La CIG in deroga è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni.
Spetta alle aziende che operano in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate negli accordi governativi. In questo ambito possono fruirne tutti i lavoratori subordinati, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti e coloro che sono in somministrazione.
L’accesso al trattamento viene concesso:
- dopo aver esaurito gli interventi ordinari (indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi) previsti in caso di sospensione del rapporto di lavoro e in presenza di intervento integrativo degli Enti Bilaterali.
- per accesso diretto ai trattamenti in deroga, laddove non vi sia intervento integrativo degli Enti Bilaterali.
Per quanto riguarda i requisiti individuali, al lavoratore è richiesta un’anzianità lavorativa aziendale di almeno 90 giorni alla data della richiesta della CIG in deroga. Per il calcolo dell'anzianità sono altresì comprese eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che:
- non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni
- il lavoratore operi in regime di monocommittenza
- il reddito conseguito sia superiore a € 5.000, anche se relativo a più di un anno solare, purché sia conseguito nelle mensilità computabili per l’anzianità aziendale.
Il lavoratore deve inoltre rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto a qualsiasi prestazione.
Il datore di lavoro deve raccogliere e conservare i modelli DID di dichiarazione di immediata disponibilità (cod. SR105) compilati dai lavoratori.
La durata della cassa integrazione in deroga varia a seconda dei singoli accordi territoriali.
La richiesta deve essere presentata all’ Ente che autorizza i trattamenti di integrazione salariale in deroga (Regione o DRL) e per via telematica all’Inps (ove non previsto diversamente dagli accordi regionali), corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’ elenco dei lavoratori interessati.
Tale adempimento deve essere espletato entro 20 GIORNI dalla data di inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
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