Con la circolare n.1/2016 dell’8 gennaio, l’INPS fornisce le
prime indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni in materia di
salvaguardia pensionistica (c.d. settima salvaguardia), contenute all'interno
della Legge di Stabilità 2016. Nella circolare vengono elencate le tipologie di
lavoratori ed i criteri di ammissione alla salvaguardia. Inoltre, si precisa
che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari
della salvaguardia in argomenti non possono avere decorrenza anteriore al 1°
gennaio 2016 e che le istanze di accesso al beneficio vanno presentate entro
l’1 marzo 2016. A tal proposito, si evidenzia che devono presentare domanda
all’INPS sia i soggetti in mobilità o trattamento speciale edile, sia i
prosecutori volontari. Devono, invece, presentare domanda alle Direzioni
territoriali del lavoro: i soggetti cessati per accordi e risoluzione
unilaterale, i lavoratori in congedo per figli e i soggetti con contratto a
tempo determinato.

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