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mercoledì 31 luglio 2013

Incentivi per l’assunzione di donne e ultra-cinquantenni


Dopo lunghi mesi di attesa, finalmente l’Inps, con la Circolare n.111 del 24 luglio 2013, ha fornito le indicazioni operative necessarie per l’erogazione dell’incentivo previsto dall’articolo 4, commi 8-11, della legge n.92/2012.

Si tratta della riduzione contributiva per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree.



I lavoratori interessati

L’incentivo spetta per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

-         uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;

-         donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

-         donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

-         donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Con  la locuzione “prive di impiego regolarmente retribuito”, ai sensi del   decreto del Ministero del lavoro del 20 marzo 2013, si fa riferimento a “coloro che non  hanno  prestato attività  lavorativa  riconducibile  ad  un   rapporto   di   lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro  che  negli  hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito  inferiore  al  reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.

 
Misura e durata dell’agevolazione contributiva

L’incentivo spetta per:

-         le assunzioni a tempo indeterminato;

-         le assunzioni a tempo determinato;

-         le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione.

L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001.

In considerazione della loro specialità, l’incentivo non spetta , invece, per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi.

In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.

Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato -, fino al limite complessivo di dodici mesi.

Ai fini del riconoscimento dell’incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

L’incentivo può spettare anche nell’ipotesi in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato, venga effettuata – con soluzione di continuità – una nuova assunzione - a tempo determinato o indeterminato – dell’ ex dipendente; in tal caso è necessario – ai fini del riconoscimento dell’incentivo – che il lavoratore abbia mantenuto – secondo la disciplina dello stato di disoccupazione contenuta nel D.lgs 181/2000 – l’anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi. In tali ipotesi l’incentivo spetta – se sussistono le altre condizioni di legge – per la durata residua rispetto a quanto già goduto precedentemente.


Quando spetta l’incentivo

Gli incentivi sono subordinati:

-         al rispetto della  regolarità degli adempimenti relativi agli obblighi contributivi;

-         all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

-         al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 

Incremento netto della base occupazionale

Altra condizione indispensabile per accedere alla riduzione contributiva in commento è quella dell’incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:

-         dimissioni volontarie del lavoratore;

-         invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;

-         pensionamento per raggiunti limiti di età;

-         riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

-         licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

L’incremento deve essere attualmente valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

Per la proroga e la trasformazione a tempo indeterminato, l’incentivo è subordinato ad una nuova valutazione dell’incremento occupazionale;  in tal caso il lavoratore interessato dalla proroga o dalla trasformazione è escluso dal computo della forza media occupata nei dodici mesi precedenti la proroga o la trasformazione. Nelle ipotesi in cui sia effettuata la proroga o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto non agevolato - instaurato prima del 2013 ovvero instaurato quando il lavoratore non aveva ancora cinquant’anni -, il lavoratore interessato dalla proroga o trasformazione è invece compreso nel computo della forza media occupata nei dodici mesi precedenti la proroga o trasformazione.


Adempimenti dei datori di lavoro per accedere all’incentivo

Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012”, che verrà messo a breve a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito internet www.inps.it (dell’avvenuto rilascio del modulo telematico sarà dato avviso mediante pubblicazione di specifico messaggio); la comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione.

L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

Valerio Pollastrini

martedì 23 luglio 2013

Guida on-line per la consultazione dei certificati di malattia


Il 16 aprile 2013 l’Inps ha implementato i servizi forniti dal proprio sito, attraverso la guida on-line “Come fare per consultare i certificati di malattia”.

Lavoratori e datori di lavoro potranno consultare nel portale dell’Istituto attestati e certificati di malattia.

 

Servizi per i lavoratori

La nuova guida dispone i seguenti servizi per i lavoratori:

-         Consultazione attestati di malattia: consente la presa visione  e la stampa degli attestati di malattia attraverso l’inserimento del numero di protocollo del certificato ed il codice fiscale;

-         Consultazione certificati di malattia per il cittadino: per accedere a questa funzione il lavoratore dovrà inserire il  Pin personale che gli consentirà di consultare e stampare i propri certificati di malattia. Sarà possibile ricevere via sms il numero di protocollo dei propri certificati e, per coloro che fossero in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, tale ricezione potrà avvenire anche via e-mail.

 

Servizi per i datori di lavoro

Attraverso la procedura telematica, sia i datori di lavoro che i professionisti delegati potranno visualizzare e stampare  gli attestati di malattia dei lavoratori, esonerandoli in tal modo dall’invio della stessa documentazione.

