1. Premessa
Per effetto della Determinazione Commissariale n. 27 del 17
marzo 2014, recante proroga del servizio reso dai Caf nell’anno 2014, si
applicano le disposizioni sulla verifica a campione di almeno il 3% delle
Dichiarazioni sostitutive uniche trasmesse dai Caf nell’anno 2014, il cui
svolgimento è propedeutico al pagamento del saldo pari al 10% del compenso
fatturato.
2. Accesso alla procedura da parte dei Caf
L’avvio del procedimento di verifica è comunicato, tramite
PEC, a tutti i Caf interessati i quali possono prendere visione della lista
delle DSU trasmesse nel 2014 e sottoposte a controllo, accedendo alla apposita
procedura “Controlli dichiarazioni trasmesse”, attivabile in ambiente
INTERNET> Servizi Riservati.
3. Accesso alla procedura da parte delle
Strutture competenti
Il procedimento di verifica è svolto dalle Strutture
territoriali competenti in base alla residenza del soggetto dichiarante; le
stesse potranno accedere alla procedura
attivabile in ambiente INTRANET, processo Assicurato Pensionato, riquadro
Gestione Reddituale e Servizi Fiscali, procedura “Controlli dichiarazioni
trasmesse”.
Nella medesima procedura è stato messo a disposizione delle
Strutture territoriali il manuale operativo, a cui si rinvia integralmente per
gli aspetti tecnico- informatici non illustrati nel presente messaggio.
La gestione degli accessi alla procedura di controllo è
demandata al sistema di Identity Management e Access Management (I.D.M-A.M.).
Per le richieste di attivazione, modifica e cancellazione
delle credenziali degli utenti nel sistema IDM, il Direttore o personale
delegato, seguirà il percorso Intranet :
1. Servizi à
Identity Management
2. Ricercare la
persona
3. Accedere al
suo profilo
4. Selezionare il
tab “Profili Intranet”
5. Selezionare il
Processo “Assicurato Pensionato”
6. Selezionare
l’Applicazione “WAIntraAreaReddituale”
7. Selezionare
l'opportuno ruolo.
4. I controlli
automatici
4.1. La tipologia
I controlli automatici sono il frutto di verifiche effettuate
dal sistema informatico e sono univocamente identificati dai codici 11, 12,13,
33, 41.
I predetti controlli sono individuati in procedura con un
codice di pre-esito di irregolarità come di seguito illustrato:
- “Ritardo nella trasmissione delle DSU alla banca dati
dell’Istituto”(codici 11,12,13).
L’ ipotesi riguarda le DSU trasmesse alla banca dati INPS
oltre il termine di 10 giorni dalla presentazione ed è identificata con tre
diversi codici a seconda della entità nel ritardo: codice 11 “Ritardo nella
trasmissione da 11 a 30 giorni”; codice 12 “Ritardo nella trasmissione da 31 a
180 giorni”; codice 13 “Ritardo nella trasmissione oltre 180 giorni”.
- “DSU ripetuta oltre
la seconda” (codice 33)
Tale fattispecie identifica la “terza DSU” presentata dopo
la prima attestata (la seconda non è sanzionabile e non è compensata), anche
presso Caf diversi, nella stessa data oppure in date diverse, da parte dello
stesso dichiarante o appartenente allo stesso nucleo con valori economici e anagrafici
inalterati.
- “Dichiarante
inesistente o deceduto” (codice 41)
L’ipotesi riguarda le DSU presentate da dichiarante
inesistente o deceduto in data antecedente a quella di sottoscrizione della
DSU.
A fronte di tale irregolarità, qualora il soggetto
dichiarante risulti ancora in vita oppure deceduto in data successiva alla
sottoscrizione della DSU, si ricorda che in applicazione della normativa sulla
decertificazione, le Sedi non potranno chiedere l’esibizione di certificati di
esistenza in vita.
