Con
il Decreto Legge del 28 giugno 2013, n.76, il Governo ha emanato i primi
interventi urgenti per la promozione dell’occupazione.
In
particolare, l’articolo 1 prevede specifici incentivi alle aziende in caso di nuove
assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori di età compresa tra i 18
ed i 29 anni.
Si
tratta di una misura che verrà adottata in via sperimentale e nel limite delle
risorse stanziate.
Ai
fini dell’agevolazione è indispensabile che la nuova assunzione comporti un
incremento occupazionale netto all’interno dell’azienda e riguardi, altresì,
lavoratori nella fascia di età sopra specificata e che rientrino in una delle
seguenti condizioni:
-
Siano privi di impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi;
-
Siano privi di un diploma di scuola
media superiore o professionale;
-
Vivano soli con una o più persone a
carico.
Misura dell’incentivo
ed altre condizione - L’importo dell’incentivo sarà pari
ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e
non potrà in ogni caso superare l’importo mensile di seicentocinquanta euro per
lavoratore assunto, avrà durata di 18 mesi e verrà corrisposto al datore di
lavoro attraverso conguaglio con i contributi mensili, fatte salve le diverse
regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
Nel
caso di trasformazione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato,
di soggetti in possesso delle medesime condizioni soggettive ed anagrafiche,
l’incentivo spetterà per 12 mesi, con esclusione dei lavoratori per i quali i
datori di lavoro avessero comunque già beneficiato dello specifico
incentivo in commento. Alla
trasformazione del contratto deve comunque corrispondere l’ulteriore assunzione
di un lavoratore che determini un incremento netto di occupazione.
L’incremento
occupazionale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei
lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente
occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. I dipendenti con contratto
di lavoro a tempo parziale verranno considerati pro-quota.
Operatività e limiti - L’incentivo troverà
applicazione per le assunzioni avvenute
successivamente alla data di approvazione degli atti di riprogrammazione che
determineranno il finanziamento delle disposizioni in commento.
Sarà
l’Inps a riconoscere il diritto all’agevolazione in base all’ordine cronologico
riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande
pervenute. In caso di insufficienza delle risorse indicate, l’Ente non prenderà in considerazione ulteriori
domande con riferimento alla Regione per la quale è stata verificata tale
insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione.
Conclusioni – Annunciata
da fonti governative come la soluzione al dramma della disoccupazione
giovanile, quella in commento si annovera, ad avviso dello scrivente, tra le
mezze misure prive di efficacia risolutiva degli ultimi anni.
Tralasciando
le opinabili scelte relative ai requisiti soggettivi richiesti ai giovani
lavoratori, aziende ed operatori del settore da troppo tempo lamentano una legislazione sul lavoro inidonea a
generare certezza e l’ennesimo incentivo, valido fino ad esaurimento fondi, di
certo non inverte la tendenza.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento