OGGETTO:
Indennità di disoccupazione ASpI lavoratori sospesi di cui
alla legge 28 giugno 2012, n.92, articolo 3, comma 17. Abrogazione dal 24
settembre 2015 - Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
n. 27 del 20.10.2015.
In seguito all’abrogazione dell’ articolo 3, comma 17, legge
28 giugno 2012, n.92, l’Istituto ha emanato, in data 30 settembre 2015, il
messaggio n. 6024, con il quale, su parere concorde del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sono state comunicate le istruzioni conseguenti
all’abrogazione della norma in argomento.
In data 20 ottobre 2015, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con l’allegata circolare n. 27, ha reso noto di poter
prendere in considerazione un’interpretazione più estensiva della norma di
abrogazione ponendo in particolare rilievo la validità degli impegni assunti
dalle parti in sede di consultazioni sindacali, attraverso accordi stipulati
prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa, che abbiano però previsto
l’inizio delle sospensioni entro il 23 settembre 2015 – giorno precedente
l’abrogazione della norma – e le cui istanze siano state presentate entro il 12
ottobre 2015, fermo restando, naturalmente, il limite di spesa di 20 milioni di
euro per l’anno 2015.
Pertanto, ad integrazione di quanto previsto nel messaggio
n. 6024 del 30 settembre 2015, si precisa quanto segue:
Nel limite delle risorse disponibili, l’Istituto procederà
ad indennizzare i periodi, autorizzati dagli Enti Bilaterali, di sospensione
del 2015– sempre nel rispetto del limite normativo dei 90 giorni nel biennio
mobile – indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015,
anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il
periodo di sospensione abbia inizio in data antecedente al 24 settembre 2015.
Per le domande presentate dal 29 settembre 2015 al 12
ottobre 2015 (periodo in cui la procedura non permetteva, sulla base delle
prime indicazioni Ministeriali, la presentazione di richieste che contenevano
periodi di sospensione successivi all’abrogazione della norma, limitando quindi
l’indicazione del periodo di fine sospensione ad una data antecedente o
coincidente con il 23 settembre 2015) la Direzione centrale dell’Istituto
chiederà, tramite PEC, agli Enti Bilaterali interessati che hanno autorizzato
la prestazione, di far pervenire, sempre tramite PEC, per ciascun lavoratore
inserito nella richiesta, l’indicazione della data di fine sospensione prevista
dagli accordi stipulati entro la data del 23 settembre 2015, in modo da
consentire all’Istituto di variare la fine del periodo richiesto senza bisogno
di ripresentazione dell’istanza.
-
Allegato
N.1
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