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MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


venerdì 28 dicembre 2012

Flash sulle novità della Legge di Stabilità 2013 nel campo del lavoro

Il 20 dicembre scorso è stata definitivamente approvata alla Camera la Legge di Stabilità 2013, dopo che il governo aveva posto la questione di fiducia.
Si tratta delle “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

Ecco  le principali novità relative al campo del lavoro:

Aumento delle detrazioni fiscali

Contrariamente alle aspettative non vi è stata alcuna riduzione delle prime due aliquote Irpef, che rimangono del 23% per i redditi fino a 15.000 euro e del 27% per i redditi da 15.000 a 28.000 euro.
Aumentano invece le detrazioni per i figli a carico.
-         Per i figli fino a 3 anni la detrazione passa da 900 a 1220 euro;
-         Per i figli con più di 3 anni la detrazione passa da 800 a 950 euro;
-         Per i figli portatori di handicap l’ulteriore detrazione sale da 220 a 400 euro, fino ad un massimo complessivo di 1350.

Altre detrazioni

Per tutto l’anno 2013 resterà in vigore, tra le altre detrazioni, quella per carichi di famiglia in favore dei contribuenti non residenti, a condizione che:
-         il reddito complessivo non superi i 2.840,51 euro, comprensivi dei redditi prodotti all’estero;
-         nel paese di residenza non si goda di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Deduzioni Irap per i lavoratori assunti

Dal 2014 aumenteranno le deduzioni Irap per i lavoratori assunti a tempo determinato. Vi sarà uno sconto sull’imponibile di 7.500 euro, in luogo dei precedenti 4.600.
Nel caso di assunzione di donne lo sconto sale a 10.600 euro. Una deduzione ancora più alta, pari a 13.500 euro, riguarda i giovani con meno di 35 anni.
Nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) è previsto un incremento del bonus. La deduzione generale è pari a 15.000 euro per ogni dipendente assunto, 15.200 euro per le donne e 21.000 euro per i giovani.

Precari nel pubblico impiego

Per i precari della Pubblica Amministrazione con contratto di lavoro in scadenza è stata prevista la proroga fino al 31 luglio 2013, in deroga alla norma che impedisce il superamento della soglia massima di 36 mesi.
Unica condizione soggettiva richiesta ai lavoratori è un’anzianità di servizio nel settore pubblico di almeno 3 anni con contratto a termine.
Ai precari è stato inoltre riservato il 40% dei posti disponibili nei prossimi concorsi pubblici.

Cassa integrazione in deroga

Nel 2013 verranno assegnate per la cassa integrazione in deroga risorse per un totale di 1 miliardo e 700 milioni di euro.

Esodati

Sono stati stanziati 300 milioni di euro  di copertura fino al 2015 che consentiranno di salvaguardare ulteriori 10.000 esodati, portando il totale dei salvaguardati a 130.000.

Valerio Pollastrini




venerdì 21 dicembre 2012

Metalmeccanici Piccola Industria - Retribuzioni e costo del personale

Retribuzioni e costo del personale relativi al Contratto Collettivo con validità fino al 31/01/2013


LivelloQualificaRetr.LordaRetr.NettaCosto AnnuoCosto MensileCosto GiornalieroCosto Orario
1Ope.16.975,0012.756,0025.758,002.146,50129,7616,2 
2Ope.18.580,0013.731,0028.173,002.347,75141,9317,72 
 Imp.18.588,0013.708,0027.938,002.238,17142,1817,75 
3Ope.20.498,0014.897,0031.062,002.588,50156,4819,54 
 Imp.20.475,0014.871,0030.803,002.566,92156,7619,57 
4Ope.21.360,0015.420,0032.360,002.696,67163,0220,35 
 Imp.21.335,0015.394,0032.089,002.674,08163,3020,39 
5Ope.22.832,0016.315,0034.577,002.881,42174,1921,75 
 Imp.22.806,0016.287,0034.287,002.857,25174,4921,78 
6Ope.24.401,0017.269,0036.939,003.078,25186,0923,23 
 Imp.24.373,0017.238,0036.630,003.052,50186,4123,27 
7Imp.26.156,0018.331,0039.295,003.274,58199,9724,97 
8Imp.29.177,0020.195,0043.811,003.650,92222,9627,83 
8QQuadri29.819,0020.585,0044.770,003.730,83227,8428,44 
9Imp.32.176,0021.894,0048,294,004.024,50245,7730,68 
9QQuadri33.088,0022.358,0049.657,004.138,08252,7131,55 