I datori di lavoro ed i consulenti del lavoro delegati, potranno inoltre richiedere la “ricezione automatica degli attestati di malattia via e—mail”. Si tratta di una funzione che consente di ricevere, giorno per giorno, attraverso lo strumento della posta elettronica certificata, la lista degli attestati dei propri dipendenti. Per quest’ultimo servizio, i datori di lavoro dovranno recarsi presso una sede Inps per l’espletamento delle pratiche di richiesta. Lo stesso servizio potrà essere richiesto dai consulenti del lavoro appositamente delegati dalle aziende.

 
Valerio Pollastrini

martedì 16 luglio 2013

Recenti modifiche all’istituto del contratto a termine


Il Decreto Legge n.76 del 28 giugno 2013 ha introdotto alcune modifiche all’istituto del contratto a termine, riducendo in sostanza alcune restrizioni imposte dalla c.d. riforma Fornero.

Contratto  a termine acausale
La prima novità riguarda il contratto a termine “acausale” o “di primo impiego”. Si tratta del primo contratto stipulato tra azienda e lavoratore, per il quale non sono richieste specifiche  ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Si tratta di una fattispecie contrattuale, introdotta dalla  riforma Fornero, della durata massima di dodici mesi.  

Con le ultime modifiche, la possibilità di instaurare un contratto a termine “acausale” è stata estesa, oltre all’ipotesi di primo impiego, ad  ogni altra condizione individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Eliminata inoltre la norma che impediva la proroga di questo particolare contratto a termine, a patto però che tra proroga e contratto originale non vengano superati complessivamente 12 mesi.

 
Successione di diversi contratti a termine
Nuovamente ridotti i termini per stipulare altri contratti a termine tra gli stessi soggetti dopo la scadenza di un precedente contratto a tempo determinato.  La riforma Fornero aveva elevato i termini di interruzione tra diversi contratti a tempo determinato a  60 e 90 giorni, a seconda se il contratto scaduto fosse di durata inferiore o superiore a sei mesi. La nuova modifica riduce notevolmente i suddetti  termini di interruzione obbligatoria, che ammontano ora  a 10 o 20 giorni.

Valerio Pollastrini

venerdì 5 luglio 2013

Incentivi straordinari per l’occupazione dei giovani


Con il Decreto Legge del 28 giugno 2013, n.76, il Governo ha emanato i primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione.

In particolare, l’articolo 1 prevede specifici incentivi alle aziende in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.

Si tratta di una misura che verrà adottata in via sperimentale e nel limite delle risorse stanziate.

Ai fini dell’agevolazione è indispensabile che la nuova assunzione comporti un incremento occupazionale netto all’interno dell’azienda e riguardi, altresì, lavoratori nella fascia di età sopra specificata e che rientrino in una delle seguenti condizioni:

-         Siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

-         Siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

-         Vivano soli con una o più persone a carico.

Misura dell’incentivo ed altre condizione - L’importo dell’incentivo sarà pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e non potrà in ogni caso superare l’importo mensile di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto, avrà durata di 18 mesi e verrà corrisposto al datore di lavoro attraverso conguaglio con i contributi mensili, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

Nel caso di trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, di soggetti in possesso delle medesime condizioni soggettive ed anagrafiche, l’incentivo spetterà per 12 mesi, con esclusione dei lavoratori per i quali i datori di lavoro avessero comunque già beneficiato dello specifico incentivo  in commento. Alla trasformazione del contratto deve comunque corrispondere l’ulteriore assunzione di un lavoratore che determini un incremento netto di occupazione.

L’incremento occupazionale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale verranno considerati pro-quota.

Operatività e limiti -  L’incentivo troverà applicazione per  le assunzioni avvenute successivamente alla data di approvazione degli atti di riprogrammazione che determineranno il finanziamento delle disposizioni in commento.

Sarà l’Inps a riconoscere il diritto all’agevolazione in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute. In caso di insufficienza delle risorse indicate, l’Ente  non prenderà in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione.
 

Conclusioni – Annunciata da fonti governative come la soluzione al dramma della disoccupazione giovanile, quella in commento si annovera, ad avviso dello scrivente, tra le mezze misure prive di efficacia risolutiva degli ultimi anni.

Tralasciando le opinabili scelte relative ai requisiti soggettivi richiesti ai giovani lavoratori, aziende ed operatori del settore da troppo tempo lamentano  una legislazione sul lavoro inidonea a generare certezza e l’ennesimo incentivo, valido fino ad esaurimento fondi, di certo non inverte la tendenza.
 

Valerio Pollastrini