Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 5, comma 5, L. n.
236/1993 regime contributivo previdenziale ed assistenziale del contributo di
solidarietà.
La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il
parere di questa Direzione generale in ordine al regime contributivo
previdenziale ed assistenziale da applicare al contributo di solidarietà
contemplato dall’art. 5, comma 5, L. n. 236/1993, per le aziende non rientranti
nel campo di applicazione della cassa integrazione salariale. In particolare,
l’istante chiede a quale forma di contribuzione sia assoggettabile il
contributo spettante all’azienda, laddove quest’ultima decida di erogarlo in
favore del lavoratore che in tal modo verrebbe a percepire l’intero trattamento
di solidarietà pari al 50% del monte retributivo perso (25% spettante
all’azienda + 25% spettante al lavoratore).
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
degli Ammortizzatori sociali e I.O., della Direzione generale per le Politiche
Previdenziali e Assicurative e dell’Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto
segue.
Al fine di fornire la soluzione al quesito sollevato,
occorre muovere dalla lettura del disposto normativo di cui all’art. 5, comma 5
sopra citato, ai sensi del quale “alle imprese non rientranti nel campo di
applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al
fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura
di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare
licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo stipulano
contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due
anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a
seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate
trimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa e i lavoratori
interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai
fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi
contributivi previdenziali ed assistenziali”. La norma, infine, specifica che
“ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione,
dell’intera retribuzione di riferimento (…)”.
Pertanto, con l’erogazione del contributo integrativo in
favore dei lavoratori il Legislatore ha inteso compensare la perdita di
retribuzione determinata dalla contrazione della prestazione lavorativa in
ragione della diminuzione dell’orario di lavoro nella misura della metà del
monte retributivo non dovuto. Il contributo in questione, come espressamente previsto
dal Legislatore, non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti
contrattuali e di legge, nonché per quanto concerne gli adempimenti di
carattere previdenziale e assistenziale.
È altresì possibile che nell’accordo intervenuto tra azienda
e rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, le parti prevedano che la
quota di contributo spettante al datore di lavoro sia devoluto da questi ai
lavoratori.
Per quanto concerne tale quota la stessa, in quanto
corrisposta “in relazione al rapporto di lavoro”, ai sensi dell’art. 51, comma
1, del D.P.R. n. 917/1986, concorre a costituire invece reddito da lavoro
dipendente e, in quanto tale, costituisce base imponibile sia ai fini fiscali
che ai fini contributivi. Del resto tali somme, seppur considerate erogazioni
liberali, non sono escluse dall’imponibile contributivo dagli art. 27 del
D.P.R. n. 797/1955 e art. 29 del D.P.R. n. 1024/1965.
Pertanto tali somme, non essendo oggetto di una esclusione
espressa, rientrano nella base imponibile ai fini contributivi e costituiscono
fonte di una obbligazione contributiva che, di regola, grava tanto sul datore
di lavoro quanto sul lavoratore.
Alla luce della indicazione di chiusura della norma (“ai
fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell’intera
retribuzione di riferimento”) finalizzata, in coerenza con quanto previsto in
materia di ammortizzatori sociali, a salvaguardare integralmente la posizione
previdenziale dei lavoratori interessati, si deve ritenere che il regime di
contribuzione figurativa vada riferito all’ammontare della retribuzione persa
dal lavoratore per effetto della stipula dei contratti di solidarietà, a
prescindere dalla devoluzione della quota di contributo già assegnata dal
datore di lavoro ai lavoratori.

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