Livello | Qualifica | Retr.Lorda | Retr.Netta | Costo Annuo | Costo Mensile | Costo Giornaliero | Costo Orario | |
Q | Quadri | 37868,00 | 24833,00 | 59629,00 | 4969,08 | 297,40 | 37,13 | |
7 | Imp. | 35899,00 | 23829,00 | 56540,00 | 4711,67 | 282,00 | 35,21 | |
6 | Imp. | 33106,00 | 22404,00 | 52160,00 | 4346,67 | 260,15 | 32,48 | |
5 | Imp. | 28749,00 | 19964,00 | 45326,00 | 3777,17 | 226,06 | 28,22 | |
4 | Imp. | 27189,00 | 19005,00 | 42879,00 | 3573,25 | 213,86 | 26,70 | |
Ope. | 25684,00 | 17863,00 | 42163,00 | 3513,58 | 220,17 | 27,52 | ||
3 | Imp. | 25728,00 | 18106,00 | 40588,00 | 3382,33 | 202,43 | 25,27 | |
Ope. | 24334,00 | 17055,00 | 39959,00 | 3329,92 | 208,66 | 26,08 | ||
2 | Imp. | 23850,00 | 16953,00 | 37641,00 | 3136,75 | 187,74 | 23,44 | |
ope. | 22572,00 | 16002,00 | 37959,00 | 3163,25 | 198,22 | 24,78 | ||
1 | Imp. | 21459,00 | 15498,00 | 33892,00 | 2824,33 | 169,04 | 21,10 | |
Ope. | 20277,00 | 14629,00 | 33337,00 | 2778,08 | 174,08 | 21,76 | ||
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
Chi siamo
MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia
lunedì 10 dicembre 2012
Edilizia Industria - Retribuzioni e costo del personale
Retribuzioni e costo del personale relativi al Contratto Collettivo con validità fino al 31/12/2012
Sostegno alle vittime di gravi infortuni sul lavoro: importi 2012
L’articolo 1, comma 1187, della legge n.296/2006 ha istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, al quale sarà possibile accedere anche nel caso in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria presso l’Inail.
Il 6 dicembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.285 il Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2012 che ha determinato gli importi dei benefici del Fondo relativi all’esercizio finanziario 2012.
Ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici di cui sopra, individuati il 19 novembre 2008 dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012, l’importo della prestazione è determinato secondo le seguenti quattro tipologie:
Tipologia | N. Superstiti | Importo per nucleo superstiti (euro) | |
A | 1 | 9.000,00 | |
B | 2 | 13.500,00 | |
C | 3 | 18.000,00 | |
D | Più di 3 | 25.000,00 | |
Disciplina della Cassa Integrazione in deroga
La CIG in deroga è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni.
Spetta alle aziende che operano in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate negli accordi governativi. In questo ambito possono fruirne tutti i lavoratori subordinati, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti e coloro che sono in somministrazione.
L’accesso al trattamento viene concesso:
- dopo aver esaurito gli interventi ordinari (indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi) previsti in caso di sospensione del rapporto di lavoro e in presenza di intervento integrativo degli Enti Bilaterali.
- per accesso diretto ai trattamenti in deroga, laddove non vi sia intervento integrativo degli Enti Bilaterali.
Per quanto riguarda i requisiti individuali, al lavoratore è richiesta un’anzianità lavorativa aziendale di almeno 90 giorni alla data della richiesta della CIG in deroga. Per il calcolo dell'anzianità sono altresì comprese eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che:
- non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni
- il lavoratore operi in regime di monocommittenza
- il reddito conseguito sia superiore a € 5.000, anche se relativo a più di un anno solare, purché sia conseguito nelle mensilità computabili per l’anzianità aziendale.
Il lavoratore deve inoltre rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto a qualsiasi prestazione.
Il datore di lavoro deve raccogliere e conservare i modelli DID di dichiarazione di immediata disponibilità (cod. SR105) compilati dai lavoratori.
La durata della cassa integrazione in deroga varia a seconda dei singoli accordi territoriali.
La richiesta deve essere presentata all’ Ente che autorizza i trattamenti di integrazione salariale in deroga (Regione o DRL) e per via telematica all’Inps (ove non previsto diversamente dagli accordi regionali), corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’ elenco dei lavoratori interessati.
