OGGETTO:
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SOMMARIO:
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Con la presente Circolare sono impartite le
istruzioni applicative in merito alle novità contenute nei due decreti
legislativi n.148 e 150 attuativi della legge delega cd “jobs act”. È stato,
altresì, precisato ed armonizzato il procedimento di calcolo e presentate
alcune precisazioni sul requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro con
riferimento ai lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori a
domicilio, ai lavoratori in somministrazione, ai lavoratori intermittenti e a
lavoratori con contribuzione in Paesi UE o Paesi in Convenzione. Infine sono
state presentate le prime indicazioni della nuova condizionalità in materia
di politiche attive.
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Indice
1.
Premessa
2.
Limiti massimi di durata della indennità NASpI.
3.
Lavoratori stagionali dei settori produttivi del
turismo e degli stabilimenti termali. Calcolo della durata dell’indennità NASpI
– Aggiornamento del meccanismo di calcolo.
3.1 Aspetti amministrativi
3.2 Aspetti procedurali
3.3 Aspetti contabili
3.2 Aspetti procedurali
3.3 Aspetti contabili
4.
Stato di disoccupazione - Nuove modalità di
presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
5.
Misure di condizionalità relative alla fruizione della
NASpI - Obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del
disoccupato e sanzioni per la loro inosservanza.
6.
Abrogazioni e norme di coordinamento.
7.
Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di
effettivo lavoro.
7.1 Lavoratori domestici: chiarimenti.
7.2 Altre categorie di lavoratori: lavoratori a domicilio, lavoratori con periodi di lavoro all’estero, lavoratori interessati da neutralizzazione e conseguente contribuzione di interesse molto risalente, lavoratori agricoli.
7.3 Lavoratori in somministrazione, lavoratori con rapporto di lavoro intermittente. Ulteriori casi di neutralizzazione.
7.2 Altre categorie di lavoratori: lavoratori a domicilio, lavoratori con periodi di lavoro all’estero, lavoratori interessati da neutralizzazione e conseguente contribuzione di interesse molto risalente, lavoratori agricoli.
7.3 Lavoratori in somministrazione, lavoratori con rapporto di lavoro intermittente. Ulteriori casi di neutralizzazione.
8.
Durata dell’indennità NASpI. Adeguamento del
procedimento di calcolo.
9.
Durata dell’indennità NASpI: Indennità di mobilità e indennità
di mobilità in deroga fruite nel quadriennio di osservazione.
10.
Requisito contributivo di tredici settimane di
contribuzione contro la disoccupazione. Valutazione della contribuzione
agricola ed extra agricola ai fini della verifica della prevalenza per
l’accoglimento di una domanda di NASpI
11.
Contratti di solidarietà.
1.
Premessa
A seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, dei decreti legislativi n. 148 e n. 150
del 14 settembre 2015, si illustrano di seguito le disposizioni dei
predetti decreti che incidono sulla disciplina della indennità NASpI.
In particolare, l’art. 43 comma 3 del decreto
legislativo n. 148 del 2015, abrogando l’ultimo periodo dell’art.5 del decreto
legislativo n.22 del 2015, comporta il prolungamento strutturale della durata
della indennità NASpI fino ad un massimo di 24 mesi anche per gli eventi di
disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017.
Lo stesso decreto disciplina, all’art. 43 comma 4, la
modalità di calcolo della durata della indennità NASpI relativamente ai
lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, con esclusivo
riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificheranno entro il 31
dicembre 2015.
Il decreto legislativo n.150 del 2015 dispone in
materia di politiche attive del lavoro che prevedono la promozione di un
collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona disoccupata e
misure volte al suo inserimento nel tessuto
produttivo. A tal fine definisce una Rete nazionale dei servizi per le
politiche del lavoro costituita da soggetti, pubblici o privati, tra cui
l’INPS relativamente alle competenze in materia di incentivi e
strumenti a sostegno del reddito e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
del Lavoro (ANPAL) - istituita a decorrere dal 1° gennaio 2016 – con
ruolo di coordinamento della rete.
Il medesimo decreto inoltre introduce, all’art. 19,
una nuova definizione di stato di disoccupazione e prevede, all’art. 21, il
rafforzamento dei meccanismi di condizionalità delle prestazioni a
sostegno del reddito, comprese l’indennità NASpI e l’indennità DIS-COLL,
prevedendo una partecipazione attiva del disoccupato alle politiche poste in
essere dai Centri per l’Impiego finalizzate alla rioccupazione. L’art. 20
introduce altresì il patto di servizio personalizzato - stipulato dal
disoccupato con il Centro per l’impiego - quale strumento di supporto
finalizzato alla ricerca di una nuova occupazione sulla base del profilo
personale di occupabilità, determinato secondo le metodologie di profilazione
degli utenti definite dall’ANPAL.
