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giovedì 19 novembre 2015

Ministero del Lavoro - Attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale

Ministero del Lavoro, Nota del 17 novembre 2015

Emanati, in data 16 settembre 2015, quattro decreti ministeriali ai sensi dell'art. 10 della L. 30 marzo 2001, n. 152

La Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative comunica che sono stati emanati i seguenti decreti ministeriali, concernenti le attività diverse che gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152:

-         D.M. 16 settembre 2015, concernente l'approvazione dello schema di convenzione che definisce le modalità di esercizio, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152, in favore dei soggetti privati e pubblici;

-         D.M.16 settembre 2015, concernente l'individuazione dei criteri generali secondo i quali devono essere stipulate le convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività e delle materie di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152, in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi dell’Unione europea;

-         D.M.16 settembre 2015, concernente l'individuazione delle modalità e dei criteri secondo i quali devono essere stipulate le convenzioni per lo svolgimento, da parte degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, delle attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 10, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privat;

-         D.M. 16 settembre 2015, concernente l'individuazione delle prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, per le quali è ammesso il pagamento, a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, da parte dell’utenza o degli enti pubblici beneficiari, di un contributo per l’erogazione del servizio, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della medesima legge.

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