Rapporto dell'Ocse sull'occupazione femminile

E' impietoso il rapporto dell'Ocse sull’occupazione femminile, intitolato "Closing the gender gap",   che colloca l'Italia al terzultimo posto tra i 34 Paesi aderenti all'Organizzazione che raccoglie le principali economie industrializzate del pianeta.

Nella speciale classifica solo Turchia e Messico fanno peggio del dato italiano (51%). Da notare che il valore medio e' risultato il 65%.

La nostra economia risulta penalizzata dalla scarsa partecipazione femminile al mondo del lavoro e il Paese necessita di politiche per la famiglia migliori, oltre che di una maggiore partecipazione degli uomini al lavoro domestico.

Secondo le proiezioni dell'Istituto - a parità di altre condizioni - se nel 2030 la partecipazione femminile al lavoro raggiungesse i livelli maschili, la forza lavoro italiana crescerebbe del 7% e il Pil pro-capite crescerebbe di 1 punto percentuale l'anno.

giovedì 20 dicembre 2012

L’INPS è su YouTube

Il 14 dicembre 2012 l’Istituto Previdenziale ha comunicato il consolidamento della propria presenza sui social network attraverso un canale tematico su YouTube. L’intento è quello di rendere disponibili ad un numero sempre maggiore di utenti i contenuti informativi già presenti sul sito istituzionale, attraverso la diversificazione degli strumenti di relazione. In questo senso, Facebook e YouTube rappresentano i canali ideali per diffondere e sostenere una cultura della previdenza nei confronti dei cittadini più giovani, che siano ancora impegnati negli studi o che siano appena entrati nel mondo del lavoro. 
Inizialmente, il nuovo canale ospiterà i materiali di attualità prodotti dall’Istituto, come il video di Bruno Bozzetto sulla riforma delle pensioni e i video del servizio informativo “Inps in onda”, ma nel prossimo futuro saranno aumentati i contenuti disponibili.

Contenuti che, in ogni caso, avranno solo una generale valenza informativa: per eventuali approfondimenti, oppure per le richieste di servizi o prestazioni, occorre far riferimento al portale www.inps.it.

Il canale è visibile liberamente all’indirizzo www.youtube.com/user/INPSComunica.
Iscrivendosi, gli utenti potranno essere costantemente aggiornati sui nuovi contenuti caricati e sulle novità del canale.

L’archivio di tutti i materiali multimediali dell’Istituto è comunque disponibile all’interno della sezione “INPS Comunica” del portale www.inps.it.

Igiene e sicurezza sul lavoro: in arrivo fondi per finanziare le piccole e medie imprese

L’Inail e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha annunciato lo stanziamento di oltre 155 milioni di euro per la sicurezza sul lavoro, dando il via al bando 2012 per accedere ai finanziamenti finalizzati ad incentivare interventi utili al  miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.

I fondi sono rivolti alle piccole e medie imprese italiane.
 
Tale stanziamento, previsto dall’art.11 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e inserito dall’Inail all’interno di una ampia operazione di incentivi che tra il 2010 e il 2014 supererà i 750 milioni di euro, si compone di 9,102 milioni trasferiti dal Ministero del Lavoro per progetti intesi alla adozione di modelli organizzativi di gestione della sicurezza e 146,250 milioni di euro di risorse Inail destinate a progetti di investimento e a progetti relativi all’adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato.

L’incentivo consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto presentato. E' compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 100.000 euro e viene erogato alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Come indicato nel nuovo bando 2012, disponibile sul portale Inail, dal 15 gennaio al 14 marzo 2013 le imprese potranno utilizzare una procedura informatica che consentirà l’inserimento on line della loro domanda; per accedere alla procedura le imprese dovranno registrarsi al sito www.inail.it.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di accedere alla sezione dedicata del sito delll'INAIL.

