OGGETTO:
Fondo di integrazione salariale. Articolo 29 Decreto
legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. Valorizzazione apprendisti nel
computo della media occupazionale dei datori di lavoro con più di quindici
dipendenti. Istruzioni operative.
Con messaggio n. 306 del 26 gennaio 2016 sono state fornite
indicazioni in merito alle aliquote di finanziamento delle prestazioni
ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. n. 148/2015, con decorrenza 1° gennaio 2016.
L’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con nota prot. 457 del 26 gennaio 2016, ha reso noto che, nelle more dell’adozione
del decreto di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n.
148/2015, risultano immediatamente applicabili le nuove regole di cui al d.lgs
n. 148/2015 ai soggetti che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà
residuale. In particolare, il Ministero ha
precisato che a tali soggetti si applicano, sempre con decorrenza 1°
gennaio 2016, anche le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, che
prevede l’inclusione degli apprendisti nel computo della media occupazionale.
Pertanto, a decorrere dalla mensilità febbraio 2016 la
procedura Uniemens inserirà gli apprendisti nel computo della media
occupazionale di più quindici dipendenti nel semestre precedente.
Come già segnalato con messaggio n. 306/2016, in relazione
ai datori di lavoro non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo
(es. coloro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti),
verranno fornite successive istruzioni in seguito all’adozione del decreto
interministeriale di cui all’articolo
28, comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015.
I datori di lavoro che nel mese di gennaio 2016 sono
risultati destinatari dell’obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione
salariale per raggiungimento della media occupazionale di più di quindici
dipendenti solo in virtù dell’apporto degli apprendisti nella predetta media
occupazionale, potranno regolarizzare il versamento del contributo ordinario
dovuto per la mensilità di gennaio 2016, entro il terzo mese successivo alla
pubblicazione del presente messaggio, valorizzando – all’interno di
<DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento
<AltreADebito> ed indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il
codice “M131”; in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori
dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommaADebito> l’importo del
contributo, pari allo 0,65% dell’imponibile.
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