Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Accesso DIS-COLL –
art. 15, D.Lgs. n. 22/2015.
La CGIL ha avanzato istanza di interpello al fine di
conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta
interpretazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 22/2015, recante la disciplina
dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
In particolare l’istante chiede se l’indennità in questione
possa essere riconosciuta agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e ai
titolari di borsa di studio che svolgano attività di ricerca presso le
Università e negli Enti di ricerca, in virtù dell’assimilabilità delle forme
contrattuali utilizzate per regolare i descritti rapporti con i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
degli Ammortizzatori Sociali e I.O., dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, si
rappresenta quanto segue.
L’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015 individua, quali destinatari
della indennità c.d. DIS-COLL, i collaboratori coordinati e continuativi anche
a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS che
abbiano perduto involontariamente l’occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2015
e sino al 31 dicembre 2015, che non siano pensionati o possessori di partita
IVA.
In ragione della tipologia di attività svolta, il
Legislatore esclude dal novero dei destinatari espressamente gli amministratori
e i sindaci.
Premesso quanto sopra, va osservato che la disciplina degli
assegni di ricerca è contenuta nella normativa speciale di cui alla L. n. 240/2010
recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità
e l’efficienza del sistema universitario”.
In tale contesto, l’art. 22 individua negli “assegni di
ricerca” una tipologia di rapporto del tutto peculiare, fortemente connotata da
una componente “formativa” dell’assegnista (si pensi ai progetti di ricerca
presentati dai candidati, selezionati e finanziati da parte del soggetto che
eroga l’assegno).
Proprio in ragione di ciò, peraltro, la norma non definisce
in alcun modo le modalità di effettuazione dell’attività di ricerca, neanche in
termini astrattamente sovrapponibili a quelle della collaborazione coordinata e
continuativa.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non sembra possibile
argomentare l’applicazione dell’indennità di disoccupazione in ragione
esclusivamente dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui
all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 che riguarda, come noto, anche le prestazioni
di lavoro autonomo. Piuttosto, la necessità di un richiamo espresso alla
normativa previdenziale de qua, unitamente al particolare regime di esenzione
fiscale dei relativi emolumenti, conferma la natura speciale del rapporto di
ricerca.
Le medesime considerazioni possono essere richiamate anche
per i titolari di borse di studio, anche in ragione di un dottorato di ricerca
conseguito ai sensi dell’art. 4 L. n. 210/1998 i quali, per di più, sono
sottratti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per espressa
previsione dell’art.2, comma 26, della L. n. 335/1995.
In coerenza con l’interpretazione restrittiva della portata
applicativa delle disposizioni dettate dalla L. n. 92/2012 in materia, quindi,
non appare possibile estendere l’indennità de qua ai lavoratori il cui rapporto
non sia inquadrato nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative
anche a progetto.
Alla luce delle argomentazioni svolte, in risposta al
quesito avanzato, si ritiene pertanto che agli assegnisti di ricerca, ai
dottorandi nonché ai titolari di borse di studio non trova applicazione l’indennità
di disoccupazione prevista in via sperimentale per l’anno 2015 per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata (DIS- COLL) di cui all’art. 15 del
D.Lgs. n. 22/2015.

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