Valerio Pollastrini

mercoledì 19 dicembre 2012

Indennità di disoccupazione “mini ASpI 2012”

Con una nota del 18 dicembre 2012 l’Imps comunica che dal 1° gennaio 2013, l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti non sarà più erogata. Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla norma abrogata, la legge di riforma ha stabilito l’assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI. La domanda per il riconoscimento della prestazione, riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica nel periodo tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013, dal momento che il 31 marzo e il 1° aprile sono giorni festivi.

Maggiori informazioni in merito ai requisiti e alle modalità di calcolo della prestazione sono state fornite dall’Istituto Previdenziale nel messaggio n. 20774 del 17 dicembre 2012 .

La disciplina della prestazione relativa al 2012, ed esclusivamente per questo periodo, ha come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.

Si chiarisce, pertanto, che, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1 aprile sono giorni festivi).

Al fine di distinguerla dall’indennità di disoccupazione mini-ASpI a regime, la prestazione viene individuata con la denominazione di “mini-ASpI 2012” che sarà riportata nelle domande telematiche a disposizione del cittadino, degli Enti di patronato e nella piattaforma di Contact Center Multicanale.

Questa prestazione sarà riconosciuta qualora risultino accertate per l’anno 2012 le condizioni richieste per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa di due anni, almeno 78 giornate di lavoro individuate, come di consueto, con riferimento alla durata contrattuale) e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente.

La prestazione sarà calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI (75% della retribuzione di riferimento come regolata dall’articolo 2, comma 6 e comma 7, della legge di riforma) e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.

Si precisa che, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per evitare la sovrapposizione di liquidazioni di prestazioni aventi uguale natura ma differente disciplina, la liquidazione della prestazione in argomento avverrà in un’unica soluzione e non mensilmente.

Si precisa, altresì, che nel caso di presentazione nel 2013 di una domanda mini-ASpI, i periodi contributivi utilizzati per una eventuale prestazione “mini-ASpI 2012” e presenti nell’anno precedente la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, saranno utili ai fini del diritto e del calcolo della retribuzione di riferimento, ma non della durata della prestazione richiesta. La procedura provvederà in automatico in tal senso.

Al fine del rispetto delle regole sopra descritte, nel caso in cui venga presentata nel periodo previsto una domanda “mini-ASpI 2012” successiva ad una domanda mini-ASpI, la Sede dovrà provvedere a:
1.     interrompere la liquidazione e/o il pagamento della mini-ASpI;
2.     liquidare in via prioritaria la “mini-ASpI 2012”;
3.     riliquidare la mini-ASpI da cui saranno detratti i periodi contributivi utilizzati per la “mini-ASpI 2012” ;
4.     provvedere al recupero di eventuali somme pagate in eccedenza su una delle prestazioni.

Per agevolare tali adempimenti la procedura provvederà in tale eventualità ad avvisare con un apposito messaggio il lavoratore al momento della presentazione della domanda “mini-ASpI 2012” e contemporaneamente la Sede perché possa provvedere tempestivamente agli adempimenti sopra descritti.

Al contrario i periodi contributivi del 2012 in caso di mancata presentazione di domanda “mini-ASpI 2012” resteranno utili a tutti i fini di una prestazione mini-ASpI.

Inoltre si rammenta che gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato sono esclusi dall’intera disciplina delle nuove indennità ASpI e mini-ASpI ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge di riforma.

Per effetto del combinato disposto dell’articolo 2, commi 3, 24 e 69 lettera b), della legge di riforma, ai predetti lavoratori non sarà erogabile la prestazione della disoccupazione ordinaria agricola con requisiti ridotti sia a regime per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1 gennaio 2013, sia per gli eventi già verificatisi nel 2012.

