Sì alla comunicazione dei dati dei pazienti alle Regioni, ma
solo informazioni indispensabili
Le strutture sanitarie, accreditate e convenzionate, possono
inviare i dati dei loro pazienti e dei medici curanti agli organismi sanitari
di controllo regionale per consentire la verifica di eventuali sprechi o
inesattezze in merito alle prescrizioni di farmaci e prestazioni sanitarie a
carico del Servizio sanitario.
Lo ha precisato l'Ufficio del Garante, interpellato da
un'Associazione Onlus, che gestisce comunità terapeutiche per
tossicodipendenti. Si conferma così la compatibilità delle procedure di
controllo per la riduzione di sprechi nell'uso delle risorse pubbliche con la
normativa in materia di protezione dei dati personali. Nel rispondere al
quesito, l'Autorità ha affermato che il trattamento di dati di carattere
sensibile da parte di soggetti pubblici per finalità di carattere
amministrativo è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di
legge, nel rispetto di quanto indicato più nel dettaglio nel Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili che ogni Regione ha adottato.
Il Regolamento specifica, infatti, i tipi di dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili su di essi e le finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite, tra cui rientra appunto anche il
controllo della spesa sanitaria. La comunicazione dei dati sanitari degli
assistiti verso le strutture sanitarie di controllo regionali deve comunque
limitarsi ai soli dati indispensabili a consentire l'esercizio delle funzioni
di vigilanza e monitoraggio previste dalla normativa di settore.
Tenuto conto della particolare natura delle informazioni che
verranno comunicate, l'Ufficio del Garante ha infine chiesto di porre
particolare attenzione alle modalità di trasmissione dei dati.
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