Come è noto le aziende del settore edile hanno diritto allo
sconto dell'11,50% dei premi assicurativi dovuti all'Inail (Art. 29, comma 2,
decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
341/1995 e art. 36-bis, comma 8, decreto-legge n. 223/2006 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 248/2006).
Per usufruire di tale agevolazione occorre fare attenzione
alla produzione di due autocertificazioni.
La riduzione, infatti, non si applica nei confronti dei
datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la
violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Occorre,
pertanto, inviare, entro la data di presentazione della dichiarazione delle
retribuzioni, il "modello autocertificazione sconto edile"
riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato sul sito istituzionale
www.inail.it.
Da non dimenticare, inoltre, che se la richiesta del
beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche
rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono
presentare alla Direzione territoriale del lavoro competente
l’autocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine
alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro
ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito (art. 1, commi 1175 e
1176 della legge 296/2006, articoli 1 e 9 del D.M. 24 ottobre 2007, art. 8 D.M.
30/1/2015, circolari ministeriali 5/2008, 34/2008 e 19/2015, circolari Inail
7/2008 e 79/2008 in tema di DURC per benefici contributivi).
Ciò premesso, risulta che alcune sedi Inail in caso di
mancata trasmissione dell'auto certificazione il cui il termine coincide col
pagamento del premio in autoliquidazione (16/2), neghino l'applicazione dello
sgravio edile, nonostante sia stata comunque presentata l'auto dichiarazione di
cui all'art. 1, commi 1175 e 1176 legge 296/06.
Si è sottoposto il quesito alla Direzione Centrale Rischi
dell'Inail che ha prontamente risposto, risolvendo la questione e chiarendo che
il termine di presentazione dell'autocertificazione in questione non è perentorio.
È possibile, pertanto, acquisire anche in seguito la stessa, rispondendo
all'invito formale dell'Istituto, prima dell'emissione del provvedimento di
diniego dello sconto. Si riporta in calce la risposta integrale.
"Per la fruizione dello sconto edile sono richieste 2
autocertificazioni, che sono diverse sia per l’oggetto che per
l’amministrazione a cui vanno presentate:
1. La prima, da presentare alla DTL serve a verificare
l’inesistenza di cause ostative alla regolarità contributiva ex art. 8 del DM
30.1.2015, che ha sostituito il DM 24.10.2007dal 1° luglio 2015. Questa
autocertificazione riguarda esclusivamente le violazioni individuate
nell’allegato A al DM stesso e il datore di lavoro deve dichiarare l'assenza di
provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti
penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela
delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del citato D.M. o il
decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (che va
da 24 mesi per l’art. 437 c.p.c. a 3 mesi per le violazioni degli artt. 7 e 9
d.lgs. 66/2003). Resta fermo che le Sedi dell’Inail devono verificare anche la
regolarità contributiva del soggetto nei confronti (oltre che dell’Inail) dell’Inps
e delle Casse edili (prima con l’applicazione
www.sportellounicoprevidenziale.it (funzione interna "verifica senza
emissione del Durc) e dal 1° luglio 2015 con il servizio Durc On Line.
2. La seconda, da presentare all’Inail entro il 16 febbraio
(contestualmente al pagamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione
ovvero della prima rata se il datore di lavoro usufruisce della rateazione in 4
rate ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999) serve a verificare l’inesistenza
ex art. 36-bis, comma 8, del DL 223/2006 conv. Legge 248/2006 di condanne
passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia
della sentenza. Nell’autocertificazione il datore di lavoro deve dichiarare di
non aver riportato condanne nel quinquennio antecedente alla data di
applicazione dell’agevolazione.
Entrambe le autocertificazioni sono presupposto per
l’applicazione dello sconto edile e non costituiscono per quanto sopra chiarito
(finalità e oggetto) duplicazione.
Per la seconda autocertificazione, se il datore di lavoro ha
"dimenticato" o comunque omesso di presentarla entro il termine
previsto è possibile acquisirla successivamente, poiché secondo le regole
generali la documentazione mancante richiesta ai fini di un procedimento
amministrativo può essere integrata purché in tempo utile per la definizione
del procedimento stesso (in questo caso il controllo sulla sussistenza dei
requisiti per l’applicazione dello sconto edile per una determinata
autoliquidazione) o per procedimenti collegati (ad es. verifica della
regolarità contributiva con Durc On Line richiesta da altra amministrazione
come stazione appaltante o amministrazione procedente).
Tale principio è stato applicato anche dal Ministero del
lavoro per l’autocertificazione di cui al punto 1, infatti la DGAI con nota
prot. 8667 del 12.5.2010 ha dato istruzioni alle DTL nel senso che qualora in
occasione delle verifiche, gli uffici delle DTL "accertino la mancata o
incompleta presentazione dell’autocertificazione, dovranno invitare il datore
di lavoro alla sua presentazione o integrazione. Si osserva, infatti, che la
presentazione tardiva dell’autocertificazione o la sua integrazione configurano
un inadempimento formale che non è di per sé causa ostativa alla fruizione dei
benefici, purché le condizioni di cui all’allegato A del DM 24 ottobre 2007
sussistano alla data di fruizione del beneficio stesso".
Lo stesso principio è applicato anche dall’Inail per la
mancata presentazione dell’autocertificazione di cui al punto 2, che dovrebbe
riguardare casi sporadici, dato che la normativa in discorso è in vigore dal
2008 e sia i datori di lavoro che i consulenti del lavoro ne sono perfettamente
a conoscenza, anche perché analoga autocertificazione deve essere inviata
all’Inps.
Resta fermo che in caso di fruizione indebita della
riduzione per una determinata autoliquidazione per mancanza dei requisiti (in
ipotesi, il datore di lavoro presenta l’autocertificazione dichiarando di non
aver subito condanne nel quinquennio, la Sede effettua la verifica al
Casellario giudiziale e accerta l’esistenza di condanne), le Sedi devono
revocare subito lo sconto e richiedere il premio in misura intera, in quanto
deve essere tenuto presente il termine di decadenza previsto per l’iscrizione a
ruolo dei crediti dell’Inail.
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