Nella presente circolare si forniscono inoltre
precisazioni in ordine all’accertamento del requisito lavorativo di accesso
all’indennità NASpI consistente nelle trenta giornate di lavoro effettivo nei
dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro in relazione ai
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
2.
Limiti massimi di durata della indennità NASpI.
L’art. 43 comma 3 del D.lgs. n.148 del 2015 dispone la
soppressione dell’ultimo periodo dell’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 il
quale prevedeva che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°
gennaio 2017 la NASpI sarebbe stata corrisposta per un massimo di 78 settimane.
La soppressione della richiamata norma comporta,
pertanto, che anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si
verificheranno dal 1° gennaio 2017, la NASpI potrà essere corrisposta – in
funzione del numero di settimane di contribuzione utile presenti nel
quadriennio di osservazione – per una durata fino ad un massimo di 24 mesi.
All’onere derivante dall’estensione della durata
massima dell’indennità, il medesimo comma 3 del citato art.43, nella
determinazione della stima finanziaria valutata per ciascun anno dal 2018 al
2023 e strutturalmente a decorrere dall’anno 2024, dispone che si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma
107, della legge n. 190 del 2014, istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e finalizzato a finanziare gli interventi
normativi di riforma degli ammortizzatori sociali.
L’INPS provvederà, anche attraverso il sistema
permanente di monitoraggio e valutazione
istituito ai sensi dell'art. 1, co. 2,
della legge n.92 del 2012 presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al monitoraggio degli effetti
finanziari derivanti dall’applicazione della disposizione in argomento. Qualora
si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione
di spesa si provvederà, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla
rideterminazione del beneficio in questione.
3.
Lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti
termali. Calcolo della durata dell’indennità NASpI – Aggiornamento del
meccanismo di calcolo.
3.1 Aspetti amministrativi
Il comma 4 dell’art. 43 del D.Lgs. n. 148 del 2015
dispone in ordine al calcolo della durata della NASpI, qualora la stessa
risulti inferiore a sei mesi, limitatamente ai lavoratori con qualifica di
stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti
termali e con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi tra il 1° maggio 2015 e
il 31 dicembre 2015.
In particolare, la suddetta norma prevede la non
applicabilità del secondo periodo del comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 22 del
2015 - il quale stabilisce che ai fini del calcolo della durata non sono
computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di
prestazioni di disoccupazione - relativamente ad
eventuali prestazioni di disoccupazione
ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI
2012 fruite negli ultimi quattro anni.
Ne consegue che, qualora la durata della NASpI
calcolata sulla base delle disposizioni di cui all’art. 5 del richiamato
decreto legislativo n. 22, risulti inferiore a sei mesi, ai fini della
determinazione della durata della prestazione sono computati i periodi
contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle indennità di
disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di miniASpI 2012 fruite nel
quadriennio di osservazione.
La durata della NASpI così calcolata non puo' in ogni
caso superare il limite massimo di 6 mesi.
Si precisa che il calcolo della indennità NASpI
secondo quando disposto dal richiamato art. 43, comma 4, deve essere effettuato
ove la cessazione involontaria del rapporto di lavoro che dia luogo alla
domanda di NASpI sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori
produttivi del turismo e degli stabilimenti termali di seguito individuati.
Trattandosi di disposizione applicabile esclusivamente
ai lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali con qualifica di
stagionali, stante l’effetto di prolungamento della durata della NASpI rispetto
alla regola generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n.22/2015, si è reso
necessario individuare in via preliminare le attività economiche di interesse e
la categoria di lavoratori destinatari della speciale modalità di calcolo della
durata della prestazione.
A tal fine - tenuto conto che l’Istituto, cui l’art.
49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 attribuisce la titolarità della classificazione
previdenziale dei datori di lavoro, provvede all’inquadramento aziendale
attraverso l’assegnazione di un Codice Statistico Contributivo (CSC) che
identifica il settore di riferimento in relazione all’attività effettivamente
esercitata dall’azienda – sono stati individuati, in base alla catalogazione
ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività
inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
In relazione a quanto precede, si riportano di seguito
le tabelle che indicano le attività economiche riconducibili ai settori del
turismo e degli stabilimenti termali oggetto della novella legislativa.
TURISMO
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CSC 70501
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Alberghi (ATECO
55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso
alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel
attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di
fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).
