Il Decreto Legge n.76 del 28 giugno 2013 ha introdotto alcune modifiche
all’istituto del contratto a termine, riducendo in sostanza alcune restrizioni
imposte dalla c.d. riforma Fornero.
Contratto a termine acausale
La prima novità riguarda il contratto
a termine “acausale” o “di primo impiego”. Si tratta del primo contratto stipulato
tra azienda e lavoratore, per il quale non sono richieste specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo.
Si tratta di una fattispecie contrattuale, introdotta dalla riforma Fornero, della durata massima di dodici
mesi.
Con le ultime modifiche, la possibilità di instaurare un contratto a
termine “acausale” è stata estesa, oltre all’ipotesi di primo impiego, ad ogni altra
condizione individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
Eliminata inoltre
la norma che impediva la proroga di questo particolare contratto a termine, a
patto però che tra proroga e contratto originale non vengano superati
complessivamente 12 mesi.
Successione di diversi contratti a termine
Nuovamente ridotti
i termini per stipulare altri contratti a termine tra gli stessi soggetti dopo
la scadenza di un precedente contratto a tempo determinato. La riforma Fornero aveva elevato i termini di
interruzione tra diversi contratti a tempo determinato a 60 e 90 giorni, a seconda se il contratto
scaduto fosse di durata inferiore o superiore a sei mesi. La nuova modifica
riduce notevolmente i suddetti termini
di interruzione obbligatoria, che ammontano ora a 10 o 20 giorni.
Valerio Pollastrini
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