In tal caso, il Responsabile del Caf potrà inviare alla
Struttura territoriale una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a
propria firma, concernente l’esistenza in vita del medesimo soggetto,
accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
In tal caso, le Strutture territoriali, al fine di valutare
correttamente la documentazione inoltrata dal Caf, dovranno accedere alle
informazioni presenti nelle banche dati a disposizione (anagrafica ARCA,
anagrafica tributaria) ed esitare la DSU con il codice “0” (esito regolare)
qualora la circostanza rappresentata dal medesimo Caf sia risultata veritiera.
4.2. Il procedimento
di controllo del campione automatico
a) Formulazione delle controdeduzioni
Con riferimento alle DSU risultate irregolari a seguito dei
controlli automatici e quindi già preesitate (codice 11, 12, 13, 33, 41), i Caf
potranno formulare le proprie controdeduzioni entro la data del 30 aprile 2016.
Al riguardo, è prevista la funzione “Invio documentazione”
all’interno della funzione “Liste di controllo”.
Tale funzione è attivabile cliccando sul link “Visualizza”
in corrispondenza della dichiarazione per la quale si vuole inviare la
documentazione. La funzione consente anche di inviare on line la documentazione
richiesta, mediante upload, visualizzabile in tempo reale dall’operatore di
sede.
b) Esame controdeduzioni ed attribuzione codice esito
Le Strutture territoriali, entro il 30 giugno 2016,
procedono alla valutazione delle documentazione eventualmente prodotta dai CAF.
Si precisa che per le DSU non controdedotte, la Struttura
non dovrà svolgere alcun adempimento; ciò in quanto, al termine del
procedimento, le medesime DSU saranno esitate definitivamente “da sistema” come
irregolari.
Viceversa, qualora il Caf formuli le predette
controdeduzioni, l’operatore dovrà procedere alla “presa in carico” della DSU,
valutarne il contenuto ed, all’esito dell’esame, confermare il codice esito di
irregolarità, già attribuito dal sistema, rendendolo definitivo (semaforo
rosso) oppure modificare l’esito da “irregolare” a “regolare” (codice “0” con
semaforo rosso).
L’esito del controllo può essere consultato dal CAF tramite
l’apposita procedura.
5. I controlli
manuali
5.1. La tipologia
I controlli manuali sono implementati con DSU che dai
controlli automatici effettuati dalla procedura non sono risultate viziate da
irregolarità ma che vengono inserite nel campione sulla base di una selezione
casuale e riguardano, esclusivamente, le fattispecie di seguito evidenziate.
Sulla questione, si fa presente che i codici dei controlli
cd. “automatici” non possono essere utilizzati per esitare pratiche che
rientrano nei controlli “manuali” e che laddove vengano riscontrate situazioni
anomale (ad esempio, la DSU andava sanzionata per un ritardo nella trasmissione
ovvero codice da 11 a 13), occorre inviare una segnalazione ai referenti della
procedura.
- “Difformità tra dati trasmessi e mod. DSU non
incidente sul valore finale ISE/ISEE” (codice 61) e“Difformità tra dati
trasmessi e mod. DSU incidente sul valore finale ISE/ISEE dall’Inps” (codice
62).
Il controllo sulla “Difformità”, ai fini del procedimento in
esame, ha come unica finalità l’accertamento di inadempienze dei Caf,
conseguenti a violazione di obblighi contrattualmente assunti nei confronti
dell’Istituto. Pertanto, gli operatori di sede non dovranno procedere ad
effettuare un controllo “sostanziale” avvalendosi ad esempio di archivi per la
verifica dei redditi autodichiarati, limitandosi ad effettuare un raffronto
“formale” tra i quadri (es. Nucleo Familiare Quadro A, F4, F5 ecc.) presenti
nel modulo di DSU inoltrato dal Caf ed i dati presenti in banca dati.
