La disposizione di cui all’art. 24, comma 4 lett. b), D.Lgs.
n. 276/2003 ha previsto l’obbligo, da parte dell’utilizzatore di comunicare
“alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali
e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
(…) b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di
lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei
contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati”.
Come chiarito dal Ministero del Lavoro con nota del 3 luglio
2012, prot. n. 37/12187, nell’ipotesi di mancato o non corretto assolvimento
del suddetto obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui all’art. 18, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003, pari ad un importo da
€ 250 a € 1.250, qualora l’adempimento non sia espletato entro il 31 gennaio di
ogni anno in relazione ai contratti sottoscritti l’anno precedente.
Ciò premesso si ritiene che tale termine, individuato nella
citata nota, non esclude che la contrattazione collettiva possa individuare un
termine che vada oltre quello del 31 gennaio; in tal caso, la disposizione
contrattuale opererà quale “scriminante” ai fini della applicazione del regime
sanzionatorio indicato.
Da ciò consegue la possibilità di applicare la sanzione di
cui all’art. 18, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003 qualora la comunicazione
in questione non venga effettuata entro il termine del 31 gennaio, ovvero entro
il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato.
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