No all'accesso indiscriminato al dossier sanitario
elettronico. I dati devono essere accessibili solo ai professionisti sanitari
che assistono in quel momento il paziente e solo per il tempo necessario alla
cura.
I principi, già affermati in casi analoghi, sono stati
ribaditi dal Garante privacy con un provvedimento [doc. web n. 4449114] in cui
ha dettato all'Azienda Usl 11 di Empoli una serie di misure per sanare gravi violazioni riscontrate nella
gestione degli oltre 350 mila dossier sanitari, relativi a persone che si sono
rivolte alla struttura. Il dossier è uno strumento costituito da un organismo
sanitario (ospedale, clinica privata) contenente informazioni sullo stato di
salute di un assistito di quella
struttura relative ad eventi clinici presenti e passati (es. referti,
documentazione sui ricoveri, accessi al pronto soccorso).
Le irregolarità, emerse nel corso di accertamenti ispettivi,
riguardavano, in particolare, l'informativa (carente e priva degli elementi
essenziali per consentire una scelta consapevole sulla costituzione o meno del
dossier) e la costituzione del dossier senza il consenso del paziente,
acquisito solo a partire dal 2015, cinque anni dopo l'introduzione del
documento elettronico nell'Azienda. Va ricordato infatti, che il paziente deve poter scegliere in modo libero
e consapevole se far costituire o meno il dossier. Gli accessi indiscriminati
al sistema informatico, inoltre, a differenza di quanto stabilito nelle Linee
guida del 2015, permettevano ad ogni medico della struttura di consultare i
referti sia dei propri pazienti sia di qualsiasi altra persona che avesse
effettuato un esame clinico presso l'Azienda.
L'Azienda – come prescritto dall'Autorità – entro il 31
marzo 2016 dovrà quindi adottare opportuni accorgimenti, anche tecnici,
affinché i documenti sanitari di un individuo, contenuti nel dossier sanitario,
siano disponibili solo al professionista che lo ha in cura in quel momento e
non siano più condivisi con gli operatori degli altri reparti. Il medico potrà
consultare anche altri dossier, motivando la richiesta sulla base di una
casistica predeterminata dall'Azienda (ad. es. trapianti, richiesta di
consulenza, guardia medica). Il personale amministrativo, invece, potrà
accedere solo ai dossier e ai dati indispensabili all'assolvimento delle sue
funzioni.
L'Azienda, infine, dovrà modificare l'informativa,
integrandola con tutti gli elementi previsti dalla normativa, necessari per
mettere in condizione il paziente di fare scelte consapevoli sulla costituzione
del dossier, sui documenti sanitari da far inserire o escludere e sui diritti
che può esercitare.
L'Autorità si è riservata di valutare, con separato
provvedimento, gli estremi per
contestare all'Azienda l'applicazione
delle sanzioni amministrative previste
dal Codice privacy.
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