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giovedì 19 novembre 2015

Ministero del Lavoro - Circolare n.26/2015 - sospensione attività imprenditoriale

Ministero del Lavoro,  Nota n.19570 del 16 novembre 2015

In relazione all'oggetto, facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento intervenute in occasione dei recenti incontri con i coordinatori della vigilanza, si rappresenta quanto segue.

La circolare n. 26/2015, in relazione al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, riprende testualmente quanto già espresso con circ. n. 33/2009 e, ancora prima, con lett. circ. 22 agosto 2007.

Sul punto, la predetta circolare chiariva che "oltre al pagamento delle citate somme è altresì necessaria, ai fini della revoca, la regolarizzazione delle violazioni accertate (...). In tal senso, con specifico riferimento al settore dell'edilizia si coglie l’occasione per ricordare che, configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione di obblighi puniti penalmente (almeno in riferimento all’omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione), il personale ispettivo deve adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare, conseguentemente, l'ottemperanza alla prescrizione impartita".

Nell’evidenziare come tale indicazione è esplicitamente riferita al "settore dell'edilizia, in cui il personale esercita sostanzialmente le proprie competenze in materia di salute e sicurezza, si precisa che gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai fini della possibilità di avvalersi del personale interessato dai predetti adempimenti.

Ne consegue che, fermo restando l'adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento:

-         quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della relativa visita medica;

-         quanto agli obblighi di formazione e informazione, è invece opportuno tenere conto dell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. n. 221), punto 10. Qui infatti è specificato che "il personale di nuova assunzione deve essere avvialo ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalle assunzioni. Ne consegue che appare in linea con quanto sopra revocare un provvedimento di sospensione qualora l'attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall'inizio della prestazione lavorativa.

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