OGGETTO:
Personale comparto scuola e AFAM, accesso al trattamento
pensionistico ai sensi dell’art. 1, comma 264 della legge n. 208/2015.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata
pubblicata la legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208, entrata in vigore il
1° gennaio 2016, che all’art. 1, comma 264 ha previsto quanto segue: “I
lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM) i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio e
verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla
rideterminazione degli oneri di cui al comma 263 del presente articolo e che,
in applicazione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 193, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, che ha
disposto il riconoscimento dell'applicazione della salvaguardia anche ai
titolari di congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico
di cui
al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, o di permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il
limite numerico previsto dal decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 ottobre 2013, n. 124, e dalla
legge 10 ottobre 2014, n. 147,
hanno ricevuto la lettera di
certificazione del diritto a pensione
con decorrenza dal 1° settembre
2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo
giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e
dell'articolo 59, comma 9, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
Pertanto, le sedi potranno procedere alla liquidazione del
trattamento pensionistico dal primo giorno successivo alla risoluzione del
rapporto di lavoro, nei confronti del personale del comparto scuola e AFAM, che
ha ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione in salvaguardia
a decorrere dal 12 novembre 2015, in applicazione dei c.d. “vasi comunicanti”.
Per tali soggetti comunque, è fatta salva la possibilità di
accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° settembre 2016, ovvero
alle finestre di pensionamento successive secondo la disciplina di carattere
generale di tale comparto.
La disciplina speciale introdotta dall’articolo in esame è,
infatti, limitata ai destinatari sopra citati ed è riferita alla sola finestra
di accesso del 1° settembre 2015.
Si precisa che, per il personale di cui all’oggetto, la
decorrenza del trattamento pensionistico, in deroga alle disposizioni del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59,
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 non potrà essere antecedente al
1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge n. 208/2015.

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