Il carbone vegetale essendo sostanza organica naturale e non
rilasciando pertanto sostanze di natura tossicologica è stato ritenuto sicuro
dal Ministero della Salute che lo ha ammesso, dietro apposita notifica, in una
gamma di integratori alimentari ma non per il pane.
La normativa europea sugli additivi, aromi ed enzimi, ovvero
il Reg. UE 1333/2008 ed il Reg. UE 1129/2011, che ritiene il carbone vegetale
come colorante E 153, ne disciplina l’utilizzo ammettendolo soltanto in alcuni
prodotti alimentari, con le dovute limitazioni.
Riguardo ai prodotti da forno la normativa prevede che in
tutti i vari tipi di pane sia per forma (panino, pagnotta, rosetta, michetta,
filone etc.) che per varietà di ingredienti aggiunti (pane all’olio, pane al
latte, pane al sesamo etc.) NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO IL CARBONE VEGETALE.
Mentre per tutti gli altri prodotti appellati dalla
normativa come “prodotti da forno fini”, categoria nella quale sono da ricomprendersi
quelli considerati come sostitutivi della funzione del pane ovvero ad es.
grissini, crackers, taralli, friselle etc. l’utilizzo del carbone vegetale è
ammesso, a condizione però che vi sia una necessità tecnologica del loro
impiego e con utilizzo proporzionato al raggiungimento della finalità di
colorante naturale, il c. d. quantum satis ( quanto basta) previsto dalla
norma.

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