|
OGGETTO:
|
Legge
28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Nuove disposizioni in
materia di salvaguardia pensionistica (c.d. Settima salvaguardia). Prime
indicazioni.
|
|
|

Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è
stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
entrata in vigore il 1° gennaio 2016 che, all’articolo 1, commi da 263 a 270,
reca disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (Allegato n. 1).
Lavoratori
in Mobilità o in trattamento speciale edile;
Lavoratori
autorizzati ai versamenti Volontari;
Lavoratori
autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o
accreditabili) al 6/12/2011;
Lavoratori
cessati entro il 30/06/2012;
Lavoratori
cessati dopo il 30/06/2012;
Lavoratori
cessati per risoluzione unilaterale;
Lavoratori
in Congedo per figli con disabilità;
Lavoratori
a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1 gennaio
2007 e il 31 dicembre 2011
In particolare, il predetto articolo, dopo aver
rideterminato al comma 263 le risorse finanziarie stanziate per le diverse
operazioni di salvaguardia ad oggi intervenute - risultanti dal
monitoraggio e verifica delle precedenti misure di salvaguardia per le quali la
certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa - individua nei
successivi commi sia le categorie di lavoratori alle quali continuano ad
applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima
dell’entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino i
requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011,
sia le modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e le risorse
stanziate per la salvaguardia in parola.
Ai sensi del comma 270 del medesimo articolo, i
benefici della salvaguardia in argomento sono riconosciuti nel limite di26.300
soggetti, nel rispetto del contingente numerico stabilito dal comma 265 per
ciascuna categoria di lavoratori, e nel limite massimo di 213 milioni di euro
per l’anno 2016, 387 milioni di euro per l’anno 2017, 336 milioni di euro per
l’anno 2018, 258 milioni di euro per l’anno 2019, 171 milioni di euro per
l’anno 2020, 107 milioni di euro per l’anno 2021, 41 milioni di euro per l’anno
2022, 3 milioni di euro per l’anno 2023.
Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono
le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni in oggetto
riguardanti, tra l’altro, le tipologie di lavoratori ed i criteri di
ammissione alla salvaguardia nonché la modalità e il termine di presentazione
dell’istanza di accesso al beneficio della salvaguardia.
1. Tipologie di lavoratori e criteri di
ammissione alla salvaguardia.
Si elencano le tipologie di lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015 ed i relativi criteri di
ammissione alla salvaguardia:
|
Lavoratori
di cui all’articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015
|
Criteri
di ammissione alla salvaguardia
|
|
a) n.6.300
lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi
degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:
-
a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31
dicembre 2011;
-
ovvero, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate
dall’attivazione di procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato
preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione
straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza
dei predetti accordi.
|
-
cessazione dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012;
ovvero
-
cessazione dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014
-
Eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità, ai sensi
dell’articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, e all’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo
determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella
lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di
fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso
alla salvaguardia
|
|
b) n. 9.000 lavoratori autorizzati
alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui
all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n.
147:
-Lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 1, c. 194, lettera
a) della legge n. 147 del 2013).
-Lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre
2011 (art. 1, c. 194, lettera f) della legge n. 147 del 2013).
|
|
|
c) n. 6.000 lavoratori cessati
di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27
dicembre 2013, n. 147:
-Lavoratori il cui rapporto di
lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 (art. 1, c. 194, lettera b),
della legge n. 147 del 2013):
-Lavoratori il cui rapporto di
lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 (art.
1, c. 194, lettera c), della legge n. 147 del 2013):
-Lavoratori il cui rapporto di
lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 (art. 1, c. 194, lettera
d), della legge n. 147 del 2013).
|
-
Anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività
non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
-
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.
-
Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
-
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.
-
Anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
-
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.
|
|
d) n. 2.000 lavoratori di
cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità
grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
|
-
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.
|
|
e) n. 3.000 lavoratori con
contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con
contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei
lavoratori con qualifica di stagionali, cessati dal lavoro tra il 1 gennaio
2007 e il 31 dicembre 2011.
|
-
Mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo
indeterminato;
-
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017.
|
2. Decorrenza dei trattamenti pensionistici
L’articolo 1, comma 267, della legge n. 208 del 2015
dispone che i trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti
beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza
anteriore al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della stessa
legge.
