D.Lgs. n. 8/2016 recante "disposizioni in materia di
depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, L. n. 28 aprile 2014, n.
67" - prime indicazioni operative
In attuazione della delega di cui all’art. 2, comma 2, L. n.
67/2014, recante "deleghe al Governo in materia di pene detentive non
carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio", il D.Lgs. n. 8/2016,
in vigore a far data dal 6 febbraio 2016, dispone la depenalizzazione dei reati
puniti con la sola pena pecuniaria, apportando importanti modifiche in ordine
al regime delle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie ed illeciti posti in
essere in materia di lavoro e legislazione sociale.
Al riguardo, al fine di assicurare l'uniformità di
comportamento di tutto il personale ispettivo, appare opportuno riepilogare le
modifiche intervenute, elencando gli illeciti oggetto di depenalizzazione e
fornendo le prime indicazioni necessarie ai fini di una corretta applicazione
delle nuove disposizioni.
Campo di applicazione
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto in esame sono
oggetto di depenalizzazione i reati puniti con pena pecuniaria e quindi delitti
e contravvenzioni sanzionati rispettivamente con multa o ammenda.
La depenalizzazione, in virtù del comma 2 del medesimo
articolo, riguarda anche quelle fattispecie punite con la sola pena pecuniaria
che, nelle forme aggravate, prevedono l’applicazione della sola pena detentiva,
oppure della pena detentiva in alternativa o congiunta alla pena pecuniaria; in
tali casi, la fattispecie aggravata resta esclusa dalla depenalizzazione
andando ad integrare una autonoma fattispecie di reato.
Sono, invece, esclusi dall'ambito di applicazione del
Decreto, i reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 2, comma 6, nonché i reati di cui al D.Lgs. n. 286/1998 e le
fattispecie di reato indicate nell’elenco allegato al Decreto.
In proposito, per i profili di competenza, occorre segnalare
che il suddetto allegato esclude espressamente dalla depenalizzazione i reati
contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008, testo unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ne deriva che i reati ivi previsti, puniti con la sola pena
pecuniaria della multa o dell'ammenda, conservano natura penale e pertanto
continuano ad essere perseguiti secondo la disciplina già in vigore.
Il Legislatore distingue due regimi sanzionatori in ragione
del tempus commissi delicti:
- quello applicabile agli illeciti commessi antecedentemente
all’entrata in vigore del Decreto in esame (prima del 6 febbraio 2016);
- quello applicabile agli illeciti commessi successivamente
a tale data.
Per le condotte iniziate e cessate prima del 6 febbraio 2016
si applicano le specifiche disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n.
8/2016 concernenti rispettivamente l'applicabilità delle sanzioni
amministrative alle violazioni anteriormente commesse e la trasmissione degli
atti all'autorità amministrativa (regime intertemporale).
Con riferimento, invece, alle violazioni commesse
successivamente all’entrata in vigore del Decreto, si applicano gli artt. 1 e 6
dello stesso testo normativo (regime ordinario).
Regime intertemporale
- artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 8/2016
L’art. 8, comma 1, prevede l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in
vigore del Decreto (6 febbraio 2016). sempre che il procedimento penale non sia
stato già definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Mediante la suddetta disposizione, il Legislatore ha dunque
disposto espressamente l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative
che sostituiscono le originarie sanzioni penali.
In attuazione del principio penale del favor rei, l’art. 8,
al comma 3 stabilisce, inoltre, che "ai fatti commessi prima dell'entrata
in vigore del presente decreto, non può essere applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena
originariamente inflitta per il reato (...)".
Ciò premesso, con riferimento alle condotte poste in essere
anteriormente al 6 febbraio e già interessate da procedimenti penali non ancora
definiti, il disposto di cui all’art. 9 disciplina le modalità di trasmissione
degli atti dall’autorità giudiziaria alla autorità amministrativa e dunque alle
DTL territorialmente competenti.
In particolare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del
Decreto legislativo, l'autorità giudiziaria interessata dispone la trasmissione
degli atti del procedimento penale alla DTL competente ad irrogare la relativa
sanzione amministrativa salvo che il reato, a quella data, risulti prescritto o
estinto per altra causa (art. 9. comma 1).