Pertanto le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate entro il 2 aprile 2013, i cui richiedenti non possano far valere, con riferimento all’attività lavorativa dipendente prestata prevalentemente nel settore agricolo, il requisito contributivo normale (102 contributi giornalieri per attività lavorativa dipendente con prevalenza nel settore agricolo nel biennio 2011-2012), saranno respinte con la motivazione “Non può far valere il requisito contributivo”. La procedura di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola, quindi, verrà aggiornata per inibire il calcolo delle prestazioni in carenza del requisito contributivo sopra indicato.

Per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012” sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi - pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni - che saranno collocati nell’anno di competenza (2012) con le consuete modalità. Questi contributi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

L’inoltro delle domande in via telematica tramite tutti i canali previsti (patronati, portale web INPS – servizi on line per il cittadino, contact center multicanale) e le procedure per le Sedi per l’acquisizione, l’istruttoria e il calcolo saranno a disposizione dal 1 gennaio 2013.

L’Inps si è inoltre impegnata a comunicare con successivo messaggio la data di disponibilità delle procedure di pagamento.

Fiorello lancia il contratto di apprendistato

Per incrementare l’occupazione giovanile si punta decisamente sull’Istituto dell’apprendistato.
Nel portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato annunciato uno spot televisivo realizzato con la collaborazione gratuita del noto show-man Fiorello.
Si punta molto sulle doti di comunicatore dell’attore per diffondere ed accrescere presso giovani, famiglie e imprese la conoscenza dei vantaggi del nuovo apprendistato.
Lo spot, ideato e scritto da Silvio Saffirio, uno dei più noti creativi della pubblicità, è stato girato, presso gli studi di Cinecittà, dalla Casa di Produzione Indiana Production ed andrà in onda da Natale sulle reti Rai e successivamente in radio e web.

Contemporaneamente all’avvio della campagna di promozione tv, sarà on line anche il nuovo portale www.nuovoapprendistato.gov.it, gestito da Isfol e Italia Lavoro per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interamente dedicato a questo tipo di contratto, con tutte le indicazioni, i consigli, la normativa, le buone pratiche e le istruzioni per l’uso.
Al di là delle considerazioni sullo spot pubblicitario, il nuovo portale sarà sicuramente un valido strumento per contemperare le grandi difficoltà relative alla gestione di un Istituto, quello dell’apprendistato, che se stenta a decollare non è certo per problemi legati alla comunicazione, bensì alla farraginosità di una norma la cui applicazione è stata notevolmente complicata dalla fase formativa esterna all’azienda, spesso inutile o poco funzionale alla logica (vecchia ma efficace) dell’apprendimento di un mestiere.

Valerio Pollastrini

martedì 18 dicembre 2012

Circolare Inps sugli incentivi all’assunzione – Legge 407/1990 – Liste di mobilità

La legge n.92 del 28 giugno 2012, meglio conosciuta come riforma del lavoro, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina degli incentivi all’assunzione dei lavoratori. Con la circolare n.137 del 12 dicembre 2012 l’Inps ha voluto illustrare i principi generali introdotti dalla legge, nonché le conseguenze applicative sui più rilevanti incentivi oggi vigenti, relativi all’assunzione di lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.


REGOLE GENERALI

La riforma ha voluto assicurare una disciplina omogenea delle condizioni di spettanza degli incentivi, introducendo alcuni principi generali.

L’obbligo di assumere un determinato lavoratore

Il principio generale consiste nell’inapplicabilità degli incentivi nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Gli incentivi, pertanto, non spettano nell’ipotesi in cui viene assunto un lavoratore per il quale sussisteva un obbligo di assunzione così come sono preclusi nell’ipotesi in cui ad essere assunto fosse un lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussisteva l’obbligo.

Datori di lavoro e utilizzatori presso i quali sono in atto sospensioni dell’attività lavorativa per crisi o riorganizzazione
L’ammissione ai benefici incontra altresì limitazioni nel caso in cui il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione.
La specifica norma della riforma recita espressamente: “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva”.

Coincidenza sostanziale di assetti proprietari e rapporti di collegamento

Sul punto è estremamente chiara la dizione della norma che recita testualmente: “gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica all’utilizzatore”.

