Art.1 - Definizioni e
oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le modalità e la documentazione
da esibire a corredo della richiesta di credito di imposta da parte del
richiedente, nonché i controlli sull'autenticità della stessa.
2. Ai fini del presente decreto, per "richiedente"
si intende la parte che ha corrisposto, nell'anno 2015, il compenso
all'avvocato che lo ha assistito nel corso di uno o più procedimenti di
negoziazione assistita conclusi con successo, ovvero agli arbitri nel
procedimento di cui al capo I, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sempre che
si sia concluso con lodo.
Art.2 - Richiesta di
attribuzione del credito di imposta
1. La richiesta di attribuzione del credito di imposta deve
essere proposta compilando l'apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno 10
gennaio 2016 in un'area dedicata, denominata "Incentivi fiscali alle
misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n. 132 del
2014" del sito internet del Ministero della giustizia
("www.giustizia.it").
2. Alla richiesta deve essere allegata:
a) copia dell'accordo di negoziazione assistita e prova
della trasmissione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli avvocati a norma
dell'articolo 11 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ovvero copia del lodo
arbitrale che ha concluso il procedimento di cui al capo I del predetto
decreto-legge, nonché copia per immagine dell'originale o della copia autentica
del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo adottato a norma
dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge;
b) copia della fattura, inerente la prestazione di cui
sopra, rilasciata dall'avvocato o dall'arbitro;
c) copia della quietanza, del bonifico, dell'assegno o di
altro documento attestante l'effettiva corresponsione del compenso nell'anno
2015.
d) copia del documento di identità del richiedente;
3. In caso di definizione con successo di più negoziazioni
assistite, ovvero di più arbitrati conclusi con lodo, per i quali è stato
corrisposto un compenso all'avvocato o agli arbitri, è necessario compilare un
numero di richieste corrispondente al numero di procedure.
Art.3 - Modalità di
trasmissione della richiesta
1. La richiesta del credito di imposta è trasmessa
esclusivamente avvalendosi delle funzionalità del sito internet di cui
all'articolo 2, comma 1. La trasmissione deve essere effettuata non prima
dell'11 gennaio 2016 e, a pena di decadenza, entro l'11 febbraio 2016.
Art.4 - Limiti
complessivi di spesa e relativo rispetto
1. Il credito di imposta, riconosciuto in caso di successo
della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, è
commisurato, secondo criteri di proporzionalità, al compenso corrisposto
all'avvocato o all'arbitro fino alla concorrenza di 250 euro ed è determinato,
secondo i medesimi criteri, in misura corrispondente alle risorse stanziate,
nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Per consentire la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, le risorse
stanziate sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia
delle entrate - fondi di bilancio", aperta presso la Banca d'Italia.
Art.5 - Modalità di
comunicazione dell'esito della richiesta
1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli
affari di giustizia, entro il 30 aprile 2016, comunica al richiedente l'importo
del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei
procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
La comunicazione ha luogo con le modalità pubblicate nell'area dedicata di cui
all'articolo 2, comma 1.
Art.6 - Procedure di
utilizzo del credito di imposta
1. Il credito d'imposta deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile in compensazione,
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, a decorrere dalla data di ricevimento della
comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante, effettuata dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 5, comma 1, del presente decreto. A tal
fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione
di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di
impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in
diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in
compensazione tramite modello F24 non deve eccedere l'importo comunicato dal
Ministero della giustizia, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai
fini del controllo di cui al periodo precedente, preventivamente alla
comunicazione ai soggetti beneficiari di cui al comma 1, il Ministero della
giustizia trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche
definite d'intesa, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito
spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche.
3. Il credito l'imposta non dà luogo a rimborso e non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
Art.7 - Controlli e
cause di revoca del credito di imposta
1. Ai fini di cui all'articolo 6, nonché allo scopo di
agevolare la raccolta dei dati per le finalità di cui all'articolo 11 del
decreto legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
162 del 2014, i Consigli degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della
giustizia, con cadenza trimestrale, un elenco degli accordi di negoziazione
loro comunicati a norma del predetto articolo 11, comma 1, classificandoli con
le modalità indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari
di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. Nel
medesimo provvedimento saranno indicate anche le modalità per la trasmissione
dei dati di cui al presente articolo.
2. Il credito di imposta è revocato nel caso venga accertata
l'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al presente
decreto, ovvero nel caso la documentazione presentata, di cui all'articolo 2,
contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta.
Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed
amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio
indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 8.
Art.8 - Procedure di
recupero del credito di imposta illegittimamente fruito
1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero
della giustizia, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito
d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni
richieste ovvero a causa della non eleggibilità delle spese sulla base delle
quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1,
comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, l'Agenzia delle
entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo 2017,
con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno
utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i
modelli F24 ricevuti nell'anno 2016, con i relativi importi.
3. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al
Ministero della giustizia l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale,
del credito d'imposta di cui all'art. 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria
attività di controllo.

Nessun commento:
Posta un commento