Villaggi
turistici (ATECO 55.20.10).
Ostelli
della gioventù (ATECO 55.20.20).
Rifugi
di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività
mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.
Colonie
marine e montane (ATECO 55.20.40).
Affittacamere
per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence (ATECO 55.20.51):
Fornitura di alloggio di breve durata presso:
chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
Cottage senza servizi di pulizia.
Aree
di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):
fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per
camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.
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CSC 70502
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Ristorazione
con somministrazione (ATECO 56.10.11):
Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie,
friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;
Attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche
ed altri esercizi simili con cucina.
Ristorazione
ambulante (ATECO 56.10.42):
Furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di
cibo pronto per il consumo;
Preparazione di cibo per il consumo immediato presso
banchi del mercato.
Ristorazione
su treni e navi (ATECO 56.10.50):
Ristorazione connessa all’attività di trasporto, se
effettuate da imprese separate.
Bar
e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):
Bar;
Pub;
Birrerie;
Caffetterie;
Enoteche.
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CSC 70503
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Gestione
di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):
Attività ricreative in spiagge,
incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.
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CSC 70504
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Gelaterie
e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
Gelaterie
e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
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CSC 70401
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Attività
delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):
Attività delle agenzie principalmente impegnate
nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il
pubblico e per clienti commerciali;
Attività delle agenzie di viaggio: fornitura di
informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi
su misura.
Attività
dei tour operator (ATECO 79.12.00):
Attività di organizzazione e
gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai
tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi:
trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico
culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.
Attività
delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).
Attività
delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
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CSC 70705
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Ristorazione
senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):
Preparazione di pasti da portar via “take-away”;
Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie,
pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
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STABILIMENTI
TERMALI
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CSC 11807
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Stabilimenti
termali (ATECO 96.04.20).
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CSC 70708
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Stabilimenti
termali (ATECO 96.04.20).
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All’onere derivante dall’applicazione della norma in
esame, il medesimo comma 4 del citato art. 43, nella determinazione della stima
finanziaria valutata per ciascuno degli anni 2015 e 2016, dispone che si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma
107, della legge n. 190 del 2014, istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e finalizzato a finanziare gli interventi normativi di
riforma degli ammortizzatori sociali.
L’INPS provvederà, anche attraverso il sistema
permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'art. 1,
co. 2, della legge n.92 del 2012 presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti
dall’applicazione della disposizione in argomento. Qualora si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa
si provvederà, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla rideterminazione
del beneficio in questione.
3.2 Aspetti procedurali
L’applicazione DsWeb sarà integrata con il servizio di
Ricalcolo della durata della prestazione NASpI come previsto dall’art.43 c. 4
D.Lgs. n. 148/2015.
In particolare, per i lavoratori stagionali
interessati dalla norma in questione, viene introdotta una nuova
qualifica/categoria: B = “Stagionale dei settori produttivi del turismo e degli
stabilimenti termali, art.43, co. 4 del D.Lgs. n. 148/2015” che, in sede di
istruttoria, dovrà essere inserita manualmente nel campo “qualifica” dagli
operatori delle strutture territoriali sulla base di apposite liste inviate
periodicamente dalla DCSIT.
Per le domande di NASpI di detti soggetti già accolte,
dovrà essere effettuata la variazione in B della qualifica/categoria.
Successivamente, se si attiva il servizio di Ricalcolo
lo stesso provvederà a non conteggiare, tra le settimane da scomputare, quelle
che hanno dato luogo alle prestazioni di disoccupazione con requisiti ridotti o
mini-ASpI 2012 nel quadriennio, se la domanda da ricalcolare ha le
seguenti caratteristiche:
qualifica / categoria = Stagionale art.43 del D.Lgs.
n. 148/2015;
data cessazione nell’anno 2015
indicatore DEFINITIVA =’S’
durata teorica inferiore a 6 mesi
Inoltre in fase di istruttoria in presenza di
qualifica = B e anno data cessazione = 2015, la durata della prestazione non
potrà superare i 6 mesi.
Per le domande di NASpI di soggetti con qualifica /
categoria Stagionale art.43 del D.Lgs. n. 148/2015 per cui l’istruttoria viene
eseguita la prima volta, verrà dato avviso all’operatore di sede al termine
della stessa che la domanda può essere interessata alla norma in questione, per
cui per tale istanza dovrà essere eseguito il ricalcolo, una volta completata
l’acquisizione dei periodi di lavoro (ossia quando l’indicatore Definitiva sarà
impostato ad ’S’).