Il cumulo degli incentivi

Per la determinazione degli incentivi e della loro durata, devono essere cumulati i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore delle stesso soggetto, sia a titolo di lavoro subordinato che come somministrato.
Non vanno cumulate le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se forniti dalla medesima agenzia, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Dunque, la durata massima prevista dalle varie norme, che contemplano incentivi all’assunzione, deve essere valutata considerando, sia gli incentivi goduti quando il lavoratori era alle dipendenze di un determinato soggetto, che gli incentivi goduti durante eventuali periodi di utilizzazione indiretta mediante un contratto di somministrazione.

Inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, previste dal DM del 30 ottobre 2007
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
La circolare in commento chiarisce che in caso di rettifica della comunicazione telematica vale la data del primo invio.
Viene rammentato, inoltre, che la compilazione del campo “agevolazione” dei moduli telematici (Unilav, Unisomm, eccetera) è facoltativa; l’omessa o erronea comunicazione non incide sul diritto ai benefici e, quindi, non richiede la rettifica del modulo inviato.

Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro

L’Inps ricorda che gli incentivi sono subordinati al rispetto delle nomre poste a tutela delle condizioni di lavoro.
L’articolo 9 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007 ha disposto, infatti, che “i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”; ai fini del rilascio del Durc, inoltre, “l’interessato è tenuto ad autocertificare l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A (del citato decreto ministeriale) ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito”.
L’autocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, deve essere resa alla competente Direzione Territoriale del Ministero del lavoro e deve essere menzionata nelle comunicazioni inoltrate all’Inps per l’applicazione degli incentivi.

In caso di somministrazione la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in quanto l’agenzia riveste la qualità formale di datore di lavoro; invece la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.

GLI INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISOCCUPATI O IN CIGS DA ALMENO 24 MESI
Gli incentivi per l’assunzione dei disoccupati da 24 mesi sono subordinati allo stato e alla durata della disoccupazione.
La riforma ha abrogato la lettera a) dell’articolo 4 del D.Lgs n.181/2000, che prevedeva la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
La riforma ha inoltre modificato il regime della “sospensione” della disoccupazione, per cui rimane sospeso lo stato di disoccupazione del lavoratore, di qualunque età, il quale svolge un rapporto di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.

Il nuovo articolo 8, comma 9, della legge 407/1990

L’articolo 4, comma 14, della legge 92/2012 ha modificato l’articolo 8, comma 9, L. 407/1990, per cui la disposizione novellata recita: “ … (omissis) ... in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi. … (omissis) … Nelle ipotesi di assunzione di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.”

Anche se è intervenuto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, l’incentivo spetta, se viene preventivamente offerto il lavoro ai lavoratori licenziati (i quali, si ricorda, rimangono per sei mesi titolari di un diritto di precedenza alla riassunzione) e questi rifiutano.

Il beneficio è ammissibile nei casi in cui il licenziamento non genera un diritto di precedenza alla riassunzione in favore del lavoratore licenziato; si pensi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo per sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni affidategli oppure al licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
Il principio del cumulo
Il principio del cumulo introduce un criterio di flessibilità nell’applicazione degli incentivi che trova il proprio limite nella durata e misura massime deducibili dall’interpretazione delle singole norme incentivanti.
Di conseguenza si deve riconoscere l’incentivo previsto dall’art.8, c.9 della L.407/1990 anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, purché il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato.
La circolare, in proposito, ha formulato il seguente esempio: la società Alfa assume a tempo determinato per 5 mesi Tizio, disoccupato da 24 mesi, e trasforma poi il rapporto a tempo indeterminato; poiché Tizio, se non fosse intervenuta la trasformazione, sarebbe tornato ad essere disoccupato con l’anzianità di 24 mesi, va applicato alla trasformazione l’incentivo previsto dall’art. 8, co. 9.

L’incentivo comunque non spetta se la trasformazione è effettuata nei confronti di un lavoratore che ha maturato un diritto di precedenza all’assunzione.