Più specificatamente:
- laddove l’azione penale non sia stata ancora esercitata, a
tale trasmissione provvede direttamente il pubblico ministero, sempre che il
reato non risulti già estinto per qualsiasi causa e pertanto il PM non ne
richieda al giudice l'archiviazione (art. 9, comma 2);
- se l’azione penale è stata esercitata, il giudice
pronuncia sentenza inappellabile, di assoluzione o di non luogo a procedere ex
art. 129 c.p.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,
disponendo in tal caso la trasmissione degli atti alla DTL per il seguito di
competenza (art. 9, comma 3).
Alla luce del quadro regolatorio sopra delineato, codesti
Uffici, a seguito della ricezione degli atti trasmessi dall'autorità
giudiziaria o dal PM, dovranno redigere e notificare al trasgressore e
all’obbligato in solido, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione degli atti
stessi (trecentosettanta per i trasgressori residenti all'estero), il verbale
unico di contestazione e notificazione ex art. 14 L. n. 689/1981.
Ai fini della quantificazione delle sanzioni amministrative,
gli Uffici dovranno procedere secondo quanto stabilito agli artt. 8, comma 3, e
9 comma 5 del Decreto.
Atteso che ai sensi dell’art. 8, comma 3 '"non può
essere applicala una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo
superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato", si
dovrà procedere alla quantificazione della sanzione assumendo come importo base
la pena edittale stabilita in misura fissa per l’originario reato e su tale
importo applicare la riduzione di cui all’art. 16, L. n. 689/1981. Nel caso in
cui la pena edittale sia determinata tra un limite minimo e massimo, la
quantificazione della sanzione amministrativa viene effettuata applicando
direttamente i criteri dell’art. 16 L. n. 689/1981.
La possibilità, infatti, prevista dall’art. 9, comma 5, di
applicare la sanzione nella misura pari alla metà di quella inflitta
costituisce una ipotesi configurarle soltanto nei casi in cui il Legislatore
abbia escluso l'applicazione del regime più vantaggioso previsto dall'art. 16
L. n. 689/1981 (il che è sancito espressamente solo con riferimento alle
fattispecie di cui all’art. 4 del Decreto).
A titolo di esempio nel caso di somministrazione
illecita/abusiva ex art. 18, comma 1 e 2, l'importo della sanzione determinata
nel verbale sarà pari ad euro 50 per ciascun lavoratore e per ciascuna
giornata, il cui importo viene ridotto ex art. 16 L. n. 689/1981.
Qualora il trasgressore non dovesse versare l'importo di cui
all’art. 16, troveranno applicazione le ulteriori disposizioni della L. n.
689/1981, con particolare riguardo alla necessità di redigere il rapporto di
cui all’art. 17 e, successivamente alla presa in carico della pratica da parte
dell'Area legale e contenzioso, con la redazione e notificazione
dell’ordinanza-ingiunzione ex art. 18 legge citata.
Ai fini dell’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, in
ragione del dettato dell'art. 8, comma 3, in sede di quantificazione della
sanzione ex art. 11 della L. n. 689/1981, l'Area legale e contenzioso dovrà
rispettare l’originario limite massimo della pena prevista per il reato oggetto
di depenalizzazione.
Regime delle
prescrizioni ex art. 15, D.Lgs. n. 124/2004
Il regime intertemporale sopra illustrato riguarda anche gli
illeciti commessi precedentemente all’entrata in vigore del Decreto per i quali
sia stato già adottato e trasmesso alla Procura della Repubblica ai sensi
dell’art. 347 c.p.p. il provvedimento di prescrizione obbligatoria, ma non sia
stato ancora notificato, alla data del 6 febbraio, il verbale di ottemperanza e
di contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa ai sensi
dell’art. 15, D.Lgs. n. 124/2004. Inoltre, il medesimo regime trova applicazione
in tutti i casi in cui nonostante il verbale di ottemperanza sia stato
notificato, entro il 6 febbraio, allo stesso non sia comunque seguito il
pagamento in sede amministrativa nel termine di legge.
