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martedì 16 luglio 2013

Recenti modifiche all’istituto del contratto a termine


Il Decreto Legge n.76 del 28 giugno 2013 ha introdotto alcune modifiche all’istituto del contratto a termine, riducendo in sostanza alcune restrizioni imposte dalla c.d. riforma Fornero.

Contratto  a termine acausale
La prima novità riguarda il contratto a termine “acausale” o “di primo impiego”. Si tratta del primo contratto stipulato tra azienda e lavoratore, per il quale non sono richieste specifiche  ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Si tratta di una fattispecie contrattuale, introdotta dalla  riforma Fornero, della durata massima di dodici mesi.  

Con le ultime modifiche, la possibilità di instaurare un contratto a termine “acausale” è stata estesa, oltre all’ipotesi di primo impiego, ad  ogni altra condizione individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Eliminata inoltre la norma che impediva la proroga di questo particolare contratto a termine, a patto però che tra proroga e contratto originale non vengano superati complessivamente 12 mesi.

 
Successione di diversi contratti a termine
Nuovamente ridotti i termini per stipulare altri contratti a termine tra gli stessi soggetti dopo la scadenza di un precedente contratto a tempo determinato.  La riforma Fornero aveva elevato i termini di interruzione tra diversi contratti a tempo determinato a  60 e 90 giorni, a seconda se il contratto scaduto fosse di durata inferiore o superiore a sei mesi. La nuova modifica riduce notevolmente i suddetti  termini di interruzione obbligatoria, che ammontano ora  a 10 o 20 giorni.

Valerio Pollastrini

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