3.3 Istruzioni contabili.
L’onere derivante dal calcolo della durata della Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (c.d. NASpI) ai lavoratori
con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli
stabilimenti termali, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, qualora la stessa sia inferiore a 6 mesi ed in
relazione, esclusivamente, agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1°
maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, è posto a carico dello Stato.
Pertanto, per le imputazioni contabili connesse con
tale fattispecie, si istituisce il seguente nuovo conto nell’ambito della
Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il
mantenimento del salario):
GAU30202 – Indennità di disoccupazione NASpI ai
lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e
degli stabilimenti termali – art. 43, comma 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
La procedura informatica che consente la liquidazione
della prestazione in argomento, con l’utilizzo della struttura in uso prevista
per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito,
opportunamente adeguata, effettuerà sulla contabilità di Sede, la seguente
scrittura contabile (tipo operazione “PN”):
GAU30202 a
GPA10022
GPA27009 (per la rilevazione di eventuali ritenute erariali).
Predisposto il lotto, sulla contabilità di Direzione
generale verrà preacquisito il corrispondente ordinativo di pagamento al conto
di interferenza in uso GPA55170, per consentire successivamente, sulla
contabilità di Sede, la chiusura del debito, imputato al citato conto GPA10022,
in contropartita dello stesso conto di interferenza (tipo operazione “NP”).
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non
andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale
al conto d’interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che
gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia.
La chiusura del conto d’interferenza, sulla Sede
interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da
partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio in uso “3078 –
Somme non riscosse dai beneficiari – DS, ASpI, mini-ASpI e NASpI – GIAS”.
Per gli eventuali recuperi dell’indennità in
argomento, si istituisce il seguente nuovo conto:
GAU24202 – Entrate varie - recuperi e reintroiti
dell’indennità di disoccupazione NASpI ai lavoratori con qualifica di stagionali
dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali – art. 43,
comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Al citato conto di recupero viene abbinato,
nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio
esistente “1097 – Indebiti DS ordinaria, ASpI, mini-ASpI e NASpI – GIAS”.
Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso
titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto in uso GAU00030,
sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla
suddetta procedura.
Il menzionato codice bilancio “1097” dovrà essere
utilizzato, altresì, per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto
GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
Si riportano nell’allegato n. 1 le variazioni
apportate al piano dei conti.
4.
Stato di disoccupazione - Nuove modalità di presentazione della Dichiarazione
di immediata disponibilità (DID).
L’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
150 ha ridefinito lo stato di disoccupazione, sostituendo pertanto la
definizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 181 del 2000. Ai
sensi del richiamato art. 19 si considerano disoccupati i lavoratori privi di
impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle
politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del
lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Il successivo art. 21 del decreto legislativo in esame
prevede che la domanda di indennità in ambito ASpI (ASpI, mini-ASpI), di
indennità NASpI nonché di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato
all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa
dall’INPS all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario
delle politiche attive, realizzato dall’Agenzia in collaborazione con
l’Istituto.
Le richiamate disposizioni normative individuano,
pertanto, due diverse modalità di presentazione della dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro, di cui una attraverso la registrazione al
suddetto portale nazionale delle politiche del lavoro e l’altra attraverso la
presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, indennità
di disoccupazione NASpI e indennità DIS-COLL.
Stante la previsione di cui al richiamato art. 21,
l’Istituto provvederà a semplificare i moduli di domanda delle richiamate
prestazioni di disoccupazione attraverso l’eliminazione del campo del rilascio
della DID e la domanda stessa, per espressa previsione normativa, equivarrà a
presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità.
Si rende, inoltre, necessario precisare che l’art. 34,
comma 1, lett. g) del richiamato decreto legislativo n. 150 ha disposto, tra
l’altro, l’abrogazione della disposizione di cui all’art. 2 del decreto
legislativo n. 181 del 2000 - ai sensi del quale lo stato di disoccupazione
poteva essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il
servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato - precludendo
quindi al lavoratore rimasto privo di occupazione di potere scegliere su tutto
il territorio nazionale il Centro per l’impiego presso cui rilasciare la
propria immediata disponibilità al lavoro.
In ragione quindi della abrogazione del richiamato
art. 2 del D.lgs 181 del 2000, e in relazione alle nuove disposizioni in
materia di stato di disoccupazione, nonché alla presentazione della
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro attraverso le domande di
indennità di disoccupazione (ASpI, mini-ASpI, NASpI e DIS-COLL), l’Istituto –
in attesa della realizzazione da parte dell’ANPAL in cooperazione con il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province
autonome di Trento e Bolzano, l’INPS e l’ISFOL del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro – provvede a mettere a disposizione dei Centri per
l’Impiego territorialmente competenti in base al domicilio le domande dei
richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema
informativo della Banca dati percettori di cui al all’art. 19, comma 4 del D.L.
n. 185 del 2008, convertito con Legge n. 2 del 2009 e all’art. 4, comma 35
della Legge n. 92 del 2012.