In attesa che il modulo telematico 407 venga aggiornato, il datore di lavoro, per fruire dell’incentivo, dovrà comunicare la trasformazione e trasmettere le consuete autocertificazioni e dichiarazioni di responsabilità  avvalendosi della  funzionalità contatti del “Cassetto previdenziale”.

GLI INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA’
La legge 92/2012 abroga la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal primo gennaio 2017; a decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Gli incentivi attualmente in vigore saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe che dovessero essere effettuate fino al 31 dicembre 2016.

Gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni,  proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012, ai sensi della cosiddetta legge di stabilità 2012; l’applicazione degli incentivi per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate  fino al 31 dicembre 2016 è subordinata alle eventuali proroghe legislative della disposizione citata.

Il diritto di precedenza all’assunzione
Per effetto dell’entrata in vigore delle legge 92/2012, gli incentivi sono esclusi non solo quando viene assunto il lavoratore titolare di un diritto di precedenza all’assunzione ma anche quando viene violato il diritto di precedenza di un lavoratore diverso da quello assunto o trasformato; analoghi principi si applicano in caso di utilizzazione del lavoratore mediante somministrazione.
Al riguardo la circolare fornisce la seguente precisazione:
Come è noto, la legge 223/1991 prevede espressamente specifici incentivi per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, che duri anche fino a  dodici mesi, originariamente instaurato con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; se la trasformazione è effettuata entro la scadenza del beneficio connesso al rapporto a tempo determinato, l’incentivo spetta a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato.

Il principio del cumulo degli incentivi
Come specificato in precedenza, il principio del cumulo ha una duplice valenza.
Nel considerare la somma dei periodi agevolati si  introduce un criterio di flessibilità nell’applicazione degli incentivi, che trova il proprio limite nella durata e misura massime deducibili dall’interpretazione delle singole norme incentivanti.

A proposito del limite inerente alla somma dei periodi agevolati si stabilisce un’equivalenza tra l’utilizzazione diretta e indiretta di uno stesso lavoratore, per cui la durata massima prevista dalle varie norme, che contemplano incentivi all’assunzione, deve essere valutata considerando  sia gli incentivi goduti quando il lavoratore era alle dirette dipendenze di un determinato soggetto sia gli incentivi goduti negli eventuali periodi di utilizzazione indiretta, mediante un contratto di somministrazione.

Pertanto si deve ritenere che, per un’assunzione a tempo indeterminato che segua - con o senza soluzione di continuità – un’assunzione a termine dalle liste di mobilità, spetta la riduzione contributiva per dodici mesi; spetta altresì, quando ne ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 8, co. 4, l. 223/1991, il contributo mensile per la durata prevista dallo stesso comma; la riduzione contributiva e il contributo mensile non spettano però nell’ipotesi in cui l’assunzione è dovuta, perché soddisfa un diritto di precedenza alla riassunzione, maturato dal lavoratore in conseguenza del precedente rapporto a termine.

La circolare termina con alcuni chiarimenti relativi a condizioni e termini degli incentivi sopra previsti nei casi di somministrazione, per i quali si richiama alla normativa specifica dell’istituto.

Valerio Pollastrini

venerdì 14 dicembre 2012

Il contratto a progetto dopo la riforma del lavoro

Con la circolare n.29/2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali approfitta della necessità di impartire alcune indicazioni operative al personale ispettivo per fornire alcuni chiarimenti di portata generale sull’istituto del contratto a progetto.
La legge n.92/2012 (riforma del lavoro) ha apportato alcune restrizioni al fine di contrastare l’utilizzo scorretto del suddetto istituto.
Sono stati modificati i requisiti del progetto, il corrispettivo dovuto al collaboratore, l’esercizio del diritto di recesso, nonché alcuni aspetti del sistema sanzionatorio.


Requisiti del progetto

Secondo la nuova disposizione normativa “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore”.
Il primo rilievo riguarda l’eliminazione della precedente dizione che consentiva la legittimità del contratto anche in relazione a “programmi di lavoro o fasi di esso”.

