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venerdì 5 luglio 2013

Incentivi straordinari per l’occupazione dei giovani


Con il Decreto Legge del 28 giugno 2013, n.76, il Governo ha emanato i primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione.

In particolare, l’articolo 1 prevede specifici incentivi alle aziende in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.

Si tratta di una misura che verrà adottata in via sperimentale e nel limite delle risorse stanziate.

Ai fini dell’agevolazione è indispensabile che la nuova assunzione comporti un incremento occupazionale netto all’interno dell’azienda e riguardi, altresì, lavoratori nella fascia di età sopra specificata e che rientrino in una delle seguenti condizioni:

-         Siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

-         Siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

-         Vivano soli con una o più persone a carico.

Misura dell’incentivo ed altre condizione - L’importo dell’incentivo sarà pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e non potrà in ogni caso superare l’importo mensile di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto, avrà durata di 18 mesi e verrà corrisposto al datore di lavoro attraverso conguaglio con i contributi mensili, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

Nel caso di trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, di soggetti in possesso delle medesime condizioni soggettive ed anagrafiche, l’incentivo spetterà per 12 mesi, con esclusione dei lavoratori per i quali i datori di lavoro avessero comunque già beneficiato dello specifico incentivo  in commento. Alla trasformazione del contratto deve comunque corrispondere l’ulteriore assunzione di un lavoratore che determini un incremento netto di occupazione.

L’incremento occupazionale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale verranno considerati pro-quota.

Operatività e limiti -  L’incentivo troverà applicazione per  le assunzioni avvenute successivamente alla data di approvazione degli atti di riprogrammazione che determineranno il finanziamento delle disposizioni in commento.

Sarà l’Inps a riconoscere il diritto all’agevolazione in base all’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute. In caso di insufficienza delle risorse indicate, l’Ente  non prenderà in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione.
 

Conclusioni – Annunciata da fonti governative come la soluzione al dramma della disoccupazione giovanile, quella in commento si annovera, ad avviso dello scrivente, tra le mezze misure prive di efficacia risolutiva degli ultimi anni.

Tralasciando le opinabili scelte relative ai requisiti soggettivi richiesti ai giovani lavoratori, aziende ed operatori del settore da troppo tempo lamentano  una legislazione sul lavoro inidonea a generare certezza e l’ennesimo incentivo, valido fino ad esaurimento fondi, di certo non inverte la tendenza.
 

Valerio Pollastrini

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