Il richiamato articolo 21 prevede altresì che il
beneficiario delle suddette prestazioni di disoccupazione, ancora
privo di occupazione, è tenuto a contattare il centro per l’impiego
entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di
prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui
all'articolo 20 del citato d.lgs. n. 150 del 2015. In mancanza, l’assicurato è
convocato dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1.
5.
Misure di condizionalità relative alla fruizione della NASpI - Obblighi
di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato e
sanzioni per la loro inosservanza.
Ai sensi dell’art. 20, comma 3 del richiamato decreto
legislativo n. 150 del 2015, nel patto di servizio personalizzato sottoscritto
con il centro per l’impiego deve essere riportata la disponibilità
dell’interessato alle seguenti attività:
1. Partecipazione
a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca
attiva di lavoro;
2. Partecipazione
ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa
di politica attiva o di attivazione;
3. Accettazione
di congrue offerte di lavoro, come saranno definite – ai sensi dell’art. 25 del
decreto in argomento – dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su
proposta dell’ANPAL. Fino alla data di adozione del suddetto provvedimento
ministeriale trovano applicazione in materia le disposizioni di cui all’art.4
commi 41 e 42 della legge n.92 del 2012.
Ai sensi del successivo art. 21, comma 7, nei
confronti di percettori di indennità in ambito ASpI, di NASpI e di DIS-COLL, in
caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle
iniziative di orientamento di cui alla precedente lettera a. (partecipazione a iniziative
e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di
lavoro) si applicano le seguenti sanzioni:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in
caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda
mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
In caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui alla precedente
lettera b. (partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione) si
applicano le seguenti sanzioni:
1) La decurtazione di una mensilità, alla
prima mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo
stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
In caso di mancata accettazione di un’offerta di
lavoro congrua, di cui alla precedente lettera c., in assenza di giustificato
motivo, si applica la decadenza dalla prestazione.
Il richiamato comma 7 prevede anche sanzioni in caso
mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni
ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione
e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché
per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività.
In particolare è prevista:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in
caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda
mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
In tutti i casi in cui è comminata la decadenza dallo stato
di disoccupazione, non è possibile una nuova registrazione al portale nazionale
delle politiche del lavoro prima che siano decorsi due mesi.
Le sanzioni sopra richiamate sono applicate dall’INPS,
su comunicazione del relativo provvedimento adottato dal Centro per l’impiego
per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche attive di cui
all’art. 13 del d. lgs. n. 150 del 2015, a far data dal giorno successivo a
quello in cui si verifica l’evento di mancata partecipazione alle iniziative di
orientamento, di mancata presentazione e di mancata accettazione di
un’offerta di lavoro congrua. Esse comportano la trattenuta dell’importo
relativo a trenta giornate di prestazione nella misura in corso di erogazione
al momento del verificarsi dell’evento.
La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione
o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile
del funzionario responsabile, ai sensi
dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
Avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dal
centro per l'impiego è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad
istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.
L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a
prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per
cento al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della
legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per
cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i Centri per l'Impiego
che hanno adottato i relativi provvedimenti, per l'impiego in
strumenti di incentivazione del personale connessi al
raggiungimento di particolari obiettivi.
L’Istituto, in attesa di chiarimenti da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine al procedimento
attraverso cui l’INPS riceverà dai Centri per l’Impiego competenti le
segnalazioni delle sanzioni comminate per l’applicazione delle stesse ai
percettori di prestazioni di disoccupazione, si riserva di fornire ulteriori
istruzioni.
Nelle more della realizzazione del sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 150 del
2015, i Centri per l’Impiego continueranno ad accedere alla richiamata Banca
dati Percettori per conoscere, ai fini delle politiche attive, i percettori di
ammortizzatori sociali e per comunicare all’Istituto, ai sensi della normativa
vigente, le eventuali cause di decadenza connesse alle attività di competenza
dei Centri medesimi.
6. Abrogazioni e norme
di coordinamento.
