Dopo lunghi mesi di attesa, finalmente l’Inps, con la
Circolare n.111 del 24 luglio 2013, ha fornito le indicazioni operative
necessarie per l’erogazione dell’incentivo previsto dall’articolo 4, commi
8-11, della legge n.92/2012.
Si tratta della riduzione contributiva per l’assunzione
di lavoratori con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre 12 mesi, e di
donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di
impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree.
I lavoratori interessati
L’incentivo spetta per l’assunzione delle seguenti
categorie di lavoratori:
-
uomini o
donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
-
donne di
qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
-
donne di
qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da
un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
-
donne di
qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito
da almeno ventiquattro mesi”.
Con la locuzione “prive di impiego regolarmente
retribuito”, ai sensi del decreto del Ministero del lavoro del 20 marzo
2013, si fa riferimento a “coloro che non hanno
prestato attività lavorativa riconducibile
ad un rapporto
di lavoro subordinato della
durata di almeno sei mesi ovvero coloro
che negli hanno svolto attività lavorativa in forma
autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore
al reddito annuale minimo personale
escluso da imposizione”.
Misura e durata dell’agevolazione
contributiva
L’incentivo spetta per:
-
le
assunzioni a tempo indeterminato;
-
le
assunzioni a tempo determinato;
-
le
trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time ed è
altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione.
L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro
subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una
cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001.
In considerazione della loro specialità, l’incentivo
non spetta , invece, per i rapporti di lavoro domestico, intermittente,
ripartito, accessorio.
L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei
contributi a carico del datore di lavoro.
In caso di assunzione a tempo indeterminato la
riduzione spetta per diciotto mesi.
In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione
spetta fino a dodici mesi.
Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato
la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del
rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo
determinato -, fino al limite complessivo di dodici mesi.
Ai fini del riconoscimento dell’incentivo, la
trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del
beneficio.
L’incentivo può spettare anche nell’ipotesi in cui,
dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato, venga effettuata – con
soluzione di continuità – una nuova assunzione - a tempo determinato o
indeterminato – dell’ ex dipendente; in tal caso è necessario – ai fini del
riconoscimento dell’incentivo – che il lavoratore abbia mantenuto – secondo la
disciplina dello stato di disoccupazione contenuta nel D.lgs 181/2000 –
l’anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi. In tali ipotesi
l’incentivo spetta – se sussistono le altre condizioni di legge – per la durata
residua rispetto a quanto già goduto precedentemente.
Quando spetta l’incentivo
Gli incentivi sono subordinati:
-
al rispetto
della regolarità degli adempimenti
relativi agli obblighi contributivi;
-
all’osservanza
delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
-
al rispetto
degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
Incremento netto della base
occupazionale
Altra condizione indispensabile per accedere alla
riduzione contributiva in commento è quella dell’incremento netto del numero
dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici
mesi precedenti; l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non
avvenga per:
-
dimissioni
volontarie del lavoratore;
-
invalidità
sopravvenuta o decesso del lavoratore;
-
pensionamento
per raggiunti limiti di età;
-
riduzione
volontaria dell’orario di lavoro;
-
licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
L’incremento deve essere attualmente valutato in
relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla
singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.
Per la proroga e la trasformazione a tempo
indeterminato, l’incentivo è subordinato ad una nuova valutazione
dell’incremento occupazionale; in tal
caso il lavoratore interessato dalla proroga o dalla trasformazione è escluso
dal computo della forza media occupata nei dodici mesi precedenti la proroga o
la trasformazione. Nelle ipotesi in cui sia effettuata la proroga o la
trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto non agevolato - instaurato
prima del 2013 ovvero instaurato quando il lavoratore non aveva ancora cinquant’anni
-, il lavoratore interessato dalla proroga o trasformazione è invece compreso
nel computo della forza media occupata nei dodici mesi precedenti la proroga o
trasformazione.
Adempimenti dei datori di lavoro per
accedere all’incentivo
Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro
interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS; la comunicazione
deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012”, che
verrà messo a breve a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale
Aziende, presso il sito internet www.inps.it (dell’avvenuto rilascio del modulo
telematico sarà dato avviso mediante pubblicazione di specifico messaggio); la
comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia
contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.
Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi
informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un
esito positivo o negativo alla comunicazione.
L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica
amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei
presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi
con successive disposizioni interne.
Valerio Pollastrini