In relazione all'oggetto, facendo seguito ad alcune
richieste di chiarimento intervenute in occasione dei recenti incontri con i
coordinatori della vigilanza, si rappresenta quanto segue.
La circolare n. 26/2015, in relazione al provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale, riprende testualmente quanto già
espresso con circ. n. 33/2009 e, ancora prima, con lett. circ. 22 agosto 2007.
Sul punto, la predetta circolare chiariva che "oltre al
pagamento delle citate somme è altresì necessaria, ai fini della revoca, la
regolarizzazione delle violazioni accertate (...). In tal senso, con specifico
riferimento al settore dell'edilizia si coglie l’occasione per ricordare che,
configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione di obblighi puniti
penalmente (almeno in riferimento all’omessa sorveglianza sanitaria ed alla
mancata formazione ed informazione), il personale ispettivo deve adottare il
provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi
contravvenzionali e verificare, conseguentemente, l'ottemperanza alla
prescrizione impartita".
Nell’evidenziare come tale indicazione è esplicitamente
riferita al "settore dell'edilizia, in cui il personale esercita
sostanzialmente le proprie competenze in materia di salute e sicurezza, si
precisa che gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e
informazione rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale ai fini della possibilità di
avvalersi del personale interessato dai predetti adempimenti.
Ne consegue che, fermo restando l'adozione della
prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento:
-
quanto alla sorveglianza sanitaria sarà
necessaria l’effettuazione della relativa visita medica;
-
quanto agli obblighi di formazione e
informazione, è invece opportuno tenere conto dell’accordo Stato Regioni del 21
dicembre 2011 (rep. n. 221), punto 10. Qui infatti è specificato che "il
personale di nuova assunzione deve essere avvialo ai rispettivi corsi di
formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente
all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il
corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del
lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere
completato entro e non oltre 60 giorni dalle assunzioni. Ne consegue che appare
in linea con quanto sopra revocare un provvedimento di sospensione qualora
l'attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque
programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni
dall'inizio della prestazione lavorativa.
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