Diversamente, tutte le ipotesi di illecito per le quali
entro il 6 febbraio sia stato emanato il verbale di ottemperanza, con
contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa e sia intervenuto il
pagamento nel rispetto del termine previsto dall'art. 15, D.Lgs. n. 124/2004
sono definite secondo la previgente disciplina dettata dal citato articolo,
anche nel caso in cui il pagamento sia intervenuto oltre la data del 6
febbraio. Dell'avvenuto pagamento gli Uffici provvederanno a dare rituale
comunicazione alla Procura della Repubblica.
Regime ordinario
Per gli illeciti commessi successivamente all’entrata in
vigore del Decreto in oggetto (dopo il 6 febbraio 2016), le modalità
procedurali per la relativa contestazione sono declinate dagli artt. 1 e 6 di
seguito illustrati.
Le sanzioni amministrative edittali, vengono articolate su
tre fasce, secondo le rispettive misure minime e massime:
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la
multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la
multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la
multa o l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
L’importo da irrogare per le sanzioni stabilite in misura
variabile, in base alle fasce di cui sopra, segue i criteri di determinazione
della sanzione amministrativa ex art. 16, L. n. 689/1981, normativa
espressamente richiamata dall'art. 6 del Decreto in esame.
Il Legislatore si è, altresì, posto il problema di regolare
la commutazione delle pene pecuniarie penali articolate in termini
proporzionali, anche senza la determinazione dei limiti edittali minimi e
massimi (ad es. nelle ipotesi di somministrazione illecita/abusiva, rammenda
fissata dall’art. 18, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 276/2003).
Nei suddetti casi, l'art. 1, comma 6, dispone che "la
somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda ma non può, in
ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000".
In altri termini, se in virtù del calcolo proporzionale la
somma dovuta risultasse inferiore a 5.000 euro, la sanzione da irrogare dovrà
essere sempre adeguata a tale minimo; su tale importo di 5.000 euro andranno
applicati gli istituti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 16 L.
n. 689/1981.
Al riguardo, fermo restando che l’importo delle nuove
sanzioni verrà gestito tramite SGIL, si riportano i seguenti esempi di calcolo:
Pena proporzionale
fissa
Somministrazione
illecita/abusiva ed utilizzazione illecita/abusiva (art. 18. commi 1 e 2,
D.Lgs. n. 276/2003) - Illecito non diffidabile
L’ammenda per l’originario reato era pari ad euro 50 per
ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (es. nel caso di un solo
lavoratore per 10 giornate: 50 x 10 = 500 euro; ad oggi, la sanzione da
irrogare in concreto è pari all'importo minimo di riferimento, dunque a 5.000
euro che, ridotto ex art. 16 L. n. 689/1981, è di 1.666,67 euro).
Laddove, invece, la sanzione risultante dal calcolo fosse
superiore a 5.000 euro, si procederà direttamente alla riduzione ex art. 16
dell'importo (es. nel caso in cui siano interessati 10 lavoratori per quindici
giornate: 50 x 10 x 15 = 7.500 euro che, ridotto ex art. 16, è di 2.500 euro).
Pena proporzionale
variabile
Omessa assunzione di
un privo di vista avvialo al lavoro di massaggiatore o masso fisioterapista
(art. 4 L. n. 686/1961 (ndr art. 4 L. n. 689/1961) - Illecito diffidabile
In tale fattispecie, atteso che l'ammontare dell’ammenda è
determinata tra un limite minimo e un limite massimo, al fine di verificare se
la sanzione da irrogare sia inferiore o superiore ai 5.000 euro, si fa
riferimento ai criteri di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 e art. 16 L. n.
689/1981. Se l’importo cosi determinato risultasse inferiore al tetto minimo
dei 5.000 euro, su tale importo di 5.000 euro occorrerà operare le riduzioni di
cui agli artt. 13 D.Lgs n. 124/2004 e art. 16 L. n. 689/1981.