Il progetto deve essere “funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale”, motivo per il quale il legislatore ha disposto nella redazione del contratto “l’indicazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire”.
Appare evidente che il risultato finale costituisca parte integrante del progetto e che esso sia necessario ai fini della sua validità.

Nella circolare viene preso come esempio di legittimità del contratto lo sviluppo di uno specifico software e non l’attività ordinariamente necessaria ai fini della sua gestione. Altro esempio positivo è quello dell’ideazione di una specifica scenografia per la rappresentazione di uno spettacolo teatrale e non il mero allestimento del palco.

La riforma ha disposto inoltre che il progetto “non può consistere in una semplice riproposizione dell’oggetto sociale del committente”. Il progetto dovrà pertanto distinguersi da essa, costituendo un tipo di attività che si affianca all’attività principale senza confondersi con essa.

Pur potendo rientrare nel ciclo produttivo dell’impresa ed avere ad oggetto attività che rappresentano il core business aziendale, il progetto dovrà essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi, come ad esempio, nell’ambito di un’azienda di software, la creazione di un programma informatico avente particolari caratteristiche, oppure, nell’ambito di una attività di rilevazione dati per finalità statistiche, la raccolta degli stessi finalizzata alla realizzazione di uno specifico obiettivo di ricerca.

Altro aspetto sicuramente decisivo ai fini del corretto inquadramento del lavoratore a progetto riguarda lo svolgimento di compiti che non siano meramente esecutivi o ripetitivi.
Per compiti meramente esecutivi devono essere intesi quelli caratterizzati dalla semplice attuazione di quanto impartito dal committente, senza alcun margine di autonomia, anche  operativa, da parte del collaboratore
Quanto ai compiti ripetitivi, ci si riferisce a quelle attività per le quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente. Si tratta di attività elementari che non richiedono specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in volta dal committente, come ad esempio quelle del cameriere e del barista.
Alla contrattazione collettiva è stata assegnata la funzione di specificare l’individuazione delle attività non consentite.

Nella circolare in commento vengono suggerite al personale ispettivo alcune attività difficilmente inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione a progetto. Esse sono:
-         addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
-         addetti alle agenzie ippiche;
-         addetti alle pulizie;
-         autisti e autotrasportatori;
-         baristi e camerieri;
-         commessi e addetti alle vendite;
-         custodi e portieri;
-         estetiste e parrucchieri;
-         facchini;
-         istruttori di autoscuola;
-         letturisti di contatori;
-         magazzinieri;
-         manutentori;
-         muratori e qualifiche operaie dell’edilizia;
-         piloti e assistenti di volo;
-         prestatori di manodopera del settore agricolo;
-         addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
-         addetti alla somministrazione di cibi e bevande;
-         prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.


Il corrispettivo nel contratto a progetto

Il compenso del collaboratore, ora come nel passato,  deve essere proporzionato alla quantità e qualità dell’attività svolta. La riforma ha specificato che il compenso “non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività (…) in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati”.
Dunque il compenso minimo del collaboratore va individuato dalla contrattazione collettiva. Nel caso in cui non vi fosse una contrattazione collettiva specifica, il singolo committente dovrà garantire che il compenso non sia inferiore “a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”.

Profili sanzionatori

La mancata individuazione del progetto, per espressa dizione della norma, determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La citata disposizione “si interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Stesso discorso vale nel caso in cui, pur presente, il progetto appaia carente dei requisiti richiesti e specificati in precedenza.

Nell’ipotesi in cui il collaboratore a progetto esegua le prestazioni in maniera non autonoma, bensì con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati, opera una presunzione relativa di subordinazione, suscettibile di prova contraria da parte del committente, il quale, in questo caso, sarà chiamato a dimostrare in giudizio la genuinità della collaborazione.
Tale presunzione relativa non si applica alle prestazioni di elevata professionalità meglio declinate dalla contrattazione collettiva mediante specifiche clausole.

In conclusione, la circolare ministeriale ha voluto ricordare che le novità introdotte dalla riforma del lavoro trovano applicazione esclusivamente per i contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge.

Valerio Pollastrini