Al fine di effettuare il controllo in esame, si illustra il
percorso da seguire per l’acquisizione della DSU dalla banca dati:
1. Accedere a Portale Intranet > Processi >
Prestazioni a sostegno del reddito (Servizi) > ISEE; 2. Accedere a
Consultazione > Dichiarazione; 3. Inserire nella sezione “Protocollo” l’anno
della DSU (2014) ed il numero di protocollo INPS, che coincide con il codice numerico presente sotto
“Identificativo Dichiarazione/Stringa” della procedura “Controlli Dichiarazioni
trasmesse”.
Si precisa che, qualora lo “Spazio riservato all’Ufficio”
sia stato compilato a penna, la relativa DSU, a meno che non presenti altre
irregolarità, dovrà essere considerata regolare (codice “0”), in quanto il Caf
poteva compilare il predetto spazio a mano oppure mediante l’utilizzo di propri
programmi.
Resta fermo che lo spazio presente nella DSU prelevata dal
portale ISEE, è correttamente in bianco, in quanto, nella fase di trasmissione
dei dati, non è previsto l’invio del
documento in formato “pdf”.
Infine, si fa presente che, in presenza di nomi o cognomi
composti, può riscontrarsi una parziale conformità tra il nominativo presente
in banca dati (ad es., Anna Maria) ed il nominativo presente nella DSU
inoltrata dal Caf ai fini del controllo (ad es. Anna).
Al riguardo, prima di procedere all’attribuzione del codice “61”,
è indispensabile controllare il codice fiscale, attraverso le banche dati a
disposizione dell’Istituto (ARCA, anagrafe tributaria), al fine di verificare
se si tratti del medesimo soggetto.
Nel caso in cui emerga una difformità, occorre verificare se la stessa incida o meno
sul valore finale ISE/ISEE, utilizzando la
“funzione di simulazione” del calcolo ISEE disponibile esclusivamente al
seguente indirizzo: https://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm.
- “Mancata o parziale
produzione da parte del Caf di documentazione richiesta”(codice 81).
Tale fattispecie ricorre qualora il Caf, opportunamente
sollecitato, non provveda a produrre la documentazione richiesta dall’operatore
(ad es., copia della DSU, copia del documento di riconoscimento del dichiarante
etc.).
5.2. Il procedimento
di controllo del campione manuale
a) Inoltro copia DSU
da parte del Caf
In relazione ai controlli cd. “manuali”, il CAF dovrà far
pervenire entro il 30 aprile 2016, la copia della DSU in formato cartaceo
oppure informatico e il documento di riconoscimento del dichiarante,
utilizzando la funzione “Invio documentazione” sopra illustrata.
In particolare, qualora sia stata creata copia del modello
su di un documento informatico ed effettuata la conservazione informatica del
medesimo, il Caf dovrà trasmettere il documento munito della firma digitale del
responsabile della conservazione unitamente ad una dichiarazione che renda
conto della predetta modalità di conservazione.
Al riguardo, si fa presente che sono disponibili svariati
siti internet sui quali è possibile verificare la signatura digitale (ad es. https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php).
Nel dettaglio, occorre inserire in procedura il file
trasmesso dal Caf ed il sistema, se il documento è firmato, restituisce tutti i
dati (firma digitale e marca temporale).
Qualche giorno prima della scadenza del termine, la
Struttura territoriale dovrà sollecitare il Caf ad inviare copia della DSU
entro il termine previsto (30 aprile 2016); in mancanza di riscontro da parte
del Caf, sarà cura dell’operatore della Struttura territoriale segnalare la
circostanza nella procedura attribuendo il codice “81” per mancata produzione
della documentazione.
b) Esame copia DSU
La Struttura territoriale, entro il 31 luglio 2016, effettua
il controllo manuale, mediante verifica della DSU prodotta ed acquisisce
l’esito nell’apposita procedura, consultabile in tempo reale dai CAF.
Nella fase di acquisizione, vige il principio generale
secondo cui le penali non sono cumulabili tra loro e, pertanto, ove siano
riscontrabili per la medesima DSU molteplici inadempimenti, si applica la
penale più grave.