L’art. 24 del decreto in argomento al comma 3 modifica
l’art. 2 comma 10 bis della legge n.92 del 2012 disponendo in materia di
incentivi all’occupazione che al datore di lavoro che assume a tempo pieno e
indeterminato lavoratori che fruiscono dell’indennità in ambito ASpI spetta per
ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile
pari al venti per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata
corrisposta al lavoratore, in luogo della precedente misura del cinquanta
per cento. Il rimanente trenta per cento verrà versato dall’INPS all’ANPAL ai
fini del finanziamento del fondo Politiche attive del lavoro di cui all’art.1
comma 215 della legge n.147 del 2013.
L’art. 34 comma 2 prevede che fermo quanto previsto
dall’art.25 comma 3 in materia di offerta di lavoro congrua, le disposizioni di
cui all’art.4 commi 40 a 45 della legge n.92 del 2012 sono abrogate a far
data dall’adozione del decreto in materia di politiche attive e di patto
di servizio di cui agli artt. 20 comma 1, 21 comma 2 e 22 comma 2 e non
trovano, comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio
personalizzato.
Il successivo comma 3 del richiamato art. 34,
apportando modificazioni alle disposizioni di cui agli artt. 9 comma 3, 10
comma 1 e 15 comma 12 del D.lgs. n. 22 del 2015 in materia di cumulabilità
delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS – COLL con i redditi da lavoro
subordinato, parasubordinato e autonomo, individua il reddito che consente la
conservazione dello stato di disoccupazione nel reddito che corrisponde a
un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell’art.13 del T.U.I.R ( D.P.R. n.917 del 1986). Detto reddito rimane fissato
nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il lavoro subordinato e
parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo.
Le richiamate modifiche apportate dall’art. 34, comma
3 del D.lgs. n. 150 agli art. 9 comma 3, 10 comma 1 e 15 comma 12 del citato
D.lgs. n. 22 devono intendersi – pur in assenza di espressa previsione
normativa - riferite anche al comma 2 del suddetto art. 9, il quale dispone in
materia di cumulo della prestazione NASpI con il reddito da lavoro subordinato
in caso di rioccupazione del percettore di indennità di disoccupazione.
7. Perfezionamento del requisito delle 30 giornate di
effettivo lavoro.
7.1 Lavoratori
domestici: chiarimenti
Ai fini del diritto alla nuova prestazione di
disoccupazione NASpI, l’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 ha introdotto il
requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che
precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Al riguardo - facendo seguito a quanto precisato al
paragrafo 5.1 della circolare n. 142 del 2015 – si forniscono ulteriori
chiarimenti in merito alla modalità secondo cui rinvenire il requisito delle 30
giornate di lavoro effettivo per i lavoratori addetti ai servizi domestici e
familiari.
Vista l’impossibilità di riscontrare l’effettiva
presenza al lavoro in ciascuna giornata, ai fini della verifica della
sussistenza del requisito in esame è necessario ricorrere al sistema già in uso
per l’accredito della contribuzione e per il pagamento di tutte le prestazioni
relative ai lavoratori domestici, individuando in tal modo una metodologia che
permetta di determinare – ancorché in via convenzionale – una presenza al
lavoro assimilabile a trenta giornate effettive negli ultimi dodici mesi.
Si è ritenuto di individuare la presenza al lavoro
equivalente a 30 giornate effettive in cinque settimane di lavoro considerate
convenzionalmente di sei giorni ciascuna.
Pertanto, considerato che per l’accredito delle
settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura
contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di individuare il
numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo si opera sommando
tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per
24.
Esempio: 80 ore lavorate nel trimestre/24=3,33
settimane di contribuzione arrotondate a 4.
Ai fini della verifica del requisito in argomento si
opererà dunque calcolando, con la predetta metodologia, il numero di settimane
lavorate in ciascun trimestre solare, sulla base dei versamenti contributivi
effettuati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva
in essere più rapporti lavorativi.
Ne consegue che, quando nei dodici mesi di
osservazione per la ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro
sono presenti - secondo le ordinarie modalità di accredito della contribuzione
nella gestione lavoratori domestici sopra descritte - almeno 5 settimane di
contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto.
7.2 Altre categorie di lavoratori: lavoratori a
domicilio, lavoratori con periodi di lavoro all’estero, lavoratori interessati
da neutralizzazione e conseguente contribuzione di interesse molto risalente,
lavoratori agricoli
Per la generalità dei lavoratori la verifica della
sussistenza del predetto requisito si realizza analizzando il flusso telematico
(Uniemens) attraverso il quale i datori di lavoro trasmettono mensilmente
all’INPS i dati retributivi e contributivi, comprensivi dell’indicazione del
numero di giornate effettivamente lavorate e della loro collocazione temporale.