3. Modalità e termine di presentazione delle
istanze
Il citato art. 1, al comma 268, dispone che i
lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza
di accesso al beneficio entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2016), vale a dire entro
il 1° marzo 2016.
Il medesimo comma dispone altresì che, ai fini della
presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori
salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in
materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.
Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei
precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di
lavoratori succitate, si precisa quanto segue.
a) Soggetti che devono presentare istanza
all’Inps.
I lavoratori di cui all’art. 1, comma 265, lettere a)
e b) (soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori
volontari), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di
sport e spettacolo, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto
dalla salvaguardia in parola all’INPSentro e non oltre il 1° marzo
2016.
Al riguardo, si precisa che la presentazione delle
istanze potrà avvenire on line dal sito www.inps.it, sia da parte dei patronati
che dei cittadini in possesso di PIN.
A tal fine è stata introdotta una specifica tipologia
di domanda da utilizzare per tutte le categorie di lavoratori pubblici, privati
e di spettacolo e sport con le seguenti specifiche:
“Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge
208/2015”
Gruppo: Certificazione
Sottogruppo: Diritto a pensione
Tipo: Salvaguardia legge 208/2015
E’ prevista anche un’ ulteriore suddivisione in base
alla tipologia di lavoratore:
Per tutte le tipologie è prevista la modalità di
trattazione della domanda sia automatica che manuale e deve essere sempre
effettuata la scelta in modalità automatica. La trattazione con modalità manuale
viene valutata ed eventualmente scelta esclusivamente dalla sede in fase
istruttoria a fronte di anomalie presenti sul conto assicurativo che non
consentono di gestire il flusso in via integralmente automatizzata.
Devono essere inoltre selezionati, fra quelli
elencati, la gestione ed il fondo previdenziale al quale il lavoratore è
iscritto.
Avverso il provvedimento di diniego di accesso al
beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame,
presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto
provvedimento.
b) Soggetti che devono presentare istanza alle
Direzioni territoriali del lavoro.
I lavoratori di cui all’art. 1, comma 265, lettere c),
d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo
ai sensi dell’art. 42, c. 5, del D.lgs, n. 151 del 2001, con contratto a tempo
determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto
dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti
per territorio entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità
definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 36
del 31 dicembre 2015 cui si rimanda integralmente (Allegato n. 2).
Anche per tali lavoratori è prevista la possibilità di
anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che alle
Direzioni territoriali del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o per il
tramite del patronato.
Pertanto, la nuova categoria di domanda on line
prevede anche le categorie relative a:
Anche per queste tipologie di lavoratori è prevista la
modalità di trattazione della domanda sia automatica che manuale e deve essere
sempre effettuata la scelta in modalità automatica. La trattazione con modalità
manuale viene valutata ed eventualmente scelta esclusivamente dalla sede in
fase istruttoria a fronte di anomalie presenti sul conto assicurativo che non
consentono di gestire il flusso in via integralmente automatizzata.
Devono essere inoltre selezionati, fra quelli
elencati, la gestione ed il fondo previdenziale al quale il lavoratore è
iscritto
Si sottolinea che la presentazione dell’istanza
all’INPS è in aggiunta e non in alternativa, a quella da presentare, comunque,
alla Direzione Territoriale del lavoro competente.
4. Invio delle lettere attestanti il diritto ad
accedere a pensione in salvaguardia
L’inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia
di cui alla legge in argomento delle lettere attestanti il diritto ad accedere
a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 1° marzo 2016, termine di
scadenza previsto per la presentazione delle istanze.
5. Domande di pensione presentate in anticipo
rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
Come più volte precisato, da ultimo con messaggio n. 8881 del 19 novembre 2014, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui alla presente circolare, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.
Come più volte precisato, da ultimo con messaggio n. 8881 del 19 novembre 2014, relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle disposizioni di cui alla presente circolare, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia in parola.
Si fa riserva di illustrare con successiva circolare
le particolarità relative alle singole tipologie di lavoratori potenziali
destinatari della salvaguardia in esame ai fini dell’istruttoria delle relative
istanze.
Nessun commento:
Posta un commento