goduti durante eventuali periodi di utilizzazione indiretta mediante un contratto di somministrazione.
Inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, previste dal DM del 30 ottobre 2007
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
La circolare in commento chiarisce che in caso di rettifica della comunicazione telematica vale la data del primo invio.
Viene rammentato, inoltre, che la compilazione del campo “agevolazione” dei moduli telematici (Unilav, Unisomm, eccetera) è facoltativa; l’omessa o erronea comunicazione non incide sul diritto ai benefici e, quindi, non richiede la rettifica del modulo inviato.
Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro
L’Inps ricorda che gli incentivi sono subordinati al rispetto delle nomre poste a tutela delle condizioni di lavoro.
L’articolo 9 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007 ha disposto, infatti, che “i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”; ai fini del rilascio del Durc, inoltre, “l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A (del citato decreto ministeriale) ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito”.
L’autocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, deve essere resa alla competente Direzione Territoriale del Ministero del lavoro e deve essere menzionata nelle comunicazioni inoltrate all’Inps per l’applicazione degli incentivi.
In caso di somministrazione la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in quanto l’agenzia riveste la qualità formale di datore di lavoro; invece la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.
GLI INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISOCCUPATI O IN CIGS DA ALMENO 24 MESI
Gli incentivi per l’assunzione dei disoccupati da 24 mesi sono subordinati allo stato e alla durata della disoccupazione.
La riforma ha abrogato la lettera a) dell’articolo 4 del D.Lgs n.181/2000, che prevedeva la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
La riforma ha inoltre modificato il regime della “sospensione” della disoccupazione, per cui rimane sospeso lo stato di disoccupazione del lavoratore, di qualunque età, il quale svolge un rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.
Il nuovo articolo 8, comma 9, della legge 407/1990
L’articolo 4, comma 14, della legge 92/2012 ha modificato l’articolo 8, comma 9, L. 407/1990, per cui la disposizione novellata recita: “ … (omissis) ... in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi. … (omissis) … Nelle ipotesi di assunzione di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.”
Anche se è intervenuto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, l’incentivo spetta, se viene preventivamente offerto il lavoro ai lavoratori licenziati (i quali, si ricorda, rimangono per sei mesi titolari di un diritto di precedenza alla riassunzione) e questi rifiutano.
Il beneficio è ammissibile nei casi in cui il licenziamento non genera un diritto di precedenza alla riassunzione in favore del lavoratore licenziato; si pensi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo per sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni affidategli oppure al licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
Il principio del cumulo
Il principio del cumulo introduce un criterio di flessibilità nell’applicazione degli incentivi che trova il proprio limite nella durata e misura massime deducibili dall’interpretazione delle singole norme incentivanti.
Di conseguenza si deve riconoscere l’incentivo previsto dall’art.8, c.9 della L.407/1990 anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, purché il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato.
La circolare, in proposito, ha formulato il seguente esempio: la società Alfa assume a tempo determinato per 5 mesi Tizio, disoccupato da 24 mesi, e trasforma poi il rapporto a tempo indeterminato; poiché Tizio, se non fosse intervenuta la trasformazione, sarebbe tornato ad essere disoccupato con l’anzianità di 24 mesi, va applicato alla trasformazione l’incentivo previsto dall’art. 8, co. 9.
L’incentivo comunque non spetta se la trasformazione è effettuata nei confronti di un lavoratore che ha maturato un diritto di precedenza all’assunzione.
In attesa che il modulo telematico 407 venga aggiornato, il datore di lavoro, per fruire dell’incentivo, dovrà comunicare la trasformazione e trasmettere le consuete autocertificazioni e dichiarazioni di responsabilità avvalendosi della funzionalità contatti del “Cassetto previdenziale”.
GLI INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’
La legge 92/2012 abroga la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal primo gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Gli incentivi attualmente in vigore saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe che dovessero essere effettuate fino al 31 dicembre 2016.
Gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi della cosiddetta legge di stabilità 2012; l’applicazione degli incentivi per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate fino al 31 dicembre 2016 è subordinata alle eventuali proroghe legislative della disposizione citata.
Il diritto di precedenza all’assunzione
Per effetto dell’entrata in vigore delle legge 92/2012, gli incentivi sono esclusi non solo quando viene assunto il lavoratore titolare di un diritto di precedenza all’assunzione ma anche quando viene violato il diritto di precedenza di un lavoratore diverso da quello assunto o trasformato; analoghi principi si applicano in caso di utilizzazione del lavoratore mediante somministrazione.
Al riguardo la circolare fornisce la seguente precisazione:
Come è noto, la legge 223/1991 prevede espressamente specifici incentivi per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, che duri anche fino a dodici mesi, originariamente instaurato con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; se la trasformazione è effettuata entro la scadenza del beneficio connesso al rapporto a tempo determinato, l’incentivo spetta a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato.
Il principio del cumulo degli incentivi
Come specificato in precedenza, il principio del cumulo ha una duplice valenza.
Nel considerare la somma dei periodi agevolati si introduce un criterio di flessibilità nell’applicazione degli incentivi, che trova il proprio limite nella durata e misura massime deducibili dall’interpretazione delle singole norme incentivanti.
A proposito del limite inerente alla somma dei periodi agevolati si stabilisce un’equivalenza tra l’utilizzazione diretta e indiretta di uno stesso lavoratore, per cui la durata massima prevista dalle varie norme, che contemplano incentivi all’assunzione, deve essere valutata considerando sia gli incentivi goduti quando il lavoratore era alle dirette dipendenze di un determinato soggetto sia gli incentivi goduti negli eventuali periodi di utilizzazione indiretta, mediante un contratto di somministrazione.
Pertanto si deve ritenere che, per un’assunzione a tempo indeterminato che segua - con o senza soluzione di continuità – un’assunzione a termine dalle liste di mobilità, spetta la riduzione contributiva per dodici mesi; spetta altresì, quando ne ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 8, co. 4, l. 223/1991, il contributo mensile per la durata prevista dallo stesso comma; la riduzione contributiva e il contributo mensile non spettano però nell’ipotesi in cui l’assunzione è dovuta, perché soddisfa un diritto di precedenza alla riassunzione, maturato dal lavoratore in conseguenza del precedente rapporto a termine.
La circolare termina con alcuni chiarimenti relativi a condizioni e termini degli incentivi sopra previsti nei casi di somministrazione, per i quali si richiama alla normativa specifica dell’istituto.
Valerio Pollastrini