Con riferimento alle categorie di lavoratori per le
quali il flusso Uniemens non evidenzia i dati inerenti alle giornate
effettivamente lavorate, quali ad esempio i lavoratori a domicilio, nonché con
riferimento ai lavoratori con lunghi periodi neutri che comportino
ricostruzione di un quadriennio nel quale Uniemens non forniva ancora le
giornate lavorate, ai lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari
esteri, si impone la ricerca di una metodologia alternativa di individuazione
delle 30 giornate.
Anche in relazione a queste ultime tipologie di
lavoratori si considera pertanto soddisfatto il requisito delle 30 giornate di
lavoro effettivo quando sono presenti, nei 12 mesi precedenti la cessazione del
rapporto di lavoro, 5 settimane di contribuzione.
In ordine ai lavoratori agricoli, per i quali il dato
delle giornate lavorate è desumibile dagli archivi telematici, si impone
tuttavia una modalità alternativa ove questi ultimi non risultino ancora
aggiornati e i dati ancora non presenti risultino decisivi. In questa
eventualità si farà ricorso alle buste paga del lavoratore agricolo.
7.3 Lavoratori in somministrazione, lavoratori con
rapporto di lavoro intermittente. Ulteriori casi di neutralizzazione.
Il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 disciplina, tra l’altro,
agli articoli da 13 a 18 e da 30 a 40, rispettivamente, il contratto di lavoro
intermittente e il contratto di somministrazione di lavoro.
Entrambe le tipologie contrattuali sono
contraddistinte da periodi di lavoro e di non lavoro, il cui alternarsi
presenta carattere di imprevedibilità, non riconducibile alla volontà del
lavoratore.
I predetti periodi di non lavoro non sono utili ai
fini del soddisfacimento del requisito delle tredici settimane di contribuzione
per l’accesso alla prestazione, oltre che per la determinazione della durata e
della misura della stessa. Inoltre, gli stessi non sono neutralizzati ai
fini della ricerca del requisito contributivo.
Diversamente, tali periodi sono considerati “neutri”,
con un corrispondente ampliamento del periodo di dodici mesi precedenti la
cessazione del rapporto di lavoro, per la ricerca del requisito delle trenta
giornate di effettivo lavoro.
Tale possibilità di neutralizzazione va riferita anche
ai casi in cui l’Agenzia di somministrazione, non potendo più mantenere
alle proprie dipendenze uno o più lavoratori assunti a tempo indeterminato, per
mancanza di occasioni di lavoro, avvia l’apposita procedura, disciplinata
dall’art. 25 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro,
finalizzata alla riqualificazione professionale del lavoratore, procedura la
cui durata è di 6 mesi o, per i lavoratori ultracinquantenni, di 7 mesi.
8. Durata dell’indennità NASpI. Adeguamento del
procedimento di calcolo.
Dagli esiti restituiti dall’applicazione del
procedimento di calcolo adottato nel corso dei primi mesi di operatività
è emersa l’opportunità di precisare meglio alcuni elementi informativi del
calcolo per armonizzare le indicazioni fornite nelle due precedenti circolari
relative all’indennità Naspi (circolare n. 94 e n. 142 del 2015).
In particolare si rende necessario chiarire meglio le
modalità di calcolo delle settimane utilizzate per prestazioni di DSO e ASpI
che non possono più concorrere a determinare la durata delle prestazioni NASpI
e, in particolare, sottolineare l’importanza ai fini del calcolo dei punti 1,
lett. C) e 4 del paragrafo 2.5 della circolare n. 94 del 2015.
Le regole qui enunciate, nelle simulazioni effettuate
e nell’esame dei casi reali che sono sotto monitoraggio in questa prima fase di
applicazione della normativa, restituiscono risultati del calcolo più coerenti
con le indicazioni fornite dal Ministero vigilante.
Ne consegue che non ha più ragione di essere mantenuta
la distinzione di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 6 punti 1. 1a) e
1. 1b) della circolare n. 142 del 2015 che collega effetti diversi, ai fini del
calcolo della durata NASpI, alla circostanza che i 12 mesi
precedenti l’evento di cessazione che ha dato luogo a DSO o ASpI siano o meno
contenuti nel quadriennio di osservazione per la NASpI.
Alla luce di quanto precede, dunque, per ogni domanda
NASpI che presenti una o più domande DSO/ASpI nel quadriennio con biennio di
rispettiva osservazione a cavallo, si dovrà calcolare in primo luogo il valore
minimo tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi anche
ove non siano interamente compresi nel quadriennio di osservazione per la NASpI
e le settimane utilizzate secondo l’operazione Durata effettiva / Durata
teorica * max (52;durata teorica).
