OGGETTO:
benefici per l’esposizione all’amianto previsti dall’art. 1,
comma 277, della legge 28 dicembre 2015 n 208. Presentazione delle istanze.
Sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302 è stata
pubblicata la legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità per il 2016).
L’art. 1 della richiamata legge, al comma 277, dispone che
“ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario
che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati
degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di
amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica
dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono
riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefìci previdenziali
di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il
periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefìci sono riconosciuti a
domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse
assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro
per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per
l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei
benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte
degli enti competenti”.
La citata disposizione vige a decorrere dall’1 gennaio 2016
e prevede un termine di decadenza (60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore
della stessa legge) per l’inoltro delle istanze dirette al riconoscimento dei
benefici ivi previsti. Le istanze in parola, dunque, potranno essere
presentate, non oltre il 29 febbraio 2016, alle strutture dell’istituto
territorialmente competenti, ferme restando le integrazioni istruttorie che
saranno necessarie a seguito dell’emanazione delle disposizioni applicative.
Nell’istanza dovrà essere indicato il sito produttivo ed il periodo temporale
di esposizione cui fa riferimento la norma.
1 Nuovo prodotto “Verifica del diritto alla
maggiorazione amianto legge 208/2015”
Per la gestione e il riconoscimento delle domande di
verifica del diritto ai benefici previsti dall’art.1 della citata legge, è
stato istituito in WebDom il nuovo prodotto:
“Verifica del diritto alla maggiorazione amianto legge
208/2015”
Gruppo:
0007 – Certificazione
Sottogruppo: 0063
– Riconoscimento di beneficio
Tipo:
0161 – Maggiorazione amianto legge 208/2015
2 Trasmissione telematica della domanda di
verifica da parte dei patronati e da parte del cittadino
Nella procedura telematica per la
presentazione delle domande di pensione il nuovo prodotto è disponibile sia per
i patronati che per il cittadino.
E’ prevista la compilazione dei
seguenti pannelli:
Dati anagrafici (obbligatorio)
Scelta Prodotto (obbligatorio)
Dichiarazioni (obbligatorio)
Il pannello dichiarazioni, specifico per queste domande,
riporta le seguenti informazioni:
Richiesta effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 277, della
legge 28 dicembre 2015 n. 208, per il riconoscimento dei benefici previsti per
i periodi di esposizione all’amianto.
Al riguardo, il sottoscritto
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000
di aver prestato la propria attività lavorativa presso il
sito …………………………. dell’azienda ………….. dal ……………
al…………………
di aver prestato la propria attività lavorativa presso il
sito …………………………. dell’azienda ………….. dal ……………
al…………………
di aver prestato la propria attività lavorativa presso il
sito …………………………. dell’azienda ………….. dal ……………
al…………………
Preso atto delle disposizioni contenute nell' art. 1, comma
277, della legge n. 208 del 20151.
Preso atto che la presente domanda sarà esaminata dopo la
pubblicazione del decreto di cui al comma 277 dell'art. 1 della legge n. 208
del 2015.
Preso atto che il sottoscritto potrà essere chiamato a
produrre documentazione istruttoria che risulti necessaria per il
riconoscimento del beneficio di cui alla presente istanza.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
DPR n. 445/2000, dichiara che i dati innanzi riportati sono veri.
Documenti (facoltativo)
Alle domande è anche possibile allegare eventuale
documentazione in formato PDF.
3 Gestione e Definizione della domanda in
WebDom
E’ ammessa la sola Fase Prima istanza. Eventuali riesami
della richiesta dovranno essere gestiti tramite inserimento di una nuova domanda
in WebDom.
Per permettere la corretta gestione della domanda, sono
previsti i seguenti passaggi, necessari per la definizione finale della
domanda:
-
Apertura di una nuova attività (di giacenza):
codice attività 00149 – “Invio alla sede INAIL competente”
La data inizio dell’attività deve essere inserita
dall’operatore al momento della gestione della domanda.
-
Al momento dell’acquisizione della data fine
attività, a cura dell’operatore, la procedura WebDom richiede all’operatore
l’esito della valutazione fatta dal INAIL, prevedendo 2 casi distinti:
-
Riconoscimento Beneficio
-
Mancato
riconoscimento Beneficio
-
L’inserimento dell’esito positivo, comporta la
chiusura automatica della domanda con esito “Si Diritto”.
-
L’inserimento dell’esito negativo comporta la
chiusura automatica della domanda con esito “No Diritto”.
4 Trattazione delle domande
Le domande potranno essere esaminate solo dopo la
pubblicazione del decreto Ministeriale.
Ciò posto, in attesa dell’emanazione delle disposizioni
amministrative e tecniche finalizzate ad illustrare e gestire la normativa in
discussione, le sedi territoriali ricevono le istanze presentate dagli
interessati conservandole in apposita evidenza.
5 Rilevazione dei Tempi Medi
I nuovi prodotti non rilevano ai fini della determinazione
dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni.
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