Oggetto
Abolizione registro infortuni. Rilascio “Cruscotto
infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio.
Quadro Normativo
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Decreto del Presidente della Repubblica n. 547
del 27 aprile 1955 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”,
articolo 403
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Decreto ministeriale del 12 settembre 1958 e
successive modifiche e integrazioni “Attribuzione dei compiti e determinazione
delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e
dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”
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Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 30 giugno 1965 e successive modifiche e integrazioni “Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali”, articolo 53
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Decreto ministeriale 10 agosto 1984
“Integrazioni al Decreto Ministeriale del 12 settembre 1958 concernente
l’approvazione del modello del Registro degli infortuni”
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Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e
successive modifiche e integrazioni “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”, articolo 8, comma 4 e articolo 53, comma 6
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Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015
“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto
di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183”, articolo 21 – 4
Premessa
In una logica di semplificazione degli adempimenti
complessivi a carico del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 151/2015 all’articolo
21 comma 4 ha abolito l’obbligo della tenuta del registro infortuni, e
dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal
novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso.
Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata
pertanto anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del registro
infortuni – già stabilita dall’articolo 53, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e s.m. e
connessa all’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo
8 comma 4 del richiamato d.lgs. n.81/2008 istitutivo del Sistema Informativo
Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Abolizione della
tenuta del registro infortuni
L’articolo 21 comma 4 del decreto legislativo 151/2015
prevede: “A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro
infortuni”.
In proposito, il citato d.lgs. 151/2015, entrato in vigore
il 24 settembre 2015, diventerà effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015,
data in cui il datore di lavoro non avrà più l’obbligo della tenuta del
menzionato registro, istituito con d.p.r. n.547/1955, articolo 403, il cui
modello è stato approvato con d.m. 12.9.1958, come modificato dal d.m. 5.12.1996.
Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto
all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’ Inail gli infortuni occorsi
ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del d.p.r. n.
1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).
Rilascio del
“cruscotto infortuni“ e modalità di fruizione
In considerazione dell’abolizione del citato registro,
l’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno
strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad
orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un cruscotto nel quale sarà
possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai
dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’ Inail stesso,
secondo quanto previsto dal richiamato articolo 53 del d.p.r. 1124/1965 e s.m..
Resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a
quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito
dalla norma in esame.
Il cruscotto infortuni, accessibile agli organi di vigilanza
nell’area dei servizi online del sito ufficiale dell’Inail www.inail.it tramite
l’inserimento delle credenziali in ossesso
degli organi stessi, prevedrà per l’utente la competenza territoriale
regionale, quale parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici.
Sarà possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo
soggetto infortunato tramite l’inserimento del relativo codice fiscale. In tal
caso l’utente riceverà un report con l’indicazione di tutti i casi di
infortunio relativi al singolo lavoratore, filtrati sul territorio di
competenza regionale dell’utente stesso, in relazione all’Unità Produttiva o
alla Sede lavorativa della Posizione Assicurativa Territoriale (in sigla PAT).
Inoltre, potrà essere effettuata la ricerca per tipologia di
singolo settore ed ottenere un report inerente gli infortuni occorsi nelle sedi
lavorative comprese nella competenza territoriale regionale dell’utente, sedi
lavorative da riferire all’Unità produttiva (in sigla UP) per il settore
Aziende, alla Struttura per il settore delle Amministrazioni statali in
gestione conto stato, alla Località (indirizzo) per il settore agricoltura.
La ricerca per singolo settore prevedrà l’elaborazione di un
report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative
“conseguenze dell’infortunio” per ogni singolo anno, nonché la relativa PAT e
l’Unità produttiva per il settore aziende, la Struttura per il settore delle
amministrazioni statali, la Località per il settore agricoltura.
Assistenza agli
utenti e rilascio del servizio
Tutte le informazioni di carattere generale saranno erogate
agli utenti esterni dal contact center multicanale attraverso il numero verde
gratuito da rete fissa 803.164 o attraverso il numero a pagamento 06/164.164 da
rete mobile.
Si ricorda, altresì, che per richiedere informazioni
sull’utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali sarà
a disposizione dell’utenza esterna il servizio “Inail risponde” (disponibile
nell’area contatti del portale www.inail.it ).
E’ stato sviluppato il manuale “Cruscotto Infortuni” volto a
fornire istruzioni puntuali ed utili alla navigazione nel database in argomento
e che prevede nell’area news la comunicazione degli aggiornamenti che saranno
apportati nel corso del tempo al database stesso.
Il manuale utente del nuovo servizio online sarà disponibile
sul sito istituzionale.
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