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venerdì 27 novembre 2015

Inps – Naspi: precisazioni sul calcolo della durata dell’indennità e sul requisito lavorativo

Inps, Circolare n.194 del 27 novembre 2015

OGGETTO:
Disposizioni in materia di indennità NASpI di cui ai Decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 14 settembre 2015. Precisazioni sul calcolo della durata dell’indennità. Precisazioni sul requisito lavorativo delle 30 giornate di effettivo lavoro. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Con la presente Circolare sono impartite le istruzioni applicative in merito alle novità contenute nei due decreti legislativi n.148 e 150 attuativi della legge delega cd “jobs act”. È stato, altresì, precisato ed armonizzato il procedimento di calcolo e presentate alcune precisazioni sul requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro con riferimento ai lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori a domicilio, ai lavoratori in somministrazione, ai lavoratori intermittenti e a lavoratori con contribuzione in Paesi UE o Paesi in Convenzione. Infine sono state presentate le prime indicazioni della nuova condizionalità in materia di politiche attive.
 
 

Indice
1.     Premessa

2.     Limiti massimi di durata della indennità NASpI.

3.     Lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata dell’indennità NASpI – Aggiornamento del meccanismo di calcolo. 3.1 Aspetti amministrativi
3.2 Aspetti procedurali
3.3 Aspetti contabili

4.     Stato di disoccupazione - Nuove modalità di presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

5.     Misure di condizionalità relative alla fruizione della NASpI - Obblighi  di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato e sanzioni per la loro inosservanza.

6.     Abrogazioni e norme di coordinamento.

7.     Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro. 7.1 Lavoratori domestici: chiarimenti.
7.2 Altre categorie di lavoratori: lavoratori a domicilio, lavoratori con periodi di lavoro all’estero, lavoratori interessati da neutralizzazione e conseguente contribuzione di interesse molto risalente, lavoratori agricoli.
7.3 Lavoratori in somministrazione, lavoratori con rapporto di lavoro intermittente. Ulteriori casi di neutralizzazione.

8.     Durata dell’indennità NASpI. Adeguamento del procedimento di calcolo.

9.     Durata dell’indennità NASpI: Indennità di mobilità e indennità di mobilità in deroga fruite nel quadriennio di osservazione.

10.              Requisito contributivo di tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione. Valutazione della contribuzione agricola ed extra agricola ai fini della verifica della prevalenza per l’accoglimento di una domanda di NASpI

11.              Contratti di solidarietà.

1.   Premessa
A seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, dei decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 14 settembre 2015, si illustrano di seguito  le disposizioni dei predetti decreti che incidono sulla disciplina della indennità NASpI.

In particolare, l’art. 43 comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, abrogando l’ultimo periodo dell’art.5 del decreto legislativo n.22 del 2015, comporta il prolungamento strutturale della durata della indennità NASpI fino ad un massimo di 24 mesi anche per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017.

Lo stesso decreto disciplina, all’art. 43 comma 4, la modalità di calcolo della durata della indennità NASpI relativamente ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificheranno entro il 31 dicembre 2015.

Il decreto legislativo n.150 del 2015 dispone in materia di politiche attive  del lavoro che prevedono la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona disoccupata e misure volte al  suo  inserimento  nel  tessuto  produttivo. A tal fine definisce una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro  costituita da soggetti, pubblici o privati, tra cui l’INPS  relativamente  alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) -  istituita a decorrere dal 1° gennaio 2016 – con ruolo di coordinamento della rete.  

Il medesimo decreto inoltre introduce, all’art. 19, una nuova definizione di stato di disoccupazione e prevede, all’art. 21, il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità  delle prestazioni a sostegno del reddito, comprese l’indennità NASpI e l’indennità DIS-COLL, prevedendo una partecipazione attiva del disoccupato alle politiche poste in essere dai Centri per l’Impiego finalizzate alla rioccupazione. L’art. 20 introduce altresì  il patto di servizio personalizzato - stipulato dal disoccupato con il Centro per l’impiego - quale strumento di supporto finalizzato alla ricerca di una nuova occupazione sulla base del profilo personale di occupabilità, determinato secondo le metodologie di profilazione degli utenti definite dall’ANPAL. 

