Con la circolare n.4 del 2 febbraio 2016 il Ministero del
Lavoro fa sapere che quanto disposto nel decreto sul riordino degli
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (dlgs n. 148/2015)
sulle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e sui fondi di
solidarietà non si sovrappone a quanto disposto dal decreto interministeriale
n. 83473 del 01 agosto 2014, che disciplina, invece, i criteri di concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga, sia in costanza che in caso di
cessazione del rapporto di lavoro.
Nella circolare vengono illustrati i lavoratori beneficiari
degli ammortizzatori in deroga, precisando i criteri di anzianità aziendale (12
mesi di anzianità dalla data di assunzione presso l’azienda che presenta la
domanda) e i trattamenti previsti per gli apprendisti. Vengono indicati a
seguire: il contributo addizionale per le imprese, le modalità di erogazione e
il termine per il rimborso delle prestazioni, i termini per la presentazione
della domanda e il rimborso per le quote di Tfr maturate. La circolare termina
precisando che la Legge di Stabilità 2016 ha dettato disposizioni per la
concessione e la proroga del trattamento di integrazione salariale e di
mobilità in deroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
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