Tale adempimento deve essere espletato entro 20 GIORNI dalla data di inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
venerdì 7 dicembre 2012
Chiarimenti dell’Interno sulla sanatoria 2012
Trasmettiamo un estratto di alcune precisazioni fornite dal Ministero dell’Interno a proposito dell’emersione dal lavoro irregolare riguardante i lavoratori extracomunitari prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n.109/2012.
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO FORFETTARIO E COMPLETAMENTO DELLA REGOLARIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Sono stati segnalati casi in cui risultano regolarmente effettuati entro il 15 ottobre 2012 i pagamenti del contributo forfetario di 1000 euro attraverso il modello F24 e non risultano poi inviate al sistema informatico del Ministero dell’Interno le correlate domande.
Gli utenti che hanno versato il contributo forfetario ed intendono completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda, potranno accedere, a partire dalle ore otto del 10 dicembre 2012, direttamente al sistema di inoltro telematico utilizzando l’indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it senza necessità di registrarsi. L’utente dovrà utilizzare le seguenti credenziali:
- per la mail utente: il codice fiscale/partita Iva del datore di lavoro riportato sul modello F24;
- per la password: il numero del documento identificativo del lavoratore, presente sullo stesso modello.
I dati di accesso dovranno essere corrispondenti esattamente a quelli presenti sul modello F24 con cui è stato effettuato il versamento.
Una volta avuto accesso al sistema di inoltro telematico, gli utenti avranno a disposizione per la compilazione i due modelli EM-DOM ed EM_SUB tra i quali scegliere. Non sarà possibile effettuare il cambio password. Eventuali richieste di assistenza alla compilazione ed all’invio potranno essere inoltrate tramite modulo accedendo alla sezione help desk dell’applicativo.
Sarà possibile inviare le istanze entro e non oltre il termine perentorio del 31/01/2013.
INTERRUZIONE DEL RAPPORTO
Il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, firmando presso lo Sportello Unico competente il contratto di soggiorno e contestualmente assolvendo all’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione.
Soltanto dopo aver perfezionato gli adempimenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà eventualmente porre fine al rapporto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima della conclusione della procedura presso lo Sportello Unico il datore di lavoro deve darne comunicazione allo stesso e alla sede locale dell’Inps. Tale interruzione potrà determinarsi a causa di forza maggiore sopravvenuta, ad es. il decesso della persona da assistere e per il lavoro subordinato la cessazione d’azienda; in tal caso sarà consentito, al momento della convocazione, il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto o dell’azienda subentrante, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro, purché sussistano i requisiti previsti dalla norma. Qualora il predetto subentro non sia possibile, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro si interrompa per altri motivi al di fuori di quelli menzionati, si ribadisce che il datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione dovrà, comunque, presentarsi insieme al lavoratore il giorno della convocazione presso lo Sportello Unico, al fine di formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro, specificando i motivi che ne hanno causato l’interruzione e sottoscrivere, contestualmente al lavoratore straniero, il contratto di soggiorno, per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore. Solo a seguito di tale adempimento si perfezionerà la conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla norma.
Si aggiunge che il datore di lavoro dovrà provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali all’Inps, a favore del lavoratore straniero, per l’intero periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a sei mesi.
Ai lavoratori interessati sarò consentito, quindi, di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Inoltre, nel caso in cui, a seguito della convocazione, soltanto il datore di lavoro si rechi regolarmente presso lo Sportello Unico, si procederà comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico dello stesso ex art.5, comma 10, Dlgs 109/2012.
Infine, si precisa che, nelle more della definizione della procedura di emersione, i lavoratori stranieri non possono in ogni caso essere assunti da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione.
DISCONOSCIMENTO DELL’ISTANZA
Nel caso in cui il datore di lavoro voglia disconoscere l’istanza stessa, sarà tenuto ad effettuare la denuncia di furto di identità presso le competenti autorità di pubblica sicurezza e presentarla presso lo Sportello Unico.
Conseguentemente lo Sportello Unico potrà procedere alla chiusura della domanda stessa.
