1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.
I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di
pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla
legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo
mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario
convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne associati in cooperativa.
L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la
variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le
famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014-dicembre
2014 ed il periodo gennaio 2015-dicembre 2015.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 (legge di Stabilità) dispone che “Con riferimento alle prestazioni
previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale
di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il
valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento,
all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare
inferiore a zero.”
Pertanto, per il 2016 la misura del salario
giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n.
250, rimane invariato rispetto all’anno precedente e risulta come segue:
Anno 2016
|
Retribuzione convenzionale
|
misura giornaliera
|
€ 26,49
|
misura mensile (25gg)
|
€
662,00
|
Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati,
per il 2016, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.
2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD
In base alle disposizioni di cui al Decreto
interministeriale del 21 febbraio 1996 – emanato in attuazione dell’art. 3,
comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – e dell’art. 27, comma 2-bis, della
legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento
di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione
di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di
0,29 % dal 1° gennaio 2013.
Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 2014 e
per l’anno 2016 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta
ferma nella misura del 14,90%.
Tale aliquota risulta determinata come segue:
Gestione F.P.L.D.
|
Aliquote
|
Coefficienti di ripartizione
|
Base
|
0,11
|
0,007383
|
Adeguamento
|
14,79
|
0,992617
|
Totale
|
14,90
|
1,000000
|
Il contributo mensile per l'anno 2016,
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione
convenzionale, è pari a Euro 98,64 così
suddiviso:
F.P.L.D.
|
Contributo mensile
|
base
|
0,73
|
adeguamento
|
97,91
|
Totale
|
98,64
|
3. Sgravio contributivo ex art. 2, comma 2, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203.
L’articolo 1, c. 74 della legge di stabilità 2013
dispone che “I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento
per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3
per cento a decorrere dall'anno 2016”.
A far tempo dal periodo “gennaio 2013”, quindi,
le imprese in questione sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio
spettante, che - in conseguenza - si attesterà sulle seguenti percentuali:
63,20%
per gli anni 2013 e 2014;
57,50%
per il 2015;
50,30%
per il 2016
Conseguentemente il contributo mensile, al netto della
predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a €. 49,02 così
suddiviso:
F.P.L.D.
|
Contributo mensile
|
Base
|
euro
0,36
|
Adeguamento
|
euro 48,66
|
Totale
|
euro 49,02
|
4. Riscossione del contributo di maternità
Con circolare n. 130 del 16 settembre 2013 è stata
disciplinata l’estensione del diritto all’indennità di maternità alle
pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui alla l.
13 marzo 1958 n. 250 e s.m.i..
Ai sensi del nuovo comma 1 bis inserito
nell’art. 82 del d.lgs. 151/2001, alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un
contributo, la cui misura a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’art.
12, co. 3 della legge 250/1958 è uguale a quella prevista per ogni iscritto
all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e
mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo
mensile di €. 0,62. Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS.
5. Modalità di versamento
Nulla è innovato in materia di versamento del
contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi
scadenza il giorno 16 di ogni mese.
L’Istituto provvederà ad inviare agli assicurati le
comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione
dovuta per l’anno 2016.
In applicazione di quanto disposto dall’art. 37, comma
49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 1 del Decreto del Presidente del
Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei modelli F24 ai
pescatori autonomi titolari di partita IVA.
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