In particolare l’art. 4 della L. n. 686/1961 (ndr art. 4
della L. n. 689/1961) prevede una ammenda che varia tra il limite minimo di 2
euro ed il limite massimo di 12 euro per lavoratore per ciascuna giornata.
Trattandosi di illecito diffidabile, l'importo è pari a 2 euro per ciascun
lavoratore moltiplicato per i giorni di mancata assunzione. Qualora il
risultato fosse inferiore ai 5.000 euro, la determinazione della somma dovuta
con diffida, in considerazione del limite minimo di 5.000 curo, sarà pari a
1.250 euro.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida l'importo base
della sanzione è pari a 4 euro da moltiplicare per i giorni di mancata assunzione;
qualora il risultato ottenuto fosse inferiore ai 5.000 euro, l'importo dovuto
ai sensi dell'art. 16 sarà pari a 1.666,67 euro.
Si ritiene, infine, utile allegare l'elenco degli illeciti
oggetto di depenalizzazione con l’indicazione specifica delle ipotesi per le
quali è possibile adottare il provvedimento di diffida obbligatoria ex art. 13,
D.Lgs. n. 124/2004.
Altri casi di
depenalizzazione: art. 3, D.Lgs. n. 8/2016
L’art. 3, D.Lgs. n. 8/2016 individua ulteriori ipotesi di
illeciti oggetto di depenalizzazione, non rientranti nella clausola generale di
cui all’art. 1, comma 1, del medesimo Decreto, in quanto, ai sensi della
disciplina previgente non risultavano puniti con la sola pena pecuniaria della
multa o dell’ammenda.
Si segnala, al riguardo, il disposto di cui al comma 6,
dell'articolo citato, concernente la riformulazione del reato di omesso
versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ex art. 2, comma 1
-bis, del D.L. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/1983.
A seguito della suddetta modifica, si configurano due
diverse fattispecie di illecito, una di natura penale e l’altra di carattere
amministrativo.
In particolare, il delitto di omesso versamento delle
ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché dai committenti sui compensi dei
titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla
Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della L. n. 335/1995, per un importo
superiore a euro 10.000 annui, continua ad essere punito con la reclusione fino
a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (ipotesi non depenalizzata).
Nell’ipotesi in cui, invece, "l'imporlo omesso non è
superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 10.000 a euro 50.000".
Il datore di lavoro non risulta punibile né assoggettabile
alla sanzione amministrativa laddove provveda al versamento delle ritenute
entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione.
In considerazione del meccanismo di cui sopra, si ritiene
che si debba escludere l’applicazione del l'art. 13, D.Lgs. n. 124/2004,
risultando applicabile esclusivamente la procedura di cui agli artt. 14 e 16,
L. n. 689/1981.
Circa l’individuazione dell’autorità competente a contestare
la relativa sanzione, la norma fa esplicito riferimento all’autorità
individuata dal D.L. n. 463/1983, che tuttavia, sul punto non contiene
disposizioni espresse.
Pertanto, fermo restando la competenza del personale
ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e
dell’INAIL ad irrogare le sanzioni per gli illeciti commessi dal 6 febbraio
p.v., si ritiene che l’unico criterio rintracciabile nell’ambito del quadro
regolatorio vigente risulta essere quello contemplato dall’art. 35, comma 2,
della L. n. 689/1981, in forza del quale "per le violazioni consistenti
nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi,
l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell’art. 18, dagli enti ed istituti
gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatori (...)".
Si ritiene, pertanto, per ragioni di economia
amministrativa, che l’autorità destinataria degli atti trasmessi dall'autorità
giudiziaria possa essere la sede provinciale dell'INPS territorialmente
competente.
Art. 17, comma 2, L. 152/2001
|
È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli
procacciatori di esplicare qualsiasi opera di mediazione a favore dei
soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima Legge, nelle materie
ivi indicate.
|
Vecchia sanzione:
1 contravventori sono puniti con l’ammenda da euro 1.032
ad euro 10.329. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può
presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà
di aumentarla fino al quintuplo.
Nuova sanzione. Regime ordinario: art. 1, commi 1 e 5,
lett. b), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro
30.000).