Nella presente circolare si forniscono inoltre precisazioni in ordine all’accertamento del requisito lavorativo di accesso all’indennità NASpI consistente nelle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

2.   Limiti massimi di durata della indennità NASpI.
L’art. 43 comma 3 del D.lgs. n.148 del 2015 dispone la soppressione dell’ultimo periodo  dell’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 il quale prevedeva che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI sarebbe stata corrisposta per un massimo di 78 settimane.

La soppressione della richiamata norma comporta, pertanto, che anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017, la NASpI potrà essere corrisposta – in funzione del numero di settimane di contribuzione utile presenti nel quadriennio di osservazione – per una durata fino ad un massimo di 24 mesi.

All’onere derivante dall’estensione della durata massima dell’indennità, il medesimo comma 3 del citato art.43, nella determinazione della stima finanziaria valutata per ciascun anno dal 2018 al 2023 e strutturalmente a decorrere dall’anno 2024,  dispone che si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 107,  della legge n. 190 del 2014, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e finalizzato a finanziare gli interventi normativi di riforma degli ammortizzatori sociali.

L’INPS provvederà, anche attraverso il sistema permanente di monitoraggio e  valutazione   istituito   ai   sensi dell'art. 1, co. 2,  della  legge  n.92 del 2012 presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,   al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall’applicazione della disposizione in argomento. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa si provvederà, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla rideterminazione del beneficio in questione.

3.   Lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata dell’indennità NASpI – Aggiornamento del meccanismo di calcolo.

3.1 Aspetti amministrativi
Il comma 4 dell’art. 43 del D.Lgs. n. 148 del 2015 dispone in ordine al calcolo della durata della NASpI, qualora la stessa risulti inferiore a sei mesi, limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli  stabilimenti  termali e con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi  tra  il  1°  maggio  2015  e  il  31  dicembre  2015.

In particolare, la suddetta norma prevede la non applicabilità del secondo periodo del comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 22 del 2015 -  il quale stabilisce che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione - relativamente   ad   eventuali   prestazioni    di disoccupazione ordinaria  con  requisiti  ridotti  e  Mini-ASpI  2012 fruite negli ultimi quattro anni.

Ne consegue che, qualora la durata della NASpI calcolata sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5 del richiamato decreto legislativo n. 22, risulti inferiore a sei mesi, ai fini della determinazione della durata della prestazione sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di miniASpI 2012 fruite nel quadriennio di osservazione.

La durata della NASpI così calcolata non puo' in ogni caso superare il limite massimo di 6 mesi.

Si precisa che il calcolo della indennità NASpI secondo quando disposto dal richiamato art. 43, comma 4, deve essere effettuato ove la cessazione involontaria del rapporto di lavoro che dia luogo alla domanda di NASpI sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali di seguito individuati.

Trattandosi di disposizione applicabile esclusivamente ai lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali con qualifica di stagionali, stante l’effetto di prolungamento della durata della NASpI rispetto alla regola generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.22/2015, si è reso necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della speciale modalità di calcolo della durata della prestazione.

A tal fine - tenuto conto che l’Istituto, cui l’art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 attribuisce la titolarità della classificazione previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

In relazione a quanto precede, si riportano di seguito le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali oggetto della novella legislativa.

TURISMO
CSC 70501
Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).
Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).
Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):
*       Fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
*       Cottage senza servizi di pulizia.
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
 
CSC 70502
Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):
*       Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;
*       Attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):
*       Furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;
*       Preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.
Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):
*       Ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
*       Bar;
*       Pub;
*       Birrerie;
*       Caffetterie;
*       Enoteche.
CSC 70503
Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):
Attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.
CSC 70504
Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
CSC 70401
Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):
*       Attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;
*       Attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.
Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):
Attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
CSC 70705
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):
*       Preparazione di pasti da portar via “take-away”;
*       Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.

STABILIMENTI TERMALI
CSC 11807
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
CSC 70708
Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

All’onere derivante dall’applicazione della norma in esame, il medesimo comma 4 del citato art. 43, nella determinazione della stima finanziaria valutata per ciascuno degli anni 2015 e 2016, dispone che si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e finalizzato a finanziare gli interventi normativi di riforma degli ammortizzatori sociali.

