Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – istanza di interpello
– lavoro accessorio ex artt. 48 ss. D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 nel settore
marittimo – imbarcazioni da diporto – professionisti iscritti in registri,
albi, ruoli ed elenchi professionali – maestri di sci.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
lavoro, ha avanzato due distinte richieste di interpello inerenti l’ambito di
applicazione del lavoro accessorio, così come da ultimo definito dal
Legislatore con il decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, con particolare
riferimento a due specifici settori.
Il primo quesito riguarda il settore marittimo e, in
particolare, i lavoratori marittimi impiegati da “committenti privati titolari
di un’imbarcazione da diporto”; il secondo riguarda l’impiego di maestri di sci
che sono iscritti, all’uopo, in appositi albi ex art. 3, L. n. 81/1991.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
della Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio
Legislativo, si osserva quanto segue.
La disciplina del lavoro accessorio, così come delineata dal
D.Lgs. n. 81/2015 ed in senso conforme alla previgente formulazione dell’art.
70 del D.Lgs. n. 276/2003 e come già chiarito in passato, presenta un ambito di
applicazione generalmente limitato al solo valore economico delle prestazioni
(art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015).
In particolare, nel nuovo quadro normativo il riferimento
alla natura occasionale della prestazione resa in regime di voucher viene
richiamato solo in relazione al settore dell’agricoltura, laddove, peraltro,
l’ambito applicativo viene delimitato anche sotto il profilo soggettivo in
riferimento sia ai prestatori di lavoro che alle categorie dei datori di lavoro
(cfr. art. 48, comma 3, lettere a) e b) D.Lgs. n. 81/2015).
L’unico contesto nel quale il Legislatore ha vietato
espressamente l’utilizzo di voucher è la “esecuzione di appalti di opere o
servizi” (cfr. art. 48, comma 6), con esclusione di ipotesi specifiche che
dovranno essere individuate in apposito decreto ministeriale.
Ciò premesso, va osservato che il lavoro marittimo è
disciplinato da una normativa speciale prevista nel Codice della navigazione e,
per quanto riguarda la nautica da diporto, anche dal relativo Codice (D.Lgs. n.
171/2005). Va evidenziato che il Codice della nautica da diporto all’art. 49
bis, introdotto dall’art. 59 ter del D.L. n. 1/2012, ha previsto il c.d.
“noleggio occasionale” per uso non commerciale, per il quale è prevista, al
comma 2, la possibilità di utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio nel
caso in cui il conduttore non provveda direttamente alla conduzione della
imbarcazione.
In risposta al quesito avanzato, in ragione di quanto sopra,
appare ammissibile il ricorso al lavoro accessorio anche in ipotesi diverse dal
“noleggio occasionale” con riferimento alle imbarcazioni o navi da diporto a
scopi non commerciali, fermi restando evidentemente gli altri requisiti
previsti in capo all’effettivo conduttore del mezzo.
Parimenti, non si ravvisa alcuna preclusione normativa
all’utilizzo del voucher in relazione all’attività di maestro di sci, laddove
la stessa sia svolta entro i limiti quantitativi previsti dall’art. 48, comma
1, del D.Lgs. n. 81/2015, sempreché l’esecuzione di tale attività non avvenga
in regime di appalto, stante il divieto generale previsto normativamente e
fermo restando, anche in tal caso, il possesso dei titoli abilitanti.

Nessun commento:
Posta un commento