Non diffidabile
|
Art. 27, comma 1, D.Lgs. 198/2006
|
E vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra
forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché
la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia
il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia
professionale anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di
attrezzature o l’ampliamento di un'impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni
altra forma di attività autonoma.
|
Vecchia sanzione:
Ai sensi dell’art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 198/2006,
l'inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 27, commi 1, 2 e 3 del
medesimo Decreto legislativo, è punita con l'ammenda da 250 a 1.500 euro.
Nuova sanzione. Regime ordinario: art. 1, commi 1 e 5,
lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro
10.000).
Non diffidabile
|
Art. 27,
comma 2, lett. a), D.Lgs. 198/2006
|
La discriminazione di cui al comma 1 dello stesso articolo
è vietata anche se attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale
o di famiglia o di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive
(comma 1: è vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso
al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi
i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione,
indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o
il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale).
|
Vecchia sanzione:
Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del medesimo Decreto
Legislativo, l'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è punita con
l'ammenda da 250 euro a 1500 euro.
Nuova sanzione. Regime ordinario: art. 1, commi 1 e 5,
lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro
10.000).
Non diffidabile
|
Art. 27,
comma 2, lett. b), D.Lgs. 198/2006
|
La discriminazione di cui al comma 1 dello stesso articolo
è vietata anche se attuata in modo indiretto, attraverso meccanismi di
preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria
che indichi come requisito professionale l'appartenenza all’uno o all'altro
sesso (comma 1: E' vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra
forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni dì assunzione, nonché
la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia
il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia
professionale).
|
Vecchia sanzione:
Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del medesimo Decreto
Legislativo, l'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è punita con
l'ammenda da 250 euro a 1500 euro.
Nuova sanzione. Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5,
lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro
10.000).
Non diffidabile
|
Art. 27, comma 3, D.Lgs. 198/2006
|
Il divieto di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo si
applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione,
perfezionamento aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i
tirocini formativi e di orientamento, per quanto concerne sia l'accesso sia i
contenuti, nonché al l’affiliazione e all'attività in un'organizzazione di
lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri
esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni (comma 1: E' vietata qualsiasi discriminazione per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi
altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione,
nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e
qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della
gerarchia professionale. Comma 2: La discriminazione di cui al comma 1 è
vietata anche se attuata: a) attraverso il riferimento allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità,
anche adottive; b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione
ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi
come requisito professionale l'appartenenza all’uno o all'altro sesso).
|
Vecchia sanzione:
ai sensi dell'art. 41, comma 2. del medesimo Decreto
Legislativo, l'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è punita con
l'ammenda da 250 euro a 1.500 euro.
Nuova sanzione. Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5,
lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro
10.000).
Non diffidabile
|
Art. 28, comma 1, D.Lgs. 198/2006
|
E vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta,
concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto
riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore
uguale.
|
Vecchia sanzione:
ai sensi dell'art. 41, comma 2, del medesimo Decreto
Legislativo, l’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è punita con
l'ammenda da 250 euro a 1.500 euro.
Nuova sanzione. Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5,
lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro
10.000).
Non diffidabile
|
Art. 28, comma 2, D.Lgs. 198/2006
|
I sistemi di classificazione professionale ai fini della
determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini
e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni.
|
Vecchia sanzione:
ai sensi dell'art. 41, comma 2, del medesimo Decreto
Legislativo, l'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è punita con
l'ammenda da 250 euro a 1500 euro.
Nuova sanzione. Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5,
lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000).
Non diffidabile
|
Art. 29, D.Lgs. 198/2006
|
È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per
quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la
progressione nella carriera.
|
Vecchia sanzione:
ai sensi dell'art. 41, comma 2, del medesimo Decreto
Legislativo, l'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è punita con
l'ammenda da 250 euro a 1.500 euro
Nuova sanzione. Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5,
lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro
10.000).
Non diffidabile
|
Art. 30. comma 1, D.Lgs. 198/2006
|
Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto
alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro
fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali.
|
Vecchia sanzione:
ai sensi dell'art. 41, comma 2, del medesimo Decreto
Legislativo, l'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è punita con
l'ammenda da 250 euro a 1500 euro.