L’INPS provvederà, anche attraverso il sistema permanente di monitoraggio e  valutazione istituito ai sensi dell'art. 1, co. 2, della  legge  n.92 del 2012 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall’applicazione della disposizione in argomento. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa si provvederà, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla rideterminazione del beneficio in questione. 

3.2 Aspetti procedurali
L’applicazione DsWeb sarà integrata con il servizio di Ricalcolo della durata della prestazione NASpI come previsto dall’art.43 c. 4 D.Lgs. n. 148/2015. 

In particolare, per i lavoratori stagionali interessati dalla norma in questione, viene introdotta una nuova qualifica/categoria: B = “Stagionale dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, art.43, co. 4 del D.Lgs. n. 148/2015” che, in sede di istruttoria, dovrà essere inserita manualmente nel campo “qualifica” dagli operatori delle strutture territoriali sulla base di apposite liste inviate periodicamente dalla DCSIT.

Per le domande di NASpI di detti soggetti già accolte, dovrà essere effettuata la variazione in B della qualifica/categoria. 

Successivamente, se si attiva il servizio di Ricalcolo lo stesso provvederà a non conteggiare, tra le settimane da scomputare, quelle che hanno dato luogo alle prestazioni di disoccupazione con requisiti ridotti o mini-ASpI 2012 nel quadriennio, se la domanda da ricalcolare  ha le seguenti caratteristiche:

qualifica / categoria = Stagionale art.43 del D.Lgs. n. 148/2015;

data cessazione nell’anno 2015

indicatore DEFINITIVA =’S’

durata teorica inferiore a 6 mesi

Inoltre in fase di istruttoria in presenza di qualifica = B e anno data cessazione = 2015, la durata della prestazione non potrà  superare i 6 mesi. 

Per le domande di NASpI di soggetti con qualifica / categoria Stagionale art.43 del D.Lgs. n. 148/2015 per cui l’istruttoria viene eseguita la prima volta, verrà dato avviso all’operatore di sede al termine della stessa che la domanda può essere interessata alla norma in questione, per cui per tale istanza dovrà essere eseguito il ricalcolo, una volta completata l’acquisizione dei periodi di lavoro (ossia quando l’indicatore Definitiva sarà impostato ad ’S’).

3.3 Istruzioni contabili.
L’onere derivante dal calcolo della durata della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (c.d. NASpI) ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora la stessa sia inferiore a 6 mesi ed in relazione, esclusivamente, agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, è posto a carico dello Stato.

Pertanto, per le imputazioni contabili connesse con tale fattispecie, si istituisce il seguente nuovo conto nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario):

GAU30202 – Indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali – art. 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

La procedura informatica che consente la liquidazione della prestazione in argomento, con l’utilizzo della struttura in uso prevista per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, opportunamente adeguata, effettuerà sulla contabilità di Sede, la seguente scrittura contabile (tipo operazione “PN”):

GAU30202    a      GPA10022      

                            GPA27009 (per la rilevazione di eventuali ritenute erariali).

Predisposto il lotto, sulla contabilità di Direzione generale verrà preacquisito il corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza in uso GPA55170, per consentire successivamente, sulla contabilità di Sede, la chiusura del debito, imputato al citato conto GPA10022, in contropartita dello stesso conto di interferenza (tipo operazione “NP”).

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.

La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio in uso “3078 – Somme non riscosse dai beneficiari – DS, ASpI, mini-ASpI e NASpI – GIAS”.

Per gli eventuali recuperi dell’indennità in argomento, si istituisce il seguente nuovo conto:

GAU24202 – Entrate varie - recuperi e reintroiti dell’indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali – art. 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Al citato conto di recupero viene abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio esistente  “1097 – Indebiti DS ordinaria, ASpI, mini-ASpI e NASpI – GIAS”.

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in uso GAU00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura.

Il menzionato codice bilancio “1097” dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

Si riportano nell’allegato n. 1 le variazioni apportate al piano dei conti.

4.   Stato di disoccupazione - Nuove modalità di presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
L’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 ha ridefinito lo stato di disoccupazione, sostituendo pertanto la definizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 181 del 2000. Ai sensi del richiamato art. 19 si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Il successivo art. 21 del decreto legislativo in esame prevede che la domanda di indennità in ambito ASpI (ASpI, mini-ASpI), di indennità  NASpI nonché di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive, realizzato dall’Agenzia in collaborazione con l’Istituto.