Il valore minimo tra le settimane di contribuzione
presenti negli ultimi 12 mesi e le settimane di contribuzione riproporzionate
in funzione dell’effettivo utilizzo della prestazione, verrà considerato come
numero di settimane iniziali già utilizzate per la domanda in esame, da portare
in sottrazione ai contributi fuori quadriennio fino a capienza di quest’ultimo
con conseguente risparmio della contribuzione presente nel quadriennio.
Le strutture territoriali, nel caso in cui gli ultimi 12
mesi siano a cavallo dell’inizio del quadriennio, dovranno provvedere ad
acquisire nella sezione contributi della domanda NASpI tutti i contributi
presenti in detti 12 mesi (anche se parzialmente al di fuori del quadriennio).
Per supportare le strutture in questa attività verrà
sempre attivato in fase di “Precarica contributi” il caricamento di un anno in
più rispetto al quadriennio NASpI.
Inoltre verrà predisposto un alert all’operatore in
presenza di almeno una domanda DSO/ASpI con ultimi 12 mesi a cavallo recante
l’avviso: “E’ presente una domanda di prestazione già percepita con ultimi 12
mesi a cavallo; verificare se nella sezione contributi della domanda
NASpI sono stati acquisiti tutti i contributi di detto periodo di 12 mesi.”
Gli altri passaggi del procedimento di calcolo
rimangono invariati rispetto a quanto comunicato con le precedenti circolari in
materia.
9. Durata dell’indennità NASpI:
Indennità di mobilità e indennità di mobilità in deroga fruite nel quadriennio
di osservazione.
Come è noto, l’articolo 5 comma 1 del d.lgs. n. 22 del
2015 prevede che ai fini del calcolo della durata della prestazione NASpI non
sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione
delle prestazioni di disoccupazione.
Al riguardo si chiarisce che qualora il lavoratore nel
periodo di osservazione di quattro anni precedenti la cessazione del rapporto
di lavoro che dà diritto alla indennità NASpI ha fruito di indennità mobilità e
di mobilità in deroga, i relativi periodi di contribuzione necessari per il
diritto alle predette prestazioni di mobilità possono essere presi in
considerazione ai fini della determinazione della durata della indennità NASpI
e, pertanto, non devono essere “detratti” quali periodi che hanno già dato
luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.
10. Requisito contributivo di
tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione. Valutazione della
contribuzione agricola ed extra agricola ai fini della verifica della
prevalenza per l’accoglimento di una domanda di NASpI.
I primi mesi di operatività in ordine alla prestazione
NASpI hanno evidenziato anche elementi che, con riferimento al punto 2.2 b)
della circolare n. 94 del 2015, suggeriscono una puntualizzazione. Si è infatti
rilevato che la non omogeneità fra i periodi di osservazione utilizzati ai fini
delle prestazioni di disoccupazione in agricoltura e i periodi di
osservazione utilizzati ai fini delle prestazioni di disoccupazione nel settore
extra agricolo è possibile fonte di pregiudizio nei confronti del lavoratore
extra agricolo che presenti contribuzione agricola molto risalente nel
quadriennio.
Fermo restando pertanto il consueto criterio di
equivalenza ai fini del cumulo fra le due tipologie di contribuzione, si
ritiene di introdurre, in subordine a quello già enunciato nella richiamata
circolare, uno strumento di verifica della prevalenza il quale armonizzi la
normativa NASpI con quella della DS agricola la quale ultima, ai suoi fini,
prende in considerazione in primo luogo l’ultimo anno.
A questo fine, nei confronti del richiedente NASpI,
dopo l’osservazione del quadriennio che eventualmente evidenzi prevalenza di
contribuzione agricola, è possibile procedere – per determinare la prevalenza -
ad osservazione dei soli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del
rapporto di lavoro. Se in quest’ultimo periodo vi è prevalenza di contribuzione
extra agricola, la domanda di NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti,
è accoglibile.
11. Contratti di solidarietà.
Per quanto attiene ad alcuni Contratti di Solidarietà
risalenti nel tempo e utilizzati nella prassi anche a zero ore fermo restando
l’indice di congruità dell’intervento fissato al 60%, si specifica che,
in presenza di periodi interessati da detti contratti – in concreto a
zero ore - nel quadriennio di osservazione per l’accesso alla NASpI, è
possibile procedere alla neutralizzazione dei relativi periodi sia ai fini del
requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro, che di quello delle 13
settimane di contribuzione.
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