Nuova sanzione. Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5,
lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro
10.000).
Non diffidabile
|
Art. 30, comma 3, D.Lgs. 198/2006
|
Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le
maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere
corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato.
Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le
aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico
debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.
|
Vecchia sanzione:
ai sensi dell'art. 41, comma 2, del medesimo Decreto
Legislativo, l'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è punita con
l'ammenda da 250 euro a 1500 euro.
Nuova sanzione Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5, lett.
a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000).
Non diffidabile
|
Art. 30. comma 4, D.Lgs. 198/2006
|
Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione
generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse
condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito
dell'assicurata o della pensionata.
|
Vecchia sanzione:
ai sensi dell'art. 41, comma 2, del medesimo Decreto
Legislativo, l’inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è punita con
l’ammenda da 250 euro a 1.500 euro.
Nuova sanzione. Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5,
lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro
10.000).
Non diffidabile
|
Art. 5, D.P.R. 231/2006
|
Il collocamento della gente di mare è esercitato dagli
uffici di collocamento della gente di mare, già istituiti ai sensi
dell'articolo 2 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, che dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento saranno posti alle
dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai
sensi del comma 5. Possono inoltre essere autorizzati allo svolgimento
dell'attività di intermediazione a favore dei propri associati, nonché,
mediante convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
allo svolgimento di tutti gli adempimenti e le certificazioni affidati ai
competenti uffici di collocamento della gente di mare, gli enti bilaterali
del lavoro marittimo, a condizione che svolgano la predetta attività senza
finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione con la
borsa del lavoro marittimo.
Con autorizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, possono svolgere attività di collocamento della gente di
mare anche le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono determinati i requisiti e le modalità per il rilascio
della predetta autorizzazione.
|
Vecchia sanzione:
la violazione della norma sopra indicata, se non vi è
scopo di lucro, è punita ai sensi dell’art. 12 dello stesso D.P.R. e
dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 con l’ammenda da
euro 500 ad euro 2.500. In caso di condanna è disposta la confisca del mezzo
di trasporto utilizzato allo scopo.
Nuova sanzione Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5, lett.
a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000).
Non diffidabile
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Art. 18, comma 1, prima parte D.Lgs. 276/2003, come
modificato dal D.Lgs. 251/2004
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Esercizio non autorizzato dell’attività di
somministrazione di lavoro
|
Vecchia sanzione:
è punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Nuova sanzione Regime ordinario art 1, commi 1 e 6, D.Lgs.
n. 8/2016 (la sanzione amministrativa è di euro 50 per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di lavoro. La suddetta sanzione in ogni caso non
può essere inferiore ad euro 5.000 né superiore a 50.000).
Non diffidabile
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Art. 18, comma 1, seconda parte, D.Lgs. 276/2003, come
modificato dal D.Lgs. 251/2004
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L'esercizio non autorizzato delle attività di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c). se non vi è scopo di lucro.
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Vecchia sanzione:
è punito, se non vi è scopo di lucro, con la pena
dell’ammenda da euro 500 a euro 2.500.
Regime ordinario:
art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione
amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000).
Non diffidabile
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Art. 18, comma 1, terza parte, D.Lgs. 276/2003, come
modificato dal D.Lgs. 251/2004
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L'esercizio non autorizzato delle attività di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del medesimo Decreto Legislativo
con scopo di lucro.
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Vecchia sanzione:
è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3.750.
Regime ordinario:
art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione
amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000).
Non diffidabile
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Art. 18, comma 1, parte terza, D.Lgs. 276/2003, come
modificato dal D.Lgs. 251/2004
|
L'esercizio non autorizzato delle attività di cui
all'articolo 4, comma 1. lettere d) ed e) del medesimo Decreto Legislativo,
se non vi è scopo di lucro.
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Vecchia sanzione:
è punito con l'ammenda da euro 250 a euro 1.250.
Nuova sanzione Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5, lett.
a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000).