Le richiamate disposizioni normative individuano, pertanto, due diverse modalità di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui una attraverso la registrazione al suddetto portale nazionale delle politiche del lavoro e l’altra attraverso la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, indennità di disoccupazione NASpI e indennità DIS-COLL.

Stante la previsione di cui al richiamato art. 21, l’Istituto provvederà a semplificare i moduli di domanda delle richiamate prestazioni di disoccupazione attraverso l’eliminazione del campo del rilascio della DID e la domanda stessa, per espressa previsione normativa, equivarrà a presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità.

Si rende, inoltre, necessario precisare che l’art. 34, comma 1, lett. g) del richiamato decreto legislativo n. 150 ha disposto, tra l’altro, l’abrogazione della disposizione di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 181 del 2000 - ai sensi del quale lo stato di disoccupazione poteva essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso  il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato - precludendo quindi al lavoratore rimasto privo di occupazione di potere scegliere su tutto il territorio nazionale il Centro per l’impiego presso cui rilasciare la propria immediata disponibilità al lavoro.

In ragione quindi della abrogazione del richiamato art. 2 del D.lgs 181 del 2000, e in relazione alle nuove disposizioni in materia di stato di disoccupazione, nonché alla presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro attraverso le domande di indennità di disoccupazione (ASpI, mini-ASpI, NASpI e DIS-COLL), l’Istituto – in attesa della realizzazione da parte dell’ANPAL in cooperazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l’INPS e l’ISFOL del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – provvede a mettere a disposizione dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti in base al domicilio le domande dei richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al all’art. 19, comma 4 del D.L. n. 185 del 2008, convertito con Legge n. 2 del 2009 e all’art. 4, comma 35 della Legge n. 92 del 2012.

Il richiamato articolo 21 prevede altresì che il beneficiario delle suddette prestazioni di disoccupazione, ancora  privo  di  occupazione, è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del citato d.lgs. n. 150 del 2015. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l'impiego entro  il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

5.   Misure di condizionalità relative alla fruizione della NASpI - Obblighi  di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato e sanzioni per la loro inosservanza.
Ai sensi dell’art. 20, comma 3 del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015, nel patto di servizio personalizzato sottoscritto  con il centro per l’impiego deve essere riportata la disponibilità dell’interessato alle seguenti attività:

1.     Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;

2.     Partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

3.     Accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite – ai sensi dell’art. 25 del decreto in argomento – dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’ANPAL. Fino alla data di adozione del suddetto provvedimento ministeriale trovano applicazione in materia le disposizioni di cui all’art.4 commi 41 e 42 della legge n.92 del 2012.  

Ai sensi del successivo art. 21, comma 7, nei confronti di percettori di indennità in ambito ASpI, di NASpI e di DIS-COLL, in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui alla precedente lettera a. (partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro) si applicano le seguenti sanzioni:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui alla precedente lettera b. (partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione) si applicano le seguenti sanzioni:

1)   La decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;

2)   la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, di cui alla precedente lettera c., in assenza di giustificato motivo, si applica la decadenza dalla prestazione.

Il richiamato comma 7 prevede anche sanzioni in caso mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività.

In particolare è prevista:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In tutti i casi in cui è comminata la decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi due mesi.

Le sanzioni sopra richiamate sono applicate dall’INPS, su comunicazione del relativo provvedimento adottato dal Centro per l’impiego per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del d. lgs. n. 150 del 2015, a far data dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di  mancata presentazione e di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Esse comportano la trattenuta dell’importo relativo a trenta giornate di prestazione nella misura in corso di erogazione al momento del verificarsi dell’evento.

La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario  responsabile,  ai  sensi  dell'articolo  1 della legge n. 20 del 1994.

Avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dal centro per l'impiego  è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147  del  2013,  e  per  il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i Centri per l'Impiego che hanno adottato i  relativi  provvedimenti, per l'impiego in strumenti di incentivazione del  personale  connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

L’Istituto, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine al procedimento attraverso cui l’INPS riceverà dai Centri per l’Impiego competenti le segnalazioni delle sanzioni comminate per l’applicazione delle stesse ai percettori di prestazioni di disoccupazione, si riserva di fornire ulteriori istruzioni.