In ragione del precitato principio generale, i controlli
manuali sono eseguiti in ordine decrescente di gravità della sanzione;
pertanto, la Struttura territoriale deve accertare le inadempienze di cui ai
seguenti codici:
- Difformità tra dati
trasmessi e mod. DSU non incidente sul valore finale ISE/ISEE Codice 61 e
Codice 62 (Difformità tra dati trasmessi e mod. DSU incidente sul valore finale
ISE/ISEE dall’Inps);
- “Mancata o parziale produzione da parte del Caf di documentazione
richiesta”(codice 81).
c) Formulazione di eventuali controdeduzioni
I Caf, qualora la
Struttura territoriale abbia attribuito un codice esito di irregolarità,
possono presentare, entro il 30 settembre 2016, le proprie controdeduzioni,
utilizzando la funzione “Invio documentazione” presente nell’apposita
procedura.
d) Esame controdeduzioni ed attribuzione codice esito.
Le Strutture territoriali, entro il 31 ottobre 2016,
procedono alla valutazione delle controdeduzioni formulate dai CAF ed alla
attribuzione del codice esito.
L’esito del controllo può essere consultato dal CAF tramite
l’apposita procedura.
6. Indicazioni sulla
modalità di lavorazione delle pratiche.
Al fine di assicurare il rispetto dei termini di conclusione
del procedimento, si suggerisce di procedere alla attribuzione della “presa in
carico” della DSU ed alla sua lavorazione a mano a mano che il Caf inoltra la
documentazione. Inoltre, fermo restando che la
Struttura territoriale ha la possibilità di modificare l’esito da
“positivo” (semaforo con luce verde) a “negativo” (semaforo con luce rossa) e
viceversa, in un’ottica di semplificazione, si
suggerisce, compatibilmente con le peculiarità della singola DSU
sottoposta a controllo, di attribuire l’esito “definitivo” solo nel momento in
cui si ritiene, con molta probabilità, di non apportarvi alcuna variazione.
7. L’attività delle
Direzioni regionali
L’attività appena illustrata deve essere oggetto di
coordinamento e monitoraggio da parte delle Direzioni regionali, le quali
devono interloquire con le Strutture
territoriali mediante i canali ritenuti opportuni, e garantire il rispetto dei
tempi prefissati. A tal fine, i Direttori Regionali comunicheranno agli indirizzi: carmeliana.franzese@inps.it;
anna.consiglio@inps.it, il nominativo del referente per il coordinamento di
detta attività solo se diverso da quello già comunicato nell’ambito del
procedimento di controllo delle DSU trasmesse negli anni 2012/2013 illustrato
con messaggio n. 5864 del 23 settembre 2015. Al riguardo, le Direzioni
regionali che non vi hanno ancora provveduto, sono invitate a comunicare il
predetto nominativo.
Inoltre, il Direttore regionale, oppure il Direttore
regionale Vicario, in caso di sua assenza o impedimento, dovrà validare gli
esiti dell’attività svolta dalle Strutture territoriali entro il termine di
venti giorni a decorrere dalla pubblicazione di apposito messaggio da parte
della Direzione generale.
8. L’attività della
Direzione generale
A conclusione delle operazioni, una elaborazione centrale
determinerà le penali a carico di ciascun Caf. La riscossione delle somme dovute a titolo di penale avviene per
compensazione in sede di pagamento del
saldo del 10% del compenso e, per l’eventuale eccedenza, con apposita
richiesta per recupero penale.
---
Per eventuali chiarimenti, le Strutture territoriali
potranno rivolgersi tramite e-mail a:
-
SostegnoReddito@inps.it per gli aspetti amministrativi, indicando nell’oggetto “controlli ISEE 2012/2013”;
-
“CampagnaControlliISEE@inps.it” per gli aspetti tecnico-informatici.
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