L’INPS, con la circolare n.16/16, comunica gli importi dei
contributi dovuti per il lavoro domestico nel 2016.

Restano in vigore gli
esoneri previsti ex art. 120 legge n. 388/00, avente decorrenza 1/02/2001,
nonché gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge n. 266/05, con
decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006.
Confermata, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per
l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo
CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.
Per il rapporto di
lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 della legge n. 92/12, al
comma 28, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
(retribuzione convenzionale).
Tale contributo non
si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori
assenti.
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