Nelle more della realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 150 del 2015, i Centri per l’Impiego continueranno ad accedere alla richiamata Banca dati Percettori per conoscere, ai fini delle politiche attive, i percettori di ammortizzatori sociali e per comunicare all’Istituto, ai sensi della normativa vigente, le eventuali cause di decadenza connesse alle attività di competenza dei Centri medesimi.

6.      Abrogazioni e norme di coordinamento.
L’art. 24 del decreto in argomento al comma 3 modifica l’art. 2 comma 10 bis della legge n.92 del 2012 disponendo in materia di incentivi all’occupazione che al datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’indennità in ambito ASpI spetta per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al venti per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, in luogo della precedente misura del  cinquanta per cento. Il rimanente trenta per cento verrà versato dall’INPS all’ANPAL ai fini del finanziamento del fondo Politiche attive del lavoro di cui all’art.1 comma 215 della legge n.147 del 2013.

L’art. 34 comma 2 prevede che fermo quanto previsto dall’art.25 comma 3 in materia di offerta di lavoro congrua, le disposizioni di cui all’art.4 commi 40 a 45 della legge n.92 del 2012  sono abrogate a far data dall’adozione del decreto in materia di politiche attive e di    patto di servizio di cui agli artt. 20  comma 1, 21 comma 2 e 22 comma 2 e non trovano, comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio personalizzato.

Il successivo comma 3 del richiamato art. 34, apportando modificazioni alle disposizioni di cui agli artt. 9 comma 3, 10 comma 1 e 15 comma 12 del D.lgs. n. 22 del 2015 in materia di cumulabilità delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS – COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, individua il reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione nel reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 del T.U.I.R ( D.P.R. n.917 del 1986). Detto reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il lavoro subordinato e parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo.

Le richiamate modifiche apportate dall’art. 34, comma 3 del D.lgs. n. 150 agli art. 9 comma 3, 10 comma 1 e 15 comma 12 del citato D.lgs. n. 22 devono intendersi – pur in assenza di espressa previsione normativa - riferite anche al comma 2 del suddetto art. 9, il quale dispone in materia di cumulo della prestazione NASpI con il reddito da lavoro subordinato in caso di rioccupazione del percettore di indennità di disoccupazione.

7. Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro.

7.1       Lavoratori domestici: chiarimenti
Ai fini del diritto alla nuova prestazione di disoccupazione NASpI, l’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 ha introdotto il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Al riguardo - facendo seguito a quanto precisato al paragrafo 5.1 della circolare n. 142 del 2015 – si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla modalità secondo cui rinvenire il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Vista l’impossibilità di riscontrare l’effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, ai fini della verifica della sussistenza del requisito in esame è necessario ricorrere al sistema già in uso per l’accredito della contribuzione e per il pagamento di tutte le prestazioni relative ai lavoratori domestici, individuando in tal modo una metodologia che permetta di determinare – ancorché in via convenzionale – una presenza al lavoro assimilabile a trenta giornate effettive negli ultimi dodici mesi.

Si è ritenuto di individuare la presenza al lavoro equivalente a 30 giornate effettive in cinque settimane di lavoro considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna.

Pertanto, considerato che per l’accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo si opera sommando  tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24.

Esempio: 80 ore lavorate nel trimestre/24=3,33 settimane di contribuzione arrotondate a 4.

Ai fini della verifica del requisito in argomento si opererà dunque calcolando, con la predetta metodologia, il numero di settimane lavorate in ciascun trimestre solare, sulla base dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva in essere più rapporti lavorativi.

Ne consegue che, quando nei dodici mesi di osservazione per la ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro sono presenti - secondo le ordinarie modalità di accredito della contribuzione nella gestione lavoratori domestici sopra descritte - almeno 5 settimane di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto.

