Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


mercoledì 31 luglio 2013

Incentivi per l’assunzione di donne e ultra-cinquantenni


Dopo lunghi mesi di attesa, finalmente l’Inps, con la Circolare n.111 del 24 luglio 2013, ha fornito le indicazioni operative necessarie per l’erogazione dell’incentivo previsto dall’articolo 4, commi 8-11, della legge n.92/2012.

Si tratta della riduzione contributiva per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree.



I lavoratori interessati

L’incentivo spetta per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

-         uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;

-         donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

-         donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;

-         donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Con  la locuzione “prive di impiego regolarmente retribuito”, ai sensi del   decreto del Ministero del lavoro del 20 marzo 2013, si fa riferimento a “coloro che non  hanno  prestato attività  lavorativa  riconducibile  ad  un   rapporto   di   lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro  che  negli  hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito  inferiore  al  reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.

 
Misura e durata dell’agevolazione contributiva

L’incentivo spetta per:

-         le assunzioni a tempo indeterminato;

-         le assunzioni a tempo determinato;

-         le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione.

L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001.

In considerazione della loro specialità, l’incentivo non spetta , invece, per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi.

In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.

Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato -, fino al limite complessivo di dodici mesi.

Ai fini del riconoscimento dell’incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

L’incentivo può spettare anche nell’ipotesi in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato, venga effettuata – con soluzione di continuità – una nuova assunzione - a tempo determinato o indeterminato – dell’ ex dipendente; in tal caso è necessario – ai fini del riconoscimento dell’incentivo – che il lavoratore abbia mantenuto – secondo la disciplina dello stato di disoccupazione contenuta nel D.lgs 181/2000 – l’anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi. In tali ipotesi l’incentivo spetta – se sussistono le altre condizioni di legge – per la durata residua rispetto a quanto già goduto precedentemente.


Quando spetta l’incentivo

Gli incentivi sono subordinati:

-         al rispetto della  regolarità degli adempimenti relativi agli obblighi contributivi;

-         all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

-         al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 

Incremento netto della base occupazionale

Altra condizione indispensabile per accedere alla riduzione contributiva in commento è quella dell’incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:

-         dimissioni volontarie del lavoratore;

-         invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;

-         pensionamento per raggiunti limiti di età;

-         riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

-         licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

L’incremento deve essere attualmente valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

Per la proroga e la trasformazione a tempo indeterminato, l’incentivo è subordinato ad una nuova valutazione dell’incremento occupazionale;  in tal caso il lavoratore interessato dalla proroga o dalla trasformazione è escluso dal computo della forza media occupata nei dodici mesi precedenti la proroga o la trasformazione. Nelle ipotesi in cui sia effettuata la proroga o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto non agevolato - instaurato prima del 2013 ovvero instaurato quando il lavoratore non aveva ancora cinquant’anni -, il lavoratore interessato dalla proroga o trasformazione è invece compreso nel computo della forza media occupata nei dodici mesi precedenti la proroga o trasformazione.


Adempimenti dei datori di lavoro per accedere all’incentivo

Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012”, che verrà messo a breve a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito internet www.inps.it (dell’avvenuto rilascio del modulo telematico sarà dato avviso mediante pubblicazione di specifico messaggio); la comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione.

L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

Valerio Pollastrini

Nessun commento:

Posta un commento