Non diffidabile
|
Art. 18, comma 2, D.Lgs. 276/2003, come modificato dal
D.Lgs. 251/2004
|
Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non
autorizzati.
|
Vecchia sanzione:
si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Nuova sanzione Regime ordinario art 1, commi 1 e 6, D.Lgs.
n. 8/2016 (la sanzione amministrativa è di euro 50 per ogni lavoratore
occupalo e per ogni giornata di lavoro. La suddetta sanzione in ogni caso non
può essere inferiore ad euro 5.000 né superiore a 50.000).
Non diffidabile
|
Art. 29, comma 1, D.Lgs. 276/2003
|
Ai fini della applicazione delle norme contenute nel
presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi
dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di
lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore,
che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio
dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei
confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione,
da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
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Vecchia sanzione:
ai sensi dell’art. 18, comma 5-bis, decreto legislativo 10
settembre 2003, come introdotto dal decreto legislativo 6 ottobre 2004, n.
251, nei casi di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma
1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda
di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Nuova sanzione Regime ordinario art 1, commi 1 e 6, D.Lgs.
n. 8/2016 (la sanzione amministrativa è di euro 50 per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di lavoro. La suddetta sanzione in ogni caso non
può essere inferiore ad euro 5.000 né superiore a 50.000).
Non diffidabile
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Art. 30, comma 1, D.Lgs. 276/2003
|
L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di
lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più
lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attività lavorativa
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Vecchia sanzione:
ai sensi dell’art. 18, comma 5-bis, D.Lgs 10 settembre
2003, come introdotto dal D.Lgs 6 ottobre 2004, n. 251, nei casi di distacco
privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1. l'utilizzatore e il
somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Nuova sanzione Regime ordinario art. 1, commi 1 e 6,
D.Lgs. n. 8/2016 (la sanzione amministrativa è di euro 50 per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di lavoro. La suddetta sanzione in ogni caso non
può essere inferiore ad euro 5.000 né superiore a 50.000).
Non diffidabile
|
Artt. 1, comma 2 e 2, comma 2, L. 686/1961
|
Sono ugualmente tenuti ad assumere un massaggiatore o
massofisioterapista cieco diplomato le case di cura generali con non meno di
200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto,
le case di cura specializzare, comunque denominate, ove si praticano cure
ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati. Nel caso in cui
le case di cura e gli stabilimenti termali privati indicati nel secondo comma
del precedente articolo abbiano già alle loro dipendenze uno o più massaggiatori
o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo di assumere un massaggiatore o
massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data di cessazione dal
servizio di uno dei massaggiatori o massofisioterapisti diplomati utilizzati
sino alla stessa data.
|
Vecchia sanzione:
ai sensi dell’art. 4 della medesima Legge, le
trasgressioni all'obbligo di cui al secondo comma del richiamato articolo 2
sono punite con un'ammenda da euro 2 ad euro 12 per ogni giorno lavorativo e
per ogni unità minorata non assunta.
Nuova sanzione. Regime ordinario art. 1, commi 1 e 6,
D.Lgs. n. 8/2016 Sanzione amministrativa da 2 a 12 euro per ogni giorno
lavorativo e per ogni lavoratore non vedente non assunto. In ogni caso la
suddetta sanzione amministrativa non può essere inferiore ad euro 5.000 né
superiore ad euro 50.000.
Diffidabile
|
Art. 6, comma 1, L. 686/1961
|
Le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui
al secondo comma del precedente articolo 1. entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno
alle loro dipendenze massaggiatori o massofisioterapisti diplomati e le
generalità, la qualifica ed il diploma professionale di quelli già in servizio.
Entro il 31 dicembre di ogni anno debbono essere comunicate al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui
sopra.
|
Vecchia sanzione:
ai sensi dell'art. 6, comma 3 della medesima Legge, ogni
trasgressione alle disposizioni del sopra indicato articolo sarà punita con
una ammenda da euro 7 ad euro 77.
Nuova sanzione Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5, lett.
a) D.Lgs. n. 8/2016.
Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n.
8/2016 (sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.