7.2 Altre categorie di lavoratori: lavoratori a domicilio, lavoratori con periodi di lavoro all’estero, lavoratori interessati da neutralizzazione e conseguente contribuzione di interesse molto risalente, lavoratori agricoli
Per la generalità dei lavoratori la verifica della sussistenza del predetto requisito si realizza analizzando il flusso telematico (Uniemens) attraverso il quale i datori di lavoro trasmettono mensilmente all’INPS i dati retributivi e contributivi, comprensivi dell’indicazione del numero di giornate effettivamente lavorate e della loro collocazione temporale.

Con riferimento alle categorie di lavoratori per le quali il flusso Uniemens non evidenzia i dati inerenti alle giornate effettivamente lavorate, quali ad esempio i lavoratori a domicilio, nonché con riferimento ai lavoratori con lunghi periodi neutri che comportino ricostruzione di un quadriennio nel quale Uniemens non forniva ancora le giornate lavorate, ai lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri, si impone la ricerca di una metodologia alternativa di individuazione delle 30 giornate.

Anche in relazione a queste ultime tipologie di lavoratori si considera pertanto soddisfatto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo quando sono presenti, nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, 5 settimane di contribuzione.

In ordine ai lavoratori agricoli, per i quali il dato delle giornate lavorate è desumibile dagli archivi telematici, si impone tuttavia una modalità alternativa ove questi ultimi non risultino ancora aggiornati e i dati ancora non presenti risultino decisivi. In questa eventualità si farà ricorso alle buste paga del lavoratore agricolo.

7.3 Lavoratori in somministrazione, lavoratori con rapporto di lavoro intermittente. Ulteriori casi di neutralizzazione.
Il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 disciplina, tra l’altro, agli articoli da 13 a 18 e da 30 a 40, rispettivamente, il contratto di lavoro intermittente e il contratto di somministrazione di lavoro.

Entrambe le tipologie contrattuali sono contraddistinte da periodi di lavoro e di non lavoro, il cui alternarsi presenta  carattere di imprevedibilità, non riconducibile alla volontà del lavoratore.

I predetti periodi di non lavoro non sono utili ai fini del soddisfacimento del requisito delle tredici settimane di contribuzione per l’accesso alla prestazione, oltre che per la determinazione della durata e della misura della stessa.  Inoltre, gli stessi non sono neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo.

Diversamente, tali periodi sono considerati “neutri”, con un corrispondente ampliamento del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.

Tale possibilità di neutralizzazione va riferita anche ai casi  in cui l’Agenzia di somministrazione, non potendo più mantenere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori assunti a tempo indeterminato, per mancanza di occasioni di lavoro, avvia l’apposita procedura, disciplinata dall’art. 25 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, finalizzata alla riqualificazione professionale del lavoratore, procedura la cui durata è di 6 mesi o, per i lavoratori ultracinquantenni, di 7 mesi.

8. Durata dell’indennità NASpI. Adeguamento del procedimento di calcolo.
Dagli esiti restituiti dall’applicazione del procedimento di calcolo adottato  nel corso dei primi mesi di operatività è emersa l’opportunità di precisare meglio alcuni elementi informativi del calcolo per armonizzare le indicazioni fornite nelle due precedenti circolari relative all’indennità Naspi (circolare n. 94 e n. 142 del 2015).

In particolare si rende necessario chiarire meglio le modalità di calcolo delle settimane utilizzate per prestazioni di DSO e ASpI che non possono più concorrere a determinare la durata delle prestazioni NASpI e, in particolare, sottolineare l’importanza ai fini del calcolo dei punti 1, lett. C) e 4 del paragrafo 2.5 della circolare n. 94 del 2015.

Le regole qui enunciate, nelle simulazioni effettuate e nell’esame dei casi reali che sono sotto monitoraggio in questa prima fase di applicazione della normativa, restituiscono risultati del calcolo più coerenti con le indicazioni fornite dal Ministero vigilante.

Ne consegue che non ha più ragione di essere mantenuta la distinzione di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 6  punti 1. 1a) e 1. 1b) della circolare n. 142 del 2015 che collega effetti diversi, ai fini del calcolo della durata NASpI, alla circostanza che   i 12 mesi precedenti l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO o ASpI siano o meno contenuti nel quadriennio di osservazione per la NASpI.

