Dalla Fondazioni Studi la circolare n.4 per orientarsi nella
nuova disciplina sulle collaborazioni
Anche dopo l’entrata in vigore a pieno regime – il primo
gennaio 2016 - della nuova regolamentazione relativa alle collaborazioni
coordinate e continuative, sono sempre stipulabili i contratti di lavoro cd.
parasubordinato, ovvero di lavoro autonomo caratterizzati dalla continuità
della prestazione lavorativa e resa mediante un coordinamento col committente.
Per orientarsi nelle novità normative, la Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro ha pubblicato la sua circolare n. 4. La nuova disciplina supera il
contratto di lavoro a progetto e il lavoro occasionale (cfr. art. 61 D.Lgs.
n.276/2003), nonché le presunzioni operanti in relazione alle altre prestazioni
rese in regime di lavoro autonomo (art. 69-bis D.Lgs. n.276/2003). In particolare,
la legge ha introdotto una doppio binario in relazione alle collaborazioni:
1) già in atto alla data di entrata in vigore del decreto
(25 giugno 2015);
2) stipulate dal 25 giugno 2015.
Il legislatore, al fine di consentire alle parti di
prevenire i rischi derivanti da un non corretto inquadramento contrattuale
della tipologia di lavoro che si intende avviare, ha previsto la possibilità
per le stesse di richiedere la certificazione dell’assenza dei requisiti anche
di etero organizzazione. La prerogativa riguarda tutte le Commissioni di
Certificazione istituite ai sensi della citata disposizione e, tra esse, quelle
costituite presso i Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del
Lavoro, capillarmente presenti sul territorio, alle quali le parti potranno
quindi rivolgersi. Si tratta di una funzione nuova per le suddette Commissioni
che si aggiunge a quelle già esistenti. Le parti potranno chiedere anche la
certificazione dell’intero contratto ai fini di valutare non solo l’assenza dei
requisiti previsti dalla legge, ma anche la conformità della tipologia
contrattuale prescelta con l’effettiva modalità di svolgimento del lavoro.
E’ previsto che il lavoratore possa farsi assistere da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o
da un avvocato o da un consulente del lavoro. Non è escluso che anche il
committente possa validamente farsi assistere da un appartenente alle medesime
categorie legittimate ad affiancare il lavoratore. Il dettato normativo
ribadisce quindi il ruolo di terzietà del consulente del lavoro il quale può
assistere, nel procedimento, sia il committente che il collaboratore. La certificazione
potrà riguardare sia i rapporti da instaurare che quelli già instaurati.
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