Il D.lgs. 148/2015 modifica l’impianto contributivo in
materia di cassa integrazione ordinaria, sia con riguardo alla misura di
finanziamento mensile, che con riferimento al contributo addizionale dovuto in
relazione alla prestazione fruita.
L’INPS interviene con il messaggio n. 24 del 5 gennaio 2016
per definire la procedura da utilizzare.
Ai fini della definizione della soglia dimensionale, che
determina la differente percentuale di contribuzione dovuta, il limite
occupazionale si calcola, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla
base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno civile precedente
dichiarato dall'impresa. Per le aziende costituite nel corso dell'anno civile,
si fa riferimento al numero di dipendenti in forza alla fine del primo mese di
attività. Nel computo vanno ricompresi tutti i dipendenti, compresi i
lavoratori a domicilio e gli apprendisti con qualsiasi tipologia contrattuale.
Al verificarsi di eventi che modificano la forza lavoro in precedenza
comunicata, determinando una variazione della misura della contribuzione,
l'impresa è tenuta a fornire all'Istituto apposita dichiarazione di
responsabilità.
Per quanto riguarda la forza dimensionale dell’anno in
corso, per le imprese che già operavano con dipendenti prima dell’entrata in
vigore del D.lgs 148/2015, la relativa soglia rimane quella dichiarata con
riferimento all’anno 2014.
Le aziende, invece, che iniziano l’attività con dipendenti a
far tempo dal 24 settembre 2015, dovranno attenersi alle previsioni sopra
illustrate.
Per quanto riguarda l’anno 2016, il limite dimensionale sarà
quello determinato come media annua del 2015. Al riguardo, si precisa che, ai
fini del computo, per i mesi da “gennaio ad agosto 2015”, non si terrà conto
del personale con qualifica di apprendista che, invece, dovrà essere
considerato nella determinazione della forza occupazionale per i periodi da
“settembre a dicembre 2015”. La media ponderata, come sopra definita,
costituirà la forza dimensionale da considerare ai fini della determinazione dell’aliquota
di contribuzione ordinaria dovuta per il 2016.
Laddove, in relazione ai criteri stabiliti dal D.lgs
148/2015, il nuovo requisito occupazionale determinerà una modifica della forza
aziendale con conseguente variazione nella misura della contribuzione ordinaria
mensile rispetto a quella precedente, le imprese dovranno darne comunicazione
all’Istituto.
A tal fine, le aziende si avvarranno della funzionalità
“contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto
la denominazione “Requisito occupazionale Cigo” e utilizzando la seguente
locuzione: “Comunico la media occupazionale aziendale ai fini della
determinazione dell’aliquota Cigo”. La Sede territorialmente competente gestirà
gli effetti contributivi di tale informazione (attribuendo o eliminando i
codici di autorizzazione 1S/1J) e ne darà comunicazione al datore di lavoro
attraverso il medesimo cassetto previdenziale.

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