Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’elenco dei Comuni
interessati
È disponibile da oggi in Gazzetta Ufficiale l’elenco dei
Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento catastale sulle
particelle di terreno che, nel corso del 2015, hanno subito variazioni
colturali.
Chi effettua una variazione della coltura praticata su un
terreno, rispetto a quanto presente nelle banche dati del Catasto, ha
l’obbligo, infatti, di dichiarare all’Agenzia delle Entrate tale variazione.
Questo adempimento non è necessario se la coltura viene dichiarata
correttamente a un Organismo pagatore riconosciuto dalla normativa comunitaria.
Contestualmente alla presentazione della richiesta per l’erogazione dei
contributi agricoli, sono infatti fornite anche le informazioni censuarie
necessarie per l’aggiornamento delle banche dati catastali. In tal caso, il
predetto aggiornamento è effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate,
sulla base degli elenchi che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
predispone a partire dalle dichiarazioni dei contribuenti.
Guida alla consultazione - Oltre all’elenco dei Comuni
interessati, disponibile in Gazzetta Ufficiale, l’elenco delle particelle
catastali variate può essere consultato sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate, nella sezione Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e
ipotecari > Variazioni colturali.
Nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione in
Gazzetta, gli elenchi potranno essere consultati anche presso gli Uffici
Provinciali - Territorio dell’Agenzia delle Entrate e presso i Comuni
interessati.
Cosa fare in caso di incoerenza - I soggetti che
riscontrassero delle incoerenze nell’attribuzione delle qualità di coltura
possono presentare una richiesta di rettifica in autotutela. Il modello da
inoltrare all’Ufficio Provinciale - Territorio dell’Agenzia delle Entrate di
competenza è disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.it, nella sezione
Strumenti > Modelli > Modelli servizi catastali e ipotecari > Catasto
terreni.
Resta salva la possibilità di proporre ricorso, entro
centoventi giorni, innanzi alla Commissione tributaria provinciale
territorialmente competente. Dal 1° gennaio 2016, il ricorso produce anche gli
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.
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