Diffidabile
|
Art. 6, comma 2, L. n. 686/1961
|
Mancata trasmissione e comunicazione relativa alla
variazione dei dati concernenti le assunzioni di cui al comma 1.
|
Vecchia sanzione:
ai sensi dell'art. 6, comma 3 della medesima Legge, ogni
trasgressione alle disposizioni del sopra indicato articolo sarà punita con
una ammenda da euro 7 ad euro 77. Nuova sanzione Regime ordinario art. 1,
commi 1 e 5, lett. a) D.Lgs. n. 8/2016.
Regime ordinario
art. 1, commi 1 e 5, lett. a), D.Lgs. n. 8/2016 (sanzione
amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.
Diffidabile
|
Art. 33, comma 5, L. n. 12/1973
|
Il preponente che fornisce ai funzionari ed agli agenti
incaricati della sorveglianza sull'applicazione della presente legge dati o
documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni
false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé
o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge (agenti e rappresentanti
di commercio).
|
Vecchia sanzione:
E’ punito con la multa da euro 5 ad euro 51, salvo che il
fatto costituisca reato più grave.
Nuova sanzione Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5, lett.
a), D.Lgs. n.8/2016 sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.
Non diffidabile
|
D.M. 1 gennaio 1953 Art. 12, comma 5, L. n. 1122/1955
|
Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti
al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate
dal regolamento per la previdenza e l’assistenza ai giornalisti
professionisti, salvo che il fatto costituisca reato più grave (giornalisti
professionisti).
|
Vecchia sanzione:
è punito con la multa da euro 12 ad euro 129 salvo che il
fatto costituisca reato più grave.
Nuova sanzione Regime ordinario art. 1, commi 1 e 5, lett.
a) D.Lgs. n. 8/2016 sanzione amministrativa da curo 5.000 a euro 10.000.
Non diffidabile
|
Art. 1, comma 11, D.L. n. 663/1979 conv. da L. n. 33/1980
|
Chiunque compia atti preordinati a procurare a sé o ad
altri le prestazioni economiche per malattia e per maternità non spettanti,
ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti, salvo che il
fatto costituisca reato più grave.
|
Vecchia sanzione:
ammenda da euro 103 ad euro 516 per ciascun soggetto cui
si riferisce la violazione.
Nuova sanzione Regime ordinario art. 1, commi 1, 2 e 6,
D.Lgs. n. 8/2016 sanzione amministrativa da euro 103 ad euro 516. In ogni
caso In ogni caso la suddetta sanzione amministrativa non può essere
inferiore ad euro 5.000 né superiore ad euro 50.000.
Non diffidabile
|
Art. 2. comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, conv. da L. n.
638/1983
|
L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 se
l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui.
|
Nuova sanzione:
Regime ordinario art. 3, D.Lgs. n. 8/2016 sanzione
amministrativa da 10.000 a 50.000. In ogni caso il datore non è punibile se
versa quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica
dell’accertamento della violazione.
Non diffidabile
|
Art. 1, comma 1172, L. n. 296/2006 (Art. 2, comma 1 bis,
D.L. n. 463/1983, conv. da L. n. 638/1983)
|
Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e
nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate
dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura
le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertilo, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638.
L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 se
l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui.
|
Nuova sanzione:
Regime ordinario art. 3, D.Lgs. n. 8/2016 sanzione
amministrativa da 10.000 a 50.000 In ogni caso il datore non è punibile se
versa quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica
dell’accertamento della violazione.
Non diffidabile
|
Art. 39,
L. n. 183/2010 (Art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, conv. da L. n.
638/1983)
|
L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge,
delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui
compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni
coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995. n. 335, configura le ipotesi di cui
ai commi 1-bis. 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 12
settembre 1983. n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983. n. 638.
L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 se
l'importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui.
|
Nuova sanzione:
Regime ordinario art. 3, D.Lgs. n. 8/2016 sanzione
amministrativa da 10.000 a 50.000 In ogni caso il datore non è punibile se
versa quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica
dell’accertamento della violazione
Non diffidabile
|
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