In arrivo il decreto sull'occupazione giovanile
Con il comunicato stampa del 6 dicembre 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che e' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto finalizzato a stimolare l’occupazione giovanile.
A detta del Ministero si tratta della realizzazione di un progetto il cui intento e' quello di perseguire la costruzione di un mercato del lavoro più dinamico e inclusivo.
Il decreto prevede la possibilità di concludere un ‘accordo’ fra cinque attori diversi - soggetti pubblici, Enti previdenziali, imprese, lavoratori anziani, lavoratori giovani - che consentira' una sorta di successione graduale nel rapporto di lavoro.
In presenza della disponibilita' di un lavoratore anziano a trasformare il proprio rapporto a tempo indeterminato da full-time a part-time, sara' possibile assumere un lavoratore giovane con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato (condizione necessaria è che il saldo finale in termini di posti di lavoro sia positivo).
Al verificarsi delle condizioni sopra indicate interverra' il soggetto pubblico che si farà carico di versare all’Ente previdenziale i contributi aggiuntivi in favore del lavoratore anziano, garantendo in tal modo a quest’ultimo un livello di copertura pensionistica adeguato.
Questo strumento, se sviluppato in tutte le sue potenzialità, potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella realizzazione di un vero e proprio ‘patto fra generazioni’ volto sia ad assicurare la salvaguardia dei livelli di occupazione per le nuove generazioni sia il mantenimento di condizioni di reddito accettabili per le fasce di popolazione meno giovani.
Valerio Pollastrini
giovedì 6 dicembre 2012
Rinnovato il contratto dei Metalmeccanici
Nei giorni scorsi Fim, Uilm e Federmeccanica hanno stipulato il rinnovo del contratto collettivo dei metalmeccanici per il triennio 2013.
L'accordo non e' stato siglato dalla Fiom-Cgil.
Tra le novità di rilievo, l'obbligo di accogliere, nel limite del 4%, la richiesta dei lavoratori di trasformare in part-time il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno.
Quanto alle altre modifiche, si segnala la previsione di un orario flessibile di ingresso e di uscita dal lavoro.
Gli aumenti salariali verranno corrisposti secondo la seguente progressione:
- 1 gennaio 2013: 35 €;
- 1 gennaio 2014: 45 €;
- 1 gennaio 2015: 50 €;
Edilizia Artigianato - Retribuzioni e costo del personale
Retribuzioni e costo del personale relativi al Contratto Collettivo con validità fino al 31/12/2012
Livello | Qualifica | Retr.Lorda | Retr.Netta | Costo Annuo | Costo Mensile | Costo Giornaliero | Costo Orario | |
7Q | Quadri | 37.494,00 | 24.571,00 | 58.041,00 | 4.836,75 | 289,48 | 36,14 | |
7 | Imp. | 36.511,00 | 24.072,00 | 56.527,00 | 4.710,58 | 281,93 | 35,2 | |
6 | Imp. | 32.986,00 | 22.281,00 | 51.101,00 | 4.258,42 | 254,87 | 31,82 | |
5 | Imp. | 28.613,00 | 19.836,00 | 44.368,00 | 3.697,33 | 221,29 | 27,63 | |
4 | Imp. | 26.919,00 | 18.798,00 | 41.760,00 | 3.480,00 | 208,28 | 26 | |
Ope. | 24.913,00 | 17.379,00 | 40.392,00 | 3.366,00 | 209,83 | 26,23 | ||
3 | Imp. | 25.591,00 | 17.973,00 | 39.716,00 | 3.309,67 | 198,08 | 24,73 | |
Ope. | 23,700,00 | 16.655,00 | 38.442,00 | 3.203,50 | 199,7 | 24,96 | ||
2 | Imp. | 23.457,00 | 16.677,00 | 36.429,00 | 3.035,75 | 181,69 | 22,68 | |
Ope. | 21.750,00 | 15.489,00 | 35.304,00 | 2.942,00 | 183,4 | 22,92 | ||
1 | Imp. | 21.343,00 | 15.394,00 | 33.175,00 | 2.764,58 | 165,46 | 20,66 | |
Ope. | 19.799,00 | 14.323,00 | 32.164,00 | 2.680,33 | 167,09 | 20,89 | ||
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