Alla luce di quanto precede, dunque, per ogni domanda NASpI che presenti una o più domande DSO/ASpI nel quadriennio con biennio di rispettiva osservazione a cavallo, si dovrà calcolare in primo luogo il valore minimo tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi anche ove non siano interamente compresi nel quadriennio di osservazione per la NASpI e le settimane utilizzate secondo l’operazione Durata effettiva / Durata teorica * max (52;durata teorica).

Il valore minimo tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi e le settimane di contribuzione riproporzionate in funzione dell’effettivo utilizzo della prestazione, verrà considerato come numero di settimane iniziali già utilizzate per la domanda in esame, da portare in sottrazione ai contributi fuori quadriennio fino a capienza di quest’ultimo con conseguente risparmio della contribuzione presente nel quadriennio.

Le strutture territoriali, nel caso in cui gli ultimi 12 mesi siano a cavallo dell’inizio del quadriennio, dovranno provvedere ad acquisire nella sezione contributi della domanda NASpI tutti i contributi presenti in detti 12 mesi (anche se parzialmente al di fuori del quadriennio).

Per supportare le strutture in questa attività verrà sempre attivato in fase di “Precarica contributi” il caricamento di un anno in più rispetto al quadriennio NASpI.

Inoltre verrà predisposto un alert all’operatore in presenza di almeno una domanda DSO/ASpI con ultimi 12 mesi a cavallo recante l’avviso: “E’ presente una domanda di prestazione già percepita con ultimi 12 mesi a cavallo;  verificare se nella sezione contributi della domanda NASpI sono stati acquisiti tutti i contributi di detto periodo di 12 mesi.”

Gli altri passaggi del procedimento di calcolo rimangono invariati rispetto a quanto comunicato con le precedenti circolari in materia.

9. Durata dell’indennità NASpI: Indennità di mobilità e indennità di mobilità in deroga fruite nel quadriennio di osservazione.
Come è noto, l’articolo 5 comma 1 del d.lgs. n. 22 del 2015 prevede che ai fini del calcolo della durata della prestazione NASpI non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Al riguardo si chiarisce che qualora il lavoratore nel periodo di osservazione di quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla indennità NASpI ha fruito di indennità mobilità e di mobilità in deroga, i relativi periodi di contribuzione necessari per il diritto alle predette prestazioni di mobilità possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della durata della indennità NASpI e, pertanto, non devono essere “detratti” quali periodi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.

10. Requisito contributivo di tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione. Valutazione della contribuzione agricola ed extra agricola ai fini della verifica della prevalenza per l’accoglimento di una domanda di NASpI.
I primi mesi di operatività in ordine alla prestazione NASpI hanno evidenziato anche elementi che, con riferimento al punto 2.2 b) della circolare n. 94 del 2015, suggeriscono una puntualizzazione. Si è infatti rilevato che la non omogeneità fra i periodi di osservazione utilizzati ai fini delle prestazioni di disoccupazione in agricoltura e  i periodi di osservazione utilizzati ai fini delle prestazioni di disoccupazione nel settore extra agricolo è possibile fonte di pregiudizio nei confronti del lavoratore extra agricolo che presenti contribuzione agricola molto risalente nel quadriennio.

Fermo restando pertanto il consueto criterio di equivalenza ai fini del cumulo fra le due tipologie di contribuzione, si ritiene di introdurre, in subordine a quello già enunciato nella richiamata circolare, uno strumento di verifica della prevalenza il quale armonizzi la normativa NASpI con quella della DS agricola la quale ultima, ai suoi fini, prende in considerazione in primo luogo l’ultimo anno.

A questo fine, nei confronti del richiedente NASpI, dopo l’osservazione del quadriennio che eventualmente evidenzi prevalenza di contribuzione agricola, è possibile procedere – per determinare la prevalenza - ad osservazione dei soli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in quest’ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, è accoglibile.

11. Contratti di solidarietà.
Per quanto attiene ad alcuni Contratti di Solidarietà risalenti nel tempo e utilizzati nella prassi anche a zero ore fermo restando l’indice di congruità dell’intervento fissato al 60%, si specifica che,  in presenza di periodi interessati da detti contratti – in concreto  a zero ore - nel quadriennio di osservazione per l’accesso alla NASpI, è possibile procedere alla neutralizzazione dei relativi periodi sia ai fini del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro, che di quello delle 13 settimane di contribuzione.

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